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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.10.2014 12.2012.207

7 ottobre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,016 parole·~30 min·4

Riassunto

Appalto - garanzia per difetti - notifica dei difetti

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.207

Lugano 7 ottobre 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.276 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 aprile 2007 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1   arch. PI 1, rappr. dall’avv. RA 3 ing.,   cui sono subentrate in corso di causa le eredi PI 2, PI 3, PI 4, rappr. dall’avv. RA 4,  

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 125'486,65, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico dei convenuti in solido;

richiesta corretta in sede di conclusioni nel senso di: 1.1 condannare l’arch. PI 1 al pagamento di fr. 104'822,45, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, dei quali fr. 18'854,85, oltre interessi come sopra in solido con AP 1 e fr. 85'967,60, oltre interessi come sopra, in solido con AP 1 e con le eredi fu ing. E__________, PI 2, PI 3 e PI 4; 1.2 condannare le predette eredi fu ing. E__________ al pagamento di fr. 106'631,80, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, dei quali fr. 20'664,20, oltre interessi come sopra, in solido con AP 1 e fr. 85'967,60, oltre interessi come sopra, in solido con AP 1 e con l’arch. PI 1; 1.3 condannare AP 1 al pagamento di fr. 125'486,65, oltre interessi al 5% dalla data della petizione, dei quali fr. 20'664,20, oltre interessi come sopra, in solido con le predette eredi fu ing. E__________, fr. 18'854,85, oltre interessi come sopra, in solido con l’arch. PI 1 e fr. 85'967,60, oltre interessi come sopra, in solido con le predette eredi fu E__________ e con l’arch. PI 1;

domande alle quali si sono opposti i convenuti, proponendo di respingere la petizione e l’arch. PI 1 presentando un’azione riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna dell’attore al pagamento di fr. 3'285,70 oltre interessi al 5%, domanda cui l’attore principale si è opposto;

domande sulle quali il Pretore ha statuito il 24 ottobre 2012, accogliendo la petizione in quanto promossa nei confronti di AP 1, respingendola in quanto promossa nei confronti dell’arch. PI 1 e dell’ing. E__________ (ora eredi) e accogliendo l’azione riconvenzionale;

appellante il convenuto AP 1 che con atto di appello 27 novembre 2012 postula la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei suoi confronti, con seguito di tassa e spese a carico dell’attore principale e di condannare quest’ultimo a rifondergli fr. 10'000.- a titolo di ripetibili;

mentre con risposta 10 gennaio 2013 R__________ postula la reiezione dell’apello;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

in fatto:

A.   R__________, proprietario della part. no. __________ RFD Sonvico, ha ottenuto il 28 giugno 1994 la licenza edilizia per l’edificazione di una casa d’abitazione monofamiliare. Il progetto è stato allestito dall’arch. PI 1 mentre i calcoli statici, i piani esecutivi per il calcestruzzo armato e il controllo della posa del ferro in cantiere sono stati affidati all’ing. E__________. L’impresario AP 1, che aveva venduto il terreno a R__________, ha assunto le opere da capomastro e di sistemazione esterna. I lavori sono iniziati nell’ottobre 1994 mentre il permesso di abitabilità è stato concesso il 1° dicembre 1995. Sia nella costruzione che all’esterno della stessa sono comparsi difetti di natura e gravità diversa. Nel mese di dicembre 1998 R__________ ha incaricato un tecnico di sua fiducia di allestire un elenco dei difetti (v. doc. G) che ha trasmesso all’impresario AP 1 con lettera raccomandata, non ritirata, datata 19 febbraio 1999 (v. doc. H1, H2). In data 19 ottobre 1999 R__________ ha presentato un’istanza di prova a futura memoria volta all’accertamento dei difetti, alla determinazione delle cause nonché alla definizione degli interventi necessari al risanamento della situazione (v. inc. DI.99.01142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2). La perizia 31 marzo 2001, allestita dall’ing. T__________, ha rilevato problemi al muro di sostegno, ai pozzi luce, a un tubo di scarico, al corpo esterno del camino, alla scala d’accesso al giardino ed ha evidenziato la presenza di fessure diverse all’esterno e all’interno della costruzione (v. doc. L6 e L7).

