Incarto n. 12.2011.108
Lugano 18 luglio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
visto l'appello 31 maggio 2011 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione 19 aprile 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa promossa nei suoi confronti da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
premesso che con decisione 19 aprile 2011 (OA.2008.526) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di fr. 20'388.15 oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2008, oltre a fr. 365.85 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008 e a fr. 215.90 per spese di esecuzione, rigettando per tali importi in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
preso atto che AP 1 ha interposto appello il 31 maggio 2011 contro la decisione pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione per fr. 14'295.60, con conseguente modifica del giudicato sulle spese processuali;
constatato che l’appellante è stata invitata il 3 giugno 2011 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 2'200.- entro il 20 giugno 2011 in garanzia delle spese processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e che il 28 giugno 2011 all’appellante, tramite il suo patrocinatore, è stato assegnato un secondo e ultimo termine scadente all’11 luglio 2011 per versare l’anticipo di fr. 2'200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che sia l’invito 3 giugno 2011 sia la diffida 28 giugno 2011 sono state spedite con invio raccomandato e che nessun pagamento è intervenuto entro l’11 luglio 2011;
ritenuto che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;
considerato che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;
decide: 1. L'appello 31 maggio 2011 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese processuali per complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 50.-, spese fr. 50.-) sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).