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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.04.2013 12.2011.174

17 aprile 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,924 parole·~15 min·2

Riassunto

Avvocato - mercede

Testo integrale

Incarto n. 12.2011.174

Lugano 17 aprile 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

Segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.720 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20 novembre 2006 da

  AP 1    AP 2  entrambi rappr. da  RA 1   

contro  

 AO 1   rappr. da  RA 2  

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26'601,85 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2002 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE no. __________ dell’UE di __________, con protesta di tassa, spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 7 ottobre 2011 ha parzialmente accolto per fr. 10'743,80 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2002 e rigettando, limitatamente a tale somma, l’opposizione al PE;

appellanti gli attori con atto di appello 7 novembre 2011 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 20'868,35 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2002 e di respingere per tale importo in via definitiva l’opposizione al PE __________ dell’UE di __________, con protesta di tassa, spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre il convenuto con risposta 15 dicembre 2011 postula la reiezione dell’appello con protesta di tassa, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

                                   1.   Lo Studio dell’AP 1 ha rappresentato AO 1 nell’ambito di una procedura a tutela dell’unione coniugale dall’agosto 2000 al settembre 2002, in una procedura penale a seguito di denuncia per trascuranza degli obblighi di mantenimento e infine in ambito fiscale con l’allestimento di una dichiarazione d’imposta e un ricorso alla Camera di diritto tributario. A seguito del mancato pagamento, totale o parziale, delle note professionali emesse, gli AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 con petizione 20 novembre 2006 chiedendo che sia condannato a versare loro fr. 26'601,85 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2002 e che sia rigettata in via definitiva l’opposizione al PE __________ dell’UE di __________. Alla pretesa degli attori si è integralmente opposto AO 1 con risposta 1° febbraio 2007.

                                   2.   La causa è stata sospesa in data 6 febbraio 2007 e demandata alla Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati che si è pronunciata in merito il 13 novembre 2007. Gli AP 1 e AP 2 sono insorti al Consiglio di Moderazione che con sentenza 16 dicembre 2009 ha annullato la decisione della Commissione di verifica. A seguito dell’abolizione di quest’ultima dal 1° gennaio 2008 la competenza a decidere la vertenza era passata al giudice civile che ha riattivato la causa il 24 febbraio 2010. Con i successivi allegati di replica e duplica nonché nelle conclusioni le parti hanno sviluppato le loro opposte tesi e confermato le loro domande.

                                   3.   Con sentenza 7 ottobre 2011 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e condannato il convenuto a pagare agli attori fr. 10'743,80 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2002 e limitatamente a questo importo ha respinto in via definitiva l’opposizione al PE __________ dell’UE di __________. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Per quanto concerne gli onorari fatturati per il procedimento della protezione dell’unione coniugale, di complessivi fr. 30'935.-, spese e IVA escluse (doc. M, N e O), il Pretore, respinta la contestazione del convenuto secondo cui le prestazioni effettuate sarebbero iniziate solo nel giugno 2001, esaminate le prestazioni in sede giudiziaria come pure extragiudiziaria svolte dagli attori, ponderati i criteri generali dell’art. 8 TOA, in applicazione degli art. 14 e 15 TOA e considerato il supplemento previsto dall’art. 12 TOA, ha loro riconosciuto un onorario pari a fr. 25'600.-. A questo importo il primo giudice ha aggiunto le spese di fr. 2'437,40 e l’IVA di fr. 2'006,40, per complessivi fr. 30'043,70. Il Pretore ha però considerato provato il versamento di acconti per fr. 26'000.- di modo che la pretesa degli attori per la citata pratica si riduceva a fr. 4'043,70. Le contestazioni riguardanti la non corretta esecuzione del mandato e la rinuncia al medesimo in un momento asseritamente inopportuno sono invece state respinte. Riguardo alle pratiche fiscali il Pretore ha da un lato costatato che la nota professionale per l’allestimento della dichiarazione fiscale non era stata contestata e d’altro lato ha considerato corretta la nota d’onorario degli attori per il ricorso alla Camera di diritto tributario respingendo le contestazioni del convenuto. Per le pratiche fiscali a favore degli attori sono pertanto stati riconosciuti fr. 860,80 + fr. 5'359,70, in entrambi i casi spese e IVA incluse, per il secondo importo dedotte le ripetibili. Da ultimo il primo giudice ha accolto la pretesa di fr. 479,60 (spese e IVA incluse) riferita alla nota professionale per consulenza in sede penale, non potendo il convenuto validamente sostenere che non era sorto un rapporto di mandato.

