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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2012 12.2012.146

14 settembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,486 parole·~17 min·3

Riassunto

Compensazione - interessi

Testo integrale

Incarto n. 12.2012.146

Lugano 14 settembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.19 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 gennaio 2006 da

 AP 1  rappr. da  RA 1   

contro  

AO 1  rappr. da  RA 2   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 147'538.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, somma ridotta in sede di conclusioni a fr. 141'170.-;

domanda a cui si è opposta la convenuta postulando la reiezione della petizione e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento di fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 5 marzo 2009, con cui ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995;

appellante l’attore che con atto d’appello 31 marzo 2009 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale decidendo l’intersecazione della parola “disonesto” contenuta alla pagina 15 delle conclusioni 23 febbraio 2009 della convenuta e la condanna della medesima al pagamento dell’importo di fr. 136'866.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, rispettivamente in via subordinata di fr. 84'948.85 e in via ancor più subordinata di fr. 57'903.70 e in ogni caso di respingere la domanda riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 11 maggio 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

preso atto della sentenza 16 luglio 2012 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. 4A_27/2012) che, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile 16 gennaio 2012 dell’attore, ha annullato la sentenza 22 novembre 2011 (inc. n. 12.2009.75) con cui questa Camera aveva parzialmente accolto l’appello (con conseguente riforma del primo giudizio nel senso dell’accoglimento parziale della domanda riconvenzionale per fr. 17'443.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005), rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AP 1 ha svolto la funzione di revisore e si è occupato di aspetti contabili e fiscali della società AO 1, azienda con sede a __________ attiva nel campo della falegnameria, dalla costituzione nel 1978 sino al 2004. A più riprese ha dal canto suo incaricato la società di eseguire diverse opere in suo favore, i cui pagamenti sono stati in parte lasciati in sospeso in attesa di definire l’onorario per le sue prestazioni.

                                  B.   Con scritto 9 marzo 2004 AO 1 ha rescisso il suddetto mandato con effetto dal 1° gennaio 2004 per motivi di ristrutturazione societaria, chiedendo a AP 1 di occuparsi ancora della chiusura dei conti e della revisione per l’anno 2003, nonché di emettere la nota d’onorario finale entro il 15 marzo (doc. F). Dando seguito a quanto richiesto, AP 1 ha allestito due note d’onorario finali: la prima datata 29 febbraio 2004, ma trasmessa il 9 marzo successivo, concernente il periodo 1990-2003 per un ammontare di fr. 133’638.-, importo che già considerava la deduzione di fr. 82'962.- per fatture della ditta nei suoi confronti, a titolo di compensazione (doc. E e G), la seconda in data 9 agosto 2004 relativa alle prestazioni dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 per un importo di fr. 13'900.- (doc. I).

                                         Con scritto 3 maggio 2004 la società, per il tramite del nuovo revisore, ha contestato la prima nota professionale, dichiarando nel contempo la disponibilità a considerare liquidate per compensazione le pretese nei suoi confronti fino a concorrenza dell’importo di fr. 82'962.- relativo alle fatture emesse e ancora scoperte (doc. N). Il fitto scambio di corrispondenza che ne è seguito non ha consentito di giungere a un accordo.

                                  C.   Con petizione 27 gennaio 2006 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo la condanna della ditta AO 1 al pagamento della nota d’onorario per gli anni 1990-2003 di fr. 133'638.- e di quella per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 pari a fr. 13'900.-, per un importo totale di fr. 147'538.-, oltre interessi dal 1° gennaio 2005. In sede di risposta la convenuta ha riconosciuto all’attore un compenso annuo di fr. 4'000.- e dunque un onorario totale per il periodo in discussione di fr. 52'000.-, da compensare con le fatture relative a suoi lavori per fr. 82'962.- (fatture doc. 5 a 9), di qui la domanda riconvenzionale di condannare l’attore al pagamento di fr. 30'962.-, oltre interessi dal 1° gennaio 1995. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, mentre con la risposta riconvenzionale l’attore ha contestato di essere debitore nei confronti della società a ragione del suo maggior credito. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste di giudizio, l’attore riducendo la sua pretesa a fr. 141'170.- (fr. 133'638.per gli anni dal 1991 al 2003 e fr. 7'532.- per il 2004).

                                  D.   Con sentenza 5 marzo 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha integralmente respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale. In buona sostanza il primo giudice ha considerato corretto per le prestazioni dell’attore l’importo riconosciuto dalla convenuta di fr. 52'000.- e di conseguenza, non essendo contestato l’importo rivendicato da quest’ultima e pari a fr. 82'962.-, ha accolto la domanda riconvenzionale per la differenza, ossia fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995.

