Incarto n. 12.2010.37
Lugano 24 gennaio 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.9 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 24 giugno 2004 da
AO 1 rappr. da __________ RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 57'198.90 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22 gennaio 2010 ha accolto per fr. 39'491.55 più interessi ed accessori;
appellante la convenuta con atto di appello 12 febbraio 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l'attrice con due allegati datati 9 aprile 2010, con cui chiede la reiezione dell’appello e la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 21 maggio 2010 postula la reiezione dell’appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 2000 __________ ha appaltato al Consorzio __________, alla cui guida vi era la società __________, l’edificazione dei ripari fonici sulla strada __________ in territorio di C__________. Essendo stata allora scelta una struttura portante in acciaio (a forma di albero stilizzato), che esigeva un trattamento anticorrosione, il Consorzio si è rivolto alla ditta AO 1, esperta del ramo, la quale ha proposto, trovando poi l’avallo della committenza, un particolare procedimento protettivo tramite prodotti antiruggine da lei distribuiti, consistente nella posa di due strati di vernice Icosit Poxicolor Rapid dello spessore nominale complessivo di μm 240, con un consumo di materiale teorico di g/m² 580 e pratico di ca. g/m² 1'220 (in considerazione di un fattore di trasformazione 2.1), e di uno strato di vernice Icosit EG-4, dello spessore nominale di μm 80, con un consumo di materiale teorico di g/m² 200 e pratico di ca. g/m² 420 (cfr. doc. A); al kg la vernice Icosit Poxicolor Rapid costava fr. 8.80 e la vernice Icosit EG-4 fr. 10.40, oltre alla tassa COV (tassa di incentivazione sui composti volatili organici, cfr. doc. A).
B. Visto il gran numero di alberi in acciaio da trattare, nel 2002 il Consorzio ha proposto a tre ditte __________, tra cui AP 1, di allestire al suo indirizzo un’offerta per la lavorazione in subappalto dei singoli elementi, condizionata all’uso dei prodotti AO 1 da esso già approvati (per tipologia e prezzo). Allestita l’offerta e ricevuto il subappalto per parte dei lavori della prima tappa, nel giugno 2003 AP 1 si è rivolta a AO 1 per la fornitura dei prodotti, che le sono poi stati messi regolarmente a disposizione. Dal gennaio 2004, a seguito di divergenze di cui si dirà, AO 1 ha tuttavia rifiutato di provvedere ad ulteriori forniture, sicché parte dei lavori relativi alla seconda tappa, attribuiti in un primo tempo a AP 1 (doc. 10), sono stati eseguiti dalle altre due ditte interpellate.
C. Con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Leventina AP 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 57'198.90 oltre interessi ed accessori, somma pari al saldo di 14 fatture per forniture di materiale relative ai ripari fonici di C__________ (per fr. 63'492.10, cfr. doc. B-O), dedotte 3 note di credito a favore della controparte (per fr. 6'293.20, cfr. doc. P1-P3).
La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando da un lato che parte del materiale fornito presentava dei grumi ed era con ciò difettoso, evidenziando dall’altro che i calcoli di consumo di materiale indicati dall’attrice erano risultati errati ed avevano comportato l’allestimento di un’offerta troppo bassa al Consorzio con la conseguente impossibilità di fatturargli fr. 11'435.80 (fr. 10'628.05 + IVA, cfr. doc. 9) per il maggior materiale utilizzato e fr. 16'418.70 (fr. 15'259.05 + IVA, cfr. doc. 9) per il maggior tempo impiegato per la sua posa, ed osservando infine che la mancata fornitura di materiale dopo il gennaio 2004 le aveva causato una perdita di ore lavorative di fr. 29'344.40.