B.   Con petizione 19 aprile 2007 R__________ ha convenuto in causa AP 1, l’arch. PI 1 e l’ing. E__________ chiedendo siano condannati in solido a pagargli fr. 125'486,65 oltre interessi al 5% dalla data della petizione così suddivisi: fr. 47'329.- per l’eliminazione delle crepe, fr. 20'664,20 per il rifacimento del muro esterno di sostegno, fr. 11'482,60 per la sistemazione dei pozzi luce, fr. 7'372,25 per la riparazione dello scarico del pozzo della fognatura, fr. 16'000.- per le spese della prova a futura memoria, fr. 9'927,30 per spese di consulenza tecnica in vista degli interventi di riparazione e relativa direzione lavori, fr. 12'511,30 per spese legali preprocessuali e fr. 200.- per spese esecutive. L’attore ha asserito che l’architetto, l’ingegnere e l’impresario dovevano rispondere in solido dei difetti, indipendentemente dal grado della loro personale responsabilità. In sede di risposta il convenuto AP 1 ha rifiutato ogni responsabilità e sostenuto che la notifica dei difetti era tardiva con conseguente perenzione dei diritti dell’attore. Nella sua risposta l’arch. PI 1 ha dal canto suo affermato di non ritenersi responsabile di alcunché dal momento che l’immobile era stato realizzato conformemente ai piani da lui allestiti e di conseguenza se vi erano dei difetti questi andavano addebitati a chi aveva costruito la casa. In via riconvenzionale egli ha quindi chiesto all’attore fr. 3'285,70 per il rimborso delle spese legali sopportate nell’ambito della prova a futura memoria. R__________ si è opposto alla domanda riconvenzionale. L’ing. E__________ in sede di risposta ha evidenziato che dalla perizia a futura memoria emergeva la sua estraneità ai difetti riscontrati. All’ing. E__________, deceduto il 15 maggio 2009, sono subentrate in causa le eredi PI 2, PI 3 e PI 4. Esperita l’istruttoria le parti hanno confermato le loro rispettive antitetiche tesi e domande, l’attore precisando il petito di causa nel senso che il risarcimento era chiesto ai singoli convenuti nella misura della loro responsabilità, quindi in solido nella misura dell’eventuale corresponsabilità di un altro convenuto, ciò in base alla premessa che la perizia di causa aveva a suo avviso permesso di stabilire che l’impresario risultava responsabile di ogni danno, mentre l’architetto e l’ingegnere dovevano rispondere solo per una parte.

 C.  Con sentenza 24 ottobre 2012 il Pretore ha accolto la petizione in quanto promossa nei confronti di AP 1 mentre l’ha respinta  in quanto promossa nei confronti dell’arch. PI 1 e dell’ing. E__________. Di conseguenza ha condannato AP 1 a pagare a R__________ fr. 125'486,65 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 2007. Il Pretore ha dapprima richiamato i principi della responsabilità solidale qualora più persone hanno commesso delle violazioni contrattuali che hanno dato origine a un unico danno ed ha definito la natura dei rapporti contrattuali tra attore e convenuti. Il primo giudice ha quindi passato in rassegna i numerosi e gravi difetti dell’opera per concludere che nessuna responsabilità poteva essere ascritta all’arch. PI 1, l’attore non avendo dimostrato la difettosità dei piani, che l’ing. E__________ doveva rispondere del difetto al muro di sostegno e che l’impresario AP 1 doveva invece rispondere per tutti i difetti riscontrati. In seguito il giudice di prime cure ha considerato che la notifica dei difetti a AP 1 era avvenuta tempestivamente, da un lato poiché trattavasi di difetti non immediatamente rilevabili e peggiorati nel tempo, d’altro lato poiché a fronte delle numerose segnalazioni, ancorché avvenute in modo informale, l’imprenditore aveva garantito il suo intervento senza poi dar seguito alle promesse. Per contro la notifica dei difetti nei confronti dell’ing. E__________ è stata considerata tardiva. Il Pretore ha quindi accolto tutte le pretese risarcitorie che sono state poste interamente a carico del convenuto AP 1. Da ultimo il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale dell’arch. PI 1.

