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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.04.2013 12.2011.119

18 aprile 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,591 parole·~13 min·3

Riassunto

Mandato - mercede - adeguamento del preventivo

Testo integrale

Incarto n. 12.2011.119

Lugano 18 aprile 2013/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.644 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 8 ottobre 2008 da

AO 1  rappr. da  RA 2 

contro

 AP 1  rappr. da  RA 1 

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 123'815.oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 maggio 2011 ha accolto per fr. 105'300.- più interessi ed accessori;

appellante il convenuto con atto di appello 20 giugno 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 2 settembre 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell’ambito di un procedimento penale avviato dal Ministero Pubblico del Canton __________ a carico di AP 1 per i reati di truffa per mestiere, cattiva gestione e violazione della legge federale sulle banche, riguardante alcuni investimenti effettuati nel contesto di una società autorizzata a gestire una miniera di oro e di diamanti nella __________ denominata __________, l’imputato, nel giugno 2006, ha incaricato AO 1 di allestire una perizia di parte da presentare al tribunale competente vertente sull’analisi dei rischi per gli investitori intervenuti nell’operazione, referto che questi ha poi consegnato nel maggio 2007.

                                   2.   Con petizione 8 ottobre 2008, avversata dalla controparte, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AP 1, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 123'815.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. S). Egli, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento dell’onorario da lui fatturato per l’allestimento della perizia, di fr. 145'515.- (doc. O), somma da cui ha dedotto l’acconto di fr. 21'700.- già percepito (doc. F).

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa, nel corso della quale è tra l’altro stata dichiarata inammissibile un’istanza del convenuto volta alla delucidazione orale della perizia giudiziaria, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la sentenza 19 maggio 2011 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione e meglio per fr. 105'300.- più interessi ed accessori. Il giudice di prime cure, richiamate in diritto le norme relative al contratto di mandato (art. 394 segg. CO), ha dapprima escluso, sulla base dei documenti e delle testimonianze agli atti, che all’attore potesse essere rimproverata una violazione contrattuale, rilevando da una parte che dal profilo dei contenuti il lavoro da lui svolto risultava conforme a quanto prospettato, ed evidenziando dall’altra come la sua attività non potesse essere considerata carente, come invece il convenuto aveva preteso oltretutto per la prima volta solo in causa - sulla base del doc. 5, che del resto era un semplice estratto di 2 pagine della sentenza penale di 50 pagine emanata dal tribunale __________, non ancora divenuta definitiva e neppure prodotta nella sua integralità: per altro l’assenza di una visita in loco da parte sua e le altre lacune lamentate al suo operato non erano a lui imputabili, ma erano semmai ascrivibili al convenuto; non era poi risultato che la sua perizia fosse stata consegnata in ritardo; e non vi era motivo di rimproverare al suo referto una parzialità o una mancanza di oggettività. Quanto all’ammontare dell’onorario dovuto all’attore, che di per sé aveva trovato conferma nella perizia giudiziaria (non potendosi per altro dar seguito alle contestazioni mosse dal convenuto sull’inammissibilità della sua istanza volta alla delucidazione orale della perizia giudiziaria), il primo giudice, dopo aver escluso che la sua remunerazione fosse stata fatta dipendere dal successo della perizia in ambito penale, ha quindi evidenziato che l’onorario inizialmente preventivato in fr. 90'000.-/ fr. 100'000.- era stato aggiornato in fr. 127'000.- a fine aprile 2007 (doc. G) senza che il convenuto avesse avuto da ridire prima dell’inoltro della causa, ed ha poi concluso che un suo ulteriore aumento a fr. 145'515.- non era però giustificato.