D. Il Pretore, con la sentenza, ha dapprima ritenuto che l’attrice non poteva pretendere il pagamento delle 4 fatture concernenti le forniture di prodotti per il cantiere di O__________ (di complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M, N), ma semmai solo quello delle 10 fatture concernenti le forniture per il cantiere di C__________, per complessivi fr. 53'948.35 (doc. B, C, E-H, J-L, O), da cui andavano in ogni caso dedotte le 2 note di credito da lei riconosciute per il primo cantiere, di fr. 2'527.20 (doc. P1, P2). Egli ha in seguito accertato la parziale difettosità del materiale fornito dall’attrice, rilevando che la questione era comunque già stata risolta con l’emissione della terza nota di credito, di fr. 3'766.- (doc. P3). Nel prosieguo del suo esposto ha quindi confermato che i calcoli di consumo di materiale indicati a suo tempo dall’attrice erano errati ed avevano comportato un danno di fr. 4'913.05 (fr. 3'284.40 per il primo strato di vernice Icosit Poxicolor Rapid e fr. 1'628.65 per la vernice Icosit EG-4) per il maggior materiale utilizzato. Infine ha escluso il diritto della convenuta a qualsiasi risarcimento per la mancata fornitura di materiale dopo il mese di gennaio 2004. Ritenendo con ciò che dalle spettanze dell’attrice, quantificate in fr. 53'948.35, dovevano essere dedotti fr. 4'913.05 ed altri fr. 9'543.75, ha così concluso per l’accoglimento della petizione per fr. 39'491.55 più interessi ed accessori, mentre che gli oneri processuali di complessivi fr. 13'500.- sono stati caricati per 3/10 all’attrice e per 7/10 alla convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili parziali.
E. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con il suo appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce il buon fondamento della pretesa per il maggior materiale utilizzato e per il maggior tempo impiegato per la sua posa, censurando in subordine il calcolo adottato dal Pretore, rispettivamente di quella per la mancata fornitura di materiale dopo il gennaio 2004.
Con il suo appello adesivo l’attrice chiede invece di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione. Essa censura in sostanza il mancato riconoscimento delle 4 fatture concernenti le forniture dei prodotti per il cantiere di O__________ (di complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M, N) e la deduzione dalle sue spettanze di altri fr. 9'543.75 anziché di fr. 2'527.20, nega la difettosità del materiale fornito e ritiene che i calcoli di consumo di materiale da lei indicati non erano errati e con ciò tali da aver causato un danno alla controparte.
F. Delle osservazioni all’appello e all’appello adesivo, con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2. L’attrice ha senz’altro ragione, se non altro da un punto di vista aritmetico, a censurare il fatto che il Pretore le abbia attribuito unicamente un importo di fr. 39'491.55 più interessi ed accessori. In effetti, dai considerandi della sentenza, appena riassunti, la somma a suo favore avrebbe dovuto essere di fr. 42'742.10, visto e considerato che dalle sue spettanze, di fr. 53'948.35 (doc. B, C, E-H, J-L, O), da cui andava dedotto il risarcimento del danno di fr. 4'913.05, avrebbero dovuto essere tolte le 3 note di credito di complessivi fr. 6'293.20 (doc. P1-P3) e non invece un ulteriore importo di fr. 9'543.75, non meglio definito, ma verosimilmente corrispondente alle 4 fatture (doc. D, I, M, N) già dedotte in precedenza. È dunque da quella somma, ed in particolare dalle posizioni che la formavano, che bisogna partire per esaminare le varie censure delle parti.
