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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.07.2012 12.2012.29

9 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,144 parole·~11 min·2

Riassunto

Reclamo contro dispositivo su spese e ripetibili, calcolo delle ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.29

Lugano 9 luglio 2012/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Pellegrini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.342 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 29 maggio 2009 da

CO 1, __________CO 2, __________

entrambe rappr. dal prof. avv. __________, __________

contro

PI 1, __________

rappr. dall’ avv. dott. RA 1, __________CE 1, __________, al quale sono subentrati gli eredi RE 1 e RE 2, __________

tutti rappr. dall’avv. dott. RA 1, __________

PI 2, __________

PI 5, __________

entrambi rappr. dall’avv. RA 3, __________

PI 3, __________

rappr. dall’avv. RA 4, __________PI 4, __________

rappr. dall’avv. RA 5, __________

PI 6, __________

rappr. dall’avv. RA 6, __________

PI 7, __________

on cui le attrici hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 7'000'000.- oltre interessi a CO 1 e di fr. 370'000.- oltre interessi a CO 2;

nell’ambito della quale il Pretore, con decreto 30 dicembre 2009, in parziale accoglimento di sei istanze presentate dai convenuti PI 7 (il 9 e 27 giugno 2009), PI 1 (il 19 giugno 2009), CE 1 (il 19 giugno 2009), PI 4 (il 22 giugno 2009), PI 3 (il 23 giugno 2009) e PI 6 (il 23 giugno 2009), ha fatto obbligo all’attrice panamense di prestare a favore di ciascuno di loro una cauzione processuale di fr. 140'000.-, decisione confermata con giudizio 15 settembre 2011 da questa Camera (inc. 12.2010.13);

e in seguito, preso atto della decisione CO 1 di non versare la cauzione processuale in favore del convenuto CE 1 e di altri 4 convenuti, il Pretore li ha dimessi dalla lite avviata dall’attrice, con decisione 2 febbraio 2012, riconoscendo a ciascuno di loro un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.-;

reclamanti RE 1 e, subentrati in causa in seguito al decesso dell’CE 1, che con reclamo 9 febbraio 2012 chiedono l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di fr. 17'000.-, protestando spese e ripetibili per la procedura di reclamo;

mentre l’attrice CO 1 chiede che il reclamo sia respinto, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con petizione 29 maggio 2009 (composta di 68 pagine) le attrici, agenti quali cessionarie secondo l’art. 260 LEF, hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 7'000'000.- oltre interessi a CO 1 e di fr. 370'000.- oltre interessi a CO 2;

                                         che il il convenuto CE 1 ha chiesto il 19 giugno 2009, all’attrice CO 1 con sede a __________, la prestazione di una cauzione processuale di fr. 140'000.-;

                                         che altrettanto hanno fatto i convenuti PI 7 (il 9 e 27 giugno 2009), PI 1 (il 19 giugno 2009), PI 4 (il 22 giugno 2009), PI 3 (il 23 giugno 2009) e PI 6 (il 23 giugno 2009);

                                         che su richiesta dei convenuti istanti, il Pretore ha sospeso la procedura il 24 giugno 2009, salvo per quel che concerne la cauzione processuale;

                                         che le 6 istanze di cauzione processuale sono state discusse all’udienza del 14 luglio 2009;

                                         che con decreto 30 dicembre 2009 il Pretore ha accolto parzialmente le sei istanze e ha fatto obbligo all’attrice panamense di prestare a favore di ciascuno di loro una cauzione processuale di fr. 140'000.-, decisione confermata con giudizio 15 settembre 2011 da questa Camera (inc. 12.2010.13);

                                         che la procedura di prima sede è poi stata riattivata ed è attualmente in corso, l’attrice panamense avendo tuttavia rinunciato a prestare cauzione in favore dei convenuti PI 1, PI 3, PI 4, PI 7 e gli eredi dell’CE 1;

