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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2011 12.2010.81

16 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,484 parole·~17 min·3

Riassunto

Interpretazione di un contratto per allestimento di una struttura pubblicitaria, criteri di distinzione tra compravendita e appalto in caso di vendita con obbligo di montaggio

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.81

Lugano 16 maggio 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.306 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 maggio 2006 da

AP 1 RA 1)  

  contro  

AO 1 (PA 1)  

con la quale è chiesta la condanna della convenuta al versamento di fr. 36'446.35 oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2005, domanda alla quale la convenuta si è opposta formulando una domanda riconvenzionale di fr 53'507.90 oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2006, osteggiata dall’attrice principale, sulle quali il Pretore ha pronunciato il 30 marzo 2010 respingendo la petizione ed accogliendo la domanda riconvenzionale;

appellante l’attrice principale con atto di appello 26 aprile 2010 con il quale chiede che, in modifica del dispositivo del giudizio impugnato, la petizione sia accolta e la domanda riconvenzionale respinta, protestando spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;

mentre l’appellata, con osservazioni del 15 giugno 2010, postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Intenzionata a realizzare una struttura pubblicitaria composta da una serie di moduli luminosi assemblati tra di loro in modo da formare un elemento circolare denominato “J__________ Tower” (doc. R), il 4 aprile 2005 J__________ AG ha sottoscritto una prima conferma d’ordine datata 29 marzo 2005 di AO 1 (di seguito: E__________) comprendente la preparazione e l’assemblaggio di 4 prototipi di barre complete al prezzo di fr. 3'558.70, IVA compresa (doc. Q). Il 2 maggio 2005 AP 1 ha sottoscritto un’ulteriore conferma d’ordine, pure datata 29 marzo 2005, relativa al materiale necessario per un prezzo complessivo di fr. 72'772.70, IVA compresa. Essa prevedeva per l’assemblaggio dei materiali a T__________ e per il montaggio e la messa in opera a Tr__________ una tariffa oraria di fr. 75.00 in base al tempo di lavoro effettivo utilizzato (doc. P).

                                         Il 7 ottobre 2005 AO 1 ha comunicato all’arch. __________, consulente di AP 1 e progettista della parte meccanica e strutturale dell’opera, che era stato completato e messo in opera il montaggio degli equipaggiamenti elettrici sul prototipo assemblato a T__________ il 17 settembre 2005. Operazione che aveva permesso di valutare correttamente i tempi necessari per il montaggio a T__________ di tutto il Sistema e di verificare che “per montare ogni profilo 3 file di Mini-Led con relativo Sistema di accensione con controllo DMX 512 un tecnico impiega 2 ore esclusi l’eventuale imballo di ogni elemento e relativo materiale d’imballaggio” (doc. O).

                                         A seguito di una visita effettuata a T__________ dall’ing. __________, AP 1 ha comunicato il 14 ottobre 2005 a AO 1 che avrebbe eseguito essa stessa il montaggio della struttura e ha chiesto la consegna del materiale all’arch. __________, assicurando che il saldo di fr. 35'046.35 sarebbe stato versato entro 10 giorni dalla consegna della merce (doc. N).

                                         Il 16 gennaio 2006 AO 1 ha emesso a carico di AP 1 una fattura di complessivi fr. 89'894.25, di cui fr. 69'744.85 per i materiali e fr. 13'800.- per il loro assemblaggio a T__________, pari a 84 ore lavorative a fr. 75.00 l’ora (doc. 5). Dedotto l’acconto di fr. 36'386.35, restava un saldo di fr. 53'507.90 a favore diAO 1, la quale informava nel contempo AP 1 che “tutto il materiale di cui alle conferme d’ordine 1 + 2 del 29.03.2005 è a vostra disposizione per ogni constatazione presso la nostra sede di T__________” (doc. M).

                                         Falliti i tentativi di risolvere bonalmente la vertenza, con scritto 24 aprile 2006 AP 1 ha comunicato per il tramite dell’avv. A__________ aAO 1 la “rescissione del contratto” e ha contestato “di avere mai richiesto l’assemblaggio completo della struttura J__________ in assenza di un preventivo accettato, fatta eccezione per i lavori di assemblaggio del prototipo di cui alla conferma d’ordine no. 2 del 29 marzo 2005” (doc. B).

