Incarto n. 12.2010.89
Lugano 23 maggio 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.861 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 dicembre 2004 da
AP 1 rappr. da RA 2
contro
AO 1 __________ AO 2 __________ entrambe rappr. da RA 1 AO 3
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 821'803.- oltre interessi e la conseguente realizzazione della garanzia bancaria (n. __________) di fr. 200'000.- prestata da __________ per conto di R__________ __________;
domanda avversata dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 1° aprile 2010 ha integralmente respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 30 aprile 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre le convenute AO 1 e AO 2 con osservazioni 9 giugno 2010 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 14 aprile 1999 R__________ __________, cittadina __________ ivi residente, ha ottenuto, sino a concorrenza dell’importo di fr. 2'726'620.-, il sequestro (n. __________) sui conti bancari che la società __________ AP 1 deteneva presso alcune banche di __________, ritenuto che, a garanzia dei possibili danni derivanti dal sequestro essa è stata obbligata a prestare una garanzia bancaria di fr. 200'000.-, poi fornita per suo conto da __________ (impegno di pagamento n. __________, doc. B). Nonostante l’opposizione del debitore sia stata in un primo tempo accolta con decisione pretorile 9 agosto 1999, a seguito della sentenza 10 aprile 2000 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello il sequestro è stato mantenuto per fr. 1'700'000.- (doc. 83). La successiva causa di convalida del sequestro, promossa il 27 aprile 2000 per un importo parziale di fr. 400'000.- dalla creditrice, alla quale, nel frattempo deceduta in __________, sono subentrate le tre figlie AO 1, AO 2 e AO 3, è stata dichiarata inammissibile con sentenza pretorile 29 dicembre 2003 (doc. C). L’11 marzo / 6 aprile 2004 (doc. D e H) l’Ufficio esecuzioni ha pertanto provveduto ad annullare il sequestro.
2. Con petizione 24 dicembre 2004, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, AO 2 e AO 3 (le prime due rappresentate in questa sede dall’avv. RA 1) al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 273 LEF, il risarcimento del danno derivatole dal sequestro delle somme depositate (in ragione di oltre fr. 400'000.-) sui conti da lei detenuti presso la succursale __________ della Banca __________, poi rivelatosi infondato. Essa ha da una parte preteso la rifusione delle penalità versate ai beneficiari di S__________ __________ Trust, effettivi proprietari dei fondi sequestrati (cfr. doc. M), il rimborso degli interessi al 10.5% sul mutuo di Lit. 890'000'000 (doc. F) contratto presso C__________ __________ per far fronte a quegli impegni e il risarcimento della perdita valutaria derivante dalla svalutazione della moneta oggetto del mutuo, il tutto per complessivi fr. 596'689.-; e dall’altra il risarcimento per le spese legali occasionate dalla procedura di opposizione e di convalida del sequestro, per altri fr. 225'114.- (doc. E, Z). Di qui la sua richiesta di condannare in solido le convenute al pagamento di fr. 821'803.- oltre interessi, con la conseguente realizzazione della garanzia bancaria di fr. 200'000.- prestata da __________ per conto di R__________ __________.
3. Il Pretore, con la sentenza 1° aprile 2010 qui impugnata, ha integralmente respinto la petizione. Il giudice di prime cure - come meglio si dirà nel prosieguo della causa - ha in sostanza ritenuto che l’attrice non aveva dimostrato né la pretesa relativa al contratto di mutuo e alle penalità versate a S__________ __________ Trust, né quella relativa alle spese legali occasionate dalla procedura di opposizione e di convalida del sequestro.
4. Dell’appello 30 aprile 2010, con cui l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere le pretese fatte valere con la petizione, a suo dire provate, rispettivamente delle osservazioni 9 giugno 2010, con cui le sole convenute AO 1 e AO 2 postulano la reiezione del gravame (la convenuta AO 3 non si è per contro determinata), si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Con domanda processuale 30 agosto 2011, avversata dall’attrice con osservazioni 30 settembre 2011, l’avv. RA 1 ha in seguito chiesto che fosse accertata l’avvenuta prescrizione, nelle more della procedura d’appello, delle pretese attoree, ciò che a maggior ragione avrebbe imposto di respingere l’appello.
