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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.09.2014 12.2012.197

1 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,733 parole·~19 min·3

Riassunto

Appalto - mercede forfetaria - lavori a regia

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.197

Lugano 1° settembre 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.864 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 30 novembre 2005 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 73’534.- (somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 63'783.50) oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2005 nonché il rigetto in via definitiva per tale importo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 14'462.90 (somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'613.-) oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2006, richiesta avversata dalla controparte;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 8 ottobre 2012 con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 43'266.45 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2005 nonché rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE, ed ha respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta con atto di appello 15 novembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 10'400.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2006, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 14 gennaio 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                             1.  Nell’estate del 2003 AP 1 si è rivolta a AO 1 affinché le sottoponesse un’offerta per le opere da impresario costruttore relative all’edificazione di una casa unifamiliare sui mappali n. __________ e __________ __________ di __________.

                                  Dopo l’allestimento di una prima offerta di fr. 525'353.95 (doc. 1), non accettata dalla committenza, nel dicembre 2003 (cfr. doc. G) le parti si sono accordate per l’esecuzione di gran parte dei lavori prospettati per un importo forfetario di fr. 331'000.- (comprensivo tra l’altro di opere a regia per fr. 15'640.-), fermo restando però che le ulteriori opere previste (scavo generale, canalizzazioni, fornitura e posa di ferro ed accessori, due camini) sarebbero state fatturate a misura per un importo stimato in fr. 130'416.-.

                                  Al termine dei lavori, tra le parti sono sorte delle divergenze sull’ammontare del saldo della mercede dovuta all’impresa, e ciò anche a seguito dell’asserita difettosità dell’opera realizzata.

                             2.  Con petizione 30 novembre 2005 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento dell’asserito saldo di fr. 73’534.- (somma poi ridotta con le conclusioni a fr. 63'783.50) oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva per tale importo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

                                  La convenuta si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale 31 marzo 2006 ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 14'462.90 (somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'613.-) oltre interessi, rilevando che il minimo saldo a favore della controparte era compensato dalle maggiori spese di riparazione dei difetti riscontrati nella casa. La domanda riconvenzionale è stata avversata dalla controparte.

                             3.  Con la sentenza 8 ottobre 2012 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 43'266.45 più interessi ed accessori, ed ha respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha in sostanza stabilito che l’attrice, a fronte dei fr. 445'000.- già ricevuti a titolo di acconto, poteva esporre una mercede complessiva di fr. 498'666.45 (fr. 461'416.- per mercede contrattuale forfetaria e a misura ./. fr. 30'000.- per mercede per due camini non realizzati + fr. 18'866.- per opere supplementari nel doc. L + fr. 37'207.25 per opere a regia supplementari nel doc. L + fr. 5'934.20 per opere supplementari nel doc. T + fr. 5'243.- per opere supplementari nel doc. U), ritenuto che dal saldo così risultante (di fr. 53'666.45) andava poi dedotta la somma di fr. 10'400.- per la riparazione dei difetti nei bagni.

                             4.  Con l’appello 15 novembre 2012 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 14 gennaio 2013, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 10'400.- oltre interessi, contestando in sostanza che all’attrice possano essere riconosciuti i fr. 37'207.25 per le opere a regia supplementari nel doc. L e i fr. 5'934.20 per le opere supplementari nel doc. T.