                                  B.   Con petizione del 10 maggio 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 alla restituzione dei fr. 36'446.35 già pagati a titolo di acconto, oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2005. AO 1 si è opposta alla petizione con risposta del 3 luglio 2006, formulando nel contempo una domanda riconvenzionale di fr. 53'507.90 equivalenti al saldo ancora aperto, oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2006. Nell’allegato di replica e risposta riconvenzionale 21 luglio 2006 parte attrice ha confermato la petizione e chiesto la reiezione integrale della domanda riconvenzionale. Le parti si sono ulteriormente confermate nella duplica e replica riconvenzionale del 12 settembre 2006 e nella duplica riconvenzionale del 10 ottobre 2006. Esperita l’istruttoria, esse hanno ribadito le proprie allegazioni e domande nelle conclusioni del 3 e del 4 marzo 2009.

                                  C.   Con sentenza del 30 marzo 2010 il Pretore ha respinto la petizione di AP 1 ed ha accolto la domanda riconvenzionale di AO 1 per fr. 53'507.90 oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2006.

                                         Con appello del 26 aprile 2010 AP 1 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che la petizione sia accolta e la domanda riconvenzionale respinta. Con osservazioni del 15 giugno 2010 AO 1 postula la reiezione del gravame.

e considerato

in diritto:                       

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nel proprio giudizio il Pretore ha escluso l’applicazione dell’art. 109 cpv. 1 CO invocato dall’attrice perché il 9 marzo 2006, data della messa in mora (doc. E), la convenuta aveva già preparato il materiale oggetto della conferma d’ordine n. 1 (doc. P) e assemblato il prototipo di cui alla conferma d’ordine n. 2 (doc. Q), come pure aveva eseguito il – contestato – assemblaggio della struttura. Nel suo scritto “situazione contabile” del 16 gennaio 2006 (doc. M) essa aveva comunicato all’attrice che tutto il materiale oggetto delle due conferme d’ordine era a disposizione per ogni constatazione alla sede di T__________, ritenuto che entrambe le conferme d’ordine prevedevano che la fornitura doveva avvenire “franco AO 1 – SA __________” (doc. P, Q). Di conseguenza l’attrice non poteva recedere dal contratto in virtù dell’art. 107 CO e non poteva pretendere la restituzione di quanto già pagato, ma era tenuta a pagare quanto pattuito. Riguardo alla domanda riconvenzionale della convenuta, il Pretore ha rilevato che il materiale e le prestazioni elencate nelle due conferme d’ordine non erano contestati, che il costo complessivo fatturato in fr. 69'644.85 oltre IVA (doc. 5), peraltro inferiore a quello pattuito di fr. 70'967.80, pure non lo era stato, per cui la pretesa in oggetto non necessitava di ulteriore disamina ed andava ammessa. Restava quindi da verificare la pretesa di fr. 13'800.- per l’assemblaggio dell’intera struttura, cui la convenuta si era opposta perché la posizione era rimasta aperta in attesa di poter valutare le ore necessarie e, quindi, il relativo costo. Assemblaggio al quale, in definitiva, essa aveva optato di provvedere personalmente. Al proposito il Pretore è giunto alla conclusione che l’attrice era tenuta ad onorare questo contratto nella sua totalità e a pagare alla convenuta la retribuzione pattuita di fr. 75.– per ora su un totale di 184 ore. Egli ha fondato il giudizio sugli atti di causa (doc. P, O, N) e sulle deposizioni di M__________ e R__________ (atto XIV) e di Ru__________ (atto XIII). Ha inoltre ritenuto che l’assemblaggio a T__________ da parte della convenuta era previsto nella conferma d’ordine n. 1, per cui la comunicazione dell’attrice che vi avrebbe provveduto lei stessa configurava una decisione unilaterale di recedere parzialmente dal contratto. Ha poi ricordato che impegni assunti contrattualmente vanno rispettati per il principio pacta sunt servanda. Ha infine escluso l’applicazione dell’art. 377 CO, configurandosi il negozio giuridico perfezionatosi in base alla conferma d’ordine n. 1 quale compravendita ai sensi dell’art. 184 CO, sia per il rapporto tra il costo del materiale (fr. 67'632.60) e il costo del lavoro di assemblaggio (fr. 13'800.-), sia perché il montaggio finale della struttura a Tr__________ non era compreso nelle prestazioni a carico della convenuta ma era a carico dell’attrice.