                                   4.   Con atto di appello 7 novembre 2011 gli AP 1 e AP 2 chiedono che il primo giudizio sia riformato nel senso di riconoscere a loro favore complessivi fr. 20'868,35 oltre interessi e di respingere pertanto per tale importo l’opposizione al PE __________ dell’UE di __________, di porre a carico del convenuto la tassa di giustizia e le spese e di riconoscere a loro favore fr. 5'200.- + IVA a titolo di ripetibili. Gli appellanti individuano avantutto un errore di calcolo da parte del Pretore nel senso che l’IVA al 7,6% su fr. 28'037,40 (fr. 25'600.- di onorario + fr. 2'437,40 di spese per le prestazioni riferite alla protezione dell’unione coniugale) ammonta a fr. 2'130,85 e non a fr. 2'006,40, di modo che a loro favore devono essere riconosciuti, acconti esclusi, fr. 30’168,25. Gli appellanti sostengono poi che il Pretore, nel calcolare gli acconti corrisposti dal convenuto in fr. 26'000.-, anziché in fr.16'000.-, ha apprezzato in modo errato le prove e disatteso il principio dell’onere della prova. Con la risposta all’appello AO 1 postula la reiezione del gravame e quindi la conferma del primo giudizio.

                                   5.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                                   6.   Occorre avantutto osservare che l’appello si limita a evidenziare un errore di calcolo e a contestare le considerazioni del Pretore in merito agli acconti che avrebbe versato il convenuto in relazione alla pratica di protezione dell’unione coniugale. Non è invece oggetto di contestazione, e invero difficilmente avrebbe potuto esserlo, la riduzione dell’onorario inizialmente preteso per detta pratica da fr. 30'935.- a fr. 25'600.- in base ai motivi dettagliatamente esposti ai considerandi 11 a 14 della sentenza 7 ottobre 2011.

                                   7.   La censura riguardante il calcolo dell’IVA è evidentemente fondata: il 7,6% (tasso applicabile al momento dell’emissione delle note professionali) di fr. 28'037,40 (onorario + spese relative alla pratica di protezione dell’unione coniugale) corrisponde a fr. 2'130,85 e non a fr. 2'006,40, come esposto al considerando 14.3 i. f. della prima sentenza. Ne segue per la citata pratica un importo complessivo per onorario, spese, esborsi e IVA di complessivi fr. 30'168,25. Da questo importo vanno dedotti gli acconti come si vedrà in seguito.

                                   8.   A proposito degli acconti il Pretore ha dapprima rilevato che l’RA 1 aveva inviato al cliente in data 6 luglio 2001 una nota per anticipi di fr. 15'000.- (fr. 12'000.- per onorari e spese, IVA inclusa e fr. 3'000.- per esborsi: doc. AC2 mappetta verde) e aveva ricevuto fr. 3'000.- valuta 18 luglio 2001 (giustificativo bancario del versamento in doc. AC2). Il primo giudice ha quindi costatato che il legale aveva dedotto fr. 13'000.- con la dicitura “dedotto nota per anticipo del 06.07.2001” nella “Nota intermedia di onorari e spese dal 01.07.01 al 31.12.01” (doc. N) osservando che non vi era agli atti traccia di un giustificativo per questo versamento. Il Pretore ha poi esaminato da un lato la lettera 3 ottobre 2002 con cui l’RA 1, prendendo posizione sulle contestazioni di AO 1 riguardo alla nota finale, lo rendeva attento al fatto che dalla nota d’onorario del 12 giugno 2002 era chiaramente evincibile una deduzione di fr. 13'000.- per versamento di un acconto di pari importo, effettuato il 6 luglio 2001 (doc. F), d’altro lato il versamento di fr. 10'000.- a contanti da parte del cliente avvenuto il 29 agosto 2001 (doc. 2). In base a questi elementi il Pretore ha ritenuto comprovato il versamento di acconti per fr. 26'000.-, fr. 16'000.- ammessi dagli attori e ulteriori fr. 10'000.versati in epoca posteriore (sentenza impugnata, consid. 15 a pag. 12).