                                  Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                             5.  Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                             6.  Alla luce delle allegazioni esposte dalla stessa convenuta e appellante, è d’acchito escluso che il suo gravame possa essere integralmente accolto, lo stesso, nella migliore - per lei - delle ipotesi, potendo al più trovare solo un accoglimento parziale e meglio nel senso dell’accoglimento della petizione per fr. 125.- più interessi ed accessori. Nell’appello (p. 4), ribadendo per altro quanto già sostenuto in sede conclusionale (p. 12), la convenuta ha in effetti ammesso che l’attrice, a fronte degli acconti di fr. 445'000.- ricevuti, poteva fatturare almeno fr. 450'282.- (fr. 461'416.- per mercede contrattuale forfetaria e a misura ./. fr. 30'000.- per mercede per due camini non realizzati + fr. 18'866.- per opere supplementari nel doc. L), con un saldo di fr. 5'282.-. Non avendo essa rimproverato in questa sede al Pretore di non averle riconosciuto l’altra contropretesa di fr. 7'500.- per la difettosità del camino realizzato nel grottino, qui non riproposta, né di aver attribuito all’attrice altri fr. 5'243.- per le opere supplementari nel doc. U, il credito di fr. 10'400.- a suo favore (qui incontestato) per la riparazione dei difetti nei bagni non sarebbe così nemmeno sufficiente per ammettere parzialmente la domanda riconvenzionale, né per disattendere completamente la petizione, che in parte risulterebbe pur sempre fondata.

                             7.  Con riferimento alle due pretese qui ancora litigiose (quella di fr. 37'207.25 per le opere a regia supplementari nel doc. L e quella di fr. 5'934.20 per le opere supplementari nel doc. T), la convenuta rimprovera innanzitutto al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentita per non aver sufficientemente motivato la sua sentenza rispettivamente per non aver esaminato tutta una serie di eccezioni da lei sollevate al proposito negli allegati preliminari e in sede conclusionale, argomentazioni queste che essa pertanto ripropone pari pari anche in questa sede.

                                  Il rimprovero mosso al giudice di prime cure - censura questa che, se trovasse conferma, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito, e che pertanto va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a) - è senz’altro fondato, sennonché, avendo la convenuta espressamente dichiarato di rinunciare all’annullamento della decisione impugnata per tale motivo a favore della sua eventuale riforma (appello p. 13), si può eccezionalmente soprassedere dal sanzionare l’agire del primo giudice (II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64).

                                  Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, nemmeno poi si può ritenere che le argomentazioni d’appello siano irricevibili siccome la convenuta nel suo gravame aveva sostanzialmente ricopiato quanto dichiarato negli allegati preliminari e in sede conclusionale. Nulla impedisce in effetti la ricopiatura (testuale o quasi) in appello di una o più argomentazioni regolarmente sollevate in prima istanza ma non esaminate dal Pretore (II CCA 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62, 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245, 23 aprile 2012 inc. n. 12.2009.174, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 19 giugno 2013 inc. n. 12.2011.165).

                             8.  A questo stadio della lite non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto (art. 363 segg. CO) e neppure vi è contestazione in merito al tipo di mercede alla base delle due pretese qui ancora litigiose, che era forfetaria.

                                  La pattuizione di un prezzo forfetario d'appalto vincola le parti alla stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l'art. 373 CO, escludendo in particolare - di regola - ogni aumento a favore dell'appaltatore, anche se quest'ultimo dovesse aver avuto maggior lavoro e maggiori spese rispetto a quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 900 e segg.). In altre parole il prezzo pattuito costituisce al tempo stesso un limite minimo e massimo (Gauch, op. cit., n. 900; Chaix, Commentaire Romand, n. 1 ad art. 373 CO).

                                  Il carattere fisso del prezzo forfetario non è però assoluto.

