Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2011 12.2010.222

18 luglio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,933 parole·~15 min·3

Riassunto

Diritto del lavoro. CCNL alberghiero e nozione di gerente

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.222

Lugano 18 luglio 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2010.239 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 20 ottobre 2005 da

 AP 1  rappr. da RA 1   

contro  

AO 1   

in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’757.85 netti oltre interessi;

sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 25 novembre 2010, condannando la convenuta al pagamento di fr. 500.- netti rispettivamente fr. 7’655.25 lordi, oltre interessi;

appellante l’istante che con appello 6 dicembre 2010 chiede la riforma del giudizio testé menzionato nel senso di accogliere integralmente l’istanza, con protesta di ripetibili;

ritenuto che la convenuta, alla quale il gravame è stato intimato per plico raccomandato il 10 dicembre 2010 per osservazioni, non ha ritirato il medesimo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:                      A.    Con contratto 15 marzo 2010 AP 1 è stata assunta a partire da tale data da AO 1 (già a __________, ora con sede a __________ e recapito a __________) in qualità di gerente per occuparsi della “Cucina, Pulizie, Servizio” (doc. A) nell’Albergo __________ a __________. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario lordo mensile di fr. 4’000 pari a un netto di fr. 3’499.65. Sul testo del contratto è stato indicato a mano “fr. 500.- für Patent pro Monat”. L’orario di lavoro è stato determinato in 45 ore settimanali e la lavoratrice si è dichiarata “pronta di fare ore in più che vengono compensato. La collaboratrice conferma di compensare il tempo più libero d’inverno”. Per il resto, le parti hanno sottoposto l’accordo al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL 10).

                                     B.   Il 19 luglio 2010 la lavoratrice ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato invocando l’art. 337 CO e elencando tutta una serie di motivi a sostegno della propria decisione (doc. B). Con lettera 3 agosto 2010 ella ha poi sollecitato il versamento dello stipendio per il mese di luglio 2010, così come dei “giorni di libero non goduti, ore straordinarie effettuate, vacanze non fatte” (doc. D). Il 24 agosto 2010 il RA 1 ha ribadito le domande della lavoratrice (doc. E). Con scritto 8 settembre 2010 la datrice di lavoro ha risposto di aver già pagato il salario di luglio 2010 e che le ore supplementari per le quali intendeva versare una retribuzione di fr. 121.- lordi corrispondevano a 5.5, a patto che la lavoratrice ritirasse quanto dichiarato nella missiva 19 luglio 2010 (doc. F). Il 22 settembre 2010 l’RA 1 ha risposto che la lavoratrice non aveva ancora ricevuto il salario per il mese di luglio 2010 e ha ribadito le pretese riguardanti i giorni di libero, vacanze, festivi non goduti e ore straordinarie, per complessivi fr. 8’511.85 netti (doc. H).

                                     C.   Con istanza 20 ottobre 2010 la lavoratrice, rappresentata da RA 1, ha convenuto la datrice di lavoro chiedendo il pagamento di complessivi fr. 8’757.85 netti oltre interessi, corrispondenti alla quota parte dello stipendio per il mese di luglio 2010 di fr. 2’133.33 lordi, alla retribuzione per ore straordinarie di fr. 3’294.67 lordi, a fr. 231.44 lordi per il periodo in cui è stata in malattia, a fr. 500.- relativi alla messa a disposizione della sua patente di esercizio, a fr. 180.- relativi alla contravvenzione 20 agosto 2010, così come tutta una serie di importi calcolati al lordo per giorni non goduti di libero (fr. 1’247.27), di vacanza (1’597.33) e di giorni festivi (372.72). All’udienza preliminare 10 novembre 2010, che è valsa anche quale discussione finale, l’istante ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta non si è presentata. In applicazione dell’art. 295 CPC-TI (vedi citazione 20 ottobre 2010; recte: art. 392 CPC-TI per rinvio dell’art. 418 CPC-TI) il Pretore ha statuito senza procedere a nuova convocazione con sentenza 25 novembre 2010, condannando la convenuta al pagamento, oltre interessi, di fr. 500.- netti rispettivamente fr. 7’655.25 lordi.