6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
7. Prima di passare in rassegna le censure d’appello, occorre esaminare se il gravame nella misura in cui è stato promosso nei confronti di AO 1 e AO 2 - non debba essere respinto già in virtù della domanda processuale inoltrata il 30 agosto 2011 dall’avv. RA 1, secondo cui le pretese oggetto della petizione erano prescritte nelle more della procedura d’appello, non essendo stati effettuati dalle parti o dal tribunale atti di procedura dal 9 giugno 2010, cioè da oltre un anno (termine di prescrizione per le pretese ex art. 273 LEF). L’attrice, con osservazioni 30 settembre 2011, ha contestato l’ammissibilità della domanda processuale, formulata senza che l’avv. RA 1 avesse dichiarato per conto di chi stava agendo, e ha in ogni caso messo in dubbio l’intervenuta prescrizione delle sue pretese, in quanto l’eccezione di prescrizione non poteva essere sollevata quando l’azione era stata inoltrata per tempo e quando le parti erano in attesa di sentenza rispettivamente siccome andava verificata l’esistenza di atti interruttivi compiuti dal tribunale, quale ad esempio la trasmissione dell’incarto al giudice incaricato di allestire il progetto di sentenza. La domanda processuale è infondata.
L’art. 80 cpv. 2 CPC/TI stabilisce che la prescrizione può essere fatta valere al di fuori dello scambio degli allegati preliminari, con domanda processuale proposta prima di ogni altro atto di causa, purché si sia compiuta in corso di causa. La disposizione processuale era il corollario dell’art. 138 cpv. 1 vCO (in vigore fino al 31 dicembre 2010), secondo cui quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione del giudice. Sennonché, a far tempo dal 1° gennaio 2011 quest’ultima norma è stata modificata nel senso che quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita (art. 138 cpv. 1 CO). Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2011 una pretesa fatta valere in un procedimento già avviato non può più prescrivere nel corso della causa (Krauskopf, La prescription en pleine mutation, in SJ 2011 II p. 17 seg.). Ritenuto che nel caso di specie al 31 dicembre 2010, al momento cioè in cui era ancora in vigore l’art. 138 cpv. 1 vCO, le pretese attoree non erano ancora prescritte pendente causa, e che dal 1° gennaio 2011 le pretese già azionate non possono più prescrivere durante la causa, l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata con la domanda processuale 30 agosto 2011 dall’avv. RA 1, in implicita ma chiara rappresentanza delle convenute AO 1 e AO 2, deve essere respinta.
8. Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha esposto in modo assai dettagliato le molteplici ragioni che lo avevano indotto a respingere la pretesa attorea relativa al contratto di mutuo e alle penalità versate a S__________ __________ Trust. Egli ha innanzitutto osservato che: (i) il contratto di mutuo (doc. F) concluso dall’attrice presso C__________ ____________________ era antecedente al sequestro; (ii) la tesi attorea secondo cui si trattava di una linea di credito concessa prima di quella data e utilizzata solo dopo non era stata provata ed in particolare non era stata prodotta la documentazione bancaria che lo attestava; (iii) la tesi del mutuo / linea di credito era stata sconfessata dalla stessa C__________ __________, che nel suo scritto 7 settembre 2007 aveva dichiarato, senza dimostrarlo, di aver erogato i soldi a dei terzi (creditori dell’attrice fuori dalla Svizzera) e non all’attrice e di essere stata rimborsata con modalità diverse da quelle indicate negli scritti processuali (ma nuovamente senza provarlo); (iv) non vi era alcuna relazione tra l’importo sequestrato (fr. 243'094.-) e l’ammontare del mutuo, che era tre volte più alto, né l’attrice aveva spiegato in alcun modo quella dicotomia; (v) non vi era alcuna dimostrazione di quale fosse stato l’effettivo flusso di denaro dalla mutuante alla mutuataria e viceversa. A titolo abbondanziale ha ritenuto infondata la tesi attorea anche dal punto di vista della causalità, evidenziando che: (i) gli averi sequestrati non erano di fr. 400'000.-, bensì solo di fr. 243'094.-; (ii) l’attrice non aveva provato né reso verosimile che la necessità di contrarre il mutuo fosse stata generata dal sequestro, non avendo provato che i beneficiari di S__________ __________ Trust avessero rivendicato alcunché rispettivamente avessero ricevuto alcunché dall’attrice o direttamente da C__________ __________, né avendo nemmeno dimostrato l’esigenza di dover ricorrere al mutuo di cui al doc. F in seguito del sequestro; (iii) M__________ __________ era il beneficiario economico sia della mutuante che della mutuataria (doc. 55-67 e 123; teste __________) e l’attrice non aveva dimostrato la capacità finanziaria di C__________ __________ di erogarle il mutuo in questione. In tali circostanze non ha ritenuto sufficienti le argomentazioni esposte dall’attrice, rilevando che: (i) i doc. F e N (quest’ultimo attestante il rimborso dell’attrice a C__________ __________ di € 212'837.- a saldo) non potevano ancora costituire valido mezzo di prova circa la stipulazione del mutuo e il pagamento del debito dipendente dallo stesso; (ii) l’attrice non aveva provato di essere stata costretta a stipulare il contratto di mutuo per tacitare eventuali terzi; (iii) essa aveva apoditticamente affermato che l’assenza di prove sui flussi finanziari era dovuto per l’appunto al sequestro dei suoi conti __________.