3. Pure fondata è la richiesta dell’attrice di farsi riconoscere anche le 4 fatture (di complessivi fr. 9'543.75, cfr. doc. D, I, M, N), che, pur riferendosi a forniture di prodotti per il cantiere di O__________, nella petizione (ad 2) erano state da lei erroneamente indicate come facenti parte di quelle concernenti le forniture dei prodotti per il cantiere di C__________. In effetti, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, negli allegati preliminari quelle fatture non erano state contestate dalla convenuta, né per quanto riguardava l’avvenuta fornitura, né per quanto atteneva il prezzo della merce fornita, né ancora per quanto riguardava il loro eventuale pagamento, le sue riserve concernendo come detto - la parziale difettosità e inutilizzabilità del materiale fornito, per le quali invero erano già state emesse le 3 note di credito (doc. P1-P3), e soprattutto la problematica dell’erroneità dei calcoli del consumo di materiale indicati dall’attrice come pure quella della mancata fornitura di materiale dopo il gennaio 2004. In tali circostanze, poco importa se in sede di risposta (p. 5 seg.) la convenuta abbia affermato che le fatture dell’attrice erano state e rimanevano contestate, essa avendo comunque precisato in seguito (p. 6) che le sue contestazioni erano dovute alle ragioni appena menzionate; tanto più che, sia nella fase preprocessuale (doc. R-T, Y) che in quella processuale (appello p. 5), essa aveva in ogni caso ammesso per atti concludenti la legittimità delle 14 fatture emesse nei suoi confronti, a fronte delle quali si era in effetti limitata a porre in compensazione quelle sue contropretese per importi corrispondenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 55 ad art. 183; II CCA 26 gennaio 2000 inc. n. 12.1999.231, 24 agosto 2000 inc. n. 12.2000.99). Per completezza, si aggiunga che la legittimità delle 4 fatture di cui ai doc. D, I, M, N, conseguenza del ricevimento della relativa merce in conformità con gli accordi contrattuali (doc. A), è in ogni caso stata confermata dalle relative bolle di consegna allegate alle fatture stesse, debitamente sottoscritte dalla convenuta.
4. L’attrice, nel suo appello adesivo, censura anche la conclusione del Pretore secondo cui due partite di materiale fornito per il cantiere di C__________ avrebbero presentato dei grumi e sarebbero con ciò state parzialmente difettose, auspicando in tal modo, almeno implicitamente, che la nota di credito di fr. 3'766.- (doc. P3) da lei pacificamente emessa a favore della controparte per quel motivo non venga considerata (cfr. in tal senso appello adesivo p. 7, supra consid. E). A torto. In effetti, ritenendo che la questione della parziale difettosità del materiale fornito dall’attrice - a prescindere dalla sua fondatezza, comunque da lui accertata - era in ogni caso già stata risolta con l’emissione della terza nota di credito, di fr. 3'766.- (doc. P3), il giudice di prime cure altro non ha fatto che ammettere la richiesta formulata a suo tempo dalla stessa parte attrice, volta per l’appunto a dedurre quella somma dalle sue pretese (cfr. supra consid. C). L’attuale implicita richiesta dell’attrice di non prendere in considerazione quella nota di credito, per altro formulata in modo contraddittorio (tant’è che a p. 3 e 4 delle osservazioni all’appello principale essa ne auspicava espressamente la conferma; cfr. pure petizione p. 3 e conclusioni p. 7), è pertanto irricevibile per mancanza di gravamen (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 307; II CCA 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.47), e la stessa conclusione si impone anche per la sua domanda di accertare l’inesistenza della difettosità del materiale fornito, che nelle particolari circostanze è del tutto ininfluente per l’esito della lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 307).
5. Entrambe le parti censurano in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che i calcoli del consumo di materiale indicati a suo tempo dall’attrice erano errati ed avevano comportato alla convenuta un danno di fr. 4'913.05 per il maggior materiale utilizzato, fermo restando che quel pregiudizio doveva essere risarcito dall’attrice trattandosi di una responsabilità per culpa in contrahendo assorbita dalla responsabilità contrattuale (ex art. 97 CO) insorta fra le parti a seguito della conclusione del contratto di compravendita ai sensi degli art. 184 segg. CO.
