Incarto n. 12.2011.31
Lugano 30 marzo 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.61 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 7 gennaio 2011 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1
chiedente lo sfratto immediato del convenuto dall’appartamento 521 di 1 ½ locali al quinto piano, via Cortivallo 3a a Lugano, con protesta di spese e ripetibili, domanda che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione 4 febbraio 2011;
appellante l’istante che con atto 11 febbraio 2011 chiede l’annullamento della decisione impugnata e la pronuncia dello sfratto immediato, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’appellato non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 5 luglio 2007 AP 1 ha concesso in locazione a AO 1 un appartamento di 1 ½ locali al quinto piano, via __________ al canone di locazione mensile di fr. 650.oltre fr. 80.- mensili a titolo di acconto per le spese (doc. A);
che il 21 settembre 2010 AP 1 ha diffidato AO 1 a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di locazione e delle spese di luglio, agosto e settembre 2010 per un totale scoperto di fr. 2'317.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato pagamento nel termine (doc. B);
che l’8 novembre 2010 l’amministrazione dello stabile ha inviato a AO 1 la disdetta del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 31 dicembre 2010 (doc. C);
che AO 1 non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha contestato la disdetta, motivo per cui il proprietario, rappresentato dall’amministrazione, l’ha convenuto il 7 gennaio 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che il Pretore ha convocato le parti per un’udienza il 2 febbraio 2011 alle ore 10.15, con ordinanza 12 gennaio 2011, recante l’avvertenza che ai sensi dell’art. 234 CPC “se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto e le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti”;
che il 17 gennaio 2011 l’istante ha comunicato per fax al Pretore: “ci riferiamo all’udienza indicata a margine e con la presente la invitiamo a decidere sulla scorta della documentazione prodotta riconfermandoci integralmente sulla nostra istanza del 7 gennaio 2011”;
che all’udienza del 2 febbraio 2011 nessuno è comparso;
che con decisione 4 febbraio 2011, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per assenza ingiustificata di entrambe le parti ai sensi dell’art. 234 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia anche alla procedura sommaria, e ha posto la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna;
che con atto d’appello dell’11 febbraio 2011 l’istante chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la domanda di sfratto immediato del convenuto, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le istanze;
che l’appello è stato notificato alla controparte, la quale non ha presentato osservazioni;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 23'400.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella fattispecie l’appellante rimprovera al Pretore un formalismo eccessivo, poiché la documentazione agli atti era esaustiva e non lasciava dubbi sulla liquidità della domanda 7 gennaio 2011, tanto più che l’istante aveva giustificato la propria assenza all’udienza mediante fax 17 gennaio 2011 e aveva chiesto al Pretore di pronunciarsi sulla base degli atti;
che a norma dell’art. 219 CPC, salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni della procedura ordinaria sui applicano, per analogia, a tutte le altre procedure;
che secondo l’art. 234 cpv. 2 CPC in caso di mancata comparizione ingiustificata di entrambe le parti al dibattimento, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti;
che le parti sono state rese attente delle conseguenze di una mancata comparizione all’udienza nell’ordinanza di convocazione del 12 gennaio 2011, la quale riportava integralmente il testo dell’art. 234 cpv. 2 CPC;
che nella procedura sommaria, applicabile ai casi di tutela giurisdizionale dei casi manifesti, il giudice può anche rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC);
che il quesito a sapere se l’art. 234 cpv. 2 CPC sia applicabile per analogia alla procedura sommaria, non ancora deciso dai tribunali, è risolto per l’affermativa da alcuni autori (Frei/Willisegger, Basler Kommentar ZPO, art. 234 n. 23);
che nella fattispecie si può lasciare indeciso tale punto, perché subito dopo aver ricevuto la convocazione 12 gennaio 2011 l’istante ha inviato un fax al Pretore chiedendogli di decidere sulla base degli atti, con esplicita menzione della data dell’udienza;
che con tale comunicazione l’istante non menzionava invero esplicitamente la sua assenza all’udienza né la motivava, ma lo scritto non poteva che essere inteso come una rinuncia a comparire;
che in tali circostanze, in particolare subito dopo l’entrata in vigore delle nuove norme processuali, che richiedono pur sempre un periodo di adattamento, non si può considerare l’assenza dell’istante “ingiustificata” ai sensi dell’art. 234 cpv. 2 CPC e stralciare la causa dal ruolo, senza incorrere in formalismo eccessivo;
che l’appello deve dunque essere accolto nella misura in cui chiede l’annullamento della decisione di stralcio impugnata;
che con l’emanazione della decisione di stralcio il Pretore non ha deciso l’istanza 7 gennaio 2011 e non ha pertanto giudicato la domanda di espulsione dell’ex conduttore dai locali (già procedura di sfratto nella procedura civile ticinese);
che questa Camera non può di conseguenza decidere essa medesima l’istanza 7 gennaio 2011, ma deve rinviare la causa al Pretore come previsto dall’art. 318 cpv. 1 lit. c n. 1 CPC affinché esamini l’istanza e decida se è dato un caso di tutela giurisdizionale dei casi manifesti;
che l’appello può quindi essere accolto limitatamente alla domanda di annullamento della decisione di stralcio 4 febbraio 2011;
che vista la particolarità della fattispecie si può prescindere dal prelievo di tasse e spese di seconda sede, mentre gli oneri processuali di prima sede saranno attribuiti con la nuova decisione che emanerà il Pretore;
che la controparte non ha presentato osservazioni all’appello, di modo che non si attribuiscono ripetibili all’appellante;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
I. L’appello è parzialmente accolto. La decisione 4 febbraio 2011 è annullata e la causa è rinviata al Pretore affinché decida l’istanza 7 gennaio 2011.
II. Non si prelevano tasse né spese. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).