                                  L'art. 373 cpv. 2 CO prevede una prima eccezione qualora circostanze straordinarie che non potevano essere previste o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto abbiano impedito o reso oltremodo difficile il compimento dell'opera. Non imputabili al comportamento dell'appaltatore, le "circostanze straordinarie" devono esplicare effetti tali sul contratto da non potersi pretendere in buona fede il rispetto del prezzo pattuito (DTF 113 II 513 consid. 3b). Una seconda eccezione si realizza se vi è modifica vera e propria del contratto. Il prezzo fisso stabilito dalle parti è in effetti unicamente determinante per l'opera originariamente progettata, senza modifiche qualitative o quantitative (DTF 116 II 315 consid. 3; TF 14 dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 4.1). Le modifiche di ordinazione danno luogo a un aumento del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore. Il maggior costo dell'opera dev'essere indennizzato allora - salvo pattuizione contraria - in conformità all'art. 374 CO, cioè secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (DTF 113 II 513 consid. 3b; TF 14 dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 4.1). Ciò non si avvera solo se la modifica è determinata dal committente, ma anche se essa - purché accettata, anche solo per atti concludenti (Gauch, op. cit., n. 771; cfr. pure CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103 pubbl. in: RtiD I-2007 46c p. 812), dal committente - proviene dall'appaltatore (SJ 1995 p. 100 consid. 3c). In difetto di un diverso accordo su questo punto, il committente si espone in siffatta evenienza a un aumento di prezzo legato alla modifica qualitativa o quantitativa dell'oggetto contrattuale (SJ 1989 p. 331 consid. 3). Il prezzo forfetario iniziale viene aumentato del valore delle opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente non eseguite (Gauch, op. cit., n. 785 e 907; II CCA 6 agosto 2001 inc. n. 12.2001.16). Poiché è l'appaltatore a voler dedurre un diritto a una mercede supplementare, spetta a lui dimostrare l'esistenza di eventuali circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO o di un'eventuale modifica di ordinazione e delle conseguenti spese supplementari (Chaix, op. cit., n. 36 e 37 ad art. 373 CO; TF 14 dicembre 2004 4C.23/2004 consid. 4.1; cfr. II CCA 7 giugno 2011 inc. n. 12.2009.173).

                             9.  Con l’appello la convenuta contesta in primo luogo di essere tenuta a pagare le opere a regia supplementari nel doc. L, che il Pretore ha ammesso per fr. 37'207.25 (fr. 52'847.25 opere a regia effettive ./. fr. 15'640.- opere a regia comprese nel prezzo forfetario), a fronte dei fr. 39'844.55 pretesi dall’attrice (fr. 54'844.55 opere a regia effettive ./. fr. 15'000.- opere a regia comprese nel prezzo forfetario). Essa rileva che i bollettini a regia alla base della fatturazione (doc. S) non erano vincolanti siccome sottoscritti da persone non autorizzate e che in ogni caso in virtù del contratto tutte le opere a regia erano già comprese nel forfait offerto o in via subordinata che l’attrice avrebbe tutt’al più potuto esporre a parte solo le opere a regia non prevedibili, quantificate dal perito in fr. 22'123.70.

                           9.1  La censura della convenuta secondo cui la pretesa per opere a regia contenute nel doc. L doveva essere respinta già per il fatto che l’entità di quelle opere non era stata provata è infondata.

                        9.1.1  La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i bollettini di lavoro a regia, se regolarmente controfirmati dal committente o, per lui, dalla direzione lavori, esplicano l’effetto di presunzione dell’esattezza delle ore e dei materiali ivi esposti (Gauch, op. cit., n. 1020 segg.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 47 ad art. 183; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 18 agosto 2006 inc. n. 12.2005.118, 5 febbraio 2007 inc. n. 12.2005.212, 26 maggio 2009 inc. n. 12.2008.100), mentre che quelli non firmati - e analogamente anche quelli firmati senza autorizzazione - sono per principio privi di tale efficacia probatoria e vanno considerati alla stregua di semplici affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 26 maggio 2009 inc. n. 12.2008.100), fermo restando che in tale evenienza l’appaltatore può però sempre dimostrare l’incarico, l’esecuzione e l’entità di quei lavori avvalendosi degli altri mezzi di prova previsti dalla procedura civile (II CCA 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 26 maggio 2009 inc. n. 12.2008.100).

