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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.02.2013 12.2012.214

8 febbraio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,930 parole·~10 min·3

Riassunto

Interpretazione e rettifica di una sentenza

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.214

Lugano 8 febbraio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2011.12 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza cautelare 20 settembre 2011 da

 AP 1 CO 2 tutti rappr. da RA 1  

contro  

AO 1  AO 2 tutti rappr. da RA 1  

con cui le istanti hanno chiesto di ordinare alla Banca __________ di disporre l’immediato blocco del pagamento della garanzia di restituzione d’acconto n. __________ emessa il 9 dicembre 2010 in loro nome e per loro conto per un importo massimo di fr. 432'500.- a favore del consorzio formato dalle convenute, fino a definitiva cognizione dell’azione di merito, e che il Pretore con decisione 9 febbraio 2012 ha respinto;

appellanti le istanti con atto di appello 20 febbraio 2012, avversato dalle convenute con osservazioni 12 marzo 2012, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, e che questa Camera ha nel frattempo accolto con decisione 18 giugno 2012 (inc. n. 12.2012.38);

ed ora sull’istanza di interpretazione e rettifica 7 dicembre 2012 con cui le appellate chiedono di completare il dispositivo della decisione d’appello nel senso di precisare che ad essere bloccato era il pagamento “richiesto con la domanda di escussione del 15 settembre 2011” e di aggiungere che “l’ordine di blocco non si applica ad altre eventuali posteriori domande di escussione della garanzia”;

mentre le appellanti con osservazioni 10 gennaio 2013 postulano la reiezione dell’istanza di interpretazione e rettifica, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con lettera 15 settembre 2011 il consorzio formato da IS 1 e IS 2 ha invitato la Banca __________ a liberare la garanzia di restituzione d’acconto n. __________, per un importo massimo di fr. 432'500.-, emessa il 9 dicembre 2010 a suo favore per conto del consorzio formato da CO 1 e CO 2;

                                         che con istanza cautelare 20 settembre 2011 CO 1 e CO 2 hanno convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona IS 1 e IS 2 chiedendo che fosse ordinato alla Banca __________ di disporre l’immediato blocco del pagamento della garanzia, il tutto fino a definitiva cognizione dell’azione di merito;

                                         che il Pretore, con decisione 9 febbraio 2012, ha respinto l’istanza cautelare, revocando così il blocco della garanzia decretato in via supercautelare il 20 settembre 2011;

                                         che con appello 20 febbraio 2012, avversato dalle convenute con osservazioni 12 marzo 2012, le istanti hanno chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza;

                                         che con decisione 18 giugno 2012 (inc. n. 12.2012.38, doc. A) questa Camera ha accolto l’appello delle istanti, rilevando in sostanza come le convenute avessero verosimilmente disatteso le condizioni formali d’escussione della garanzia nella misura in cui non avevano a suo tempo chiesto il pagamento tramite una primaria banca nonostante nella garanzia fosse stato previsto che “per ragioni d’identificazione, la vostra richiesta scritta di pagamento deve pervenirci tramite primaria banca, la quale certifichi che le firme ivi apposte impegnano giuridicamente la vostra ditta” (consid. 11.3): di conseguenza, per quanto qui interessa, essa ha fatto ordine “alla Banca __________ di disporre l’immediato blocco del pagamento della garanzia di restituzione d’acconto n. __________ emessa il 9 dicembre 2010 in nome e per conto del consorzio formato da CO 1, __________, e CO 2, __________, per un importo massimo di fr. 432'500.- a favore del consorzio formato da IS 1, __________, e IS 2, __________” (dispositivo n. I.1.§);

                                         che con l’istanza di interpretazione e rettifica 7 dicembre 2012, che qui ci occupa, le appellate chiedono di modificare il dispositivo n. I.1.§ della decisione d’appello, nel senso che sia fatto ordine “alla Banca __________ di disporre l’immediato blocco del pagamento richiesto con la domanda di escussione del 15 settembre 2011 da IS 1 e IS 2, della garanzia di restituzione d’acconto n. __________ emessa il 9 dicembre 2010 in nome e per conto del consorzio formato da CO 1, __________, e CO 2, __________, per un importo massimo di fr. 432'500.- a favore del consorzio formato da IS 1, __________, e IS 2, __________” e che sia aggiunto che “l’ordine di blocco non si applica ad altre eventuali posteriori domande di escussione della garanzia”;

                                         che con osservazioni 10 gennaio 2013 le appellanti postulano la reiezione dell’istanza di interpretazione e rettifica;