8.1 Nell’appello l’attrice ha preso posizione in merito alle argomentazioni del Pretore in questi termini: (a) con riferimento all’assunto pretorile di non aver prodotto la documentazione bancaria riguardante la transazione con C__________ __________ e i beneficiari di S__________ __________ Trust, rileva che essa e C__________ __________ avevano chiarito nel corso dell’istruttoria perché non era stato possibile fare versamenti tramite banche di __________, ossia perché tutti i conti dell’attrice erano stati sequestrati, evidenziando poi che la complessità della procedura di pagamento era giustificata dalla volontà dei beneficiari di S__________ __________ Trust di non comparire in questa causa; (b) la data sul contratto di mutuo era stata chiarita con il fatto che vi era un sequestro precedente di natura penale ma che i fondi erano stati messi a disposizione solo successivamente, allorché era intervenuto il sequestro LEF; (c) l’asserita mancanza di prove addotta dal Pretore non teneva, perché la documentazione prodotta provava come si era svolta l’operazione in ogni dettaglio, tanto più che i doc. FeNei richiami facenti parte dell’incarto provavano che il mutuo era stato concesso e comunque tutto ciò avrebbe permesso al Pretore di accogliere almeno parzialmente le sue pretese, potendo valutare il danno sulla base degli elementi in suo possesso (somme sequestrate, periodo di blocco e costi di un mutuo al 10% all’anno); non era vero che dai doc. 55-67 e 123 e dalla testimonianza di __________ risultasse che M__________ __________ era il beneficiario economico della mutuante e della mutuataria; e, per quanto riguardava la disponibilità di fondi di C__________ __________, tale società svolgeva l’attività principale di erogatrice di crediti, come già noto al Pretore e a questa Camera.
8.2 In questa sede, come si è visto, l’attrice si confronta solo in minima parte con la dettagliata argomentazione pretorile, che in larga misura nemmeno viene menzionata. Essa, oltre a non essersi espressa su alcune circostanze indiziarie evidenziate dal Pretore, segnatamente quella secondo cui la tesi del mutuo / linea di credito era stata sconfessata dalla stessa C__________ __________ e quella secondo cui non vi era alcuna dimostrazione di quale fosse stato l’effettivo flusso di denaro dalla mutuante alla mutuataria e viceversa, non ha in particolare censurato l’assunto pretorile, che costituisce una vera e propria argomentazione indipendente, secondo cui l’attrice non aveva provato né reso verosimile che la necessità di contrarre il mutuo fosse stata generata dal sequestro, non avendo provato che i beneficiari di S__________ __________ Trust avessero rivendicato alcunché rispettivamente avessero ricevuto alcunché dall’attrice o direttamente da C__________ __________, né avendo nemmeno dimostrato l’esigenza di dover ricorrere al mutuo di cui al doc. F in seguito del sequestro. Visto che, per ottenere l’accoglimento di un appello interposto contro una decisione - come quella in esame - retta da più motivazioni indipendenti, occorre impugnarle, con successo, tutte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 309; II CCA 25 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.262, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2008.36, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2007.49, 9 marzo 2012 inc. n. 12.2010.154), e che in concreto almeno quest’ultima argomentazione pretorile non è stata assolutamente censurata in questa sede, tanto meno con la necessaria motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la censura, su questo punto, deve essere dichiarata irricevibile.