                        9.1.2  In questa sede la convenuta, fondandosi sulle risultanze del proprio interrogatorio formale e sulla deposizione del teste __________, ritiene che i bollettini a regia alla base della fatturazione (doc. S), inizialmente non firmati ma poi sottoscritti in blocco dalla direzione dei lavori al termine dei lavori, non erano vincolanti siccome quest’ultima non era stata autorizzata ad agire in tal modo, circostanza questa di cui l’attrice era stata a suo tempo resa edotta. La questione non necessita tutto sommato di essere risolta. L’attrice ha in effetti dimostrato che le opere fatturate a regia erano in ogni caso state ordinate dalla direzione dei lavori (cfr. testi __________, verbale p. 3, e __________, verbale p. 3), pacificamente competente e autorizzata ad agire in tal senso, erano state effettivamente eseguite (cfr. perizia p. 4 e 17 segg.) e non erano incluse nelle opere a prezzo forfetario o da computare a misura (perizia p. 4 seg. e 6; cfr. pure teste __________, verbale p. 2) nonché che la mercede esposta per le stesse era per l’appunto quella poi fatta propria dal Pretore (cfr. perizia p. 7 e 17 segg.).

                           9.2  Ciò premesso, si tratta ora di stabilire se in virtù del contratto a forfait l’attrice possa pretendere come ritenuto dal Pretore - il pagamento di tutte le opere a regia effettuate di fr. 52'847.25 (da cui dedurre fr. 15'640.- per le opere a regia già comprese nel contratto), oppure - come postulato dalla convenuta - possa esigere il pagamento delle sole opere a regia non prevedibili di fr. 22'123.70 (senza deduzione alcuna), o ancora non possa far valere più nulla a questo titolo (siccome tutte le opere a regia, quantificate in fr. 15'640.-, erano già comprese nel contratto).

                                  La soluzione corretta è la seconda. La prima non tiene in effetti conto del fatto che l’attrice aveva accettato di eseguire le opere a regia prevedibili (definite dal perito “regie standard”) per un importo forfetario di fr. 15'640.-, sicché non appare corretto che essa possa ora incassare dalla controparte anche la mercede per le maggiori opere prevedibili (quantificate dal perito in fr. 15'083.55, cfr. perizia p. 10 e 21) di cui aveva allora sottovalutato l’impatto. La terza misconosce che l’attrice aveva accettato di eseguire a forfait solo le opere a regia prevedibili (“regie standard”), per cui non si giustifica accollarle ora il rischio per quelle non prevedibili (definite dal perito “regie extra”). La seconda tiene in definitiva correttamente conto sia del fatto che l’attrice può pretendere la remunerazione delle opere a regia non prevedibili (“regie extra”), sia del fatto che quelle prevedibili (“regie standard”), a prescindere dal loro ammontare effettivo, erano già comprese nel contratto a forfait. Tale conclusione si giustifica del resto anche sulla base delle risultanze peritali: il perito, che nemmeno ha considerato la terza variante, ha in effetti implicitamente dichiarato di propendere proprio per la seconda (definita “variante B”), osservando che la prima (definita “variante A”) di fatto accollava al committente anziché all’appaltatore l’eventuale eccedenza delle ore prestate per le regie usuali (oltre fr. 15’640.-), vanificando con ciò il vantaggio che il cliente aveva tratto dalla conclusione di un contratto a mercede forfetaria (cfr. perizia p. 7 seg.; in tal senso pure delucidazione e completazione peritale p. 5).

                           10.  Con la seconda ed ultima censura d’appello, la convenuta contesta di dover pagare all’attrice fr. 5'934.20 dei fr. 17'494.47 da questa esposti per le opere supplementari nel doc. T.