In questa sede nessuna delle parti ha di per sé contestato la natura giuridica della contropretesa della convenuta, anche se l’attrice ha eccepito la tardività della notifica del presunto difetto giusta l’art. 201 cpv. 1 CO. La questione non necessita di essere approfondita più di tanto, visto che la tardività della notifica è stata da lei addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI), solo con l’allegato conclusionale (p. 7), e comunque manifestamente a torto anche nel merito, quel problema essendo in realtà stato segnalato alla controparte non appena era stato riscontrato (cfr. e-mail 11 settembre 2003, doc. 4).
5.1 Nella sentenza impugnata il Pretore, pur ritenendo di non potersi fondare sul doc. 9, è nondimeno stato in grado, sulla base delle risultanze della perizia giudiziaria, di rimproverare all’attrice due errori nei calcoli del consumo di materiale da lei indicati: da una parte ha rilevato che in considerazione della particolare rugosità del sottofondo (sabbiatura) per il primo strato di vernice Icosit Poxicolor Rapid sarebbe stato corretto riportare un fattore di trasformazione di 2.6 invece che di 2.1, ciò che avrebbe dato un consumo di materiale pratico (per le due mani) di ca. g/m² 1'363 anziché quello di ca. g/m² 1'220 indicato; dall’altra ha osservato che nell’offerta per la vernice Icosit EG-4 era stato esposto un consumo teorico di g/m² 200 per uno strato dello spessore di μm 80 quando invece nella scheda tecnica del prodotto quel medesimo consumo era riferito ad uno spessore di soli μm 70, con un consumo di materiale pratico con ciò di ca. g/m² 480 anziché quello di ca. g/m² 420 indicato. Ha pertanto concluso che l’erronea indicazione fornita a suo tempo dall’attrice aveva provocato alla convenuta un danno di fr. 3'284.40 per la vernice Icosit Poxicolor Rapid (kg/m² 0.143 x m² 2'610 x fr./kg 8.80) e di fr. 1'628.65 per la vernice Icosit EG-4 (kg/m² 0.060 x m² 2'610 x fr./kg 10.40). Non dimostrate, a suo giudizio, erano per contro le ore supplementari, se vi erano state, resesi necessarie per la messa in opera di quel materiale non preventivato.
In questa sede l’attrice contesta che i calcoli del consumo di materiale da lei indicati sarebbero erronei, mentre la convenuta ritiene che a titolo di danno per il maggior materiale utilizzato le doveva essere riconosciuto l’importo indicato in risposta, di fr. 11'435.80, a cui andava aggiunta la somma di fr. 16'418.70 per il maggior tempo impiegato per la sua posa (cfr. doc. 9).
5.2 La convenuta rimprovera dapprima al Pretore di non aver preso in considerazione la particolare modalità di calcolo del danno da lei proposta nel doc. 9 (relativo al costo per il maggior consumo di materiale ed al maggior costo per la sua messa in posa). Essa ritiene che negli allegati preliminari la controparte si sarebbe limitata a contestare il buon fondamento della sua contropretesa, formulata sulla base di quel documento, ma non avrebbe messo in discussione la congruità degli importi e dei dati da lei riportati nello stesso, di modo che, essendo nel frattempo stata comprovata l’erroneità dei calcoli del consumo di materiale indicati e non essendole imputabile alcuna pecca nella lavorazione dei prodotti, gli importi riportati nel documento erano da considerarsi assodati. Il rilievo è infondato.
Non è innanzitutto vero che in replica l’attrice si era limitata a contestare di aver a suo tempo fornito calcoli del consumo di materiale non corretti, le conclusioni contenute nel doc. 9 essendo state da lei contestate (p. 3 seg.) anche per il fatto che il maggior consumo di materiale da parte della convenuta era dovuto al superamento dello spessore medio richiesto (cfr. doc. 6) ed all’erroneo uso dello stesso. Il calcolo di cui al doc. 9 era per altro già stato contestato anche in precedenza, con la petizione (p. 3). Non si può pertanto confermare che gli importi risultanti dal doc. 9 non erano stati a suo tempo contestati, per cui, essendo stata accertata l’erroneità delle indicazioni sui consumi, debbano essere considerati assodati.