                                  E.   Con atto di appello 31 marzo 2009 l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione in via principale per fr. 136'866.-, in via subordinata per fr. 84'948,85 e in via ancor più subordinata per fr. 57'903,70, sempre oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005; in ogni caso ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale. La convenuta ha postulato la reiezione del gravame.

                                  F.   Con sentenza 22 novembre 2011 (inc. n. 12.2009.75) questa Camera ha riconosciuto a favore dell’attore un onorario di fr. 104'000.- per il periodo 1991 – 2003 e di fr. 3'000.- per l’anno 2004, per complessivi fr. 107'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005. Da questo importo sono stati dedotti fr. 82'962.- oltre interessi al 5% tra il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 2005, pari a fr. 41'481.-; di qui un credito residuo dopo compensazione a favore della convenuta di fr. 17'443.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005. L’appello è stato di conseguenza parzialmente accolto con riforma del giudizio impugnato nel senso che la domanda riconvenzionale andava riconosciuta unicamente per l’importo residuo sopra indicato.

                                  G.   Con ricorso in materia civile al Tribunale federale di data 16 gennaio 2012 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio di questa Camera nel senso di accogliere parzialmente la petizione per l’importo di fr. 90'629,30, subordinatamente fr. 25'864,80, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 e in ogni caso di respingere la domanda riconvenzionale. Con sentenza 16 luglio 2012 (inc. 4A_27/2012) la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, annullato la sentenza impugnata e ritornato la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il Tribunale federale ha dapprima respinto le censure dell’attore volte a contestare l’onorario annuo di fr. 8'000.- riconosciutogli dai giudici cantonali per il periodo 1991 – 2003 per un totale quindi di fr. 104'000.-. L’alta Corte si è quindi chinata sul calcolo finale della sentenza impugnata a seguito della contestazione dell’attore secondo cui il debito compensato non può portare interessi. Dopo aver esposto i principi che reggono l’istituto della compensazione (consid. 5.4.1), il Tribunale federale ha considerato errato il calcolo effettuato dai giudici cantonali, fermo restando che la compensazione era effettivamente intervenuta. Il debito dell’attore di fr. 82'962.-, ammesso in via riconvenzionale, risultava estinto per compensazione con la sua pretesa di fr. 107'000.- oggetto dell’azione principale, con conseguente saldo intermedio a suo favore di fr. 24'038.-. Se il debito estinto non può fruttare interessi di mora, potrebbero però essere dovuti gli interessi maturati prima dell’estinzione. La causa è così stata ritornata all’autorità cantonale per determinare quando è divenuto esigibile il credito dell’attore verso la convenuta e per verificare se tra il 1° gennaio 1995 e tale momento, determinante secondo l’art. 124 cpv. 2 CO, fossero maturati interessi di mora sul debito di fr. 82'962.-; l’importo corrispondente andrebbe dedotto dal predetto saldo intermedio di fr. 24'038.- (consid. 5.4.2).

E considerato

in diritto:

1.    La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore della LTF in data 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2). La cognizione del giudice cantonale è pertanto limitata dai motivi di rinvio nel senso che esso è vincolato da quanto deciso definitivamente dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.1) e dalle costatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e riferimenti). Secondo il principio dell’unità dell’istanza un incarto che era pendente davanti al tribunale cantonale nel 2010 e che gli è stato rinviato dal Tribunale federale non è concluso, ma continua, ed è quindi ancora soggetto al diritto processuale cantonale (TF 17 gennaio 2012, inc. 4A_471/2011).

2.    Il Tribunale federale ha rilevato che il giudizio cantonale non ha precisato quando l’attore ha dichiarato la sua volontà di compensare. Come esposto nel giudizio di rinvio la dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che non esige alcuna forma particolare (v. anche Aepli, Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO) potendo altresì risultare da atti concludenti (v. Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art 124 CO) come l’invio di una fattura il cui saldo tiene conto di un credito del destinatario (v. Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 1 ad art 124 CO). Nel presente caso la nota professionale 29 febbraio 2004 dell’attore considera, in deduzione dell’onorario richiesto per il periodo 1990 (recte: 1991) – 2003, l’importo di fr. 82'962.- a favore della ditta AO 1 per “vostre fatture” (v. doc. E). Questa nota professionale, che comprende quindi una dichiarazione di compensazione, è stata trasmessa alla convenuta in data 9 marzo 2004 (v. doc. G, v. anche petizione 27 gennaio 2006, pt. 12). La convenuta non contesta di aver ricevuto questi documenti (v. risposta 17 maggio 2006, ad 9 e ad 12). Per quanto attiene la nota professionale 9 agosto 2004 (di fr. 13'900.-, riconosciuta in ragione di fr. 3'000.- da questa Camera e non oggetto di contestazione dinnanzi al Tribunale federale), concernente le prestazioni svolte dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 (v. doc. I), la stessa non contiene alcuna dichiarazione di compensazione, ma la volontà di compensare la totalità di quanto richiesto con quanto dovuto emerge dal contenuto nonché dalle conclusioni della petizione 27 gennaio 2006 e il Tribunale federale ha precisato che la compensazione era intervenuta per l’importo di fr. 107'000.- (v. giudizio di rinvio consid. 5.4.2; sulla possibilità di prevalersi della compensazione nell’ambito di una procedura giudiziaria v. ibidem consid. 5.4.1 e riferimenti).