Ma vi è di più. Anche laddove l’attrice ha menzionato nell’appello le argomentazioni pretorili, è assai arduo intravedere una valida censura, l’attrice essendosi per lo più limitata ad opporre all’argomentazione del Pretore, che in sostanza riteneva insufficienti le prove prodotte a sostegno della pretesa, un proprio commento, perlopiù privo del necessario substrato probatorio e con ciò fine a sé stesso: in nessun caso - tranne per la questione della posizione di M__________ __________ - essa, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), ha spiegato per quale motivo l’assunto pretorile sarebbe errato alla luce delle risultanze di causa e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Se a questo si aggiunge poi che in questa sede - tranne per la questione della posizione di M__________ __________ l’attrice, a sostegno del buon fondamento della sua richiesta, è in definitiva stata in grado di menzionare solo i doc. F e N oltre a non meglio precisati richiami facenti parte dell’incarto (che non possono essere considerati da questa Camera in assenza di migliori indicazioni che la parte ha tuttavia omesso di fornire, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 183), ben si può concludere che l’attrice ha senz’altro fallito l’onere della prova che le incombeva, il che giustifica di confermare la decisione a lei negativa resa dal Pretore, tanto più che nemmeno è dato a sapere come sia composta la somma di fr. 596'689.- di cui è postulato il risarcimento (interessi sul mutuo, penalità e danno valutario). In tali circostanze, vista la chiara negligenza dell’attrice, è tra l’altro escluso che il danno da risarcirle possa eventualmente essere stabilito in via equitativa giusta l’art. 42 cpv. 2 CO. E in ogni caso, ritenuto che i beni sequestrati a suo tempo sul conto della Banca __________ erano in realtà in valuta estera (in US$ ed € [circa US$ 160’000.ed € 367.-, cfr. doc. V° documentazione prodotta in edizione dall’attrice], [US$ 160’016.- ed € 387.21, cfr. doc. I° documentazione prodotta in edizione dall’UEF], [circa US$ 160’000.-, cfr. teste __________]), così come del resto il mutuo asseritamente contratto per eliminarne i pregiudizi (Lit. 890'000'000, doc. F) e l’ultimo rimborso asseritamente effettuato sullo stesso (€ 212'837.-, doc. N), e che la pretesa risarcitoria dell’attrice era stata invece azionata in valuta svizzera, nella fattispecie si sarebbe posto il problema dell’art. 84 CO, ciò che pure avrebbe portato alla reiezione della pretesa (DTF 134 III 151 consid. 2.4 e 2.5).
9. Nel suo giudizio il Pretore ha quindi esposto le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere il risarcimento delle spese legali occasionate dalla procedura di opposizione e di convalida del sequestro, adducendo in particolare che l’attrice non aveva dimostrato né che quelle spese, per altro già coperte dalle ripetibili assegnate nei relativi giudizi, le erano incorse a seguito del sequestro, né tanto meno di averle effettivamente pagate.
9.1 Nell’appello l’attrice insiste di aver prodotto tutte le fatture con il dettaglio delle prestazioni fornite e che queste concernevano per l’appunto la pratica intesa a rimuovere il sequestro.
9.2 La censura è anche in questo caso irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). L’attrice non ha in effetti censurato l’assunto pretorile, che costituisce una motivazione indipendente, secondo cui la pretesa relativa alle spese legali era già stata evasa nelle precedenti decisioni di opposizione e di convalida del sequestro, né quella, pure costitutiva di una motivazione indipendente, secondo cui essa non aveva provato di aver pagato le somme fatturate dai suoi legali. E neppure ne ha poi dimostrato il pagamento, così che la conclusione cui è giunto il Pretore resiste in ogni caso alla critica.
10. Ne discende che l’appello deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile, senza che nemmeno occorrerebbe pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito riproposta in questa sede dalle convenute AO 1 e AO 2 (che invero sarebbe stata senz’altro destinata all’insuccesso, le pretese azionate riguardando tutte l’azione promossa ex art. 273 LEF).
La tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 821'803.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI). Alle convenute AO 1 e AO 2, che hanno presentato osservazioni al gravame, deve parimenti essere riconosciuta un’indennità per ripetibili, sia pure ridotta in considerazione della reiezione della loro domanda processuale in appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 aprile 2010 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 9’900.b) spese fr. 100.-
Totale fr. 10’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti appellate AO 1 e AO 2 complessivi fr. 8’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).