D.   Con atto di appello 27 novembre 2012 AP 1 ha postulato la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione anche in quanto promossa nei suoi confronti, con seguito di tassa, spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio a carico dell’attore. L’appellante ha contestato la conclusione del Pretore riguardante la tempestiva notifica dei difetti. In sintesi ha sostenuto che mai prima del 19 febbraio 1999 R__________ gli aveva notificato dei difetti, che detta notifica era ampiamente tardiva già per il fatto che il committente aveva atteso oltre due mesi per inviargli il rapporto del tecnico C__________ e che comunque mancava la prova di quando i difetti fossero stati scoperti. Da ultimo l’appellante ha censurato il fatto di dover sostenere da solo il danno per difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere. Con risposta 10 gennaio 2013 R__________ ha chiesto la reiezione del gravame contestando le tesi avversarie, evidenziando gli elementi a sostegno della tempestività della notifica dei difetti posti a fondamento del primo giudizio e rilevando che a ragione l’appellante era stato condannato a rispondere da solo per l’intero danno.

e considerato

in diritto:

1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.       Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalare all’appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione dell’opera consegnata, con conseguente liberazione dell’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Questa seconda categoria di difetti, cosiddetti occulti o nascosti, devono essere segnalati all’appaltatore non appena siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Sono occulti, o nascosti, i difetti che si manifestano successivamente alla consegna dell’opera e non potevano pertanto essere individuati al momento dell’ordinaria verifica della stessa (art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 1 CO; v. anche Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., Nr. 2073). Il difetto si considera scoperto al momento in cui il committente può costatarne indubitabilmente l’esistenza, ossia è certo della loro esistenza per poter formulare una notifica dei difetti sufficientemente motivata (DTF 107 II 172 consid. 1a e riferimenti, 118 II 142, consid. 3b e riferimenti). In presenza di difetti che si manifestano poco a poco, cosiddetti evolutivi (per esempio assestamento del terreno o crepe), la loro scoperta non risale al momento in cui appaiono i primi segni, ma unicamente allorquando il committente si è reso conto della loro portata e del loro significato: il termine non comincia a decorrere da quando i difetti possono essere oggettivamente costatati, nella misura in cui le regole della buona fede permettono al committente di considerarli come fenomeni usuali che non costituiscono una violazione del contratto (sentenza del Tribunale federale pubblicata nella SJ 1996, pag. 353 seg., consid. 7 a pag. 355; DTF 117 II 425, consid. 2 e riferimenti; Gauch, op cit., Nr. 2182). Una volta scoperto il difetto dovrà essere notificato entro un breve termine (DTF 118 II 142, consid. 3a e 3b), fermo restando che non è possibile predeterminare un numero di giorni o settimane ma occorre valutare l’insieme delle circostanze per non pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, op. cit., Nr. 2180 e 2181; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2a ed., art. 370, n. 16 e 17). Una tempestiva notifica dei difetti serve da un lato a preservare a favore del committente i diritti derivanti dall’art. 368 CO, ma pure all’appaltatore che deve sapere il più rapidamente possibile con certezza se l’opera è accettata o se è oggetto di reclami per poter prendere le necessarie misure (Gauch, op. cit, Nr. 2108 e 2179; Chaix, op. cit., art. 367, n. 1). La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., Nr. 2146; Chaix, op. cit., art. 370, n. 15). Infine, la prova che la notifica dei difetti è stata data tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172, consid. 1a in fine; 118 II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da autorevole dottrina a partire dalla costatazione che risulta di difficile comprensione la scissione tra onere di allegazione dell’intempestività della notifica dei difetti a carico dell’appaltatore e onere della prova relativa alla tempestività a carico del committente (v. Gauch, op. cit., Nr. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Art. 370, N. 27). In particolare i citati autori ritengono che il committente deve provare che ha effettivamente notificato i difetti e quando è avvenuta detta notifica mentre l’appaltatore deve provare l’asserito ritardo, ossia che la notifica non è avvenuta nel breve termine dalla sua scoperta previsto dalla legge e precisato dalla giurisprudenza e dalla dottrina (soluzione già indicata dal Tribunale federale laddove afferma che se l’imprenditore pretende che il committente ha scoperto il difetto anteriormente - rispetto a quanto da quest’ultimo preteso – gli incombe di dimostrarlo: v. DTF 118 II 142, consid. 3a, penultimo paragrafo).