                                         che pertanto il Pretore ha emanato il 2 febbraio 2012 una decisione con la quale, tra altri punti che non è necessario qui menzionare, ha dimesso dalla lite PI 1, PI 3, PI 4, PI 7 e gli eredi dell’CE 1 per quel che concerne la pretesa avviata nei loro confronti dall’attrice panamense, ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- a carico di quest’ultima, tenuta inoltre a rifondere a ognuno dei convenuti dimessi dalla lite fr. 3'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo 1 §);

                                         che con reclamo 9 febbraio 2012 RE 1 e RE 2 chiedono la riforma del dispositivo 1 § relativo all’assegnazione di ripetibili, nel senso di assegnare un importo di fr. 17'000.- a titolo di ripetibili, in via subordinata l’annullamento del citato dispositivo e il rinvio al Pretore per nuova decisione nel senso dei considerandi;

                                         che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC);

                                         che, giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo, ritenuto che la competenza a statuire sul quel rimedio giuridico spetterà alla Camera d’appello competente per il merito, nel primo caso quindi - a dipendenza della materia - alla prima o alla seconda Camera civile, nel secondo alla Camera civile dei reclami (III CCA 22 giugno 2011 inc. n. 13.2011.34);

                                         che nella fattispecie il dispositivo n. 1 con il quale i reclamanti e altri 4 convenuti sono stati dimessi dalla lite limitatamente alla pretesa vantata dall’attrice panamense è da ritenere finale, così che, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile su spese e ripetibili (1§) in una vertenza di valore pari a sette milioni di franchi svizzeri, questa Camera è senz’altro competente a statuire sul reclamo, per altro inoltrato tempestivamente;

                                         che con la prima censura ricorsuale i reclamanti rimproverano al Pretore di non aver loro attribuito ripetibili per la procedura incidentale conclusasi con la decisione 30 dicembre 2009 sulla cauzione processuale e di aver loro riconosciuto solo un’indennità di fr. 3'000.-, manifestamente insufficiente per le prestazioni di patrocinio fornite fino ad allora, e rivendicano un’indennità di fr. 17'000.- calcolata riducendo l’importo di fr. 140'000.- previsto dalla decisione 30 dicembre 2009 secondo la formula usata dal Consiglio di moderazione;

                                         che l’attrice panamense propone di respingere il reclamo, osservando che l’istanza di cauzione era semplice, che la procedura giudiziaria di prima sede era stata sospesa già il 24 giugno 2009 e che altri convenuti nella medesima situazione dei reclamanti non avevano presentato reclamo;

                                         che in concreto il Pretore ha stabilito in fr. 3'000.- l’indennità per ripetibili dovuta a ognuno dei convenuti dimessi dalla lite, per il motivo che il patrocinio si riduceva a “poca cosa” stante la sospensione della procedura dal 27 giugno 2009 al 15 novembre 2011, che l’attività svolta in occasione delle domande di cauzione era stata considerata con la decisione 30 dicembre 2009 e che per il resto il patrocinio non si era concretizzato in scritti introduttivi;

che la dimissione dalla lite, ancorché sulla pretesa di una sola delle attrici, risulta dalla decisione dell’attrice panamense di non prestare la cauzione processuale, ed è pacificamente equiparabile a una desistenza, la procedura terminando prematuramente su tale punto per motivi imputabili all’attrice panamense;

                                         che dal decreto 30 settembre 2009, confermato da questa Camera il 15 settembre 2011 (inc. 12.2010.13), emerge che l’indennità per ripetibili per tutta la procedura di prima sede poteva essere stabilita in fr. 140'000.- in base all’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili (2% del valore di fr. 7'000'000.-);

                                         che l’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili precisa che nei limiti stabiliti dai cpv. 1 e 2 le ripetibili vanno fissate “secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato”;

                                         che a norma del citato Regolamento le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata se la causa non termina con un giudizio di merito (art. 13 cpv. 2);

