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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2012 12.2010.212

2 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,519 parole·~28 min·3

Riassunto

Lavoro. Cessazione del divieto di concorrenza

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.212

Lugano 2 luglio 2012/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2006.104 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord – promossa con petizione 4 settembre 2006 da

AP 1  patr. dall’  RA 2   

contro  

 AO 1  patr. dall’  RA 1   

con cui ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 300'000.- oltre interessi nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di __________;

domanda avversata dal convenuto, che con risposta 23 novembre 2006 ne ha postulato la reiezione e con domanda riconvenzionale di medesima data ha domandato di obbligare la controparte al pagamento di fr. 10'000.oltre interessi per spese di trasloco (somma ridotta con la replica riconvenzionale a fr. 8'541.75), così come fr. 10'000.- oltre interessi a titolo di torto morale e fr. 10'000.- oltre interessi per restituzione di indebito profitto, tutte le somme suscettibili di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie;

mentre con risposta riconvenzionale 29 dicembre 2006 l’attrice si è opposta alla domanda avversaria e con duplica riconvenzionale 15 febbraio 2007 ha altresì chiesto di dichiarare la relativa lite temeraria e di porre “la nota d’onorario” del proprio patrocinatore a carico della controparte, assegnandole un termine per sottoporre al primo giudice la fattura del proprio legale relativa alla domanda riconvenzionale per esame e approvazione;

domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 15 ottobre 2010, respingendo sia la petizione sia la domanda riconvenzionale;

appellante l’attrice che con appello 8 novembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al versamento di fr. 300'000.- oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 3 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tassa, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Con contratto di lavoro 28 maggio 2004 AO 1 è stato assunto da AP 1, __________, in qualità di “responsible for the Sales and Development of the High-Tech products” (doc. A e 1). Per quanto concerne le mansioni (“Job description”), le parti hanno deciso di definirle in un allegato al contratto (doc. C: allegato 1) e hanno previsto, a partire dal 1° gennaio 2005, un piano d’incentivi (“incentive plan”) (doc. D: allegato 2) per gli obiettivi concordati nell’allegato 3 (doc. E). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il lavoratore ha firmato una “declaration of confidentiality and non competition”, stante la quale “during the whole duration of the Employment Contract and for a period of three years after its termination, for any reason whatsoever, the Employee shall not engage directly or indirectly in steady or occasional assignments as employee or external consultant for the planning, production, promotion and sales of products competing with the products of both the Employer and the companies belonging to the AP 1 group, in particular __________ and __________ components made in any materials and for any use” (doc. B, clausola n. 2.1). Le parti hanno previsto che la violazione del citato divieto di concorrenza, esteso all’Europa (doc. cit., clausola n. 2.2), avrebbe comportato il pagamento di una pena convenzionale di fr. 300'000.-, con riserva che, in aggiunta alla medesima, la datrice di lavoro avrebbe potuto richiedere il risarcimento di danni più consistenti (loc. cit., clausola n. 3.1).

                                  B.   Con missiva 14 novembre 2005 la datrice di lavoro ha comunicato al lavoratore la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 28 febbraio 2006, liberandolo immediatamente “da ogni impegno” nei suoi confronti “fermi restando gli obblighi di riservatezza e non concorrenza” (doc. F). Subito dopo la notifica del licenziamento le parti hanno intavolato delle trattative volte a delineare un possibile accordo di collaborazione, ove AO 1 avrebbe rivestito il ruolo di consulente esterno indipendente. Tali trattative non hanno tuttavia sortito alcun esito positivo (sentenza impugnata, pag. 2). Il 1° marzo 2006 quest’ultimo è stato assunto da “__________” in qualità di “Director – Marketing, EMEA [Europe, Middle East and Africa] Demand Creation Program” (doc. 27).

