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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.08.2011 12.2010.228

26 agosto 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,013 parole·~5 min·3

Riassunto

Irricevibilità di appello presentato da un avvocato il cui cliente era già morto e i cui eredi non hanno ratificato l'operato del patrocinatore nel termine impartito dalla Camera

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.228

Lugano 26 agosto 2011/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.801 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 9 novembre 2005 da

 AP 1  rappr. dall’  RA 2  

  contro  

 AO 1  rappr. dall’  RA 1   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 290'853.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda alla quale la controparte si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 22 novembre 2010;

appellante l’attore, che con atto d'appello 13 dicembre 2010 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili in prima e seconda istanza;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che tra AP 1 e AO 1 era sorta una relazione sentimentale, conclusa a fine novembre 2000 e dalla quale sono nate due figlie, ora maggiorenni;

                                         che con petizione 9 novembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 290’853.- a titolo di pretese salariali per l’attività da lui prestata nell’esercizio pubblico gestito dalla ex compagna e per il rimborso di un importo a suo tempo investito in tale attività;

                                         che la convenuta si è opposta alla domanda, affermando che l’impegno dell’attore era da considerare quale contributo al mantenimento della famiglia;

                                         che con sentenza 22 novembre 2010 la Pretora ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla convenuta fr. 20'000.- a titolo di ripetibili;

                                         che con appello 13 dicembre 2010 AP 1, patrocinato dall’avv. RA 2, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere integralmente la petizione, con oneri processuali a carico della convenuta, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;

                                         che l'appello non è stato intimato alla controparte;

                                         che con scritto 25 gennaio 2011 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato alla Camera la morte del suo cliente, chiedendo la sospensione dei termini di appello, in particolare quello assegnato per il versamento dell’anticipo per le spese;

                                         che a quel momento il termine per il versamento delle spese era già decorso infruttuoso;

                                         che da indagini esperite da questa Camera è emerso tuttavia che la morte di AP 1 risaliva già al 24 novembre 2010;

                                         che l’appello è stato presentato il 13 dicembre 2010, di modo che la procedura ricorsuale rimane retta dal Codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

                                         che la procedura giudiziaria è rimasta sospesa per legge fino alla scadenza del termine di tre mesi per la rinuncia alla successione (art. 104 CPC-TI);

                                         che l’appello, introdotto in nome di una persona già deceduta, difettava di un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC-TI; DTF 129 I 302 consid. 1.2.1);

                                         che con ordinanza 14 marzo 2011 la presidente della Camera ha assegnato al patrocinatore dell’appellante un termine per indicare i nomi degli eredi del suo mandante e comunicare se essi ratificavano l’appello introdotto il 13 dicembre 2010;

                                         che nel termine impartito, successivamente prorogato il 12 maggio 2011 e il 26 maggio 2011, il patrocinatore ha comunicato il nome degli eredi, che non risultano aver rinunciato all’eredità;

                                         che il patrocinatore non ha potuto produrre la loro ratifica dell’appello e il 4 agosto 2011, dopo la scadenza del termine impartito, ha chiesto una nuova proroga per interpellare gli eredi;

                                         che con ordinanza 8 agosto 2011 la presidente della Camera ha respinto la tardiva richiesta,

                                         che l’appello risulta quindi essere stato presentato in nome di una persona già defunta da un patrocinatore il cui operato non è stato ratificato dagli eredi nel termine impartito ai sensi dell’art. 99 cpv. 3 CPC-TI;

                                         che ne deriva la nullità dell’appello 13 dicembre 2010 (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., 9 n. 80 pag. 245; JdT 2004 III 10);

                                         che vista la carenza del presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC-TI), l'appello è da dichiarare irricevibile con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC-TI, senza necessità di intimazione alla controparte, alla quale non si giustifica di assegnare ripetibili, il rimedio nemmeno essendole stato notificato;

                                         che le spese non possono essere addebitate a un soggetto giuridico non esistente, e vanno pertanto poste a carico del patrocinatore (Rep. 1994, 368; II CCA 4 febbraio 2005 inc. 12.2004.173; TF 7 aprile 1992, inc. 4C.353/1991; Vogel/Spühler, op. cit., 11 n. 28 pag. 296);

                                         che nella fattispecie il valore litigioso in appello ammontava a fr. 290'853.-, ma che si giustifica nondimeno di moderare la tassa di giustizia, viste le particolarità del caso e la circostanza che la causa termina senza decisione di merito;

Per i quali motivi,

vista la LTG,

pronuncia:

                                   1.   L’appello 13 dicembre 2010 presentato in nome di AP 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello, consistenti in:            

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 150.sono poste a carico dell'avv. RA 2.

                                   3.   Intimazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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