                                   4.   Con l’appello 20 giugno 2011 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Egli rileva innanzitutto che l’estratto della sentenza penale del tribunale __________ (doc. 5), che avrebbe potuto essere da lui prodotta nella sua integralità se solo il Pretore nell’ambito delle sue facoltà lo avesse reso attento della sua eventuale incompletezza, dimostrava che la perizia dell’attore, non avendo dimostrato il valore della miniera e la sua effettiva redditività, non aveva raggiunto le finalità che avrebbe invece dovuto conseguire, in particolare per la sua parzialità, per la mancanza di oggettività e per l’assenza di una visita in loco da parte sua. Ritiene inverosimili e con ciò assolutamente pretestuose le affermazioni dell’attore in merito alle cause del rinvio della visita in loco rispettivamente sulla sua scarsa collaborazione, le carenze del referto essendo in realtà imputabili alla controparte che non aveva esposto la necessità di effettuare un sopralluogo o di disporre di alcuni documenti sequestrati dall’autorità penale. A fronte degli intervenuti adeguamenti del preventivo, da lui non accettati, e delle somme effettivamente fatturate in fr. 145'515.-, rimprovera all’attore di non aver dato seguito alla promessa di mantenere i costi della perizia fra fr. 90'000.- e fr. 100'000.- rispettivamente di aver valutato erroneamente il preventivo iniziale. E ribadisce che, dichiarando inammissibile l’istanza volta alla delucidazione orale della perizia giudiziaria anziché avergli concesso un termine supplementare per completare l’istanza, il Pretore sarebbe incorso in un formalismo eccessivo.

                                   5.   Delle osservazioni 2 settembre 2011 con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

                                   7.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

                                         La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 26 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.40, 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123), fermo restando che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 31 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 8 aprile 2013 inc. n. 12.2011.41; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367).

                                   8.   Nel caso di specie la censura d’appello con cui il convenuto lamenta il fatto che il giudice di prime cure, anziché avergli concesso un termine supplementare per completare la sua istanza volta alla delucidazione orale della perizia giudiziaria, abbia dichiarato inammissibile l’istanza stessa - che va trattata preliminarmente in quanto, se fondata, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 127 V 431 consid. 3d; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199, 21 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.69, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101) - dev’essere dichiarata irricevibile. Nell’occasione il convenuto si è in effetti limitato a ricopiare, con solo qualche piccola modifica redazionale e grafica, quanto da lui scritto nell’allegato conclusionale (p. 5 seg.), senza essersi minimamente confrontato con l’argomentazione, esposta dettagliatamente nella sentenza (p. 15), che aveva indotto il Pretore a disattendere quella sua contestazione.

                                   9.   Non hanno miglior sorte le censure con cui il convenuto pretende di ascrivere all’attore una responsabilità per le presunte carenze e per la conseguente inutilità della sua perizia di parte.

                                9.1   A sostegno del fatto che il lavoro svolto dall’attore sarebbe stato insoddisfacente, il convenuto riproduce innanzitutto anche in questa sede un riassunto di 10 righe dell’estratto della sentenza penale del tribunale __________ (doc. 5) - precisando che la stessa avrebbe potuto essere prodotta nella sua integralità se il Pretore glielo avesse chiesto - da cui a suo dire risultava che la perizia, non avendo dimostrato il valore della miniera e la sua effettiva redditività, non aveva raggiunto le finalità che avrebbe dovuto conseguire, in particolare per la sua parzialità, per la mancanza di oggettività e per l’assenza di una visita in loco da parte sua.

                                         La censura, tranne l’inciso, dev’essere considerata irricevibile già per il solo fatto che nell’occasione il convenuto si è limitato a ricopiare, con solo qualche modifica redazionale, quanto da lui scritto a suo tempo in sede di risposta (p. 5) rispettivamente nell’allegato conclusionale (p. 4 seg.), senza essersi assolutamente confrontato con le ampie e dettagliate considerazioni in fatto e in diritto (sentenza p. 9 segg.), riassunte nei considerandi che precedono, che avevano indotto il Pretore a relativizzare quella prova rispettivamente a non condividere le conclusioni che il convenuto aveva tratto dalla stessa.

                                         Ricevibile, ma infondata, è invece l’altra critica del convenuto, contenuta nell’inciso, secondo cui la sentenza del tribunale __________ avrebbe potuto essere prodotta nella sua integralità se solo il Pretore, nell’ambito delle sue facoltà, lo avesse reso attento di quella sua eventuale incompletezza. In una causa retta dal principio dispositivo, come quella in esame, era in effetti compito delle parti allegare i fatti rilevanti per il giudizio e indicare o produrre i relativi mezzi di prova (art. 78 CPC/TI). Il Pretore, pur avendo certo la facoltà di interrogare e rendere attente le parti in merito ad eventuali lacune e oscurità (art. 178 CPC/TI), non era però tenuto ad agire in tal senso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 e 2 ad art. 178), tanto più se, come nell’occasione, si trattava di sanare una negligenza della parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 4 ad art. 178), che, anziché produrre l’intero documento ritenuto rilevante, pacificamente in suo possesso, aveva deciso di versare agli atti solo un suo estratto.