Ma nemmeno si possono condividere le conclusioni derivanti da quel documento. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, il solo fatto che vi siano stati maggiori consumi di materiale - e ciò sia pure dopo aver dedotto i maggiori spessori a lei imputabili - non significa in effetti necessariamente, e comunque essa non lo ha dimostrato, che ciò sia dovuto solo alle erronee informazioni fornite dall’attrice: in questa sede la convenuta non pretende che il perito abbia confermato la correttezza del suo calcolo, che non è dunque stata dimostrata; l’esperto giudiziario ha al contrario rammentato che durante la spruzzatura le perdite usuali possono raggiungere il 25-40%, percentuale che può persino arrivare al 50% in caso di vento o di tecniche errate di applicazione (perizia p. 10), fermo restando che nella fattispecie la convenuta stessa aveva pacificamente ammesso di non aver esperienza con questi materiali (doc. 17, perizia p. 9, complemento peritale p. 5), da lei mai usati in precedenza (duplica p. 2), e che in ogni caso è stato provato che essa, oltre a non essere stata in grado di effettuare una spruzzatura in serie dei vari pezzi verosimilmente per mancanza di una corretta aspirazione (cfr. perizia p. 7), aveva fatto capo a macchinari vetusti (testi Manuele Esposito e Pasquale Ferraina, verbale 31 gennaio 2007 p. 3 e 5); la stessa convenuta aveva del resto ammesso che gli spessori reali non corrispondevano a quelli indicati nel doc. 9 (conclusioni p. 9); tanto più che le indicazioni sui consumi fornite a suo tempo dall’attrice erano pur sempre state date in modo approssimativo, con la menzione “circa” (perizia p. 10). Il calcolo proposto dalla convenuta non appare per altro corretto, da un punto di vista logico, nemmeno nella misura in cui, per quantificare il proprio pregiudizio, essa aveva proceduto a quantificare il maggior consumo imputabile all’attrice per ogni strato di vernice (minimo), senza però considerare solo lo spessore posato per ogni singolo strato, ma sommandovi anche tutti gli spessori precedenti. Tanto basta per non ritenere determinanti i calcoli proposti nel doc. 9.
5.3 Ammesso con ciò che il danno della convenuta, sempre che l’erroneità delle indicazioni fornite dall’attrice sia confermata, deve essere calcolato secondo la modalità adottata dal Pretore, che - diversamente dal doc. 9 - tiene conto delle sole violazioni contrattuali effettivamente imputabili all’attrice, si tratta ora di stabilire se ed eventualmente in che misura i suoi calcoli sul maggior consumo di materiale debbano essere modificati.
5.3.1 Per quanto riguarda la presunta erroneità dell’indicazione circa il consumo per la prima mano di Icosit Poxicolor Rapid, in questa sede l’attrice ribadisce la correttezza del valore di trasformazione di 2.1 da lei indicato a suo tempo, mentre la convenuta pretende che quel valore, anziché quello di 2.6 considerato dal Pretore, sia aumentato per tener conto del fatto che la sabbiatura media del sottofondo era di μm 90, con un consumo di materiale pratico (per i due strati) di ca. g/m² 1'680, e comunque che all’importo a suo favore venga aggiunta la tassa COV.
Le argomentazioni addotte dall’attrice a sostegno della correttezza del valore di trasformazione di 2.1 da lei indicato sono ampiamente infondate: il fatto che quell’indicazione fosse stata a suo tempo accettata dalla convenuta e fosse stata pure accettata e rispettata dalle altre ditte subappaltatrici interpellate non significa ancora che la stessa fosse esatta; nemmeno risulta poi che il perito giudiziario l’abbia ritenuta corretta rispondendo alla domanda n. 9a, a quel momento egli essendosi limitato ad evidenziare che quel dato non era in contraddizione con il contenuto della relativa scheda tecnica (perizia p. 5); il fatto che l’indicazione fosse preceduta dalla parola “ca.” nulla toglie poi alla sua oggettiva erroneità, atteso che in base alla circolare VSLF 1998 (doc. 12), su cui l’attrice aveva dichiarato di essersi basata (cfr. doc. 14), il dato da utilizzare per il primo strato di sottofondo avrebbe dovuto essere di 2.6 (perizia p. 4 e 10).