3.       In questa sede non sono più in discussione l’esistenza dei numerosi difetti dell’opera, rispettivamente la responsabilità per i medesimi. L’appellante censura in primo luogo la tempestività della notifica dei difetti da parte del committente. Il Pretore (v. sentenza impugnata pag. 11 in fine e 12) ha osservato che i difetti non erano immediatamente ravvisabili, rispettivamente sono peggiorati nel tempo. Ha quindi considerato, sulla base dei documenti agli atti e delle dichiarazioni testimoniali, che l’attore aveva segnalato molto presto e a più riprese i difetti al convenuto AP 1, ancorché informalmente visti i rapporti di amicizia all’epoca esistenti tra i due, mentre il secondo aveva dapprima rassicurato il primo sulla correttezza dei lavori svolti per poi garantirgli che sarebbe intervenuto, senza però dar seguito alle promesse. L’appellante, richiamato il dovere del committente di verifica e notifica dei difetti allorché l’opera viene consegnata, ritiene che la prima notifica sia avvenuta il 19 febbraio 1999 (v. doc. H1) a fronte di una consegna della casa d’abitazione alla fine del 1995. L’appellante contesta che R__________ gli comunicò già molto presto e a più riprese i difetti, sebbene in modo informale, questo fatto non potendo desumersi dalle dichiarazioni testimoniali, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice. Pure il doc. H1 non proverebbe alcuna precedente notifica dei difetti. AP 1 rileva da un lato che la perizia a futura memoria e la perizia tecnica dimostrerebbero che la deformazione del muro di contenimento è iniziata abbastanza rapidamente e l’entità dei movimenti anormali era evidente già nel corso del mese di aprile 1998, d’altro lato che i difetti allo scarico del pozzo della fognatura sono stati costatati nel giugno del 2004 (v. doc. R2) e che quest’ultimo difetto è stato notificato solo con l’inoltro della petizione. L’appellante considera pure tardiva la notifica dei difetti anche nel caso in cui questi dovessero essere considerati occulti, l’attore non avendo mai fornito la prova del momento della loro scoperta e avendo comunque atteso oltre due mesi per comunicargli il rapporto del tecnico C__________ (v. doc. G).

4.       A titolo preliminare si osserva che l’appellante sostiene il suo ragionamento sulla base dell’art. 367 cpv. 1 CO (v. appello, pt. 2 e 5), come già in prima sede (v. memoriale conclusivo 28 febbraio 2012, pt. 3.1 e 3.2), e solo a titolo abbondanziale fa valere che la notifica sarebbe comunque tardiva anche nell’ipotesi dell’esistenza di vizi occulti (v. appello, pt. 8). Il Pretore, argomentando che i difetti non erano immediatamente rilevabili e che si sono evidenziati, rispettivamente senz’altro peggiorati nel tempo, li ha senza dubbio considerati occulti, ciò che l’appellante non ha contestato. In realtà lo ha ammesso affermando che “Nel caso di specie, i periti chiamati in causa hanno riscontrato tutta una serie di difetti, che riprendono grosso modo quelli contenuti nel rapporto 10 dicembre 1998 dell’arch. __________, notificato al ricorrente solo in data 19 febbraio 1999 (doc. H e G)” (v. appello, pag. 6 in fine). Ora C__________ ha chiaramente indicato che i difetti da lui osservati erano occulti (v. doc. G, pag. 1 all’inizio). A questa conclusione si giunge peraltro dall’esame, oltre che del citato documento, anche della perizia a futura memoria (v. doc. L6 - in particolare pag. 6 a 11 - e L7) nonché della perizia tecnica (v. Act. XIX, in particolare pag. 18 a 32 e allegato 2), riservato tuttavia quanto si dirà in seguito in merito al muro di sostegno. Alla luce di quanto precede, e con quest’ultima riserva, l’appello può essere esaminato solo in relazione a contestazioni che concernono la tempestività della notifica dei difetti occulti. 

