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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.02.2012 12.2010.32

20 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,770 parole·~14 min·4

Riassunto

Lodo arbitrale - ricorso per nullità - arbitrio

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.32

Lugano 20 febbraio 2012/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Pellegrini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per giudicare - quale autorità giudiziaria competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino allo stesso concordato - il ricorso per nullità 10 febbraio 2010 presentato da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro il lodo arbitrale 8 gennaio 2010 dell’arbitra unica giudice Emanuela Epiney Colombo nella vertenza che oppone la ricorrente alla

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

chiedente l’annullamento del lodo arbitrale impugnato, protestate spese e ripetibili;

mentre la resistente con osservazioni 24 marzo 2010 postula la reiezione del ricorso pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

considerato in fatto e in diritto:

1.    La AP 1 è stata assunta dalla S__________ in base al contratto di fusione 11 gennaio/2 maggio 1979. Detto contratto prevedeva il cambiamento della ragione sociale della la società assuntrice in AO 1 (doc. G2). Mediante protocollo addizionale che porta le medesime date, la futura AO 1 si impegnava a tenere aperti i negozi AO 1 di __________ e __________. Il punto 2 del protocollo prevedeva quindi che “Se negli anni successivi alla fusione la chiusura dovesse rendersi necessaria per qualsiasi motivo, la AO 1 di __________ (futura AO 1) è tenuta a restituire gli immobili con i negozi, con attivi e passivi, …omissis…, ad una costituenda cooperativa autonoma costituita e gestita in modo autonomo dai soci cooperatori di __________ e __________ ed alla quale hanno diritto in ogni caso di partecipare gli attuali soci di __________ e __________ o loro successori.” (doc. G3).

2.    A seguito della chiusura dei negozi AO 1 di __________ (agli inizi degli anni novanta) e __________ (nel 2000), con petizione 13 giugno 2001 AP 1 ha convenuto __________ __________, nella quale era confluita AO 1 __________ a seguito di un complesso processo di fusioni tra cooperative, chiedendo sia condannata al pagamento di fr. 810'000.- oltre interessi sulla base del diritto di riversione previsto dal protocollo addizionale al contratto di fusione datato 11 gennaio/2 maggio 1979 (in seguito: protocollo o doc. G3). Con lodo parziale 18 maggio 2005 l’arbitro unico designato dalle parti ha accertato la validità del patto di riversione ma ha respinto la petizione accogliendo l’eccezione di carente legittimazione attiva sollevata dalla convenuta (doc. BB).

3.        In data 4 ottobre 2005 è stata costituita la AP 1 che prevedeva tra i suoi scopi l’esercizio nei confronti della società cooperativa AO 1 in __________ del diritto di restituzione dei mappali __________ e __________ di _______e __________ di __________, rispettivamente del provento della vendita di tali mappali, nonché delle attrezzature e dell’inventario merci di cui al protocollo sopra citato (v. verbale dell’assemblea costitutiva doc. A, relazione dei fondatori doc. A1, statuto doc. A2). Dopo aver fissato le norme procedurali valide per l’arbitrato nel corso dell’udienza del 15 maggio 2006, con petizione 13 giugno 2006 la AO 1 __________ in __________ ha chiesto di condannare la società cooperativa AO 1 in __________ a versarle fr. 805'000.- oltre interessi al 5% dall’11 novembre 2002. Con risposta 17 agosto 2006 AO 1 ha chiesto l’integrale reiezione della petizione contestando, tra l’altro, la legittimazione attiva dell’attrice. Negli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Sentite le parti all’udienza del 25 aprile 2007, con ordinanza 4 marzo 2008 l’arbitra ha scisso la procedura in due parti, la prima sul principio della restituzione e la seconda, a dipendenza dell’esito della prima, sull’ammontare della stessa. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, la convenuta richiamandosi al suo allegato conclusivo.

4.        Con lodo arbitrale 8 gennaio 2010 l’arbitra unica ha respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva. L’arbitra ha dapprima richiamato da un lato il lodo arbitrale del 18 maggio 2005 in base al quale la costituenda cooperativa, beneficiaria del diritto di riversione, poteva essere unicamente quella costituita da persone domiciliate nei Comuni di __________ e __________, fermo restando però che, cumulativamente, a quest’ultima avevano diritto in ogni caso di partecipare gli attuali (inteso nel 1979) soci di __________ e __________ o loro successori indipendentemente dal fatto che fossero ancor’oggi domiciliati in quei Comuni (doc. BB, pag. 7, righe 11 a 16), e d’altro lato l’art. 8 dello statuto dell’attrice il quale prevede, per quanto qui concerne, che “Possono essere soci, indipendentemente dal loro domicilio attuale, i soci della precedente AP 1 __________ al momento del suo scioglimento per l’avvenuta fusione con la AP 1 di __________ (AO 1 __________) o i loro successori: ... omissis...”, concetto ribadito in sede di petizione laddove si leggeva (pag. 14) che: “soci della società qui attrice non possono attualmente essere, indipendentemente dal loro domicilio attuale, che i soci della precedente AP 1 di __________ al momento del suo scioglimento per l’avvenuta fusione con la AP 1 di __________ (AO 1 __________) o i loro successori”.