                                   3.   L’appellante obietta che scopo della sottoscrizione delle due conferme d’ordine era di condizionare la costruzione dell’intera J__________ al rispetto di un costo complessivo, incluso l’assemblaggio a T__________ e successivamente a Tr__________, che fosse verificabile preventivamente ed accettato. L’assemblaggio  – prosegue –  non era stato di proposito compreso nella conferma d’ordine n. 1 che, oltre a elencare i materiali, il loro costo, i ribassi concessi e la tariffa relativa all’assemblaggio dei materiali, quantificata in fr. 75.00 l’ora e mai contestata, escludeva espressamente l’assemblaggio come pure il preventivo corretto per questa operazione, che sarebbe dipeso dalla realizzazione del modulo iniziale. Del resto la conferma d’ordine in oggetto non comprendeva neppure le spese di trasporto a Tr__________, gli onorari per spese accessorie e trasferta, il montaggio direttamente a Tr__________, così come l’istallazione elettrica principale. Con lettera del 7 ottobre 2005 AO 1 aveva comunicato all’arch. __________ che il montaggio degli equipaggiamenti elettrici sul prototipo assemblato a T__________ il 27 settembre 2005 era stato completato, per cui potevano essere indicati anche i tempi di montaggio dell’intera struttura, sino a quel momento non valutabili. Solo a quel momento  – stando all’appellante –  poteva essere dato un senso compiuto all’importo di fr. 75.00 per ora e quantificata l’entità dell’intero investimento. La successiva visita a T__________ del 13 ottobre 2005 era quindi servita a chiarire le ragioni alla base dell’impiego del numero di ore indicato da AO 1 e la conseguente richiesta di consegna del solo materiale, apparendo eccessivo il totale delle ore da essa indicato, rispettivamente del prototipo e delle barre assemblate. Posizione confermata per e-mail il giorno successivo dall’ing. __________. Richiesta cui AO 1 non aveva dato seguito, proseguendo nell’assemblaggio dell’intera torre, donde l’inevitabile messa in mora. A suo dire, non può essere seguito il Pretore, laddove sostiene che il 9 marzo 2006 AO 1 non era in mora nell’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.

                                   4.   L’appellante non può essere seguita laddove sostiene che l’assemblaggio della struttura a T__________ non fosse compreso nella conferma d’ordine n. 1 e che scopo della visita in loco del 13 ottobre 2005 era di chiarire le ragioni del numero di ore indicato daAO 1.

                                4.1   In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 606 consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD I-2004 N. 33c).