5.       L’appellante rimprovera all’attore di non aver provato quando ha scoperto i difetti e considera comunque eccessivo il tempo intercorso tra il momento in cui ha ricevuto il rapporto di cui al doc. G e la sua trasmissione. In sede di risposta il convenuto AP 1, ad eccezione di un accenno alla problematica del muro di sostegno e a quella della rottura della canalizzazione di cui si dirà in seguito, ha sollevato identica contestazione a quella fatta valere in questa sede, sostenendo che prima della notifica 19 febbraio 1999 l’attore mai si era lamentato nei confronti dell’impresa di costruzione e che da parte sua mai aveva promesso qualsivoglia intervento di riparazione (v. Act. II, in particolare pag. 4 e 7). In sede di duplica il medesimo convenuto ha confermato quanto precede e in pari tempo ha negato di essere intervenuto sul muro di contenimento già nel 1995 con la posa di una lastra di dilatazione in acciaio, all’epoca non essendoci segni di cedimento del manufatto (v. Act. VII, in particolare pag. 5). Ora, se è vero che le esigenze poste alla motivazione della contestazione sono meno severe di quelle poste all’allegazione, è altrettanto vero che il convenuto è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria descrizione dei fatti, ritenuto che, per la prassi cantonale, una contestazione generica è insufficiente, mentre i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC-TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78, m. 8; II CCA 24 settembre 2013, inc. 12.2012.63, consid. 4 e riferimenti). Si deve pertanto costatare che nella fase preposta alle allegazioni AP 1 si è limitato a contestazioni generiche, senza esprimersi sul contenuto del doc. H1. In particolare egli non ha contestato di aver promesso in diverse occasioni, e per ultimo a metà dicembre 1998, di effettuare un sopralluogo per costatare i vari difetti né mai si è espresso sulla segnalazione del problema occorso alla rete della fognatura (v. doc. H1 e per la riparazione doc. Q7). L’imprenditore neppure ha preso posizione sul doc. NN (lettera 20 febbraio 1999 di R__________ alla __________) dal quale risulta che l’attore gli aveva comunicato dei difetti verbalmente sin dall’inizio del 1997, che dal canto suo aveva risposto che trattavasi di normali fenomeni di assestamento, che i primi difetti costatati si sono aggravati e ne sono apparsi di nuovi, che alle reiterate richieste di sopralluogo non era mai stato dato seguito con diverse scuse, infine che allorquando la richiesta di sopralluogo si era fatta insistente (l’imprenditore) aveva reagito in malo modo. Ne deriva che questi fatti, come detto in parte contestati solo in modo generico e in parte affatto contestati, sono considerati assodati e non necessitano di ulteriori prove. Giova aggiungere che AP 1 nemmeno si è confrontato con il contenuto del doc. G. Ritenuto che spetta all’appaltatore provare se un difetto è iniziale o occulto (v. Gauch, op. cit., Nr. 2170 e 2194), è solo sulla base di una puntuale contestazione che è poi possibile chinarsi sull’applicazione delle norme legali. Questa mancanza di contestazione risulta invero coerente con quanto emerge dai doc. H1 e NN, ossia che l’imprenditore si è in realtà sempre disinteressato della situazione, fermamente convinto di non avere in merito alcuna responsabilità (v. Act. II, ad. 3 e 4, pag. 3, v. anche doc. H7). Ne segue che a giusta ragione il primo giudice ha ritenuto dimostrato che R__________ parlò molto presto e più volte a AP 1 dei difetti, in altre parole li segnalò, sebbene in modo informale, e che l’impresario rifiutò ogni richiesta di intervento. I doc. H1 e NN contengono inoltre la chiara spiegazione del motivo per il quale il committente attese ancora fino al 19 febbraio 1999 per trasmettere all’appaltatore il rapporto sui difetti datato 11 dicembre 1998 (ossia il doc. G).

6.       L’appellante ha rimproverato al Pretore un’errata interpretazione dei fatti per aver sorretto la tempestiva notifica dei difetti anche sulla base di alcune dichiarazioni testimoniali. Le censura è irricevibile e va comunque respinta. A titolo preliminare si osserva che nel memoriale conclusivo AP 1 ha omesso di sostanziare le proprie tesi e le proprie contestazioni alla luce delle testimonianze raccolte in sede istruttoria. Le allegazioni al riguardo, esposte per la prima volta in questa sede, costituiscono un inammissibile “novum” e sono pertanto irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC; II CCA 20 settembre 2013, inc. 12.2012.116, consid. 11.2.2; 9 aprile 2014, inc. 12.2012.158, consid. 10). L’appellante afferma che le testimonianze agli atti nulla provano circa la tempestività dei difetti, ancora una volta però senza spiegare la natura degli stessi, ossia se iniziali o occulti, ciò che rende la censura irricevibile anche per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In ogni modo, dalla testimonianza di C__________ emerge che R__________ gli aveva riferito di aver chiamato l’impresa più volte in vista della riparazione dei difetti, ma che l’impresa tergiversava e che queste richieste di intervento duravano senz’altro da mesi e forse anche da anni (v. verbale udienza 24 febbraio 2009, pag. 3). Il teste E__________ ha dal canto suo ricordato di essersi recato a più riprese presso l’abitazione di R__________ e che quest’ultimo si era lamentato del fatto che l’impresario, benché interpellato in merito, non era ancora passato per costatare la presenza delle crepe (v. verbale citato, pag. 1). Ora, malgrado l’appellante tenti di sminuirne la portata, le citate testimonianze confermano in realtà quanto già emerge dai doc. H1 e NN, ossia che R__________ aveva da tempo e più volte segnalato dei difetti a AP 1 e sollecitato il suo intervento. Anche in virtù di quanto precede si deve concludere che a giusta ragione il Pretore ha considerato che R__________ aveva segnalato tempestivamente i difetti a AP 1. Quest’ultimo non ha portato alcun valido elemento contrario, non si è confrontato con la natura dei difetti e di conseguenza non ha addotto alcun elemento volto a dubitare del fatto che il committente abbia fatto fronte correttamente al suo dovere di segnalazione, ossia abbia reagito tempestivamente allorquando la violazione del contratto è risultata indubitabile (v. sopra considerando 2). Il primo giudizio su questo punto va confermato con conseguente reiezione dell’appello.