       L’arbitra ha quindi ritenuto chiaro il testo del protocollo ai sensi del quale la qualità di socio della costituenda cooperativa autonoma spettava a due categorie di persone: i soci di __________ e __________ nel 1979, rispettivamente i loro successori, e i soci cooperatori di __________ e __________ nella nuova entità cooperativa, ciò che corrispondeva peraltro alle conclusioni della prima procedura arbitrale. Dopo un esame comparativo tra i soci fondatori dell’attrice (doc. A) e la lista delle presenze allegata al verbale dell’assemblea straordinaria dell’11 gennaio 1979 (doc. G4), l’arbitra ha concluso che la formulazione degli statuti (primo capoverso dell’art. 8) non soddisfaceva i requisiti del protocollo addizionale del 1979 poiché lo stesso non intendeva limitare la qualità di socio a coloro che erano soci a quel momento e ai loro successori (come avvenuto), ma comprendeva anche nuovi cooperatori domiciliati ad __________ e __________. Ne derivava che, escludendo dalla cerchia dei propri soci persone domiciliate nel territorio degli ex Comuni di __________ e __________ che non erano già socie o successori di soci della Società cooperativa svizzera di consumo di __________, l’attrice non poteva identificarsi con la “costituenda cooperativa autonoma” beneficiaria del diritto di riversione e le difettava pertanto la legittimazione attiva nell’azione promossa.

5.      Con ricorso per nullità 10 febbraio 2010 la AP 1 __________ in __________ ha chiesto l’annullamento del lodo invocando l’art. 36 lett. f del Concordato intercantonale sull’arbitrato. La ricorrente rileva avantutto che il termine “successori” usato nel protocollo addizionale, redatto da mano “laica”, dev’essere inteso quale discendente e non quale erede, ciò in particolare per quanto attiene alla posizione del socio __________ B__________, che degli otto fondatori in ogni caso sette (numero minimo per la costituzione di una società cooperativa) rispondevano alle esigenze statutarie e che il protocollo concedeva a un numero minimo di 5 soci il diritto di proporre la domanda di restituzione. La ricorrente ribadisce quindi la sua interpretazione del protocollo, già esposta in sede di petizione, sostenendo che il diritto assoluto di partecipazione - alla costituenda nuova cooperativa spettava unicamente ai soci della disciolta cooperativa o ai loro successori (nel senso sopra indicato) al momento del suo scioglimento: il protocollo non intendeva così creare un diritto di altre persone ad essere ammessi come soci nella neo costituita cooperativa, altrimenti non si sarebbero elencate due condizioni separate, ciò affinché la nuova società non debba sottostare alle direttive di altri enti, in particolare AO 1 __________. Infine la ricorrente rimprovera alla decisione impugnata di aver negato la legittimazione attiva sulla base di considerazioni puramente formali.

Del contenuto delle osservazioni 24 marzo 2010 con cui __________, __________, chiede l’integrale reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili, si dirà per quanto necessario nei prossimi considerandi.

6.    L'art. 36 del Concordato sull’arbitrato (CIA: RL 3.3.2.1.5) prescrive imperativamente che contro un lodo può essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggono solo i lodi cui si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità è, nel Cantone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6). Il termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto il lodo è stato notificato all’attrice in data 11 gennaio 2010 e il ricorso porta la data del 10 febbraio 2010. Inoltrato l'ultimo giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.

7.        Prima di passare in rassegna le singole censure ricorsuali, va rilevato, a titolo di premessa, che a questa Camera, investita come nel presente caso di un ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete unicamente di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondata su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciata in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 345 segg.). Il solo fatto che esista una soluzione alternativa o preferibile a quella adottata dal collegio arbitrale esclude la censura di arbitrio. In quest’evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione fattuale, non sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L’arbitrio deve infine concernere il risultato della decisione e non solo la sua motivazione (sulla nozione di arbitrio, cfr. Petralli-Zeni, Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi ricorrenti, in RtiD I-2004 p. 667; II CCA 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.206; 11 maggio 2006 inc. n. 12.2005.64; 23 maggio 2005 inc. n. 12.2004.166).

8.        I criteri di interpretazione di una norma contrattuale sono stati compiutamente indicati al punto 4 del lodo qui impugnato ed è quindi sufficiente rinviare al medesimo. Si può ricordare che punto di partenza dell’interpretazione soggettiva, ossia della volontà delle parti, è l’espressione letterale del testo da esaminare, fermo restando che il giudice dovrà tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (II CCA 18 novembre 2011, inc. n. 16.2010.106). Non è dato scostarsi dal testo adottato dagli interessati qualora non vi sia alcun motivo serio di ritenere ch’esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 130 II 425 consid. 3.2). In altri termini è possibile scostarsi dal tenore letterale, in questo caso solo apparentemente chiaro, se emergono circostanze particolari tali da far ritenere che il testo della norma in esame non riproduce esattamente il senso dell’accordo concluso (DTF 128 III 212 consid. 2b/bb).