                                  C.   Con petizione 4 settembre 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento di fr. 300'000.- oltre interessi a titolo di pena convenzionale per violazione del divieto di concorrenza, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di __________. Con risposta 23 novembre 2006 il convenuto ne ha postulato la reiezione e con domanda riconvenzionale di medesima data ha domandato di obbligare la controparte al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi per spese di trasloco, nonché fr. 10'000.oltre interessi a titolo di torto morale e fr. 10'000.- oltre interessi per restituzione di indebito profitto, tutte le somme suscettibili di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie. Con replica e risposta riconvenzionale 29 dicembre 2006 la datrice di lavoro ha confermato la propria domanda, rispettivamente si è opposta a quella avversaria. Nella duplica 1° febbraio 2007 il lavoratore ha ribadito il proprio punto di vista e, nella replica riconvenzionale, ha ridotto la pretesa per spese di trasloco a fr. 8'541.75. Da parte sua, con duplica riconvenzionale 15 febbraio 2007 AP 1 ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale, di dichiarare la relativa lite temeraria e di porre “la nota d’onorario” del proprio patrocinatore a carico della controparte, assegnandole un termine per sottoporre al primo giudice la fattura del proprio legale relativa alla domanda riconvenzionale per esame e approvazione. Statuendo con sentenza 15 ottobre 2010 il Pretore ha respinto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale.

                                  D.   Con appello 8 novembre 2010 la datrice di lavoro è insorta contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di condannare il convenuto al versamento di fr. 300'000.- oltre interessi. Con osservazioni 3 gennaio 2011 il convenuto postula la reiezione del gravame.

considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 18 dicembre 2008. Giusta  l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto è incontestato che la decisione del Pretore è stata comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2; 137 III 130 consid. 2) – nell'ottobre 2010, perciò prima dell'entrata in vigore del CPC. Ne segue che anche alla procedura di appello è applicabile il Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI).

                                   2.   In appello resta dibattuta unicamente la questione della pena convenzionale. Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che nella fattispecie l’attrice non ha dimostrato che il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali fosse da imputare al convenuto, sicché il rapporto di lavoro era stato disdetto senza che il lavoratore le avesse dato un motivo giustificato. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO egli ha reputato cessato il divieto di concorrenza.

                                   3.   Giusta l’art. 340 cpv. 1 CO il lavoratore può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi. Secondo il secondo capoverso del disposto testé menzionato il divieto di concorrenza è tuttavia valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole (da ultimo: DTF 138 III 67). Il divieto di concorrenza dev’essere, poi, convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore, e può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari (art. 340a cpv. 1 CO). Il giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze. Al riguardo, egli deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro (art. 340a cpv. 2 CO). Va altresì rilevato che secondo l’art. 340c cpv. 2 CO il divieto di concorrenza cessa quando il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, devono essere considerati motivi giustificati quelli che, sulla base di una valutazione fondata sul buon senso commerciale, possono notevolmente dar adito a una disdetta (DTF 130 III 353 consid. 2.2.1 con numerosi riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2011.40 del 26 agosto 2011, consid. 5). Tale disposto è semi-imperativo, nel senso che al medesimo non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro, pena la nullità parziale della clausola o dell’accordo in questione (art. 362 CO e 20 cpv. 2 CO; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 362 CO).

                                   4.   Nella fattispecie va da subito dichiarata la nullità parziale della “declaration of confidentiality and non competition”. Come già indicato sopra (lett. A), le parti hanno concordato che essa sarebbe stata valida indipendentemente dal motivo del licenziamento (“for any reason whatsoever”). In applicazione dell’art. 340c cpv. 2 CO, 362 CO e 20 cpv. 2 CO tale parte è nulla.

                                   5.   In primo luogo l’appellante illustra il contenuto della “Declaration of confidentiality and non competition”, sostenendo che essa è  stata “regolarmente sottoscritta dalle parti ed è perfettamente valida” (appello, pag. 5 seg.). Non si ravvisa, tuttavia, in cosa consista la critica al giudizio impugnato. Invero, il Pretore ha concluso proprio per la validità della medesima. Per lo stesso motivo non ha miglior esito nemmeno l’argomentazione della datrice di lavoro secondo la quale la disdetta è stata notificata al lavoratore sia in italiano sia in inglese e che la sua formulazione conferma chiaramente l’esistenza e la validità della dichiarazione summenzionata (appello, pag. 7).