                                4.2   La conferma di ordine n. 1 sottoscritta per accettazione dall’appellante il 2 maggio 2005 (doc. P) prevede quali “Condizioni di vendita”, tra le altre, le posizioni “Importo netto della conferma d’Ordine n. 1: Sfr. 72'772.70”, “Fornitura: franco AO 1 – __________”, “Assemblaggio dei materiali a T__________: non compreso, da fatturare separatamente a Sfr. 75.00 orari in base al tempo di lavoro effettivo utilizzato. Un eventuale preventivo corretto dell’assemblaggio potrebbe essere calcolato solamente dopo aver realizzato quello dei prototipi nel nostro laboratorio” e “Montaggio e messa in opera Tr__________: non compresi, da fatturare separatamente a Sfr 75.00 orari + spese accessorie e trasferte”. Le “Condizioni di vendita” in oggetto non possono essere prese singolarmente per dare loro l’interpretazione cui tende l’appellante. In realtà, la posizione relativa all’assemblaggio a T__________ va posta in relazione logica con quella precedente in cui è indicato l’importo netto della Conferma d’ordine n. 1 in Sfr. 72'772.70. In altre parole: l’importo netto della Conferma d’ordine n. 1 non comprendeva la prestazione dell’assemblaggio a T__________, da fatturarsi separatamente a Sfr. 75.00 l’ora, ma espressamente pattuito contrattualmente con la firma per accettazione. Dalla lettera 7 ottobre 2005 risulta inoltre che il montaggio degli equipaggiamenti elettrici sul prototipo assemblato a T__________ il 27 settembre 2005 era stato completato come a conferma d’ordine n. 2 ed era a disposizione per le “valutazioni del caso” (doc. O). Lettera a seguito della quale, in base alle deposizioni L__________ (verbale 23 maggio 2007, atto XIII pag. 5 risposta 3b), C__________ e Ca__________ (verbali 16 gennaio 2008, atto XIV pag. 2 e 3), era avvenuto l’incontro a T__________ il 13 ottobre 2005 con lo scopo di verificare il funzionamento del prototipo. Stando alle deposizioni concordi di C__________ e Ca__________, in quell’occasione, constatato il funzionamento corretto del prototipo, “si era deciso di proseguire con la realizzazione dell’assemblaggio degli elementi che erano 84 …” (in tal senso anche verbale di interrogatorio formale 7 luglio 2008 di Cl__________, atto XVIII pag. 3, risposta a domanda 11) e si era pure discusso “del montaggio a Tr__________ dei vari elementi”, ma non era stata presa una decisione definitiva. Che, poi, il montaggio definitivo della struttura dovesse avvenire a Tr__________ risulta dal mail 14 ottobre 2005 (doc. N), ove è parole di “Montage” (ma non di assemblaggio, cfr. in tal senso le “Condizioni di vendita” di cui si è detto) e dalla letteraAO 1 del 2 febbraio 2006 (doc. H, pag. 2). Ma, quand’anche il mail del 14 ottobre 2005 (doc. N), ricevuto da AO 1 solo il successivo 3 novembre 2005 (doc. 4 e doc. H, pag. 2), fosse da interpretare nel senso che AP 1 aveva deciso di effettuare personalmente la “Vormontage”, si tratterebbe di una modifica unilaterale delle “Condizioni di vendita” della conferma d’ordine n. 1 che, seppure rimasta incontestata, non poteva avere effetti giuridici posto che il suo contenuto si scostava, a detrimento del destinatario, dal risultato delle pattuizioni in modo tale da non potersi ritenere scontato, secondo la buona fede, l’accordo di quest’ultimo (art. 6 CO; DTF 114 II 250 consid. 2a). In tal senso non può essere seguita l’appellante, laddove argomenta cheAO 1 “non solo è rimasta silente, ma ha proseguito nell’assemblaggio dell’intera Torre come se nulla fosse …”, quasi come a dire che il silenzio deve andare a suo discapito poiché, si dovesse considerare la comunicazione 14 ottobre 2005 alla stregua di un’offerta di modifica, di regola il silenzio va interpretato quale rifiuto di accettazione (Basler Kommentar, no. 4 ad art. 6 CO). Del resto, va rilevato che dopo l’incontro del 13 ottobre 2005 a T__________ AO 1 aveva proseguito con l’assemblaggio della struttura sino ad ultimarlo (“questi lavori si sono svolti rapidamente… Da parte mia è stato ultimato l’assemblaggio”: verbale C__________, cit., pag. 2). Tant’è che nella “Situazione contabile al 16.01.2006” AO 1 comunicava all’appellante che “Tutto il materiale, come da Conferme d’Ordine 2 + 1 del 29.03.2005 è a vostra disposizione per ogni constatazione presso la nostra Sede di T__________” (doc. H), ritenuto peraltro che la fornitura doveva avvenire, come si è visto, “franco AO 1-__________” (doc. P e Q). Ne consegue che, come rettamente ritenuto dal Pretore, il 9 marzo 2006 AO 1 aveva adempiuto integralmente le prestazioni contrattuali concluse con AP 1, esplicitamente previste nel programma lavori (schede 7.2 e 7.3; verbale B__________ 4 dicembre 2006, atto VIII pag. 2 in fine) e da escludersi era una messa in mora secondo l’art. 109 CO per la consegna del solo materiale, visto che il suo silenzio dopo la ricezione 3 novembre 2005 del mail 14 ottobre 2005 non poteva assurgere ad accettazione della modifica unilaterale e a suo svantaggio di quanto concordemente pattuito con la sottoscrizione della conferma d’ordine n. 1.

