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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.11.2012 12.2012.182

28 novembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,304 parole·~7 min·3

Riassunto

Società anonima - lacune nell'organizzazione delle società - scioglimento

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.182

Lugano 28 novembre 2012/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Pellegrini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2012.3412 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con istanza 7 agosto 2012 da

AO 1  

contro

AP 1  

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva del  presidente del consiglio di amministrazione (art. 712 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale la Pretora, con decisione 8 agosto 2012, ha assegnato alla società un termine di venti giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, e il 7 settembre 2012 ha assegnato un ultimo termine di quindici giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società;

che il 2 ottobre 2012 la Pretora ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, non avendo la società reagito alle diffide;

appellante la convenuta con atto di appello 18 ottobre 2012, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di non procedere allo scioglimento della società, poiché la situazione legale si sarebbe nel frattempo ripristinata;

mentre l'istante nella propria risposta 30 ottobre 2012 ha ammesso che già in data 18 settembre 2012 la convenuta aveva inoltrato i documenti atti al ripristino della situazione legale;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:       che con istanza 7 agosto 2012 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la società AP 1, chiedendo che nei confronti della medesima, sprovvista del presidente del consiglio di amministrazione e invano diffidata sia per raccomandata del 20 marzo 2012 sia tramite pubblicazione sul FUSC del 6 giugno 2012 a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1, 2 e 2bis  ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b  cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che l’8 agosto 2012 la Pretora ha assegnato alla società ex art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di venti giorni per ripristinare la situazione legale, ovvero designare un presidente e richiedere le pertinenti iscrizioni a registro di commercio, pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che la società intimata non ha reagito alla suddetta diffida, sicché il 7 settembre 2012 la prima giudice ha assegnato un ultimo termine di quindici giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società;

                                         che scaduto infruttuosamente il termine assegnato, con decisione 2 ottobre 2012 la Pretora, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo le spese giudiziarie di fr. 300.- a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all’istante fr. 250.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

                                         che con l’appello 18 ottobre 2012, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, adducendo di aver nel frattempo ripristinato la situazione di legalità con la nomina del presidente del consiglio di amministrazione e la trasmissione all’Ufficio del registro di commercio dei documenti necessari all’iscrizione;

                                         che nella propria risposta 30 ottobre 2012 l'istante ha ammesso che già in data 18 settembre 2012 la convenuta aveva provveduto all’inoltro dei documenti atti al ripristino della situazione legale;

                                         che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore – il 1° gennaio 2011 – del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che la procedura in questione è di carattere sommario (art. 250 lett. c cfr. 6 CPC; sull’applicabilità della procedura sommaria a tutte le misure destinate a rimediare alle carenze organizzative di una persona giuridica v. DTF 138 III 166), sicché il termine per appellare è di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC);

                                         che la decisione 2 ottobre 2012, notificata lo stesso giorno, è stata recapitata alla convenuta l’8 ottobre 2012 (estratto track&trace);

                                         che, di conseguenza, l’appello è tempestivo;

                                         che il gravame è stato notificato all’istante il 29 ottobre 2012, di modo che anche la risposta 30 ottobre 2012 dell’Ufficio del registro di commercio è tempestiva;

                                         che, come detto, l’Ufficio del registro di commercio ha ammesso che già in data 18 settembre 2012 la convenuta aveva provveduto all’inoltro dei documenti atti al ripristino della situazione legale;

                                         che in quel momento, quindi, il termine di quindici giorni impartito il 7 settembre 2012 dalla Pretora per ripristinare la situazione legale (designare un presidente del consiglio di amministrazione e richiedere le pertinenti iscrizioni a registro di commercio) non era ancora scaduto;

                                         che la convenuta aveva quindi ottemperato alla diffida in questione, sicché nella propria decisione 2 ottobre 2012 la Pretora si è fondata su un accertamento errato dei fatti (art. 310 lett. b CPC);

                                         che poco importa, al riguardo, che l’Ufficio del registro di commercio non abbia ritirato la propria istanza, dato che attendeva il pagamento anticipato della tassa da parte della società;

                                         che, invero, dalla decisione 2 ottobre 2012 emerge che determinante era il momento della richiesta, non dell’iscrizione a registro di commercio;

                                         che l’appello è quindi accolto;

                                         che, di conseguenza, la decisione pretorile 2 ottobre 2012 dev’essere riformata, nel senso che l’istanza dev’essere respinta;

                                         che ciò comporta anche la riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie di prima istanza, nel senso che non sono prelevate né spese processuali né sono assegnate ripetibili;

                                         che, invero, l’art. 154 cpv. 2 seconda frase ORC prevede che non possono essere caricate all’istante (Cantone) le spese procedurali (Lorandi in: AJP 11/2008 pag. 1388);

                                         che non vi è motivo di attribuire ripetibili di prima istanza alla convenuta, che davanti al primo giudice è rimasta silente e che in questa sede, peraltro, nemmeno ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità da essa pretesa;

                                         che per le spese giudiziarie di seconda istanza va anche in questo caso tenuto conto di quanto previsto dal disposto testé menzionato, nonché del fatto che l’appellante non ha postulato l’assegnazione di ripetibili in suo favore (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 430);

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6);

Per i quali motivi

decide:                      I.   L’appello 18 ottobre 2012 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza la decisione 2 ottobre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.       L’istanza 7 agosto 2012 dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.

2.      Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

3.      (Invariato).

                                   II.   Non si prelevano spese processuali di appello. Nemmeno si attribuiscono ripetibili.

                                   III.   Notificazione:

–        ; –        .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, e all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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