Incarto n. 12.2010.48
Lugano 2 dicembre 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.812 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 19 dicembre 2007 da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 2
con cui è stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento di fr. 485'430.- oltre interessi al 5% e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda alla quale essa si è opposta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 3 febbraio 2010 per fr. 404'525.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2007, con relativo rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE limitatamente a tale importo;
appellante la convenuta con atto di appello del 23 febbraio 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni del 24 marzo 2010 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A. AP 1, società di diritto svizzero con sede a __________ attiva nella gestione della locale casa da gioco, in qualità di concedente ha stipulato il 26 gennaio 2004 con la ditta individuale italiana __________ di __________ un contratto “di gestione pubblicitaria in esclusiva”, in virtù del quale la ditta individuale (“concessionaria”) si sarebbe occupata dal 1° febbraio 2004 della “realizzazione delle attività di promozione e di comunicazione previste nel piano media” della casa da gioco concedente (doc. A). Tale contratto è poi stato sostituito il 18 agosto 2004 da un nuovo “contratto di gestione pubblicitaria in esclusiva” (doc. B). Per le attività di promozione e di pubblicità svolte in Italia, la ditta individuale italiana aveva diritto “a titolo di commissione di agenzia forfettaria” a un corrispettivo di € 120'000.per dodici mesi di gestione, suddivisi in 12 rate mensili da € 10'000.-, oltre al rimborso dei costi non compresi nel corrispettivo, specificati nel contratto. La durata è stata stabilita di tre anni, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, con rinnovo automatico di tre anni, salvo disdetta con preavviso di sei mesi. Le parti contraenti hanno pattuito il foro di __________ per qualunque controversia.
B. Con contratto di lavoro del 7 luglio 2005, la concedente AP 1 ha assunto S__________, titolare della ditta individuale concessionaria, quale “direttore marketing & pr” dal 1° agosto 2005 (doc. C), data di inizio poi rinviata di un mese per questioni amministrative (rilascio del permesso di lavoro al dipendente). Le parti hanno concordato una retribuzione mensile fissa lorda di fr. 18'000.- per tredici mensilità oltre a una retribuzione variabile (bonus). Lo stesso 7 luglio 2005 la concedente ha sottoscritto “per accettazione” una lettera di __________ che le comunicava la sospensione del contratto di gestione pubblicitaria fino a che il suo titolare “presterà la sua opera come dipendente” e la ripresa della validità dal momento della cessazione del contratto di lavoro (doc. I).
C. A seguito delle risultanze emerse nell’ambito di un procedimento penale aperto dall’Autorità pubblica nei confronti, tra gli altri, di S__________ per fatti connessi con l’attività prestata per AP 1 (MP inc. __________ sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 25 aprile 2006), il 9 novembre 2005 AP 1 ha licenziato il direttore marketing con effetto dal 30 novembre 2005 (doc. L). Il successivo 28 novembre la concedente ha pure disdetto con effetto immediato il contratto di gestione pubblicitaria del 18 agosto 2004 (doc. M), senza menzionare i motivi. AO 1 ha contestato la validità della disdetta con lettera 13 dicembre 2005 e ha offerto le proprie prestazioni contrattuali (doc. N). Con lettera 19 gennaio 2006, AO 1, Milano, ha comunicato alla concedente il suo regolare subingresso nella relazione contrattuale, data la cessazione dell’attività di __________, riconfermandosi nel precedente scritto della concessionaria. Il 22 marzo 2007 AO 1 ha quindi promosso contro AP 1 una procedura esecutiva per fr. 404'525.- (Euro 250'000.– al cambio 1.6181), oltre IVA italiana del 20% (pari a fr. 80 905.–) e interessi al 5% dal 1° dicembre 2005 (doc. R).