7.       Quanto esposto ai considerandi che precedono conduce però anche alla costatazione che l’eccezione di tardività della notifica dei difetti si scontra con le regole della buona fede, che il giudice di ogni grado deve applicare d’ufficio. L’abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 CC può in particolare consistere nell’utilizzo contrario al suo scopo di un istituto giuridico (sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJ 1996 I 353, consid. 7b; DTF 107 II 172, consid. 2). Lo scopo di una notifica tempestiva, come ricordato al considerando 2, è di permettere all’appaltatore di conoscere con celerità i difetti onde potervi porre subito rimedio, evitando così che i medesimi si aggravino e che quindi i costi di riparazione aumentino. Ora, AP 1 non ha mai avuto l’intenzione di porre rimedio ai difetti lamentati da R__________, convinto di non avere responsabilità in merito e per questo motivo ha sempre ignorato le sue comunicazioni e le richieste di intervento. Quali definitive prove del disinteresse dell’appaltatore per i problemi del committente vanno citate la sua reazione al momento in cui quest’ultimo si è fatto insistente (v. doc. NN, confermato su questo punto dal teste A__________ ancorché con un riferimento temporale errato: v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 2) nonché il mancato ritiro della lettera raccomandata del 19 febbraio 1999 (v. doc. H2). Pertanto, AP 1 abusa del suo diritto di far valere la mancata tempestiva notifica dei difetti non avendo mai dimostrato la disponibilità ad effettuare i necessari interventi di riparazione. In altri termini, in assenza della volontà di riparare l’opera difettosa viene meno la necessità di disporre di una notifica dei difetti tempestiva e chi, come l’appellante, invoca la tardività della segnalazione commette un abuso di diritto poiché utilizza l’istituto giuridico in esame in modo contrario al suo scopo. Il comportamento di AP 1 contrasta con le regole della buona fede anche per un altro motivo. Ogni persona è tenuta a un comportamento eticamente corretto (per quanto attiene all’ambito del diritto dei contratti v. Tercier, Le droit des obligations, 4a ed., n. 90 seg.). Ora, fornire delle rassicurazioni in merito alla correttezza del lavoro svolto, promettere in più occasioni di effettuare un sopralluogo senza darvi seguito e poi tentare di prevalersi della tardività della notifica dei difetti non corrisponde certo al comportamento eticamente corretto che viene richiesto da chiunque agisce nell’ambito di un rapporto giuridico (art. 2 cpv. 1 CC). Anche queste considerazioni conducono alla reiezione dell’appello.