                                   6.   L’attrice illustra, poi, il contenuto del contratto di lavoro e dei suoi tre allegati, definiti elementi essenziali dell’accordo (appello, pag. 5 seg.). Essa prosegue affermando che “purtroppo, l’attività del convenuto, partita con prospettive clamorose create ad arte” da quest’ultimo “e senza le quali non sarebbe stato assunto, non ha permesso di sviluppare in alcun modo la divisione High Tech (…) e questo neppure in prospettiva futura”. Secondo la datrice di lavoro, la controparte non avrebbe “acquisito particolari clienti, né consentito in altro modo l’aumento delle vendite”. Tant’è che, sempre a dire dell’attrice, tale divisione avrebbe ottenuto dopo il suo arrivo “risultati scarsissimi soprattutto se rapportati alle vendite previste di fr. 30'000'000.-”, che avrebbero motivato la decisione di disdire il contratto di lavoro (memoriale, pag. 6 seg. e 10). Come detto, il primo giudice ha spiegato che sebbene il contratto di lavoro faccia esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nell’allegato 3 le emergenze processuali non permettono di chiarire la questione di sapere chi avesse fissato i medesimi, né che il lavoratore avesse formulato durante le trattative precontrattuali promesse riguardo all’acquisizione di nuova clientela rispettivamente “prospettive clamorose” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). La datrice di lavoro non si confronta, quindi, con l’argomentazione pretorile, sicché su questo punto l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

                                   7.   La datrice di lavoro afferma, altresì, che “la mancanza di risultati” malgrado le aspettative era già stata oggetto di ampie discussioni prima della disdetta, sicché il lavoratore doveva sapere che sussisteva uno scontento da parte dell’attrice, così come non poteva ignorare il mancato raggiungimento degli obiettivi da lui discussi e condivisi con il direttore al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro (appello, pag. 7 seg.). Il primo giudice ha spiegato che l’istruttoria ha permesso di accertare come le prevedibili difficoltà di raggiungimento degli obiettivi siano state più volte oggetto di discussione tra il convenuto e il direttore, ritenuto come l’andamento effettivo delle vendite non rispettava il trend previsto. Si ribadisce, tuttavia, che egli non ha reputato dimostrato che il lavoratore avesse formulato promesse al riguardo durante la fase precontrattuale, soggiungendo che sarebbe peraltro ipotizzabile che l’andamento insoddisfacente potesse essere da imputare all’attrice che avrebbe effettuato delle stime errate (sentenza impugnata, pag. 6). Anche al riguardo l’appello è quindi irricevibile. L’appellante si sofferma, altresì, sul contenuto degli allegati preliminari. In particolare, l’attrice contesta di aver “sfruttato” la reputazione internazionale del lavoratore per accaparrarsi dei clienti, come ad esempio per essere ammessa alla fiera __________ (appello, pag. 12). Alla luce della motivazione pretorile tale censura non è tuttavia rilevante.

                                   8.   La datrice di lavoro rinvia, inoltre, alla testimonianza di __________ __________ (direttore delle finanze e del personale di AP 1). Questi ha asserito di aver “redatto (…) i documenti doc. A/E”. Dopo aver illustrato il contenuto dei doc. C, D ed E, il teste ha affermato che “queste cifre sono state stabilite dal convenuto con il Dr. __________ (presidente dell’attrice). Le trattative per l’assunzione del convenuto sono state gestite direttamente dal Dr. __________, a queste trattative io non ho preso parte direttamente. A partire dall’assunzione del convenuto, io però ho partecipato a numerose riunioni e chiacchierate sullo sviluppo del business High-Tech, dove il convenuto, sostanzialmente riferendosi a un suo elenco di clienti che lui portava a suo dire dalla sua precedente esperienza di lavoro, confermava che i numeri di questo budget 2005 erano ragionevoli e raggiungibili” (verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 11). Da tali passaggi l’attrice deduce che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, il teste aveva assistito personalmente a discussioni durante le quali il convenuto aveva confermato pacificamente le cifre da raggiungere ribadendo la loro fattibilità (appello, pag. 13). Il Pretore ha spiegato che il teste non aveva partecipato alle trattative precontrattuali. Dalla testimonianza citata si evince, invero, che egli ha partecipato a riunioni successive all’assunzione del lavoratore. L’accertamento pretorile, quindi, dev’essere confermato. Ne consegue che la testimonianza in questione non è rilevante al fine di determinare chi avesse definito gli obiettivi contrattuali.