                                         che secondo l’art. 334 cpv. 1 1ª frase CPC se il dispositivo è poco chiaro (nel senso che lo stesso è stato formulato in maniera tale da dare adito a differenti interpretazioni, cfr. Herzog, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 334 CPC), incompleto (nel senso che nel medesimo è stato omesso di riportare una questione decisa nel giudizio, cfr. Herzog, op. cit., n. 6 ad art. 334 CPC) oppure ambiguo o in contraddizione con i considerandi (nel senso che esso è in contraddizione con altri dispositivi o considerandi, cfr. Herzog, op. cit., n. 5 ad art. 334 CPC), il giudice - segnatamente quello che ha emanato il dispositivo in questione (Herzog, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC; Carcagni Roesler, Stämpflis Handkommentar, ZPO, n. 11 ad art. 334; KUKO ZPO-Brunner, n. 5 ad art. 334; Schwander, DIKE-Komm-ZPO, n. 8 ad art. 334; Trezzini, Commentario CPC, p. 1436) -, su domanda di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione;

                                         che nel caso di specie le appellate ritengono in sostanza che il dispositivo della decisione d’appello n. I.1.§ non sarebbe chiaro o comunque sarebbe in contraddizione con i suoi considerandi, visto e considerato che la Banca __________, alla quale si erano rivolte l’8/19 ottobre 2012 (doc. B e C) con una nuova domanda di escussione della garanzia, si era rifiutata di darvi seguito richiamandosi proprio all’esistenza del blocco risultante dal tenore di quel dispositivo (doc. D), che invece a loro dire, come emergeva limpidamente dai considerandi ed in particolare con l’inserimento nel consid. 11.3 delle parole “a suo tempo”, doveva inequivocabilmente essere inteso nel senso che il blocco della garanzia concerneva unicamente la domanda di escussione 15 settembre 2011 e non si applicava ad altre eventuali posteriori domande di escussione che avessero ossequiato i requisiti di forma (doc. E);

                                         che in realtà, nonostante questa soggettiva divergenza interpretativa in merito a quel dispositivo (che tra l’altro non riguarda le parti in causa, ma semmai un terzo, qual è nel caso concreto la Banca __________), lo stesso è oggettivamente chiaro e non è affatto in contraddizione con i suoi considerandi, per cui non necessita di essere completato: a quel momento la scrivente Camera ha in effetti provveduto - come chiesto dalle appellanti nel gravame e senza che le appellate con le loro osservazioni avessero avuto da ridire in merito alla formulazione della relativa domanda d’appello - a far ordine alla banca di disporre l’immediato blocco del pagamento della garanzia di restituzione d’acconto n. __________; e non è vero che nei considerandi della decisione, per il solo fatto che nel consid. 11.3 siano state inserite le parole “a suo tempo”, sia invece stato deciso altro o in altro modo;

                                         che, passando ad esaminare gli argomenti ora sollevati delle appellate, si osserva innanzitutto che è incontestabile che il blocco della garanzia sia stato ordinato a seguito della domanda di pagamento del 15 settembre 2011, l’unica del resto a quel momento esistente; ciò non toglie che allora, per le parti, era unicamente rilevante la questione a sapere se il blocco andasse confermato o revocato, come poi effettivamente deciso;

                                         che a quel momento, e del resto le appellate neppure lo pretendono in questa sede, non si trattava invece di decidere - anche perché ciò non era stato mai chiesto dalle parti, nemmeno in via subordinata - se il blocco dovesse essere eventualmente ordinato in considerazione o con riferimento a quella sola domanda di pagamento, ossia se ad essere eventualmente bloccato dovesse essere unicamente il pagamento oggetto di quella richiesta e non invece anche quello relativo ad eventuali altre domande future, a quel momento inesistenti e neppure ipotizzabili: tale questione, che non si poneva, non è di conseguenza stata oggetto di alcuna decisione, tanto meno di una decisione limpida e inequivocabile, e non può così essere risolta nell’ambito della procedura di interpretazione e rettifica della sentenza di secondo grado, scopo dell’istituto non essendo quello di ampliare in qualche modo l’oggetto del giudizio impugnato e con ciò decidere per la prima volta aspetti irricevibili o nuovi, dimenticati dalle parti (Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 334 CPC; Carcagni Roesler, op. cit., n. 9 ad art. 334; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 334; Trezzini, op. cit., ibidem);

                                         che l’istanza in parola deve pertanto essere respinta nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di questa procedura, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 432'500.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC);

                                         che, infine, per quanto riguarda i rimedi di diritto esperibili contro la presente pronuncia, si osserva che, nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il giudizio di interpretazione e rettifica di una decisione di secondo grado non è impugnabile con un reclamo ai sensi dell’art. 319 segg. CPC, ma può essere oggetto di un ricorso innanzi al Tribunale federale (Herzog, op. cit., n. 16 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., n. 13 ad art. 334; Schwander, op. cit., n. 17 ad art. 334).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

                                    I.   L’istanza di interpretazione e rettifica 7 dicembre 2012 di IS 1 e IS 2 è respinta nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.- sono a carico delle appellate in solido, che rifonderanno alle appellanti, sempre in solido, complessivi fr. 1’500.per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).