Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2012 12.2012.192

12 novembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·705 parole·~4 min·2

Riassunto

Tutela dei casi manifesti, appello tardivo, spedizione da Stato estero

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.192

Lugano 12 novembre 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

visto l'appello 3 novembre 2012 presentato da

 AP 1   

contro  

la decisione 16 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, incarto SO.2012.3850 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti, espulsione da immobile) nella causa promossa nei confronti dell’appellante con istanza 10 settembre 2012 da

 AO 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui ha chiesto l’espulsione del convenuto dall’appartamento di 2 ½ locali in via __________, di sua proprietà, per fine del contratto di locazione in seguito a disdetta straordinaria per mora del conduttore;

domanda alla quale il convenuto non si è opposto all’udienza del 12 ottobre 2012 e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 16 ottobre 2012, disponendone l’esecuzione effettiva e fissando all’8 novembre 2012 il termine di riconsegna;

appellante il convenuto che con atto datato 2 novembre 2012 chiede di prorogare il termine di consegna dell’immobile al 30 novembre 2012; 

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:       che con decisione 16 ottobre 2012 il Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano ha accolto la domanda di espulsione del convenuto dai locali da lui occupati in via __________, disponendone la consegna all’8 novembre 2012;

                                         che tale decisione è stata notificata al convenuto il 24 ottobre 2012;

                                         che con l’atto datato 2 novembre 2012 il convenuto interpone appello, al solo scopo di ottenere la proroga al 30 novembre 2012 del termine di riconsegna dell’immobile;

                                         che trattandosi di una procedura per tutela dei casi manifesti, retta dalla procedura sommaria, il termine per l’appello è di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), e scadeva pertanto il 3 novembre 2012;

                                         che l’appello, datato 2 novembre 2012, è stato consegnato alle Poste italiane il 3 novembre 2012 (busta di trasmissione), ma è partito dall’Italia solo il 6 novembre 2012 ed è giunto alla Posta svizzera il 7 novembre 2012 (tracciamento degli invii internazionali);

                                         che ne deriva la tardività dell’appello, che avrebbe dovuto essere consegnato alla posta svizzera il più tardi il 3 novembre 2012 (art. 143 cpv. 1 CPC);

                                         che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

                                         che a titolo abbondanziale va detto che l’appello sarebbe stato inammissibile anche se fosse stato tempestivo, dal momento che il convenuto non si era opposto alla domanda di espulsione in occasione dell’udienza 12 ottobre 2012 e non era quindi legittimato a impugnare la decisione;

                                         che il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 46'800.-;

                                         che le spese processuali, consistenti nella tassa di giustizia, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in applicazione dell’art. 8 cpv. 2 prima frase LTG;

                                         che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato.

Per i quali motivi,

decide:                    1.   L’appello di AP 1 è irricevibile.                         

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2012.192 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2012 12.2012.192 — Swissrulings