                                   9.   Gli appellanti rilevano avantutto che il convenuto, al quale su questo punto incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato il versamento di fr. 26'000.-. Essi sostengono quindi che il pagamento a contanti di fr. 10'000.effettuato il 29 agosto 2001 (doc. 2) è stato riportato nella nota anticipi del 6 luglio 2001 e considerato nella nota intermedia del 12 giugno 2002 (doc. N). In effetti l’anticipo non poteva essere stato corrisposto il 6 luglio 2001, come risulta dalla lettera 3 ottobre 2002 (doc. F), dato che la relativa richiesta era stata inviata quel preciso giorno al cliente (doc. AC2). Gli appellanti precisano quindi che la dicitura contenuta nella nota intermedia del 12 giugno 2002 (doc. N) altro non significava che il riconoscimento di aver ricevuto l’acconto di fr. 13'000.-. In sede di risposta AO 1 contesta la tesi degli appellanti sostenendo di aver versato allo Studio dell’AP 1 fr. 13'000.- in data 6 luglio 2001 (doc. N/N1, O e F), fr. 3'000.- in data 17 luglio 2001 (doc. N/N1 e O) e fr. 10'000.- il 29 agosto 2001 (doc. 2) di modo che il Pretore era giunto all’unica conclusione possibile, ossia che gli acconti versati ammontavano a fr. 26'000.-. Il convenuto in merito al versamento di fr. 13'000.- richiama poi la lettera inviatagli dall’RA 1 il 3 ottobre 2002 (doc. F).

                                10.   Occorre avantutto osservare, che nella sua lettera 3 ottobre 2002 a AO 1, l’AP 1 ha effettivamente scritto di aver ricevuto un versamento di fr. 13'000.- il 6 luglio 2001. Non si vede tuttavia come ciò possa essere corretto dal momento che la richiesta di anticipi, sia per onorari e spese che per esborsi, è datata proprio 6 luglio 2001 e porta l’indicazione: “da versare sulla rubrica terzi tramite l’annessa polizza” (doc. AC2). D’altro canto il convenuto, a sostegno dell’asserito versamento di fr. 13'000.-, ha fatto riferimento ai doc. N/N1, O e F. Ora, il doc. N/N1 corrisponde alla nota intermedia per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2001 che considera fr. 13'000.- ricevuti a titolo di anticipo con la dicitura “dedotto nota per anticipo del 06.07.2011”, ciò che non significa certo che l’importo sia stato ricevuto quel giorno già per il motivo qui sopra esposto. Il doc. O è la nota finale di onorari e spese ove viene considerato l’anticipo per esborsi di fr. 3'000.-. Sulla lettera di cui al doc. F si è pure detto sopra. In realtà, dagli atti di causa emerge unicamente che AO 1 ha versato fr. 3'000.- il 18 luglio 2001 (doc. AC2) e fr. 10'000.- il 29 agosto 2001 (doc. 2). In altri termini il convenuto, pacificamente gravato su questo punto dell’onere della prova, non ha dimostrato alcun altro versamento. In virtù di quanto precede non si vede quindi come possa risultare comprovato il versamento di acconti per fr. 26'000.- (v. sentenza impugnata consid. 15 i. f. a pag. 12), non bastando certo a tal fine l’imprecisa formulazione contenuta nel doc. F. Risulta invece logico quanto sostenuto in sede di appello (in particolare pag. 7), ossia che gli acconti per complessivi fr. 13'000.- non sono stati ricevuti il 6 luglio 2001 ma che nella nota intermedia 12 giugno 2002 (doc. N) viene riconosciuto il loro ricevimento facendo riferimento alla loro richiesta, ossia alla “Nota per anticipi” del 6 luglio 2001 (doc. AC2). Se la conclusione del Pretore è errata, è altresì opportuno aggiungere che gli attori non sono stati particolarmente chiari. Oltre all’imprecisa formulazione contenuta nella lettera 3 ottobre 2002, non si comprende per quale motivo nella nota intermedia 12 giugno 2002 il ricevimento del fondo spese risulta correttamente registrato il 18 luglio 2001 mentre in corrispondenza del 29 agosto 2001 non è esposta alcuna registrazione, in contrasto quindi con quanto prevedeva l’art. 11 cpv. 1 della Legge sull’avvocatura del 15 marzo 1983, a quel momento in vigore.