                                   9.   Sempre riferendosi al teste __________ __________, così come al teste __________ __________ (direttore generale della divisione __________ dell’attrice), l’appellante sostiene che il lavoratore sarebbe stato licenziato perché il risultato aziendale relativo al settore High-Tech era stato “molto lontano dalle aspettative”. Al riguardo, essa soggiunge che in occasione delle discussioni indicate dai testi summenzionati il convenuto non sarebbe intervenuto lamentando il fatto che gli obiettivi fissati erano irraggiungibili o che si trattava di “semplici cifre indicative, che non avrebbero potuto essere mai concretizzate”. A dire dell’attrice, egli avrebbe invece ammesso la fattibilità e promesso il conseguimento di tali importi (memoriale, pag. 14 seg., 22 seg.). I passaggi riportati dall’appellante sono i seguenti. Il primo concerne il teste __________ __________ laddove questi afferma: “In realtà tuttavia le cifre previste nel budget 2005 non sono state raggiunte. Abbiamo chiuso infatti il 2005 con solo circa 2 milioni, al posto dei 7 preventivati. Mi viene ostenso il doc. F: si tratta della disdetta del contratto di lavoro, redatta da me e sottoscritta da me e dal dott. __________. Il contratto con il convenuto è stato disdetto a seguito del mancato raggiungimento dei risultati previsti dal budget e attesi dall’azienda” (verbale 20 giugno 2007, pag. 11). Non vi è quindi alcun riferimento dei testi al fatto che il lavoratore avesse promesso una determinata cifra d’affari. Il secondo riferimento dell’attrice concerne, invece, la testimonianza di __________ __________, del tenore seguente: “So che il budget della divisione High-Tech nel 2005 non è stato raggiunto, di questo mi ha informato il presidente, con il quale intrattengo rapporti molto frequenti. È il mio referente. Settimanalmente e mensilmente io ricevo la statistica delle vendite di tutto il gruppo AP 1. So che al convenuto è stato disdetto il contratto di lavoro perché non ha raggiunto gli obiettivi del business plan. Me l’ha detto il presidente durante una riunione. È successo che in mia presenza il presidente abbia discusso con il convenuto dei suoi scarsi risultati. Si stava parlando dello sviluppo delle vendite che non rispettava il trend previsto nel business plan. Il convenuto ascoltava il presidente e replicava promettendo dei risultati che poi non sono avvenuti” (verbale di audizione 29 giugno 2007, pag. 14). Su questo punto la testimonianza è del tutto vaga, poiché il teste parla di “risultati” in maniera generica, senza indicare in alcun modo in che cosa consistano né, tanto meno, in quale misura essi non siano stati conseguiti, rispettivamente se essi coincidessero con il business plan. Nemmeno è dato di sapere se, e eventualmente in quale misura, il mancato raggiungimento dei medesimi sarebbe da imputare al lavoratore. Per gli stessi motivi non si può nemmeno dire che dalla testimonianza in questione risulta che il lavoratore abbia, come invece sostenuto dall’appellante, “pacificamente ammesso la fattibilità degli importi discussi”. Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 seg.) è altrettanto ipotizzabile che l’andamento insoddisfacente fosse da ricondurre all’attrice – a cui, si ricorda, incombe l’onere di provare l’esistenza di un giusto motivo di licenziamento (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 340c CO) – poiché dettato da stime errate. L’appellante conclude affermando che non vi sono dubbi che il risultato del settore High-Tech era “molto lontano dalle aspettative” e che il convenuto è stato licenziato per questo motivo (appello, pag. 15). Sennonché, non essendovi evidenza del fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi sia da ricondurre al medesimo e non a una stima errata, il fatto che il licenziamento fosse motivato da quanto testé indicato non significa ancora che fosse fondato su un motivo giustificato. Per tacere del fatto che il teste __________ __________ (direttore delle finanze e del personale) ha dichiarato che “prima che avvenisse il licenziamento del convenuto, ho discusso con il presidente di questa rescissione del contratto. Gli scarsi risultati della divisione High-Tech, uniti alla congiuntura sfavorevole del momento, indussero l’azienda a rescindere il contratto al convenuto” (verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 11). Il teste ha quindi riferito di “scarsi risultati” senza pronunciarsi sulla questione di sapere se essi fossero da attribuire al lavoratore e ha soggiunto che il licenziamento è stato anche dettato dalla congiuntura sfavorevole. Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.