                                     D.   Con appello 6 dicembre 2010 la lavoratrice chiede la riforma del giudizio testé menzionato nel senso di accogliere integralmente l’istanza. La convenuta, alla quale il gravame è stato intimato mediante plico raccomandato il 10 dicembre 2010 per osservazioni, non ha ritirato il medesimo.

considerato

in diritto:                    1.    Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                     2.    Il Pretore ha spiegato che ancorché dal campo di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito: CCNL 10) siano esclusi i gerenti, tale Contratto è applicabile alla fattispecie poiché le parti hanno previsto ciò nell’accordo di lavoro. Al riguardo va detto anzitutto che a differenza delle versioni precedentemente in vigore, all’art. 2 CCNL è indicata la qualità di “gestore”, non di “gerente”. Con ciò si è voluto correggere la traduzione erronea dal tedesco (“Geschäftsführer”), che nulla aveva a che vedere con la qualità di gerente di cui alla patente di esercizio cantonale. Secondo la Convenzione collettiva precedente e quella attualmente in vigore, determinante è invero l’esercizio di un ufficio direttivo elevato. Secondo l’art. 9 OLL 1 (RS 822.111), cui il Commentario CCNL 10 rinvia (in: www.l-gav.ch), esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nell’azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa. La questione, quindi, di sapere se un lavoratore possa essere considerato come esercitante un ufficio direttivo elevato dev’essere decisa in base alle peculiarità della fattispecie, ritenuto che la norma va in ogni caso interpretata restrittivamente (II CCA, sentenza inc. 12.2008.165 del 26 giugno 2009). Per il resto, a ragione il Pretore ha affermato che siccome le parti hanno pattuito l’applicazione del CCNL 10, esso va applicato alla fattispecie indipendentemente dalla questione di sapere se la lavoratrice rientra nel suo campo di applicazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_86/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2.1).

                                     3.    Per quanto di pertinenza per il presente giudizio, nella fattispecie il primo giudice ha riconosciuto alla lavoratrice l’indennità per ore straordinarie, escludendo invece quella per giorni di riposo e pausa pranzo non goduti. L’appellante critica tale aspetto e rivendica il pagamento della remunerazione per tempo libero non goduto.

                                     3.1  La lavoratrice sostiene anzitutto che la sentenza del Tribunale federale sulla quale il Pretore ha fondato il proprio giudizio non è pertinente alla fattispecie. Ella reputa che nel caso trattato dal Tribunale federale l’attività non rientrava nell’ambito alberghiero e ristorativo e, dunque, la base contrattuale era diversa dalla presente fattispecie, ove invece si applica il CCNL 10. Tale opinione non può essere condivisa. Invero, il ragionamento espresso nella sentenza pubblicata in DTF 128 III 271, secondo il quale il tempo libero concerne la questione del momento in cui la prestazione lavorativa dev’essere eseguita, mentre le ore straordinarie riguardano la quantità dell’attività dovuta, è senz’altro applicabile alla normativa prevista nel CCNL 10. Invero, la definizione di giorni di riposo e di straordinari non differisce da quella fondata sulla normativa prevista nel CO. Al riguardo, basti pensare che all’art. 15 cfr. 4 CCNL 10 è stabilito che gli straordinari sono ore di lavoro che superano la durata media del lavoro settimanale convenuta.

