Incarto n. 12.2010.82
Lugano 24 maggio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 28 aprile 2010 presentato da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
il decreto cautelare emanato il 27 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa (provvedimenti cautelari, DI.2010.600) promossa nei suoi confronti e nei confronti di
TERZ 1 (rappr. dall’avv.RA 3 TERZ 4, , TERZ 3, , TERZ 2
da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente l’adozione di misure provvisionali per consentirgli di beneficiare dello scudo giuridico facendo riemergere in Italia fondi depositati in Svizzera;
considerato
in fatto e in diritto:
che il 16 dicembre 2003 i coniugi AO 1 e AP 1 hanno concluso a Lugano una convenzione con la quale si accordavano sull’amministrazione congiunta di diverse società “di comodo” denominate TERZ 2, TERZ 4, TERZ 3, e incaricavano congiuntamente l’avv. TERZ 1 di amministrare TERZ 4 (cfr. doc. A);
che il patrimonio così depositato in Svizzera ammontava il 31 marzo 2010 a € 64'512'670.- pari al cambio di 1.43 a circa fr. 92'253'118.- come risulta dal doc. J;
che in sostanza AO 1 e AP 1 hanno depositato in Svizzera un patrimonio di un valore almeno pari a novanta milioni di franchi svizzeri, facendo uso di strutture societarie estere;
che essi, il marito noto imprenditore attivo nel settore immobiliare e la moglie pure attiva nel settore immobiliare alle Canarie, si sono poi separati nel 2004 e da allora sono in lotta per il controllo dell’ingente patrimonio in Svizzera, in Italia e all’estero, con il marito da un lato e la moglie e le tre figlie dall’altro (cfr. doc. E, F, G, 2, 12), in un vortice di cause civili, denunce penali e segnalazioni all’Agenzia delle Entrate;
che AO 1, intenzionato a beneficiare del cosiddetto terzo scudo fiscale, la cui scadenza era il 30 aprile 2010, si è rivolto con istanza di provvedimenti cautelari urgenti 22 aprile 2010 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, convenendo in causa la moglie, l’avv. TERZ 1, TERZ 2, TERZ 4, TERZ 3 per chiedere diverse misure urgenti che gli permettessero di usufruire dello scudo;
che all’udienza di discussione indetta il 26 aprile 2010 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la moglie, mentre la legale convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore e le società estere, panamense e del Liechtenstein, non sono comparse in giudizio;
che statuendo il 27 aprile 2010 il Pretore ha accolto la domanda cautelare subordinata e ha fatto ordine all’avv. TERZ 1 eseguire diversi bonifici a debito di diversi conti per permettere l’adesione allo scudo fiscale dell’istante, ha assegnato all’istante un termine di novanta giorni per convalidare l’istanza cautelare con l’azione di merito e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese a carico della moglie convenuta, con l’obbligo di versare all’istante fr. 13'500.- per ripetibili;
che con appello 28 aprile 2010 AP 1 chiede che in riforma del decreto cautelare 27 aprile 2010 l’istanza cautelare del 22 aprile 2010 sia respinta, con protesta di tasse e ripetibili;
che con decreto 30 aprile 2010 la Presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo all’appello e con decreto provvisionale di stessa data ha respinto la domanda di misure supercautelari in appello;
che con lettera 18 maggio 2011 i patrocinatori delle parti e l’avv. TERZ 1 hanno comunicato che le parti hanno trovato un accordo e postulano pertanto lo stralcio della vertenza, tasse e spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate;
che il valore di causa minimo della vertenza ammonta a circa 3 milioni di franchi svizzeri, necessari all’istante per aderire allo scudo fiscale (7,5% dei capitali controllati dalle parti, doc. J);
che nella valutazione della tassa di giustizia si tiene conto dell’ingente valore di causa, del fatto che la vertenza termina senza giudizio e della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere autonomamente la vertenza (art. 21 LTG);
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC-TI e la vigente LTG,
decreta: 1. L’appello 28 aprile 2010 di AP 1 è stralciato dai ruoli per accordo extragiudiziale.
2. Gli oneri processuali del presente decreto, fissati in complessivi fr. 1'000.- (tassa di giustizia fr. 800.-, spese fr. 200.-), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).