                                10.   L’appellante prosegue affermando che il lavoratore era perfettamente a conoscenza degli scarsi risultati e della sua preoccupazione e delusione (appello, pag. 15). Per i motivi già illustrati, a cui si rinvia (sopra, consid. 9), la censura non è rilevante ai fini del giudizio. La datrice di lavoro sostiene, altresì, che riguardo agli sviluppi tecnici, commerciali e di marketing che il convenuto pretenderebbe di aver portato e su cui il Pretore non si sarebbe pronunciato, l’istruttoria avrebbe invece permesso di accertare che il lavoratore non aveva avuto alcun ruolo nello sviluppo della __________ “__________”, né nella vendita del prodotto (memoriale, pag. 16). Sennonché, l’appellante dimentica che le compete l’onere di dimostrare la presenza di un giusto motivo secondo l’art. 340c cpv. 2 CO, sicché non avendo dimostrato che il mancato raggiungimento degli obiettivi sia da ricondurre al lavoratore e non, per esempio, a sue stime errate, la questione di sapere il ruolo del convenuto in relazione alla __________ testé menzionata è irrilevante. Sia come sia, le testimonianze menzionate dall’appellante non sono di sostegno alla sua tesi. In primo luogo, il teste __________ __________ (successore del convenuto nella direzione generale della divisione High-Tech) ha riferito: “mi occupavo nel periodo 2004/2005 della vendita del prodotto “__________”. I principali clienti dell’attrice che a quel momento acquistavano la __________ __________ “__________” sono __________ e __________. Sono stato io ad acquisire a favore dell’attrice questi clienti. Il convenuto non ha avuto alcun ruolo nell’acquisizione a favore dell’attrice di questi clienti” (verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 15). Tuttavia, il convenuto è stato assunto dall’attrice a fine maggio 2004 e siccome il teste non ha indicato il momento in cui tali clienti erano stati acquisiti, l’attrice non ha dimostrato che ciò non possa essere avvenuto prima dell’assunzione della controparte. A nulla muta il fatto che il lavoratore nelle proprie osservazioni di causa 3 gennaio 2011 abbia affermato che al momento del suo arrivo questo tipo di __________ era al mero livello di invenzione e di aver seguito direttamente la sua commercializzazione (memoriale, pag. 2), dato che l’acquisizione di clienti potrebbe essere avvenuta anche al momento in cui il prodotto era, in un momento precedente alla sua assunzione, allo stadio di prototipo. Per tacere del fatto che il teste __________ __________ (product manager dell’attrice a partire dal 2001 per lo sviluppo del prodotto “__________”) ha affermato che “dal 2002 __________ era già interessato alla nostra merce e trattava con noi” (verbale di audizione 7 novembre 2007, pag. 18). Per concludere, il teste __________ __________ (responsabile di produzione High-Tech per l’attrice dal dicembre 2003) ha riferito, in relazione alla __________ “__________”, che “dal 2004 in avanti gli ordini da eseguire erano ancora limitati. Abbiamo sicuramente avuto dei problemi di consegna, nel senso che non tutti gli ordini hanno potuto essere spediti in tempo, ma questo era assolutamente normale, come in tutte le aziende” e ha soggiunto che “dal 2004 a oggi non è stato fatto nulla sullo sviluppo della __________, a parte qualche tentativo di fare qualche cosa che si è rivelato infruttuoso. Abbiamo continuato invece a produrre la __________”, precisando che per questa vi erano problemi legati al processo produttivo “che facevano sì che il numero degli scarti fosse elevato”. Inoltre, il teste ha affermato che da giugno 2004 è stata offerta ai clienti __________, che avrebbe dovuto risolvere i problemi esistenti con i materiali utilizzati precedentemente precisando che in questa fase la datrice di lavoro produceva “prevalentemente __________ vi erano una serie di problemi di tipo produttivo (__________)” (verbale di audizione 7 novembre 2007, pag. 20 seg.). Tale testimonianza conferma, quindi, l’argomentazione pretorile che nella fattispecie non si può scartare l’ipotesi secondo la quale il mancato raggiungimento del risultato aziendale preventivato non sia da ascrivere ad asserite false promesse del lavoratore o a sue incapacità professionali bensì a errate stime dell’appellante. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