                                     3.2  Come detto, il Pretore ha fondato il proprio giudizio sulla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 128 II 271. Egli ha affermato che l’indennità per giorni di riposo non goduti è alternativa a quella per ore straordinarie, nel senso che ogni giorno di riposo non goduto deve essere retribuito come tale e unicamente a titolo eccezionale può essere concesso, alternativamente a questo indennizzo, quello superiore previsto in caso di ore straordinarie. Per decidere se trattasi di quest’ultima evenienza, il Pretore ha spiegato che incombe al lavoratore dimostrare di non aver potuto usufruire dei giorni di riposo per motivi legati alla conduzione dell’impresa, rispettivamente fornire gli elementi sui quali si possa concludere che il datore di lavoro ha autorizzato il lavoro durante i giorni di riposo, così che questo costituisca un vero e proprio lavoro straordinario e non soltanto la mancata fruizione dei giorni di riposo. Sennonché, il Tribunale federale non si è espresso in tali termini. Nella sentenza citata ha spiegato che la normativa riguardante il tempo libero e i giorni festivi di cui all’art. 329 CO concerne segnatamente il momento in cui la prestazione lavorativa dev’essere eseguita e non la quantità dell’attività dovuta. Tale disposto prevede che accanto alle ore e ai giorni di libero usuali il lavoratore ha diritto a un giorno di libero alla settimana. Il Tribunale federale ha spiegato che il fatto che nel caso concreto al lavoratore non sia garantito tale diritto non significa ancora che egli abbia prestato ore lavorative eccedenti la durata del lavoro concordata; men che meno che l’attività durante i giorni di riposo sia dovuta a motivi aziendali oppure richiesta o ratificata dal datore di lavoro, condizione alla base del diritto del lavoratore al pagamento degli straordinari. Non ha quindi escluso che, riunite determinate condizioni, le ore prestate dal lavoratore oltre l’usuale durata contrattuale siano da remunerare. Anzi, ha proprio affermato il contrario. Semplicemente, il Tribunale federale ha spiegato che non basta che il lavoratore sia occupato durante il giorno di riposo perché ciò valga come lavoro straordinario. Tale ragionamento è peraltro in sintonia con le sentenze di questa Camera menzionate dall’appellante (II CCA, sentenza inc. 12.96.50 del 15 aprile 1996,consid. 7 i. f. e inc. 12.2007.88 dell’11 gennaio 2008).

                                     3.3  Il Pretore ha affermato che l’istante aveva chiesto un indennizzo di fr. 1’247.27 lordi per i 6.86 giorni di riposo non goduti e che le ore prestate durante tali giorni le fossero retribuite anche come ore straordinarie con il versamento del salario maggiorato del 25%. Tuttavia, ciò non corrisponde alle richieste formulate dalla lavoratrice nell’istanza e riproposte in appello. Invero, ella ha precisato che “il non godimento di giorni di riposo non vuole dire (…) necessariamente che vi sono delle ore di lavoro straordinarie e viceversa, la presenza di ore di lavoro straordinarie non implica l’esistenza di giorni di riposo non goduti. Un collaboratore può infatti eseguire le sue 42 ore di lavoro settimanali o in 5 giorni (8.4 ore al giorno) o in 6 giorni (7 ore al giorno). In entrambi i casi non vi sono ore di lavoro straordinarie, anche se nel secondo caso siamo in presenza di un giorno di riposo non goduto. Ed ancora: un collaboratore può lavorare 8.4 ore per 5 giorni oppure 10.5 ore per 5 giorni. In entrambi i casi ci sono due giorni di riposo non goduti (recte: “goduti”) ma nel secondo caso siamo in presenza di ore di lavoro straordinarie” (istanza, pag. 7). La lavoratrice ha quindi calcolato le ore straordinarie detraendo dalle “ore da eseguire” contrattualmente di 784.28 quelle da lei effettivamente eseguite di 913, per un totale di 128.71 ore (loc. cit., pag. 6). Il Pretore ha riconosciuto per tali ore straordinarie fr. 3’300.25.

                                     3.4  L’istante chiede in questa sede la corresponsione anche di fr. 1’247.27 lordi per 6.86 giorni di libero non goduti. Come detto, la datrice di lavoro, seppur invitata in tal senso, non si è espressa sull’istanza, sicché in applicazione dell’art. 392 CPC-TI (in forza del rinvio dell’art. 418 CPC-TI) la circostanza di aver lavorato durante 6.86 giorni invece destinati al riposo non può più essere contestata e vale come ammessa. Secondo l’art. 16 cfr. 5 CCNL 10 i giorni di riposo non goduti e di cui la compensazione non è possibile devono essere pagati alla fine del rapporto di lavoro ognuno con 1/22 del salario lordo mensile. La lavoratrice ha quindi diritto all’importo da lei richiesto di fr. 1 247.27 lordi [(fr. 4’000.-: 22) x 6.86]. Su questo punto l’appello è di conseguenza accolto.

