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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.01.2011 12.2011.4

18 gennaio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,296 parole·~6 min·3

Riassunto

Locazione, contestazione della disdetta straordinaria per mora del conduttore nel mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie, ricorso contro negata assistenza giudiziaria per assenza di possibilità di esito favorevole della domanda

Testo integrale

Incarto n. 12.2011.4

Lugano 18 gennaio 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.295 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 settembre 2010 da

AO 1  rappr. da RA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 3 ½ locali al secondo piano, interno 122, dello stabile denominato Residenza __________ in via __________ a __________;

domanda che la convenuta ha contestato e che il Pretore ha accolto con sentenza 17 dicembre 2010;

e ora sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta, che il Pretore con decreto 17 dicembre 2010 ha respinto;

ricorrente la convenuta con atto 30 dicembre 2010 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con contratto 27 luglio 1998 __________, in rappresentanza della proprietaria CO 1 ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di 3 ½ locali al secondo piano, interno __________, dello stabile denominato Residenza __________ in via __________

                                         che con lettera 21 aprile 2010 l’amministrazione dell’immobile, constatato che la conduttrice non aveva pagato il saldo dei conguagli delle spese accessorie relativi ai periodi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, per un importo complessivo di fr. 5'273.30, le ha assegnato in base all’art. 257d CO un termine di 30 giorni per versare lo scoperto, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento avrebbe avviato “la procedura di disdetta” (doc. B);

                                         che, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine impartito, l’8 giugno 2010 l’amministrazione ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2010, mediante il modulo ufficiale (doc. C);

                                         che con istanza 1° luglio 2010 (doc. D) la conduttrice, rappresentata dall’Associazione svizzera inquilini, ha contestato la disdetta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, il quale ha poi trasmesso l'incarto alla Pretura, alla quale, con istanza del 9 settembre 2010, la locatrice ha chiesto lo sfratto della stessa conduttrice dall’ente locato, da essa non riconsegnato alla scadenza del 31 luglio 2010;

                                         che con giudizio 17 dicembre 2010, confermato da questa Camera con decisione odierna (incarto n. 12.2011.3), il Pretore ha accertato la validità della disdetta straordinaria del contratto di locazione e ha decretato lo sfratto immediato della convenuta dai locali da essa occupati, senza prelevare tasse né assegnare ripetibili;

                                         che con decreto 17 dicembre 2010 il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 16 novembre 2010 dalla convenuta per mancanza del requisito della probabilità di esito favorevole, stante la posizione processuale contraddittoria assunta dall’interessata nel corso della procedura, senza esaminare gli altri presupposti legali;

                                         che con il ricorso che qui ci occupa la convenuta ribadisce di essere indigente e ritiene errata la conclusione del Pretore, da lei non ritenuta sorretta da precisa argomentazione, sostenendo di essere stata costretta a opporsi allo sfratto perché ingiusto e fonte per lei di gravi pregiudizi;

                                         che il ricorso non è stato intimato alla controparte;

                                         che giusta gli art. 3 e 14 Lag l’assistenza giudiziaria è concessa se la procedura non è priva di possibilità di esito favorevole e se la persona richiedente ha comprovato di essere indigente;

                                         che una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito favorevole quando, a un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I 225 consid. 2.5.3 pag. 236; TF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997), le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono solo leggermente inferiori (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag); il requisito dell’indigenza è invece dato quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1);

                                         che nella fattispecie si tratta quindi di accertare se la posizione processuale della convenuta in prima sede era priva di possibilità di esito favorevole;

                                         che da un esame sommario degli atti, in particolare dell’incarto richiamato dall’Ufficio di conciliazione, l’opposizione della convenuta allo sfratto non presentava alcuna probabilità di esito favorevole sin dall’inizio della procedura;

                                         che infatti la convenuta aveva riconosciuto il 4 novembre 2010 (doc. G), tramite la propria rappresentante di allora, l’esistenza di uno scoperto di fr. 5'273.30, pari ai conguagli dei conteggi delle spese accessorie relativi ai periodi 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 non coperti dagli acconti versati;

                                         che per altro già nel 2007 la convenuta riconosceva di avere arretrati scoperti per i conguagli delle spese accessorie (lettera 29 dicembre 2007, fascicolo UC richiamato), e che a parte un versamento di fr. 1'000.- nel febbraio 2010, essa ha pagato solo il canone di locazione e gli acconti di spese mensili, e non ha dato seguito alle proposte di regolare il pagamento degli arretrati, come propostole dall’istante ancora il 21 aprile 2010;

                                         che era pertanto pacifico il mancato versamento di ulteriori acconti nel periodo compreso tra la diffida del 21 aprile 2010 e la notifica della disdetta straordinaria del contratto di locazione, avvenuta l’8 giugno 2010;

                                         che all’udienza del 29 novembre 2010 la convenuta aveva invero addotto di aver revocato il mandato alla sua precedente rappresentante, rilevando l’assenza di prove sull’entità del credito per i conguagli delle spese accessorie vantato dall’istante e contestando di aver potuto visionare i conteggi e i documenti giustificativi;

                                         che le sue affermazioni erano in contrasto con le risultanze contenute nell’incarto richiamato dall’Ufficio di conciliazione, né risultava che essa avesse revocato il mandato all’Associazione svizzera inquilini prima del 4 novembre 2010, come del resto si evinceva anche dal fatto che la procura all’attuale patrocinatore datava del 16 novembre 2010 (doc. 1, procura);

                                         che di conseguenza la sua opposizione all’istanza di sfratto appariva d’acchito sprovvista di qualsiasi esito favorevole, la disdetta straordinaria per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO essendo ammissibile anche in caso di mancato pagamento del conguaglio delle spese accessorie (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 11 ad art. 257d CO, n. 16 ad art. 257c CO);

                                         che il ricorso si avvera infondato e deve dunque essere respinto, senza che sia necessario verificare se l’interessata adempiva il requisito dell’indigenza;

                                         che non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag);

                                         che, ai fini dell'impugnabilità della presente decisione, il valore di causa è di fr. 15'300.- (canone di locazione fr. 1'275.- x 12 mesi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il 31 luglio 2011;

Per i quali motivi,

richiamata la Lag,

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 30 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Intimazione:

-      -     Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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