Incarto n. 12.2012.115
Lugano 21 agosto 2013/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto l'appello 22 giugno 2012 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione 22 maggio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) da lei promossa con petizione 1° luglio 2011 nei confronti di
AO 1
premesso che in esito a una petizione del 1° luglio 2011 promossa da AP 1, con decisione 22 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, l’ha parzialmente accolta e ha condannato la convenuta a versare all’attrice fr. 2'400.- lordi a titolo di salario per malattia, oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2010, senza prelevare tasse e spese e senza attribuire ripetibili;
ricordato che con appello 22 giugno 2012 AP 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 19'200.oltre interessi al 5%;
rammentato che l'atto non è stato oggetto di intimazione e che su richiesta dell’appellante la procedura è stata sospesa nell’attesa di una decisione nelle procedure promosse dall’attrice contro l’assicuratore malattia;
preso atto che il 20 agosto 2013 il legale dell’appellante ha comunicato alla Camera di ritirare l’appello;
considerato che il ritiro di un rimedio giuridico equivale a desistenza sicché esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);
ritenuto che non si prelevano spese processuali, la vertenza derivando da un rapporto di lavoro e avendo un valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC);
osservato che non si pone problema di ripetibili, l’appello non essendo stato notificato alle controparti per osservazioni;
per questi motivi
decide: 1. Si prende atto del ritiro dell’appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano spese ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).