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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.02.2012 12.2011.221

20 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,567 parole·~13 min·5

Riassunto

Provvedimento cautelare - assunzione di prove a titolo cautelare

Testo integrale

Incarto n. 12.2011.221

Lugano 20 febbraio 2012/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2011.229 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza cautelare 19 agosto 2011 da

AO 1  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con cui l’istante ha chiesto di ordinare alla convenuta, con la comminatoria penale dell’art. 292 CP e la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 300.- per ogni giorno di inadempimento, di consegnarle entro 7 giorni, l’intero incarto a lei relativo ovvero ogni documento (sia in forma cartacea che informatica) detenuto dalla convenuta e che la riguardava, e segnatamente: (i) tutti i dati e i documenti (comprese le comunicazioni interne sotto qualsiasi forma) su cui si fondava o che menzionavano o riguardavano il suo licenziamento; (ii) tutti i dati e i documenti (comprese le comunicazioni interne sotto qualsiasi forma) su cui si fondava lo scritto 1° aprile 2011 di M__________ __________; (iii) l’elenco di tutti gli incarti aperti dal 2006 a oggi da lei trattati, con tutti i dettagli forniti dal sistema informatico ed in particolare: numero dell’incarto, data di apertura e di chiusura, nome del cliente e della parte avversaria, ambito giuridico; (iv) tutti i formulari di valutazione e tutti i dati e i documenti in possesso della convenuta contenenti una valutazione sul suo lavoro, in particolare i formulari di valutazione allestiti dai clienti, quelli allestiti da M__________ __________ e tutte le note allestite da M__________ __________ e da altri collaboratori in merito alla qualità e quantità del suo operato; (v) tutta la corrispondenza fra i clienti della convenuta e quest’ultima, rispettivamente i suoi collaboratori, in merito alla qualità del suo lavoro (e segnatamente tutti i reclami e tutte le valutazioni positive); (vi) tutta la corrispondenza tra M__________ __________ e i dirigenti, rispettivamente il servizio del personale della convenuta riguardanti la qualità e la quantità del suo lavoro nonché i suoi rapporti con M__________ __________; (vii) gli estratti di tutti i verbali del consiglio d’amministrazione, della direzione, del servizio del personale, e di ogni altro servizio della convenuta in merito alla qualità del suo lavoro nonché ai suoi rapporti con M__________ __________; (viii) la documentazione e i dati in merito a eventuali inchieste interne o altri accertamenti compiuti dalla direzione, dal servizio del personale o da altre entità interne alla convenuta in merito alla qualità del suo lavoro e a i suoi rapporti con M__________ __________;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 25 novembre 2011 ha accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 5 dicembre 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 2 febbraio 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 13 gennaio 2012 con cui la presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Dal 1° giugno 2006 (doc. B) AO 1 ha lavorato per AP 1 quale avvocato-giurista a metà tempo presso il servizio giuridico dell’agenzia di __________, con un ultimo salario mensile di fr. 4'510.- lordi (doc. C).

                                         Il 18 aprile 2011 (doc. K), pochi giorni dopo essere stata diffidata dal responsabile dell’agenzia M__________ __________ - il 1° aprile - a modificare il proprio comportamento nei confronti della società, dei suoi quadri e dipendenti (doc. I), essa è stata licenziata con effetto al successivo 31 agosto per le divergenze d’opinione e il comportamento inadeguato tenuto nei suoi confronti, provvedimento da lei immediatamente contestato (doc. L).

                                   2.   Con istanza cautelare 19 agosto 2011, cui __________ si è opposta versando agli atti vari documenti, AO 1 ha chiesto di ordinare a quest’ultima, con la comminatoria penale dell’art. 292 CP e la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 300.- per ogni giorno di inadempimento, di consegnarle entro 7 giorni, l’intero incarto a lei relativo ovvero ogni documento (sia in forma cartacea che informatica) detenuto dalla convenuta e che la riguardava, concernente la sua attività lavorativa, le sue valutazioni da parte dei clienti e dei superiori, la corrispondenza tenuta in merito alla sua attività, la diffida 1° aprile 2011 e la lettera di licenziamento 18 aprile 2011, il tutto come meglio specificato in ingresso. Essa, adducendo di aver sempre lavorato in modo quantitativamente e qualitativamente ineccepibile, di essere stata oggetto di mobbing da parte del suo superiore M__________ __________, a cui per altro la sua personalità non era gradita, e di non essere stata in alcun modo protetta o difesa dalla sua datrice di lavoro, ha auspicato la consegna in tempo utile, cioè entro i 180 giorni dalla cessazione del contratto (art. 336b cpv. 2 CO), della documentazione atta a dimostrare tutte quelle circostanze e con ciò utile ai fini della redazione della futura causa di merito, volta segnatamente ad ottenere un’indennità per licenziamento abusivo (ex art. 336a CO).