Pure infondata è la richiesta della convenuta, formalizzata per la prima volta - e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - solo in questa sede, di aumentare il valore di trasformazione di 2.1 per tener conto del fatto che la sabbiatura media del sottofondo era di μm 90. Non è innanzitutto vero che nel suo referto il perito avrebbe confermato la correttezza dei calcoli in tal senso contenuti nella duplica (che per altro si fondavano non su una, ma su tre varianti diverse - quella ora scelta dalla convenuta è una parte della prima variante -, senza per altro che la convenuta avesse a suo tempo fornito alcuna preferenza o indicazione che spiegava perché optare a favore di una piuttosto che di un’altra, tutte e 3 portando a suo dire a somme superiori a quelle del doc. 9, il cui risultato veniva così ribadito), egli essendosi limitato ad affermare che i calcoli in questione “sembrano abbastanza realistici” (perizia p. 8). In nessuna parte del suo referto egli ha comunque dato l’impressione di poter avallare un valore di trasformazione superiore a quello di 2.6, osservando che quel fattore rappresentava secondo la SN 555 001 un’approssimazione appropriata del fattore di conversione del consumo teorico al consumo pratico per l’applicazione della ripresa di fondo (perizia p. 4 e 10). Per completezza, si aggiunga che egli non ha invero escluso che in presenza di una sabbiatura media del sottofondo di μm 90 un fattore di correzione più elevato del 2.1 potesse essere pensato per il secondo e terzo strato (perizia p. 11), sennonché dalla perizia non risulta quale potesse essere l’aumento ragionevolmente ammissibile rispettivamente che il calcolo della convenuta fosse condiviso.
Legittima è invece la richiesta della convenuta di aggiungere all’importo calcolato dal Pretore per il maggior consumo di materiale la tassa COV, per altro da esporsi separatamente anche in base al contratto (doc. A), che per quella vernice era stata fatturata in fr. 0.54 (cfr. doc. doc. B, C, E-H, J-L, O).
Il calcolo del Pretore deve pertanto essere corretto nel senso che l’erronea indicazione fornita a suo tempo dall’attrice ha provocato alla convenuta un danno di fr. 3'485.95 per la vernice Icosit Poxicolor Rapid (kg/m² 0.143 x m² 2'610 x fr./kg 9.34).
5.3.2 Quanto alla presunta erroneità dell’indicazione in merito al consumo per la vernice Icosit EG-4, in questa sede l’attrice ribadisce che le indicazioni contenute nell’offerta non sarebbero contraddette dalla scheda tecnica 2002, precisando anzi che dalla scheda tecnica 2005 risultava persino un minor consumo; la convenuta, da parte sua, si limita a pretendere che all’importo riconosciuto a suo favore venga aggiunta la tassa COV.
La censura dell’attrice è infondata. Per stabilire se l’indicazione fornita nell’offerta sia corretta o meno occorre in effetti riferirsi alla scheda tecnica del 2002 e non invece a quella del 2005, nemmeno emanata al momento dei fatti. Ora, dalla stessa si evince chiaramente che con la medesima quantità di vernice era possibile ottenere solo uno spessore di μm 70, di modo che, per ottenere lo strato richiesto di μm 80, occorreva impiegare più vernice e non invece meno. Per il resto, il fatto che l’indicazione sul consumo fosse preceduta dalla parola “ca.” nulla toglie alla sua erroneità, stante la palese divergenza con la scheda tecnica.