3.    L’effetto della compensazione non si produce al momento della ricezione della relativa dichiarazione bensì al momento in cui i due crediti divennero a vicenda compensabili (art. 124 cpv. 2 CO). Secondo l’art. 120 cpv. 1 CO per essere compensabili i crediti devono essere scaduti. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (v. sentenza di rinvio, consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (v. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Il Tribunale federale ha pertanto chiesto all’autorità cantonale di determinare quando il credito dell’attore verso la convenuta è diventato esigibile. L’esigibilità non è definita dalla legge; la dottrina dominante definisce l’esigibilità come la possibilità del creditore di chiedere e azionare la sua pretesa (v. Schraner, Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 22 ad art 75 CO). Nel presente caso è incontestato che tra le parti era in essere un contratto di mandato a titolo oneroso (v. II CCA 22 novembre 2011, consid. 4). Con lettera 9 marzo 2004 la AO 1 ha disdetto il contratto con effetto al 1° gennaio 2004, incaricando AP 1 di occuparsi ancora della chiusura dei conti 2003 e della relativa revisione (doc. F). L’attore ha trasmesso alla ditta convenuta la sua nota professionale per il periodo 1990 (recte: 1991) – 2003 in data 9 marzo 2004 (v. doc. E, G), mentre il successivo 9 agosto ha inviato quella relativa al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2004 (v. doc. I). L’indennità per le prestazioni derivanti dal mandato diventa esigibile con l’adempimento dell’ultimo atto oggetto del contratto e non con l’invio della fattura (v. Schraner, op. cit., n. 65 ad art. 75 CO; Weber, Berner Kommentar, Berna 2002, n. 94 ad art. 75 CO). Ne deriva che l’onorario per il periodo 1991 – 2003, in difetto di migliori indicazioni agli atti (v. doc. D e E), è diventato esigibile il 31 dicembre 2003, mentre quello per il periodo 1° gennaio - 31 maggio 2004 è diventato esigibile a quest’ultima data (v. doc. I).