                                   3.   Con la decisione 25 novembre 2011 qui impugnata il Pretore ha accolto l’istanza, caricando la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- alla convenuta, tenuta altresì a rifondere all’istante fr. 1'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, l’art. 262 CPC costituiva la base legale per permettere l’accesso ad atti che si trovavano nelle mani della controparte e che nel caso di specie all’istante, che aveva reso sufficientemente verosimile il verificarsi delle condizioni di legge per l’adozione di un provvedimento cautelare, poteva essere concessa la possibilità di disporre di tutta la documentazione utile e necessaria per valutare con cognizione di causa la situazione e per decidere, entro il termine di legge di 180 giorni, se procedere in causa contro la convenuta per chiedere il versamento di un’indennità per licenziamento abusivo, tanto più che le obiezioni della convenuta, che lamentava la violazione del segreto professionale e faceva valere non meglio precisate esigenze di protezione di persone e dati, dovevano essere disattese.

                                   4.   Con l’appello 5 dicembre 2011 che qui ci occupa, la convenuta, dopo aver prodotto altra documentazione, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza. Essa ribadisce che la richiesta dell’istante sarebbe priva dei requisiti formali posti dall’art. 261 CPC, in particolare non essendovi nessun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile e nessuna urgenza, tanto più che i provvedimenti cautelari chiesti nemmeno erano necessari per l’inoltro della causa di merito.

                                   5.   Delle osservazioni 2 febbraio 2012 con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Le parti e il Pretore non hanno indicato il valore della causa cautelare, che corrisponde a quello della futura causa di merito. Visto e considerato che nella fattispecie quest’ultima - come detto - è volta all’ottenimento di una non meglio precisata indennità per licenziamento abusivo, che per legge non può superare l’equivalente di 6 mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2 CO), ben si può ritenere che in concreto il valore litigioso non sia superiore a fr. 27'060.- (fr. 4'510.- x 6). D’altro canto, non avendo le parti contestato l’erroneità dell’indicazione dei rimedi giuridici posta in calce della decisione impugnata (cfr. Tappy, CPC commenté, n. 50 ad art. 91 CPC), che menzionava la facoltà di inoltrare appello, ed avendo la convenuta per l’appunto inoltrato una tale impugnativa, che presuppone un valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), senza che la controparte abbia avuto da ridire, ben si può concludere, vista anche la gravità dei rimproveri mossi alla convenuta, per l’appellabilità della decisione impugnata.

                                   7.   Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b).

                                         La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161 segg.).

                                   8.   Nel caso di specie è incontestabile che i presupposti per l’adozione delle misure cautelari chieste dall’istante non sono adempiuti. Se l’avvenuta lesione del diritto della personalità dell’istante (tramite il mobbing e la mancata protezione da parte della datrice di lavoro) e il buon fondamento della futura azione di merito volta all’ottenimento di un’indennità per licenziamento abusivo potrebbero forse anche essere considerati verosimili, altrettanto non si può però dire per gli altri requisiti: non risulta innanzitutto che dall’avvenuta violazione della sua personalità l’istante, nel frattempo licenziata e liberata dall’obbligo di lavorare (doc. M), subisca tuttora un pregiudizio difficilmente riparabile, né che dall’attesa fino all’emanazione del giudizio sulla prospettata azione di merito il suo buon diritto potrebbe essere annichilito o reso particolarmente difficoltoso; per queste medesime ragioni e per quelle che verranno esposte in seguito nemmeno si può ritenere, nonostante l’obbligo di agire entro 180 giorni dalla fine del rapporto lavorativo, che sia dato il requisito dell’urgenza, tanto più che le misure cautelari da lei auspicate sono state richieste solo a distanza da 4 mesi dalla notifica del licenziamento; ma soprattutto i provvedimenti cautelari richiesti, volti alla consegna dei documenti di cui si è detto, non sono conformi al principio della proporzionalità, gli stessi non essendo indispensabili per l’inoltro della causa di merito: a parte il fatto che il nuovo codice di rito consente già l’inoltro di un’azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso (art. 85 CPC), nel caso concreto l’istante disponeva in effetti già dei documenti sufficienti per l’avvio della causa di merito (cfr. doc. B, D-M, P-Q), ciò che del resto essa ha implicitamente ammesso in causa rilevando che la nuova documentazione le sarebbe stata solo “utile” per la redazione della causa di merito (istanza p. 6), rispettivamente per valutare il buon fondamento della stessa, il che per altro non poteva da solo giustificare quel provvedimento.