                         10.1  Nella fattura di cui al doc. T l’attrice aveva tra l’altro esposto un importo di fr. 3'360.- per aver dovuto rifare il tracciamento della casa a seguito dell’erroneità del piano messo a sua disposizione, posizione che il Pretore, sulla base delle risultanze peritali, ha ammesso in ragione di fr. 1'500.-. La convenuta si oppone in questa sede al pagamento di tale somma rilevando che l’attrice avrebbe dovuto verificare i piani e le misure prima dell’inizio dei lavori e dunque riconoscere l’errore nelle misure contenuto nei piani e che in ogni caso il tracciamento non aveva dovuto essere rifatto. La censura non può trovare accoglimento. In effetti il perito ha da una parte spiegato che l’attrice non poteva essere considerata responsabile della non conformità del tracciamento in base ai documenti ricevuti, nel caso in cui questi ultimi non fossero stati giusti e completi, com’era avvenuto (perizia p. 21 seg.). Nonostante il tracciamento non abbia poi concretamente dovuto essere rifatto (cfr. testi __________, verbale p. 2, e __________, verbale p. 3) e - come ammesso dalla convenuta (appello p. 5) - l’attrice a seguito dell’inconveniente riscontrato si sia in definitiva limitata a interpellare il geometra prima e la direzione dei lavori poi, il perito ha d’altra parte aggiunto che per le difficoltà subite a seguito delle carenze evocate appariva in ogni caso corretto riconoscerle un importo di fr. 1'500.- (perizia p. 22). Non vi è pertanto motivo per rivedere quella sua valutazione.

                         10.2  Nel querelato giudizio il Pretore, sempre fondandosi sul referto peritale, ha riconosciuto all’attrice altri fr. 4'434.20 fatturati nel doc. T (fr. 850.- per vasche fiori, fr. 180.per anello in beton nella futura canna con cassero al piano terreno, fr. 390.per anello in beton tra i correntini, fr. 250.- per gradino verso la proprietà __________, fr. 1'300.- per tubi di ventilazione pozzi luce con griglie e ghiaia di scarico davanti alla veranda, fr. 295.- per risparmio e immurazione bucalettere, fr. 450.- per provini in beton, fr. 719.20 per muro lato __________). In questa sede la convenuta ritiene che l’attrice non aveva provato che queste opere, a suo dire comprese nelle prestazioni previste a prezzo forfetario e non comportanti un aumento dei costi, rappresenterebbero una modifica d’ordinazione. La censura è infondata. Ritenuto che nella controdomanda n. 9 al perito era stato sostanzialmente chiesto se le prestazioni fatturate nel doc. T fossero state effettivamente eseguite e non fossero già comprese nel prezzo a forfait o in altre fatturazioni a regia (perizia p. 21), nel fatto che egli abbia poi risposto di ammettere nella misura sopraesposta le posizioni di cui si è detto (perizia p. 23, sia pure senza addurre una particolare motivazione) si può senz’altro concludere che abbia confermato la loro esecuzione (in tal senso pure perizia p. 4) e abbia escluso che le stesse fossero già comprese nel prezzo a forfait o in altre fatturazioni. Il doc. 6 nonché i testi __________ e __________, evocati dalla convenuta a sostegno della sua censura, non hanno assolutamente smentito le conclusioni del perito, essi essendosi in realtà espressi sulle opere a regia nel doc. L rispettivamente su altre opere contenute nel doc. T non ammesse peritalmente.

                           11.  Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere accolta limitatamente a fr. 28'182.90 (fr. 461'416.- per mercede contrattuale forfetaria e a misura ./. fr. 30'000.- per mercede per due camini non realizzati + fr. 18'866.- per opere supplementari nel doc. L + fr. 22'123.70 per opere a regia supplementari nel doc. L ./. fr. 445'000.- per acconti + fr. 5'934.20 per opere supplementari nel doc. T + fr. 5'243.- per opere supplementari nel doc. U ./. fr. 10'400.- per difetti nei bagni) oltre interessi ed accessori. Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 53'666.45.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

                              I.  L’appello 15 novembre 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 8 ottobre 2012 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                   1.     La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la somma di fr. 28'182.90 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2005.

                                         2.     Per questo importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

                                         3.     La tassa di giustizia dell’azione principale in complessivi fr. 2’500.- e le spese in fr. 300.- nonché le spese peritali, da anticipare come di rito, sono poste a carico dall’attrice per 3/5 e a carico della convenuta per 2/5. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1'680.- per ripetibili parziali.

                             II.  Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante per 5/7 e per 2/7 sono a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'400.- per parti di ripetibili di appello.

                            III.  Notificazione:

- -  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                      Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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