9.   Come sopra esposto questa Camera può unicamente esaminare le censure di arbitrio. Spetta quindi al ricorrente di dimostrare in modo chiaro e dettagliato per quali motivi la decisione impugnata non si fonda su motivi seri, contraddice in modo manifesto i fatti, viola gravemente una norma o un principio giuridico incontestato o ancora urta in modo scioccante il sentimento di giustizia (a titolo esemplificativo: DTF 120 Ia 373 consid. 3a, 116 Ia 116 consid. 2c). Nel caso in esame occorre avantutto osservare che il ricorso, nella misura in cui si limita a contrapporre alla motivazione del lodo una sua interpretazione del protocollo (doc. G3) e dello statuto (doc. A2), non raggiunge le esigenze di motivazione sopra esposte e dovrebbe già per tale motivo essere dichiarato irricevibile. In realtà, il lodo resiste alle critiche della ricorrente anche a un libero esame. In effetti, l’arbitra ha ripreso, facendoli propri, i termini del precedente lodo del 2005, non impugnato, il quale già aveva spiegato che beneficiaria del diritto di riversione poteva unicamente essere una società costituita da persone domiciliate nei Comuni di __________ e __________, fermo restando però che, cumulativamente, a quest’ultima avevano in ogni caso il diritto di partecipare gli attuali soci (ossia coloro che avevano la qualità di socio al momento della redazione del protocollo) di __________ e __________ o i loro successori, indipendentemente dal mantenimento del domicilio in quei due Comuni. Sia il primo lodo che quello in esame giungevano a questa conclusione in base sia al testo che allo scopo del protocollo, ossia garantire, pena appunto la riversione, il mantenimento dei negozi AO 1 di __________ e __________. Il testo del protocollo è pertanto chiaro nella misura in cui prevede che la costituenda cooperativa possa essere costituita dai soci cooperatori di __________ e __________, requisito ancora una volta evidente alla luce dello scopo indicato, e alla quale hanno diritto in ogni caso di partecipare gli attuali soci dei medesimi comprensori (o loro successori). Appare pertanto logico concludere che la ricorrente, nella misura in cui restringe nel suo statuto (art. 8) la qualità di socio solo a chi già aveva tale veste nella AP 1 al momento del suo scioglimento o ai rispettivi successori, non soddisfa le esigenze del protocollo addizionale. Questa conclusione non solo non è arbitraria ma risulta invero del tutto corretta e resiste come detto anche a un libero esame. Visto quanto precede non è dato comprendere per quale motivo il protocollo avrebbe limitato il diritto di partecipazione unicamente ai membri della disciolta cooperativa o ai loro successori, come preteso dall’insorgente. A suo sostegno non concorre certo il testo nella misura in cui l’espressione “in ogni caso” non è certo sinonimo di esclusivamente o unicamente (ricorso pag. 11, lett. G). Il fatto che la nuova entità non dovesse sottostare ad altri enti, in particolare AO 1 __________, come sostenuto nel ricorso, è sicuramente corretto ma non si vede in che misura l’interpretazione data nel lodo al protocollo si scontra con questa esigenza. A questo punto risulta inutile disquisire sul termine di “successori”, ossia se lo stesso sia sinonimo di erede o di discendente. Altrettanto irrilevante ai fini del giudizio è sapere se la AP 1, qui ricorrente, sia stata costituita validamente o meno, ciò che può peraltro essere ammesso per i motivi indicati dalla medesima (ricorso pag. 11, pt. 2). Il tema in esame non è la costituzione di detta società in quanto tale ma il fatto che essa non adempie, per i motivi suddetti, i requisiti del protocollo addizionale per poter vantare diritti di restituzione. La ricorrente sembra poi confondere le esigenze fissate per la costituenda cooperativa autonoma, e meglio chi aveva diritto di farne parte, con le modalità dell’esercizio del diritto di restituzione, ossia a chi competeva l’avvio della procedura. In altri termini, la domanda di riversione poteva essere proposta, tra altri, da almeno cinque soci cooperatori attuali o loro successori, ma per la costituenda cooperativa, che doveva rispondere ai requisiti sopra indicati (v. doc. G3). Per concludere, visto quanto sopra, l’analisi contenuta nel lodo dei termini del protocollo e quindi dello statuto della società ricorrente risponde ai principi di interpretazione riassunti al considerando 8 e non risulta certamente affetta da eccessivo formalismo.

10.    In virtù di quanto precede il ricorso dev’essere respinto.

       La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI). Nella determinazione delle stesse si tiene conto del fatto che il lodo, per accordo delle parti, era limitato alla problematica della legittimazione attiva così come il tema oggetto del presente giudizio.

Per i suesposti motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:               I.   Il ricorso per nullità 10 febbraio 2010 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.  2'500.b) spese                                                      fr.     100.-

                                         Totale                                                           fr.  2’600.anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente fr. 3'000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- -  

Comunicazione all’arbitra unica giudice Emanuela Epiney Colombo, Lugano

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi (art. 74, 100 LTF). Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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