                                   9.   Nelle sue osservazioni all’appello, l’istante ha evidenziato in via subordinata che le misure cautelari richieste si sarebbero in ogni caso giustificate anche in applicazione dell’art. 158 CPC. A torto. L’assunto dell’istante è innanzitutto irricevibile, visto che il richiamo a quella disposizione configura una (parziale) mutazione dell’azione, che, non fondata su fatti e nuovi mezzi di prova, è inammissibile in sede di appello (art. 317 cpv. 2 CPC). E comunque non è scontato che l’istituto dell’assunzione di prove a titolo cautelare di cui all’art. 158 CPC, qualora potesse essere preso in considerazione, avrebbe permesso all’istante di ottenere quanto chiesto con l’istanza: a parte il fatto che nel caso concreto con quest’ultima nemmeno è stata postulata l’edizione di documenti dalla controparte (all’indirizzo del tribunale), ma invece la consegna vera e propria della documentazione stessa, che evidentemente non coincide con la semplice assunzione di una prova prevista dalla norma, si osserva in effetti che la dottrina e la giurisprudenza sono dell’avviso che il giudice debba far prova di riserbo nel concedere una richiesta di edizione di documenti o dati elettronici quando si tratta (solo) di chiarire le possibilità di successo della futura causa (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 5 ad art. 158; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 13 ad art. 158; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.115), tanto più che nel caso di specie le stesse sembravano costituire una “fishing expedition” (Meier/Sogo, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 312; Schmid in: Oberhammer, ZPO Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158; Gasser/Rickli, op. cit., ibidem). Visto quanto precede, la questione non necessita tuttavia di essere approfondita.

                                10.   Resta il fatto che nelle more della causa la convenuta, pur non essendone tenuta, ha in larga misura già dato seguito - se non de iure (non trattandosi di una formale consegna) quanto meno de facto - alle richieste dell’istante, producendo innanzi al Pretore prima (doc. 1-5 e 7, relativi a parte delle richieste di cui ai punti i, ii, iv, vi e viii, cfr. verbale 7 settembre 2011 p. 2) e innanzi a questa Camera poi (doc. 8-11, relativi a parte delle richieste di cui ai punti iii e iv) tutta una serie di documentazione (affermando per altro di non disporre di altri documenti, tranne quelli di cui al punto v), di cui l’istante ha potuto prendere visione ed estrarre le relative copie. Nelle particolari circostanze non appare in definitiva arbitrario ritenere che in quella misura la lite era ormai divenuta priva d’oggetto (per parziale acquiescenza in prima sede, rispettivamente per parziale desistenza in seconda sede), ciò di cui si terrà conto nel giudizio su spese e ripetibili. 

                                11.   Ne discende che l’appello dev’essere accolto nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto (per desistenza), nel senso che l’istanza cautelare dev’essere respinta in quanto non sia divenuta priva d’oggetto (per acquiescenza).

                                         Trattandosi di una causa in materia di contratto di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.-, la procedura è gratuita (art. 114 lett. c CPC) sia in prima che in seconda sede. Quanto alle ripetibili, visto l’esito della lite, appare tutto sommato giustificato procedere alla loro compensazione in entrambe le sedi.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

                                    I.   L’appello 5 dicembre 2011 di AP 1 è accolto nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto per desistenza.

                                         Di conseguenza la decisione 25 novembre 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

                                         1.     Nella misura in cui non è divenuta priva d’oggetto per acquiescenza, l’istanza cautelare è respinta.

                                         2.     Non si prelevano né tasse né spese, compensate le ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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