Legittima è invece la richiesta della convenuta di aggiungere all’importo calcolato dal Pretore per il maggior consumo di materiale la tassa COV, per altro da esporsi separatamente anche in base al contratto (doc. A), che per quella vernice era stata fatturata in fr. 0.90 (cfr. doc. B, C, E-H, J-L, O).
Il calcolo del Pretore deve pertanto essere corretto nel senso che l’erronea indicazione fornita a suo tempo dall’attrice ha provocato alla convenuta un danno di fr. 1'769.60 per la vernice Icosit EG-4 (kg/m² 0.060 x m² 2'610 x fr./kg 11.30).
5.4 La convenuta ribadisce di aver altresì diritto al risarcimento delle ore supplementari resesi necessarie per la messa in opera di quel materiale non preventivato. A ragione. A seguito dell’erroneità delle informazioni fornite a suo tempo dall’attrice in merito ai consumi di materiale, essa, oltre a non aver potuto fatturare al Consorzio quel maggior materiale, che era necessario per adempiere a quel contratto, pari a kg 529.83 (kg/m² 0.143 x m² 2'610 per la vernice Icosit Poxicolor Rapid e kg/m² 0.060 x m² 2'610 per la vernice Icosit EG-4), nemmeno aveva in effetti potuto esporgli il costo per la sua posa. Ritenuto che per la spruzzatura di kg 5'091.31 di vernice la convenuta aveva potuto fatturare al Consorzio un importo di fr. 81'593.60 (doc. 9), di per sé non contestato dalla controparte, per il maggior quantitativo imputabile all’attrice accertato in precedenza essa può pretendere un ulteriore importo di fr. 8'491.10 (fr. 81'593.60 x kg 529.83 : kg 5'091.31).
6. La convenuta ribadisce anche il benfondato della contropretesa di fr. 29'344.40, da lei fatta valere per la perdita di ore lavorative causata dalla mancata fornitura di materiale dopo il gennaio 2004, e meglio dopo il 7 gennaio 2004 (cfr. il relativo email, definito “Beilage 10” al memo 17 febbraio 2004, contenuto nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso prodotto in edizione dall’attrice). A torto. A fronte dell’evidente mora della convenuta acquirente nel pagamento delle forniture arretrate esigibili (doc. B-K, le fatture doc. L-O non erano ancora esigibili), rimaste insolute in ragione di almeno fr. 32'606.50 (fatture di fr. 52'646.35 ./. note di credito fr. 6'293.20 ./. danno per maggior consumo di materiale fr. 5'255.55 ./. danno per la messa in posa di quel materiale fr. 8'491.10), il 7 gennaio 2004 l’attrice venditrice era in effetti legittimata a sospendere - e non a recedere dal contratto ex art. 107-109 CO come invece ritenuto dal Pretore - ogni ulteriore fornitura a favore della controparte (Leu, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 82 CO). Poco importa se a quel momento la convenuta fosse eventualmente in buona fede, ciò che per altro non può essere ammesso, anche perché, nonostante nel dicembre 2003 ritenesse ancora di vantare contropretese per circa fr. 39'000.- (cfr. doc. 8), che ad inizio gennaio 2004 erano poi state ridotte a fr. 33'975.55 (cfr. doc. R-T, Y, relativo alle sue prime 3 fatture scoperte, di fr. 3'506.60, di fr. 27'854.50 e di fr. 2'614.45), in causa le aveva comunque quantificate in fr. 34'147.70 (fr. 11'435.80 per il maggior materiale utilizzato, fr. 16'418.70 per il maggior tempo impiegato per la sua posa, fr. 6’293.20 per le 3 note di credito), dando con ciò per scontata una sua mora, il 7 gennaio 2004, almeno per la differenza di fr. 18'670.80 o di 18'498.65. Non risulta del resto che con l’email 12 dicembre 2003 (contenuta nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso prodotto in edizione dall’attrice) l’attrice le abbia lasciato intendere che le questioni pendenti tra loro sarebbero state risolte solo in seguito e soprattutto non avrebbero portato alla sospensione delle nuove forniture in assenza di un loro pagamento, tanto è vero che essa concludeva il suo scritto affermando di non vedere ragioni per modificare la sua precedente posizione (che respingeva ogni sua responsabilità, cfr. email 5 dicembre 2003); e comunque il 16 gennaio 2004 essa aveva formalmente respinto le contropretese della convenuta (cfr. la lettera contenuta nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso prodotto in edizione dall’attrice, parzialmente prodotta dalla convenuta sub doc. 14) e già il giorno precedente aveva formalmente sollecitato il pagamento delle 10 fatture esigibili (cfr. il fax 15 gennaio 2004 contenuto nel cartoncino di separazione rosa del classificatore rosso prodotto in edizione dall’attrice). Visto quanto precede, neppure si può così condividere l’ulteriore assunto della convenuta secondo cui la sospensione delle forniture le sarebbe stata comunicata tardivamente solo il 23 marzo 2004 (doc. U).