D. Con petizione 19 dicembre 2007 AO 1. ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AP 1 al versamento di fr. 485'430.– (ovvero il corrispettivo pattuito contrattualmente fino alla regolare scadenza del contratto) oltre a interessi al 5% dalle singole scadenze mensili di fr. 19’417.20 cadauna a partire dal 31 dicembre 2005, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili. La convenuta si è integralmente opposta alla petizione con risposta del 19 febbraio 2008. Nei successivi allegati di replica 3 aprile 2008 e di duplica 6 maggio 2008 le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni. Esperita l’istruttoria, la convenuta ha confermato le proprie domande di giudizio con memoriale conclusivo dell’8 settembre 2008. Così pure l’attrice con allegato del succesivo 9 settembre.
E. Statuendo il 3 febbraio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato AP 1 al versamento a AO 1. dell’importo di fr. 404’525.– oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2007 e, limitatamente a detto importo, ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano. La tassa di giustizia di fr. 8’000.– e le spese sono state poste a carico dell’attrice nella misura del 20% e dell’80% a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere a controparte fr. 16’500.– a titolo di ripetibili parziali.
F. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del 23 febbraio 2010 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la petizione sia respinta, con addebito integrale a parte attrice di fr. 8’000.– di tasse e spese e fr. 20’625.– di ripetibili di prima istanza, e protesta tasse, spese e ripetibili d’appello. Con osservazioni del 24 marzo 2010 parte attrice postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Pacifica, in concreto, l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede a confronto da una parte l'attrice, “concessionaria” dei servizi concordati con contratto 18 agosto 2004, con sede in Italia (doc. Q), e la convenuta dall'altra, “concedente”, con sede in Svizzera. Nel contratto “di gestione pubblicitaria in esclusiva” 18 agosto 2004 (doc. B) le parti hanno esplicitamente pattuito il foro di __________ ma non l’applicazione del diritto svizzero. Nell’atto d’appello, pur dilungandosi con dissertazioni in merito alla qualifica del contratto fra le parti secondo il diritto italiano, AP 1 esprime perplessità sull’applicazione di tale legislazione alla fattispecie, chiedendo a questa Camera di procedere con la verifica d’ufficio.
Ora, il Pretore ha accertato che la prestazione caratteristica del contratto incombeva alla ditta con sede in Italia e che di conseguenza, ai sensi dell’art. 117 LDIP, al rapporto contrattuale era applicabile il diritto italiano. L’appellante non contesta che la sede della sua controparte contrattuale sia in Italia e neppure che spettasse a __________ di S__________ la prestazione caratteristica del contratto. Essa si dilunga nell’analizzare il tipo di prestazione, ponendo dei dubbi sulla sua esecuzione in via principale in Italia. Sta di fatto che il disposto dell’art. 117 LDIP è chiaro: se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso; tale connessione si presume con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un’attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione. Nessuna rilevanza ha il luogo d’esecuzione della prestazione caratteristica, visto che a determinare il diritto applicabile è esclusivamente la sede della stabile organizzazione della parte che deve svolgerla, ovvero, nel caso concreto, l’Italia. L’accertamento del Pretore sfugge pertanto ad ogni critica e ne deriva che la fattispecie è retta dal diritto italiano.
3. Giusta l'art. 87 cpv. 1 CPC ticinese, il giudice applica d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per l’accertamento del diritto straniero fa stato l’art. 16 LDIP (art. 87 cpv. 3 CPC ticinese), per il quale il contenuto del diritto straniero applicabile è da accertare d’ufficio anche con la collaborazione delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC TI massimato e commentato, Lugano 2000, nota n. 327 ad art. 87).
3.1 Ancor prima di rilevare l’applicazione del diritto italiano alla fattispecie e non potendo quindi escludere l’applicazione del diritto svizzero, in considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione, il 18 febbraio 2011 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un termine scadente il 31 marzo 2011 per comunicare una loro presa di posizione in merito a una possibile applicazione dell'art. 84 CO e relativa giurisprudenza (DTF 134 III 151; in ultimo, sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771), visto che a fronte di un contratto pattuito in EUR l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 485'430.–.
