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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.07.2010 12.2010.30

21 luglio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,475 parole·~7 min·2

Riassunto

PROCEDURA CIVILE, PERENZIONE processuale per inattività, calcolo del termine biennale, nozione di atto giudiziario e di attività delle parti

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.30

Lugano 21 luglio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.4 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 gennaio 2008 da

AP 1 patrocinata dall’ PA 1  

  contro  

AO 1 patrocinata dall’ PA 2  

chiedente in ordine la congiunzione per l’istruttoria e il giudizio con un’altra causa promossa il medesimo giorno contro W__________ e C__________ e nel merito il disconoscimento del debito di fr. 49'677.10 oltre gli interessi legali al 5% dal 3 maggio 2007, le spese d’esecuzione di complessivi fr. 359.20 e le ripetibili di fr. 750.- di cui alla sentenza 10 dicembre 2007 (EF.2007.244), la conferma dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UEF di Bellinzona e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'817.45 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007;

domanda sulla quale il Pretore ha statuito stralciando la procedura dai ruoli con decreto 4 febbraio 2010, per intervenuta perenzione processuale;

appellante l’attrice, la quale con atto di appello 9 febbraio 2010 chiede che il decreto sia annullato e che alla parte convenuta sia assegnato un termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa;

mentre la convenuta, con osservazioni del 24 febbraio 2010, propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, protestando la rifusione delle spese e delle ripetibili;

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con petizione 3 gennaio 2008 AP 1 ha convenuto in giudizio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona AO 1, __________, chiedendo in ordine di congiungere la procedura per l’istruttoria e il giudizio con un’altra causa promossa il medesimo giorno contro W__________ e C__________ e nel merito di disconoscere il debito di fr. 49'677.10 oltre gli interessi legali al 5% dal 3 maggio 2007, le spese d’esecuzione di complessivi fr. 359.20 e le ripetibili di fr. 750.- di cui alla sentenza 10 dicembre 2007 (EF.2007.244), di confermare la conferma dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UEF di Bellinzona e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 55'817.45 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007. La Pretura ha notificato la petizione alla convenuta con ordinanza 8 gennaio 2008, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare la risposta di causa e con ordinanza 30 gennaio 2008 ha prorogato di 30 giorni il termine assegnato.

                                   2.   L’attrice ha chiesto il 3 febbraio 2010 alla Pretura di assegnare alla convenuta il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 169 CPC per presentare la risposta di causa. Con decreto 4 febbraio 2010 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli in applicazione dell’art. 351 cpv. 2 CPC per il motivo che l’ultimo atto di causa risaliva al 30 gennaio 2008 ed erano pertanto trascorsi oltre due anni senza attività processuale, donde l’intervenuta perenzione processuale.

                                   3.   Contro il decreto pretorile è insorta l’attrice, la quale nel suo appello del 9 febbraio 2010 chiede di annullare lo stralcio e di proseguire la causa con l’assegnazione del termine di grazia per la risposta. La convenuta nelle sue osservazioni del 24 febbraio 2010 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili.

                                   4.   Nella fattispecie l’appellante contesta la conclusione del Pretore, secondo il quale l’ultimo atto di causa sarebbe l’ordinanza 30 gennaio 2008, mediante la quale era stato prorogato di 30 giorni il termine per la presentazione della risposta di causa. Essa sostiene che il termine di perenzione decorre dal momento in cui la parte avrebbe avuto la possibilità concreta di compiere un atto processualmente corretto o per inviare un sollecito, vale a dire dall’11 marzo 2008 e che l’art. 351 cpv. 2 CPC deve essere interpretato in modo restrittivo.

                                   5.   Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico, giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC. La mancanza d’interesse è presunta se nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale e in tal caso il giudice, d’ufficio, stralcia la causa dal ruolo come prevede l’art. 351 cpv. 2 CPC. È indiscusso che l’ultimo atto giudiziario in causa consiste nell’ordinanza 30 gennaio 2008. La richiesta 3 febbraio 2010 è dunque pervenuta alla Pretura più di due anni dopo tale atto, ciò che l’appellante non contesta. Secondo l’attrice, nondimeno, la nozione di “ultimo atto di causa” deve comprendere anche il termine assegnato con tale atto, di modo che il termine per il calcolo della perenzione decorreva solo dall’11 marzo 2008 e non era ancora trascorso il 3 febbraio 2010, quando essa ha chiesto l’assegnazione del termine di grazia per la presentazione della risposta.

                                   6.   Il concetto di “atto giudiziario” su cui si fonda l’art. 351 cpv. 2 CPC è analogo a quello dell’art. 138 CO. Un atto giudiziale delle parti è ogni atto di procedura delle stesse relativo al diritto invocato in giudizio e suscettibile di far avanzare la causa, ritenuto che l’atto in questione deve però essere di natura formale, tale da permettere a entrambe le parti di constatarlo facilmente e senza contestazioni (Pichonnaz, Commentaire romand CO-I, n. 4 ad art. 138 CO). Quanto ai provvedimenti o alle decisioni del giudice, gli stessi comprendono non solo le sentenze e i decreti, ma in genere anche le decisioni di natura processuale, escluse però quelle estranee all’iter della causa, come ad esempio i provvedimenti disciplinari, rispettivamente gli atti interni del tribunale, a meno che in tal caso la decisione interna sia stata oggetto di notifica alle parti (Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad art. 138 CO). Il testo dell’art. 351 cpv. 2 CPC è chiaro e con riferimento anche alla giurisprudenza sull’art. 138 CO non lo si può interpretare nel modo estensivo addotto dall’appellante, vale a dire tenendo in considerazione la decorrenza del termine assegnato e la possibilità virtuale delle parti di agire entro tale termine. Ciò che è decisivo è il fatto che nessuna delle parti ha intrapreso un qualsiasi atto concreto volto a far proseguire la causa nei due anni successivi all’ordinanza 30 gennaio 2008. Per costante giurisprudenza cantonale, ai fini del calcolo del periodo di perenzione biennale è determinante solo la data di compimento dell’ultimo atto processuale e non il momento in cui la parte interessata avrebbe potuto compiere un atto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 351 CPC; sentenza della Seconda Camera civile del 24 febbraio 1995 12.95.26). Nemmeno l’attesa di un’ordinanza da emanarsi impedisce il decorso della perenzione processuale (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 351 CPC; sentenza della Prima Camera civile dell’11 febbraio 2005 11.2005.14). Non vi è motivo per scostarsi da tale giurisprudenza, né l’imminente entrata in vigore delle nuove norme processuali federali lo impone, tanto più che la procedura civile ticinese continuerà ad applicarsi, per esplicita volontà del legislatore federale, alle cause già pendenti fino a emanazione della sentenza finale, come disposto dall’art. 404 del nuovo Codice di procedura civile federale. Di conseguenza il termine biennale previsto dall’art. 351 cpv. 2 CPC ha preso avvio il 31 gennaio 2008, giorno successivo all’intimazione dell’ordinanza 30 gennaio 2008. La perenzione processuale è pertanto intervenuta il 31 gennaio 2010 e il Pretore, constatato l’avvenuto decorso del termine biennale di perenzione processuale, non poteva fare altro che stralciare la causa d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 351 CPC).

                                   7.   Ne deriva che l’appello si rivela infondato e deve essere respinto. Gli oneri processuali sono a carico della parte attrice, interamente soccombente, la quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello. Il valore di causa litigioso è di fr. 105'494.55.

Per questi motivi,

visti per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:              1.   L’appello 9 febbraio 2010 di AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 350.già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 500.-.

                                   3.   Intimazione:

- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona    

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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