                                     4.    L’appellante chiede, infine, la corresponsione di fr. 180.- quale risarcimento per la contravvenzione 20 agosto 2010 inflittale dall’Ufficio dei permessi di Bellinzona per non aver esposto la lista dei prezzi delle camere sia al ricevimento sia nelle camere stesse. Il Pretore ha spiegato che ella non ha indicato il motivo per cui la datrice di lavoro sarebbe responsabile al suo posto. La lavoratrice sostiene di aver dato seguito a quanto ordinatole dalla controparte e non si confronta quindi con la motivazione del Pretore, di modo che su questo punto l’appello si rivela inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI combinato con il cpv. 5).

                                     5.    Il Pretore ha calcolato le spettanze della lavoratrice al lordo degli oneri sociali. Ciò nonostante ella abbia espressamente chiesto la corresponsione di importi al netto di tali poste. In appello la lavoratrice ribadisce la propria richiesta di pagamento di complessivi fr. 8’757.85 netti, senza chinarsi espressamente sulla questione della deduzione degli oneri sociali e nemmeno elencando in appello le relative poste. Non essendovi motivazione dell’appellante su questo punto, al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC-TI). Inoltre, non è compito del giudice statuire d’ufficio tale deduzione in virtù del principio iura novit curia, dato che la questione non è regolamentata a livello legale, nel senso che non vi è alcun disposto che imponga all’istante di chiedere il pagamento del salario al netto dei contributi sociali rispettivamente al giudice di assegnare unicamente un importo al netto di tali poste (cfr. Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, ediz. 2010, n. 14 ad art. 322 CO). Nemmeno si giunge a un risultato diverso in virtù della massima inquisitoria sociale (art. 343 cpv. 4 CO), poiché statuendo l’importo al lordo la lavoratrice non subisce, in questa sede, alcun pregiudizio. Si precisa che in una precedente sentenza questa Camera ha spiegato che il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro unicamente somme al netto dei contributi sociali (II CCA, inc. 12.1996.222 del 16 gennaio 1997, consid. 5). Invero, questi ultimi non spettano al lavoratore, bensì ai rispettivi istituti delle assicurazioni sociali, che, se del caso, li potranno incassare separatamente. Ciò tuttavia non è in contrasto con quanto suesposto, nel senso che indicando nel dispositivo l’importo al lordo va da sé che dalla cifra ottenuta bisognerà dedurre i contributi per AVS, AI, IPG, AD, AINF, nonché per la cassa pensione.

                                     6.    Per i motivi che precedono l’appello, nella misura in cui è ricevibile, è accolto per fr. 1’247.27 lordi. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC-TI). Secondo giurisprudenza, la parte vittoriosa (totalmente o in maniera preponderante) rappresentata dall’associazione di categoria ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). All’appellante viene quindi riconosciuta un’indennità parziale di fr. 70.-, ritenuto che ha prevalentemente ribadito quanto già esposto nella propria istanza. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Il primo giudice ha condannato la convenuta al pagamento all’istante di fr. 300.- a titolo di indennità parziali. Avendo spiegato di aver attribuito all’istante un’indennità vista la sua preponderante vittoria, egli si è dipartito da un valore di fr. 352.- (prendendo come base il salario al lordo). L’indennità di prima sede da assegnare all’istante va quindi aumentata a fr. 346.-. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), di complessivi fr. 1’427.27.

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 148 CPC

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello 6 dicembre 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 25 novembre 2010 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna è riformata come segue:

                                         1.     L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza , è condannata a versare a AP 1, la somma netta di fr. 500.- e l'importo di fr. 8’902.52 lordi (dal quale vanno dedotti gli oneri sociali e previdenziali), oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2010 su entrambi gli importi.

                                         2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. La convenuta è tenuta a versare all’istante fr. 346.- a titolo di indennità parziale.

                                         3.     (Invariato)

                                   II.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. L’appellata è tenuta a versare all’appellante fr. 70.- per indennità parziale.

                                  III.   Intimazione:

-  ; -  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2010.222 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2011 12.2010.222 — Swissrulings