8.       Come sopra anticipato, a questo punto invero solo per completezza dal momento che l’appello va respinto già per i motivi esposti ai considerandi che precedono, si ritiene utile chinarsi sulla problematica del cedimento del muro di sostegno. L’appellante ha citato quanto emerge dalla prova a futura memoria, ossia che la deformazione del muro è iniziata abbastanza rapidamente e che nell’aprile del 1998, ossia prima della costruzione della canalizzazione e della strada comunale, la lamiera di copertura del giunto che collega il muro di sostegno a quello perimetrale della casa era già piegato (v. doc. L6, pag. 9 in fine e 10; doc. L7, allegato 4, foto 6; v. anche perizia tecnica: Act. XIX, pag. 19). L’appellante vuole così dedurne che la notifica di questo difetto nel febbraio del 1999 sarebbe tardiva. A suo dire alla medesima conclusione si dovrebbe giungere se si volesse considerare la posa della lastra di metallo come una riparazione dell’opera, in tal caso l’attore avrebbe avuto l’obbligo di segnalare il difetto al momento in cui detta lastra si è deformata, o quanto meno nel corso del mese di aprile del 1998 (v. appello, pag. 10 e 11). In sede di duplica AP 1 aveva negato di essere intervenuto sul muro di contenimento già nel corso del 1995 con la posa di una lastra di dilatazione in acciaio (v. Act. VII, pag. 5 in fine). L’appellante è però smentito dal teste G__________ il quale ha dichiarato che “Il muro di sostegno del terreno a valle, vicino all’entrata del garage presentava uno spacco. Abbiamo fornito e posato una lamiera per mascherare questo spacco. Quando noi siamo intervenuto lo spacco era molto ridotto, forse mezzo centimetro, ma si vedeva. Riconosco nel doc. OO la fattura per quell’intervento. Questo lavoro è stato il AP 1, capomastro che mi ha detto di fare questo lavoro.” (v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 3). Ora, dal doc. OO emerge che l’intervento è stato eseguito il 5 dicembre 1995. AP 1 ha dal canto suo ammesso che l’opera è stata consegnata a fine 1995 (v. appello, pag. 3 e 7, v. anche memoriale conclusivo pag. 3). L’esistenza di un difetto è quindi apparsa subito, l’imprenditore ha tentato di porvi rimedio facendo posare dal lattoniere la citata lastra metallica e non può ora validamente sostenere che la notifica di quel difetto sia tardiva. A ragione egli sostiene che l’intervento dev’essere considerato una riparazione dell’opera ma erra allorquando pretende che ciò avrebbe imposto all’attore l’obbligo di una precisa notifica al momento in cui la lastra si è deformata (v. appello, pag. 11). In effetti, se la riparazione eseguita dall’appaltatore non elimina il difetto iniziale, non è più necessaria una nuova notifica del medesimo difetto e il silenzio non rappresenta approvazione tacita del committente, che può dunque avvalersi dei diritti di garanzia (v. sentenza del Tribunale federale pubblicata in Rep. 1997 pag. 67). Ciò che sta a significare, in altre parole, che effettuato l’intervento di riparazione l’appaltatore non può disinteressarsi dell’opera ma deve controllare che il medesimo ha effettivamente risolto il problema, ciò che in concreto non è stato certamente il caso. Per finire, il teste A__________ ha riferito che il lavoro di cui al doc. OO sarebbe stato “deciso unicamente con il figlio del signor __________ e il signor __________. AP 1 non era presente quando è stata decisa questa opera” (v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 2 in fine). A prescindere dal fatto che ciò non significa ancora che AP 1 non fosse al corrente di quell’intervento e con ciò della problematica, la versione del titolare della ditta, ossia G__________, appare ben più logica: non si vede infatti come il figlio di quest’ultimo e il committente avrebbero deciso un intervento di riparazione senza coinvolgere l’appaltatore, in particolare dal momento che, sempre secondo G__________, la direzione dei lavori era curata da AP 1, nel senso che “So che la nostra impresa quando doveva lavorare in cantiere veniva chiamata dal AP 1.” e che “Non è mai capitato che il committente __________ desse lui delle disposizioni su quando dovevamo venire in cantiere o come dovevamo eseguire un lavoro” (v. verbale udienza 12 gennaio 2009, pag. 3, sul tema della direzione lavori v. anche sentenza impugnata, pag. 5 e 6).

9.       L’appellante ha ancora evidenziato che il difetto allo scarico del pozzo della fognatura era stato scoperto in data 8 giugno 2004 (v. doc. R2) ma segnalato unicamente con l’inoltro della petizione e con ciò tardivamente (v. appello, pag. 10 in fine e 11). La censura è fondata. AP 1 aveva sollevato la tardività della notifica di questo difetto già in sede di risposta (v. Act. II, pag. 7, ad 7.4) mentre l’attore nulla aveva obiettato nella sua replica 6 luglio 2007 (v. Act. VI) venendo a sua volta meno all’onere di contestazione e ammettendo di conseguenza l’allegazione avversaria (v. sopra considerando 5, sull’obbligo di contestazione degli argomenti di risposta v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 175, m. 2). Giova comunque rilevare che il Pretore ha omesso di dare atto al convenuto AP 1 dell’assenza di contestazione dell’attore su questo particolare punto, malgrado egli avesse mantenuto l’eccezione di tardività nel memoriale conclusivo (v. Act. XXXIII, pag. 5 in fine). Anche in questa sede la parte appellata è rimasta silente sul tema in esame ciò che è invero privo di rilevanza vista appunto l’assenza di contestazione già in prima sede. Ne segue che R__________ non può pretendere i costi di riparazione dello scarico del pozzo della fognatura per complessivi fr. 7'372,25 (v. petizione pag. 8, conclusioni pag. 7, 8, 17, risposta all’appello pag. 4). Detto importo va pertanto dedotto da quanto riconosciuto dal primo giudice. Manifestamente a torto, e peraltro senza motivazione alcuna e con ciò irritualmente (art. 311 cpv. 1 CPC), l’appellante pretende che la notifica dei difetti ai pozzi luce sia tardiva (appello, pag. 11). Egli non si avvede che la problematica era già contenuta nel rapporto del tecnico C__________ (doc. G).