                                11.   Secondo l’appellante, poi, “non vi è chi non veda come l’esame della fattispecie conduce a conclusioni molto diverse” rispetto a quelle del primo giudice (memoriale, pag. 19). La censura, per nulla motivata, è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Essa soggiunge di non volere “dare avvio a inutili speculazioni” e afferma che “corrisponde senz’altro al vero che non si trova agli atti una prova lampante del fatto che le cifre contenute negli allegati al contratto di lavoro siano state proposte” dal lavoratore. L’attrice reputa, tuttavia, che l’insieme delle circostanze conduce alla conclusione che “anche volendosi muovere nella peggiore delle ipotesi per AP 1 queste cifre sono state discusse e approvate di comune accordo tra AO 1 e il dott. __________ __________ (…) e quindi gli sono perfettamente opponibili” (appello, pag. 19). La censura non può essere seguita per i motivi già illustrati sopra, a cui si rinvia (consid. 6 segg.). La datrice di lavoro prosegue affermando che il lavoratore non era un dipendente qualunque, poiché il suo ruolo di direttore di uno dei suoi due settori lo poneva alla testa della società. Egli percepiva, inoltre, uno stipendio di fr. 14'000.- mensili ed eventualmente un bonus. A suo dire, il lavoratore era stato assunto per le sue capacità e le sue conoscenze sia personali, sia tecniche e con l’obiettivo di aumentare la cifra d’affari del settore, sviluppandolo. La prova che questi millantava tali capacità si dedurrebbe, sempre a detta dell’appellante, dalla lettura degli allegati di controparte (appello, pag. 19 seg.). Al riguardo, essa rinvia al passaggio della risposta 23 novembre 2006 ove il convenuto ha affermato che l’attrice l’avrebbe assunto “unicamente per penetrare il mercato High-Tech e potervi quindi offrire i suoi prodotti, accrescendo le sue vendite e incrementando la sua cifra d’affari malgrado la congiuntura e i suoi mercati abituali non lo permettessero. Per riuscire in questo suo intento era tuttavia necessario utilizzare il nome dell’attore riconvenzionale, ben conosciuto sul mercato grazie alla sua precedente esperienza professionale al servizio della società __________, nonché i suoi contatti nel settore specifico che interessava la AP 1. Questi contatti hanno infatti sul mercato un cospicuo valore economico, lo dimostra il fatto che grazie agli stessi AO 1 fu in grado di ottenere dagli organizzatori della fiera internazionale __________ di __________ l’ammissione, per la prima volta nel 2005, di AP 1 tra gli espositori” (pag. 17 seg.). Quanto riferito dall’appellante, tuttavia, non fa che confermare l’argomentazione pretorile secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere da imputare all’attrice. Invero, essa sembra aver stimato erroneamente l’influenza sulla cifra d’affari dell’assunzione del lavoratore, mentre non vi è alcuna evidenza che questi abbia promesso l’acquisizione di nuovi clienti o altro.

                                12.   La datrice di lavoro sostiene, inoltre, che il budget 2005 faceva parte della documentazione allegata al contratto di lavoro (“Attachment 3”) ed era stato sottoscritto dal lavoratore con l’intento di renderlo opponibile a entrambe le parti. In altre parole, apponendovi la sua firma il convenuto avrebbe confermato la correttezza delle cifre ivi indicate (appello, pag. 21). L’attrice dimentica, tuttavia, che l’allegato in questione è stato menzionato, nel contratto di lavoro, alla clausola concernente il salario, nel senso che “after the trial period an incentive plan as detailed in Attachment 2 will be implemented for the objectives agreed upon in Attachment 3, starting on the 1 January 2005. The salary and the bonus related to the incentive plan will be paid by bank transfer (…)” (doc. A). Nell’“incentive plan” è indicato, tra le altre cose, che se “actual EBIT incidence on net sales will be higher or lower more than 5% respect on the Company estimates one (see attachment 3), the above bonus % on net sales will be increased or reduced with the same %” (doc. D). Ne consegue che dalla documentazione contrattuale emerge, in realtà, che quanto indicato nell’allegato 3 è frutto della stima effettuata dall’attrice. Per quanto, poi, concerne il rinvio da parte dell’appellante al contenuto della testimonianza di __________ __________, si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 8 seg.).