                                11.   Ne deriva che dall’importo dovuto per la pratica di protezione dell’unione coniugale, pari a fr. 30'168,25 (v. sopra consid. 7), vanno dedotti solo fr. 16'000.-, come riconosciuto dagli attori, con un saldo a loro favore pari a fr. 14'168,25 (anziché fr. 4'043,70 come concluso dal primo giudice). A questo importo vanno aggiunti fr. 860,80 e fr. 5'359,70 per le pratiche fiscali e fr. 479,60 per la consulenza in sede penale, importi non oggetto di discussione in questa sede. In conclusione, in riforma del primo giudizio e in accoglimento dell’appello, la petizione 20 novembre 2006 dev’essere accolta per complessivi fr. 20'868,35, oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2002. L’opposizione al PE no. __________ dev’essere così respinta in via definitiva per identico ammontare.

                                12.   Gli appellanti hanno chiesto di porre la tassa di giustizia e le spese della prima sede interamente a carico del convenuto e di condannarlo a rifondere loro fr. 5'200.- + IVA a titolo di ripetibili. Le richieste non possono essere accolte integralmente. In sede di petizione gli attori avevano postulato il riconoscimento di fr. 26'601,81, domanda confermata in replica e nelle conclusioni. Con l’ottenimento di fr. 20'868,35 la petizione viene pertanto accolta nella misura dell’80% circa. La tassa di giustizia di fr. 1'800.fissata dal Pretore, sicuramente corretta in base all’art. 17 vLTG, dev’essere quindi posta a carico del convenuto in ragione di fr. 1'400.- (corrispondente a circa 80%) e a carico degli attori per la rimanenza. Le ripetibili di prima sede devono essere determinate in base alla TOA applicabile in virtù del rinvio dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar). L’art. 9 TOA prevedeva per una causa del valore da fr. 10'000.- a fr. 50'000.- una percentuale variabile da 8 a 15%. Considerato che la vertenza era di media complessità e valutate le prestazioni svolte in base agli atti della prima sede, appare giustificata un’indennità arrotondata a fr. 2’500.-, calcolata partendo da una percentuale media, ridotta in funzione del grado di soccombenza, con un aumento di circa fr. 400.- per spese e IVA. Le spese processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC) e sono calcolate sull’importo rimasto controverso in questa sede, pari a fr. 10'124,45, importo pure determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 96 e 106 CPC, la LTG, la TOA e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

                                    I.   L’appello 7 novembre 2011 degli AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 2011, inc. OA.2006.720 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.       La petizione è parzialmente accolta.

                                         1.1     Di conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare agi attori AP 1 e AP 2, Lugano, l’importo di complessivi fr. 20'868,35 oltre interessi al 5% a far tempo dal 15 ottobre 2002.

                                         1.2     L’opposizione interposta al PE no. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente al suddetto importo.

                                         2.       La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese, da anticipare come di rito dagli attori, sono poste a carico del convenuto in ragione di fr. 1'400.- e degli attori in solido in ragione di fr. 400.-. Il convenuto verserà agli attori fr. 2'500.a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 800.-, anticipate dagli appellanti, sono poste a carico di AO 1 che rifonderà gli appellanti fr. 700.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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