3.2 L’attrice, nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2011 ha rilevato che, a distanza di anni, configurerebbe abuso di diritto da parte della convenuta pretendere ora il pagamento in EUR, quando in causa mai ha contestato la pretesa espressa in franchi svizzeri, né nel suo appello aveva criticato la decisione del primo giudice di condannarla al versamento in franchi svizzeri anziché EUR. Infine, la domanda giudiziale di pagamento in valuta svizzera è conseguente alla contestuale richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al PE fatto spiccare nei confronti della convenuta in franchi svizzeri, come prescritto dall’art. 67 cpv. 1 cifra 3 LEF. Il 3 marzo 2011 la convenuta, dal canto suo, ha risposto di ritenere applicabile alla fattispecie la giurisprudenza indicata nell’ordinanza 18 febbraio 2011.
3.3 Posta l’applicazione del diritto italiano alla fattispecie, il cui contenuto va accertato d’ufficio dal giudice, giusta l’art. 1277 CCI i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Tale norma codifica il cosiddetto “principio nominalistico” per il quale il debitore si libera pagando la medesima quantità di moneta inizialmente fissata (Torrente, Manuale di diritto privato, I parte, pag. 393 ss). Il successivo art. 1278 CCI concede al debitore la facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato. Ne discende che la pronuncia giurisdizionale deve avvenire nella valuta pattuita fra le parti, se del caso anche estera, non potendo il giudice liquidare il dovuto in altra moneta, esercitando così la facoltà concessa solo al debitore (Trib. Nocera Inferiore 29.01.2004). Si tratta di una norma di legge dalla portata analoga all’art. 84 CO.
3.4 Nella fattispecie, la convenuta , pur non contestando in particolare la richiesta di condanna in franchi svizzeri, ha chiesto l’integrale reiezione della patizione e la riforma in questo senso della decisione pretorile, ciò che non consente di presupporre la sua scelta di liberarsi dall’obbligazione pecuniaria in franchi svizzeri, che deve essere inequivoca e precedente l’adempimento (Cass. 22.1.1998 n. 555). Anzi, nelle sue osservazioni all’ordinanza 18 febbraio 2011 di questa Camera, l’appellante ha seguito e fatto propri i principi giurisprudenziali sviluppati sulla base dell’analoga norma di diritto svizzero (art. 84 CO).
3.5 Il contratto oggetto della vertenza (doc. B) indica che per le attività di promozione e di pubblicità svolte in Italia, la ditta individuale italiana aveva diritto “a titolo di commissione di agenzia forfettaria” a un corrispettivo di € 120'000.- per dodici mesi di gestione, suddivisi in 12 rate mensili da € 10'000.-, oltre al rimborso dei costi non compresi nel corrispettivo, specificati nel contratto e sempre fatturati (e quindi pagati) in EUR (doc. 2 pag.3). È pertanto indubbio che l’attrice ha fatto valere un credito in valuta straniera (EUR) postulandone il pagamento in franchi svizzeri, come risulta in modo inequivocabile dalle richieste di giudizio di petizione, ribadite nelle conclusioni (fr. 485'430.– oltre interessi al 5% dal 31.12.2005). Pertanto, posto che il giudice deve restare nei limiti della domanda di causa (art. 86 CPC ticinese), la petizione va respinta poiché l’assenza di un petitum conforme al diritto applicabile è una questione di diritto materiale. La reiezione della petizione non impedisce comunque all’attrice di riproporre la sua petizione formulando domande di giudizio conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale federale 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2), vale a dire in EUR.
4. Seppur per ragioni diverse da quelle sollevate dalla convenuta, l’appello trova pertanto accoglimento e gli oneri processuali di prima e di seconda sede seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC ticinese), che rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa. Il dispositivo sulle spese di prima sede deve di conseguenza essere modificato, caricando tutte le tasse e spese all’attrice e riconoscendo alla convenuta una piena indennità per ripetibili, che non potrà in ogni caso essere superiore ai fr. 20’625.– rivendicati con l’appello. Il valore litigioso in questa sede ammonta a fr. 404'525.–.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
I. L’appello 23 febbraio 2010 di AP 1 è accolto e la sentenza 3 febbraio 2010 OA.2007.812 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 20 625.- per ripetibili.
II. Gli oneri processuali d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 3’500.–
b) spese fr. 500.–
fr. 4’000.–
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’appellata, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 8’000.– per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.