4.    Il Tribunale federale ha quindi chiesto ai giudici cantonali di verificare se tra il 1° gennaio 1995 e il momento in cui è divenuto esigibile il credito dell’attore (31 dicembre 2003 per l’importo di fr. 104'000.-, 31 maggio 2004 per l’importo di fr. 3'000.-), fossero maturati interessi di mora sul debito di fr. 82'962.-. Nel suo ricorso in materia civile l’attore aveva contestato la decorrenza di interessi su questo importo (v. pag. 18). Ora, il fatto che il debito estinto non può fruttare interessi di mora non significa che non occorre considerare eventuali interessi sorti prima del momento in cui si è prodotta la compensazione. Gli interessi eventualmente da restituire in base alle regole dell’indebito arricchimento, cui fa riferimento l’attore nel suo ricorso in materia civile, sono quelli sorti tra il momento della dichiarazione di compensazione e quello, come visto retroattivo, in cui la stessa produce i suoi effetti (v. Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO; Aepli, op. cit., n. 126 ad art. 124 CO; Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 114 ad art. 124 CO; W. Peter, Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 5 ad art. 124 CO). In altri termini rimangono riservati gli interessi eventualmente maturati fino al momento in cui si è prodotta la compensazione. Nel caso in esame la convenuta, con la risposta e riconvenzione 17 maggio 2006, aveva riconosciuto la pretesa avversaria fino a concorrenza di fr. 52'000.- e aveva opposto in compensazione il suo credito di fr. 82'962.-, di qui la richiesta di condannare l’attore al pagamento della differenza, ossia fr. 30'962.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995. Come già ricordato, in sede di replica e risposta riconvenzionale 12 giugno 2006 l’attore non aveva contestato di essere debitore della convenuta per l’importo di fr. 82'962.-, peraltro oggetto della sua dichiarazione di compensazione (v. sopra), non si era espresso sulla richiesta di interessi e aveva chiesto di respingere la riconvenzionale in forza del suo asserito maggior credito. Occorre premettere da un lato che il procedere della convenuta, ossia la presentazione di una domanda riconvenzionale, è proceduralmente corretto dal momento che considerava l’importo del suo credito superiore a quello della controparte (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 11 ad art. 172), d’altro lato che decisiva risulta la dichiarazione di compensazione dell’attore, mentre quella successiva della convenuta è priva di effetti in virtù del principio della priorità temporale (v. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 124 CO; Aepli, op. cit., n. 96 seg. ad art 124 CO; Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 62 ad art. 124 CO). Ciò è peraltro logico poiché il debito compensato della convenuta non può diventare in seguito un credito compensante. Ad analoga conclusione si giunge nel caso in cui si volesse prendere in considerazione la dichiarazione contenuta nel doc. N. Si ha dunque che la convenuta aveva nei confronti dell’attore un credito di fr. 82'962.-, riconosciuto per tale importo e non contestato per quanto attiene la data della decorrenza degli interessi (sull’effetto della mancata contestazione della data di decorrenza degli interessi v. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 26 ad art. 321), estinto per compensazione con effetto al 31 dicembre 2003 con l’importo riconosciuto in via giudiziale di fr. 104'000.-. La convenuta non ha però chiesto gli interessi sulla totalità del suo credito, ma unicamente su fr. 30'962.- e pertanto possono esserle riconosciuti solo su questo importo (v. art. 86 CPC-TI). Gli interessi al 5% su fr. 30'962.- dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2003 ammontano a fr. 13'932,90, che vanno computati sul saldo intermedio a favore dell’attore di fr. 24'038.- (v. giudizio di rinvio al consid. 5.4.2, secondo periodo), con conseguente saldo finale a favore di quest’ultimo di fr. 10'105,10. Il credito maggiore, diminuito dalla compensazione continua a sussistere (cosiddetta Restobligation) e quindi a maturare interessi per la parte rimasta (v. Aepli, op. cit., n. 130 ad art. 124 CO). Questi interessi non possono essere riconosciuti dal momento in cui si sono prodotti gli effetti della compensazione, come indicato dalla citata dottrina, ma unicamente dal 1° gennaio 2005, come richiesto nella petizione e nei successivi allegati (art. 86 CPC-TI).

5.    In conclusione l’appello viene parzialmente accolto. Il giudizio del Pretore è riformato nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 10'105,10 (oltre interessi). A fronte di una pretesa di fr. 147'538.- l’attore risulta soccombente in misura preponderante (pari a circa 14/15): la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili saranno ripartite in base al grado di soccombenza. La sentenza del primo giudice è altresì da riformare per quanto attiene la domanda riconvenzionale, che è integralmente respinta in considerazione di quanto riconosciuto a favore dell’attore, e confermato dal Tribunale federale, nonché in virtù delle risultanze di questo giudizio. Gli oneri dell’azione riconvenzionale seguono l’integrale soccombenza della convenuta e attrice riconvenzionale.

Gli oneri processuali della sentenza 22 novembre 2011 di questa Camera devono parimenti essere modificati. In sede di appello l’attore aveva ridotto la sua pretesa nei confronti della convenuta a fr. 136'866.- (domanda principale) e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale (il cui valore era come noto di fr. 30'962.-), mentre la convenuta aveva postulato l’integrale reiezione del gravame. L’attore ottiene parzialmente ragione sulla domanda principale (limitatamente a fr. 10'105,10) e integralmente ragione per quanto attiene la reiezione della riconvenzionale: considerati i due aspetti il suo grado di soccombenza in sede di appello viene fissato a 4/5.

Per il presente giudizio, emanato a seguito di rinvio da parte del Tribunale federale, non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili (v. II CCA 9 luglio 2012, inc. n. 12.2012.82).

Per questi motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I.       L’appello 31 marzo 2009 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 5 marzo 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

1.  La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 10'105,10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005.

2.  La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 7'000.- dell’azione principale sono a carico di AP 1 per complessivi fr. 8'400.-, per la rimanenza a carico della AO 1. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 8’500.- per ripetibili parziali.

3.  La domanda riconvenzionale è respinta.

4.  La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- dell’azione riconvenzionale, da anticipare (e già anticipate) dalla convenuta e attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

 II.   La domanda di intersecazione contestuale all’appello è respinta.

III.   Gli oneri processuali dell’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                fr. 3'500.b) spese                                                   fr.    100.-

Totale                                                       fr. 3'600.anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico in ragione di 4/5 mentre per 1/5 sono a carico della parte appellata. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per parti di ripetibili di appello.

IV.   Intimazione:

- __________ - __________  

                                   Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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