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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.03.2010 12.2010.49

24 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·488 parole·~2 min·4

Riassunto

Cauzione - anullamento della sentenza - appello (poi non ritenuto tale dall'appellante) - irricevibilità

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.49

Lugano 24 marzo 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visto l’appello 21 febbraio 2010 presentato da

AP 1  

contro  

il decreto 3 febbraio 2010 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa promossa contro l'appellante da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con decisione 8 gennaio 2010 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’istante e gli ha ingiunto di prestare una cauzione processuale di fr. 850.-;

                                         che il successivo 3 febbraio 2010 il Pretore ha annullato le precedenti decisioni, ha concesso all’istante il beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha annullato il termine per il versamento della cauzione processuale;

                                         che con scritto 21 febbraio 2010 al Pretore, il convenuto ha chiesto di annullare la decisione del 3 febbraio 2010 e di ripristinare quella dell’8 gennaio 2010;

                                         che tale scritto, trattato come appello contro la decisione di revoca dell’obbligo di prestare cauzione processuale (dispositivo n. 3 del decreto 3 febbraio 2010), è stato trasmesso dalla Pretura a questa Camera;

                                         che il 3 marzo 2010 il convenuto ha comunicato che il suo scritto del 21 febbraio 2010 non era da considerare un ricorso;

                                         che nelle circostanze descritte la lettera 21 febbraio 2010 non può essere trattata come rimedio giuridico, mancando la volontà di ricorrere;

                                         che in tali circostanze l’atto va stralciato dai ruoli;

                                         che viste le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo di tasse e spese, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’atto non era ancora stato intimato;

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC,

decreta                    1.   L’atto 21 febbraio 2010 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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