                                9.2   Nel prosieguo del suo esposto il convenuto ritiene inverosimili e con ciò assolutamente pretestuose le affermazioni dell’attore in merito alle cause del rinvio della visita in loco rispettivamente sulla sua scarsa collaborazione, rilevando che le carenze del referto erano in realtà imputabili alla controparte, la quale non aveva ravvisato la necessità di effettuare un sopralluogo o di disporre di alcuni documenti sequestrati dall’autorità penale.

                                         La censura è irricevibile. Pur avendo ritenuto inverosimile - nel senso di illogico - che egli fosse stato la causa del rinvio della visita in loco rispettivamente si fosse reso responsabile di una scarsa collaborazione, il convenuto non ha in effetti spiegato, ancor prima che provato, per quale motivo la diversa conclusione del Pretore, corroborata dalle necessarie prove, fosse errata e con ciò da riformare. Il fatto poi che le carenze del referto fossero a suo dire imputabili alla controparte che non gli aveva segnalato la necessità di effettuare un sopralluogo - circostanza, questa, oltretutto non provata - o di disporre di alcuni documenti sequestrati dall’autorità penale, costituisce un’argomentazione nuova, da lui mai sostenuta in precedenza negli allegati preliminari, che come tale non può essere considerata in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

                                10.   Ma anche le censure del convenuto circa l’ammontare dell’onorario dovuto all’attore, segnatamente il rimprovero mossogli di non aver dato fede alla promessa di mantenere i costi della perizia fra fr. 90'000.- e fr. 100'000.rispettivamente di aver valutato erroneamente il preventivo iniziale a fronte dei suoi successivi adeguamenti, per altro non accettati, e delle somme poi fatturate in fr. 145'515.-, devono essere disattese.

                                         Negli allegati preliminari il convenuto, per quanto qui interessa, si era limitato a sostenere, sulla particolare questione, di aver a suo tempo contestato l’aumento del preventivo comunicatogli a fine aprile 2007 (risposta p. 3), circostanza questa che il Pretore aveva poi respinto ritenendola non provata, e per il resto di non ritenere dovuti i maggiori onorari che erano stati esposti dopo quella data (risposta p. 4 e duplica p. 3), contestazione questa che era stata accolta dal giudice di prime cure nella sentenza.

                                         Il convenuto non aveva invece mai rimproverato alla controparte di aver inizialmente valutato in modo erroneo i costi della perizia, né tanto meno aveva preteso che l’attore gli avesse promesso di mantenere l’onorario entro il limite di fr. 90'000.-/fr. 100'000.- e fosse con ciò venuto meno all’obbligo di informazione sul loro ammontare, di modo che queste censure, fondate su fatti nuovi, devono senz’altro essere dichiarate irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Ricevibile, ma infondata, è invece la censura con cui egli ribadisce di aver a suo tempo contestato rispettivamente di non aver accettato l’aumento del preventivo comunicatogli a fine aprile 2007: da una parte egli non ha in effetti indicato da quale circostanza istruttoria si potesse desumere quella sua contestazione; dall’altra, trattandosi più che altro della semplice comunicazione dell’aggiornamento di un preventivo e non di un nuovo prezzo (cfr. per analogia, Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 938), non si vede proprio la rilevanza dell’altra sua obiezione secondo cui il silenzio da parte sua alla ricezione di quell’aggiornamento non potesse valere come riconoscimento del relativo credito. Del resto, non avendo egli (più) preteso in questa sede che il preventivo iniziale fosse stato superato in modo sproporzionato (cfr. per analogia, Gauch, op. cit., ibidem), la censura era in ogni caso irrilevante per l’esito della lite.

                                11.   Ne discende che l’appello dev’essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 105'300.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide

                                    I.   L’appello 20 giugno 2011 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Gli oneri processuali di fr. 2’700.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla parte appellata fr. 4’000.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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