E comunque, come giustamente rilevato dal Pretore, il danno oggetto della contropretesa non è stato assolutamente provato, non essendo stato dimostrato che la convenuta abbia effettivamente subito una perdita economica dalla mancata esecuzione della seconda tappa dei lavori e che gli importi in questione non sarebbero stati contestati dalla controparte.
7. L’attrice ritiene infine insufficiente l’indennità per ripetibili di fr. 3'000.- posta a suo favore dal Pretore ed auspica, in caso di una sua integrale vittoria, l’attribuzione di un importo di fr. 10'000.-, calcolato in base al nuovo Regolamento sulle ripetibili. Il rilievo è infondato. Attribuendo all’attrice un importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali a fronte della sua vittoria per 7/10 e della sua soccombenza per 3/10, il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che le ripetibili piene sarebbero ammontate a fr. 7'500.- (fr. 3'000.- : 4/10). Ritenuto che per un valore litigioso di fr. 57'198.90, come quello oggetto della causa, le ripetibili massime riconoscibili alla parte vincente avrebbero potuto essere di fr. 5'719.90 (cfr. art. 9 TOA, applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento in quanto la procedura era iniziata prima del 1° gennaio 2008) oltre agli eventuali esborsi, spese vive, ecc. (art. 3 TOA), è chiaro che l’importo quantificato dal Pretore per le ripetibili piene (fr. 7'500.-), di cui nessuna parte pretende invero la riduzione, non può essere aumentato, tanto meno nella misura indicata dall’attrice (fr. 10'000.-).
8. In esito a quanto precede, si ha che la petizione deve essere accolta per fr. 43'452.25 (fatture fr. 63'492.10 ./. note di credito fr. 6'293.20 ./. danno per maggior consumo di materiale fr. 5'255.55 ./. danno per la messa in posa di quel materiale fr. 8'491.10) oltre interessi ed accessori. Ciò comporta la reiezione dell’appello principale ed il parziale accoglimento di quello adesivo.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), fermo restando per la procedura di appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 39'491.55 e per la procedura di appello adesivo di un valore litigioso di fr. 17'707.35.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 febbraio 2010 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’900.b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 9 aprile 2010 di AO 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 gennaio 2010 della Pretura del Distretto di Leventina è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la somma di fr. 43'452.25 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2004.
2. Limitatamente alla somma di fr. 43'452.25 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2004 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________.
3. La tassa di giudizio di fr. 4’000.- e le spese di fr. 9'500.- sono a carico dall’attrice per 1/4 e per 3/4 sono a carico della convenuta. Quest’ultima rifonderà all’attrice fr. 3'750.- per ripetibili ridotte.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1’000.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della controparte, a cui l’appellante adesivamente rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).