                                   5.   Gli ulteriori argomenti proposti dall’appellante si incentrano sul fatto che oggetto di contestazione non era il costo dell’assemblaggio, bensì se dovesse essere eseguito. A suo dire, nell’analisi della correttezza della rivendicazione dell’importo di fr. 13'800.- per l’assemblaggio dell’intera struttura il Pretore sembrerebbe avere valutato unicamente alcune prove, facendo astrazione di altre o non dando loro il peso e l’interpretazione che effettivamente meritavano. In particolare il primo giudice non poteva giungere alla conclusione che in occasione dell’incontro del 13 ottobre 2005 le parti avevano concordato la prosecuzione dell’assemblaggio dell’intera struttura. Né a detta dell’appellante merita di essere condiviso il punto di vista del Pretore, stando al quale la comunicazione 14 ottobre 2005 configurerebbe una decisione unilaterale di recedere parzialmente dal contratto visto che, semmai, l’ing. __________ e, pertanto, essa stessa, si erano riservati espressamente il diritto di rinunciare a conferire l’incarico di assemblare la struttura già con gli accordi iniziali.

                                         A torto. Riguardo all’esecuzione dell’assemblaggio si rinvia a quanto ampiamente esposto al considerando precedente, evidenziando nuovamente, a titolo riassuntivo, che esso era parte delle “Condizioni di vendita” di cui alla conferma di ordine n. 1 accettata dall’appellante il 2 maggio 2005 (doc. P) e inserita nel programma lavori (doc. 7.2. e 7.3); che scopo dell’incontro del 13 ottobre 2005 a T__________ era di verificare il corretto funzionamento del prototipo e che in quell’occasione era rimasta aperta solo la questione del montaggio finale; che il mail inviato a AO 1 il giorno successivo, ma da essa ricevuto solo il 3 novembre 2005, costituiva una modifica unilaterale delle condizioni di cui alla conferma d’ordine n. 1 decisa da AP 1 (verbale B__________, cit., pag. 2, e L__________, cit., risposta 10: “… und so beschlossen wir, die Montage selber auszuführen”) a sfavore di quest’ultima e, quindi, il silenzio non poteva assurgere ad accettazione; che, infine, in ogni caso a quel momento l’assemblaggio era già nello stadio finale (“Endstadium”, doc. H, pag. 2). Invano si cerca negli atti un riscontro documentale all’asserzione dell’appellante, secondo la quale essa si sarebbe riservata già negli accordi iniziali il diritto di rinunciare a conferire a AO 1 l’incarico di assemblare l’intera struttura.

                                    6   L’appellante contesta infine genericamente la qualifica giuridica del contratto data dal Pretore, per il quale si è trattato di una compravendita e non di un appalto, sostenendo che a caratterizzarlo era il lavoro di assemblaggio dei diversi pezzi e non il semplice acquisto del materiale. A torto. Nel caso di vendita con obbligo di montaggio, si tratterà di un contratto di appalto se il montaggio ha una rilevanza determinante. Se, invece, determinante è l’oggetto fornito, il contratto va qualificato quale compravendita (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4245, pag. 637). Nel caso concreto, già solo dalla conferma d’ordine n. 1 risulta l’evidente supremazia della fornitura del materiale per un importo di fr. 67'632.60, IVA esclusa (doc. P), a fronte del costo dell’assemblaggio a Taverne (fr. 13'800.-). D’altro canto, ritenuto altresì che l’appellante aveva comunicato l’intenzione di procedere lei stessa all’assemblaggio e che del montaggio definitivo a Tr__________ si sarebbe comunque occupata lei stessa, non si vede perché, ora, improvvisamente l’assemblaggio, peraltro solamente una delle “Condizioni di vendita”, debba assurgere a elemento che caratterizzava il contratto. Semmai, in base alle risultanze istruttorie, determinanti per l’appellante erano, oltre alla fornitura del materiale, soprattutto la realizzazione di un prototipo (per permettere a AO 1 di quantificare il tempo necessario per l’assemblaggio della struttura) e la verifica del suo corretto funzionamento (conferma d’ordine n. 2, doc. Q; verbali B__________, C__________, Ca__________ e L__________ già citati).

                                   7.    Ciò posto, l’appello, destituito di fondamento, va integralmente respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa di fr. 89'954.25 (fr. 36'446.35 + fr. 53'507.25).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

                                   1.   L’appello 26 aprile 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

      a) tassa di giustizia                             fr. 1’900.–

      b) spese                                               fr.    100.–

                                                                     fr. 2’000.–

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di  importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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