                                         che la causa è stata avviata per pretese di risarcimento ammontanti a fr. 7'000'000.contro 9 persone, ritenute dall’attrice panamense responsabili solidali, a diverso titolo, per un dissesto finanziario di ampio spessore, con una petizione di 68 pagine, corredata da documenti contenuti in un fascicolo e in 5 classificatori;

                                         che nel caso di specie il legale dei reclamanti ha ricevuto la petizione 25 maggio 2009, ha allestito l’istanza di cauzione processuale del 19 giugno 2009 e ha partecipato all’udienza di discussione tenutasi il 14 luglio 2009, alla quale hanno partecipato ben sette legali;

                                         che per tali prestazioni il legale espone di aver impiegato almeno 20 ore lavorative, fatturate a fr. 450.- l’ora;

                                         che il giudizio del Pretore sulla “poco cosa” alla quale si riduceva il patrocinio relativo ai reclamanti non può essere condiviso;

                                         che ancorché non concretizzatasi nella redazione di memoriali scritti, vi è indubbiamente stata un’attività di patrocinio, già solo per l’esame della petizione, la sua discussione con il cliente, la verifica della possibilità di assumere il patrocinio e la scelta della strategia processuale da seguire;

                                         che il Pretore non si è inoltre avveduto di aver completamente omesso, nella decisione 30 dicembre 2009, di pronunciarsi sulle ripetibili esplicitamente chieste dai convenuti istanti nella procedura di cauzione processuale;

                                         che a ragione pertanto i reclamanti rivendicano l’attribuzione di ripetibili per tale procedura;

                                         che in mancanza di una nota professionale dettagliata sulle prestazioni svolte, questa Camera può stimare con prudente apprezzamento il patrocinio svolto nella fattispecie;

                                         che vista l’ampiezza dell’udienza di discussione della cauzione, comprovata dal relativo verbale, nella quale i sette avvocati si sono cimentati in conferme di istanze, repliche, dupliche e tripliche, e l’impegno verosimilmente richiesto per prepararla si può ritenere che le 20 ore lavorative esposte dai reclamanti corrispondano alla realtà;

                                         che contrariamente a quanto ritiene l’attrice panamense, la questione della cauzione processuale non era per nulla semplice, come risulta dalla lettura della decisione 15 settembre 2011 di questa Camera;

                                         che l’onorario di fr. 450.- l’ora appare adeguato alla fattispecie, considerata la complessità della vertenza, l’ampiezza della documentazione e le numerose parti in causa, oltre che la responsabilità insita nel patrocinio;

                                         che tenuto conto delle eventuali spese (art. 6 del Regolamento sulle ripetibili) e dell’IVA, le ripetibili a favore dei reclamanti possono in definitiva essere quantificate in un importo arrotondato a fr. 11'000.-;

                                         che l’importo di fr. 3'000.- attribuito dal Pretore, oltre a non considerare la procedura incidentale sulla cauzione processuale, si rivela manifestamente insufficiente;

                                         che, in parziale accoglimento del reclamo, l’indennità per ripetibili attribuita ai reclamanti va stabilita in fr. 11'000.-;

                                         che va riformato solo il dispositivo 1§ relativo ai reclamanti, essendo cresciuto in giudicato, per mancanza di impugnativa, quello relativo agli altri convenuti che lo hanno accettato, e la cui scelta non impegna evidentemente i reclamanti;

                                         che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 17'000.-, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che ai reclamanti vincenti in questa sede solo in misura limitata, può essere assegnata solo un’indennità per ripetibili ridotta (II CCA 16 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.63).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide

                                    I.   Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 2 febbraio 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                  1§   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico di CO 1, __________, la quale è condannata a versare ai convenuti RE 1 e RE 2 fr. 11’000.- a titolo di ripetibili.       

                                   II.   Gli oneri processuali della procedura di reclamo consistenti in complessivi fr. 500.-, da anticiparsi dai reclamanti, sono poste in solido a loro carico per ¼ e per ¾ a carico di CO 1, __________, che rifonderà ai reclamanti fr. 600.- complessivi per parti di ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                               Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla  notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF

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