Incarto n. 12.2011.175
Lugano 27 settembre 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.3280 (tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 9 agosto 2011 da
AO 1
AO 2
rappr. da RA 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
chiedente lo sfratto del convenuto dall’appartamento monolocale ammobiliato n. 110 via ai __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda sulla quale il convenuto non si è pronunciato non avendo preso parte alla discussione 14 settembre 2011, e che il Pretore ha accolto con decisione 14 settembre 2011;
appellante il convenuto, che con lettera 24 settembre 2011 chiede “in quanto orfano, di non venir messo in mezzo a una strada”;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che __________ ha concesso in locazione a AP 1 l’appartamento monolocale ammobiliato n. 110 in via __________ dal 1° agosto 2009, al canone di locazione mensile di fr. 660.- oltre fr. 140.mensili a titolo di acconto per le spese (doc. A);
che nel 2009 e nel 2010 il conduttore è stato diffidato a più riprese per il mancato pagamento del canone di locazione (doc. B, C, D, E, F, G, H), da ultimo il 9 dicembre 2010 (doc. H);
che il 28 aprile 2011 l’amministrazione dell’immobile ha notificato a AP 1 la disdetta del contratto di locazione per la scadenza contrattuale del 31 luglio 2011 mediante il modulo ufficiale (doc. I);
che AP 1 non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha contestato la disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome del proprietario, l’ha convenuto il 9 agosto 2011 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che all’udienza del 14 settembre 2011 il rappresentante del proprietario ha confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre il convenuto non si è presentato, senza giustificazioni;
che con decisione 14 settembre 2011, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta ordinaria del contratto di locazione e ha accolto la domanda di sfratto (correttamente: di espulsione), disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con lettera 24 settembre 2011 AP 1 dichiara di fare ricorso in quanto non gli era stato possibile trovare un’altra sistemazione entro la data indicata per l’esecuzione effettiva;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 23'760.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella fattispecie AP 1 adduce di non aver trovato un’altra sistemazione entro la data stabilita per l’esecuzione effettiva della decisione e chiede di non essere messo “in mezzo alla strada”, senza formulare la benché minima critica alla decisione pretorile, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto ammettendo anzi di essere “dalla parte del torto”;
che in tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello, l’opposizione all’espulsione si rivelerebbe infondata, poiché l’appellante non ha riconsegnato i locali alla scadenza contrattuale e non ha contestato la disdetta ordinaria;
che le spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, soccombente, ma che si può rinunciare a prelevarle viste le particolarità del caso;
che non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello 24 settembre 2011 di AP 1 è improponibile e la decisione 14 settembre 2011 SO.2011.3280 è confermata.
2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).