10.       Da ultimo l’appellante si duole di dover sostenere da solo il danno per difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere, senza più potersi rifare nei loro confronti e rimprovera all’attore di non aver quantificato il danno a suo carico. Oltre a partire da presupposti errati, non essendo affatto vero che l’imprenditore risponde da solo per difetti imputabili all’architetto e all’ingegnere dal momento che nessuna responsabilità può essere ascritta all’architetto mentre l’ingegnere sarebbe stato responsabile unicamente del muro di sostegno difettoso (v. sentenza impugnata pag. 11 i. f.), e non essendo parimenti vero che l’attore non ha quantificato il danno a suo carico (v. conclusioni 27 febbraio 2012, Act. XXXII, in particolare pag. 19, 20 e 22), l’appellante non si confronta minimamente con quanto esposto dal primo giudice in tema di solidarietà e con la relativa conclusione (v. sentenza impugnata pag. 4 i. .f, 5 e 11 penultimo capoverso) di modo che l’appello risulta su questo punto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli non spiega peraltro per quale motivo, dovendo rispondere per tutti i difetti, non dovrebbe poi far fronte a tutti i costi di risanamento (fatta eccezione per quanto detto al considerando che precede). La tesi dell’appellante appare inoltre di difficile comprensione dal momento che egli, dopo aver negato l’esistenza di solidarietà tra i convenuti (v. risposta 18 maggio 2007, Act. II, pag. 9), si duole ora di non poter agire in via di regresso nei confronti di altri responsabili.

11.       In conclusione l’appello dev’essere parzialmente accolto e il primo giudizio riformato nel senso che Walter Sassi è condannato a pagare a R__________ fr. 118'114,40 (fr. 125'486,65 - fr. 7'372,25), oltre interessi al 5 % dalla data della petizione. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambi i gradi di giudizio sono ripartite in base al rispettivo grado di soccombenza, 94% per Walter Sassi, 6% per R__________. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 125'486,65.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar

pronuncia:           I.    L’appello 27 novembre 2012 di AP 1 è parzialmente accolto.

§  Di conseguenza la sentenza 24 ottobre 2012, inc. n. OA.2007.276 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

                              1. La petizione è parzialmente accolta in quanto promossa nei confronti di AP 1, __________, mentre è respinta in quanto promossa nei confronti dell’arch. PI 1, __________, e dell’ing. __________ (ora eredi), __________.

                                  § Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a pagare a R__________, __________ l’importo di fr. 118'114,40, oltre interessi al 5% dal 19 aprile 2007.

                              2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'500.- e le spese in fr. 500.-, nonché le spese di perizia - da anticipare come di rito - sono poste a carico dell’attore __________ in ragione del 6 % mentre per il  rimanente 94 % sono a carico del convenuto AP 1, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 8'800.- a titolo di ripetibili. A sua volta l’attore rifonderà al convenuto arch. PI 1 e alle convenute PI 2, PI 3 e PI 4 (queste ultime in solido) l’importo di fr. 10'000.a titolo di ripetibili.

                              3. Invariato

                              4. Invariato

                              5. Invariato

II.   Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 2'500.-, anticipate dall’appellante AP 1, restano a suo carico in ragione del 94 % (ossia fr. 2'350.-), mentre per il 6 % (ossia fr. 150.-) sono poste a carico di R__________. AP 1 rifonderà a RAO 1 fr. 4'500.- per parti di ripetibili di appello.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2012.207 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.10.2014 12.2012.207 — Swissrulings