Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.02.2013 12.2012.198

7 febbraio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,370 parole·~7 min·3

Riassunto

Società a garanzia limitata priva di un organo di revisione - ripristino della situazione di legalità nelle more della causa - nova in appello

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.198

Lugano 7 febbraio 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2012.120 della Pretura del Distretto di Vallemaggia – promossa con istanza 13 luglio 2012 da

AO 1  

contro

AP 1 patr. dall’ RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 12 novembre 2012, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con atto di appello 16 novembre 2012, con cui chiede di “annullare/revocare” il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili;

mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 13 luglio 2012 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia AP 1, __________, chiedendo che nei confronti della società, priva di un organo di revisione ex art. 727 CO e invano diffidata sia per raccomandata (doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

                                         che il 20 luglio 2012 il Pretore ha assegnato alla convenuta ex art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di 20 giorni, poi prorogato di ulteriori 20 giorni, per ripristinare la situazione legale (nominare un nuovo organo di revisione abilitato e darne comunicazione alla Pretura), pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

                                         che il termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione 12 novembre 2012, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese a carico della convenuta (dispositivo n. 2);

                                         che con l’appello 16 novembre 2012 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di “annullarlo/revocarlo”, adducendo che la situazione di legalità è stata da lei ripristinata con la nomina, in occasione dell’assemblea dei soci del 15 novembre 2012, di un nuovo ufficio di revisione abilitato (____________________; doc. D allegato all’appello);

                                         che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore – il 1° gennaio 2011 – del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

                                         che, visto quanto precede, la censura secondo cui la situazione di legalità sarebbe stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata ricevibile e fondata;

                                         che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369; II CCA, sentenza inc. n. 12.2011.133 del 25 agosto 2011, inc. n. 12.2011.142 del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.183 del 13 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206 del 16 dicembre 2011);

                                         che nel caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, debitamente provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747). Ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA, sentenza inc. n. 12.2011.133 del 25 agosto 2011, inc. n. 12.2011.142 del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.183 del 13 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206 del 16 dicembre 2011);

                                         che, in definitiva l’appello deve pertanto essere accolto e la decisione di prima istanza riformata, nel senso che  l’istanza va respinta;

                                         che per quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di        fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; sentenza del Tribunale federale inc. n. 4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6, 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6, 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA, sentenza inc. n. 12.2011.133 del 25 agosto 2011, inc. n. 12.2011.142 del 28 ottobre 2011, inc. n. 12.2011.183 del 13 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206 del 16 dicembre 2011), vale quanto segue. Visto che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello, non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto più che in questa sede la convenuta non ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità per ripetibili da lei pretesa. Quanto alle spese processuali e alle ripetibili di seconda istanza, va da una parte considerato che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), e dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì risultata vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri processuali (Machado, op. cit. p. 57). Nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima metà delle spese processuali anticipate, ovvero fr. 500.-, e di compensare le ripetibili della procedura di secondo grado.

Per i quali motivi

decide:                      I.   L’appello 16 novembre 2012 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 12 novembre 2012 della Pretura del Distretto di Vallemaggia, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     L’istanza 13 luglio 2012 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

                                   II.   Le spese processuali di fr. 500.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, compensate le ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2012.198 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.02.2013 12.2012.198 — Swissrulings