                                13.   L’appellante insiste sull’aspetto professionale del convenuto, nel senso che questi, alla luce della sua formazione e posizione, “non poteva accettare supinamente l’imposizione di cifre (…) senza in alcun modo manifestare il suo disaccordo o quantomeno il suo disagio” (appello, pag. 21). L’attrice dimentica, tuttavia, che il lavoratore, seppur professionalmente qualificato, era fresco di assunzione al suo interno. Non si ravvisa quindi il motivo perché questi dovesse accorgersi che le stime erano errate, mentre essa medesima non se ne sarebbe accorta.

                                14.   L’appellante sottolinea, altresì, che il lavoratore si era assunto l’impegno di approntare un business plan che illustrasse le tempistiche e i modi per raggiungere una cifra d’affari di fr. 30'000'000.- dopo qualche anno. A suo dire, quindi, a tal fine il convenuto doveva valutare la fattibilità degli importi indicati per l’anno 2005 (memoriale, pag. 23). Nell’allegato 1 al contratto di lavoro (doc. C), a cui la datrice di lavoro fa riferimento, è indicato, tra le altre cose, che “The interaction with the various functions in the company such as research and development, production, sales force and marketing is fundamental to extend the knowledge of both “High-Tech” products and their production process, to assess if the existing sales force can meet the sales objectives set and to develop suitable marketing actions”. Riallacciandosi a quanto già illustrato nel considerando precedente (consid. 13), ciò significa, semmai, che al momento della sua assunzione il lavoratore non poteva essere in grado di fissare il budget, poiché non (perlomeno abbastanza) cognito della realtà aziendale dell’attrice. D’altra parte, come evidenziato da quest’ultima (appello, pag. 20), il convenuto proveniva da una multinazionale del lusso e non da una ditta analoga a quella in questione. L’appellante sostiene, al riguardo, di aver assunto il lavoratore “proveniente da una multinazionale del lusso per fare un salto di qualità” (appello, pag. 24). Non si comprende, tuttavia – e nemmeno l’appellante suffraga tale suo convincimento –, in che misura il fatto di provenire da un mercato di prodotti di lusso avrebbe dovuto comportare automaticamente la crescita testé menzionata. Nel doc. C, poi, è indicato che “upon approval the business plan will be used to monitor the market trend growth considering that the company’s expectations based on the analysis carried out are to reach a turnover of approximately fr. 30'000'000.- within the next three years, with a high contribution margin”. Ciò lascia credere, quindi, che gli obiettivi fossero stati fissati dall’azienda. Sulla questione di sapere, invece, se il lavoratore dovesse accorgersi dell’infattibilità del budget 2005 in ragione del fatto che doveva elaborare il Business Plan menzionato e che non avendo sollevato alcuna censura al riguardo, egli avrebbe perlomeno condiviso le cifre ivi indicate, va detto quanto segue. Come indicato nel documento in questione, il Business Plan contiene “the development programme of the new High-Tech products according to the company objectives set forth in Attachment 3”. In altre parole, esso ha lo scopo di pianificare il raggiungimento dei medesimi. Sennonché, non vi è alcuna evidenza che i risultati non siano stati raggiunti perché il lavoratore ha improntato un piano illusorio o carente, rispettivamente che vi siano stati degli elementi che avrebbero potuto portarlo, con la necessaria diligenza, a rendersi conto che gli obiettivi erano irraggiungibili. Per ipotesi, invero, il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere stato causato da dinamiche di mercato non imputabili al lavoratore, rispettivamente, come già illustrato (sopra, consid. 10), da problemi tecnici e produttivi insiti nell’azienda o da altro. Si ribadisce che compete all’attrice l’onere di provare l’esistenza del giusto motivo di licenziamento. L’appellante sostiene, altresì, che non avrebbe avuto senso, per il lavoratore, accettare il piano di incentivi se questo fosse stato basato su delle cifre imposte dalla datrice di lavoro che egli non condivideva e che quindi sarebbero rimaste un miraggio (appello, pag. 24). Al riguardo, si rinvia a quanto illustrato più sopra. Invero, la datrice di lavoro sembra voler attribuire a controparte, senza fondare il proprio asserto su alcuna evidenza, conoscenze professionali che un lavoratore nuovo del settore proprio della datrice di lavoro, poiché peraltro proveniente da un’azienda del lusso, non necessariamente dispone.

                                15.   L’appellante conclude affermando che il lavoratore non è stato assolutamente in grado di assumere il ruolo di responsabile per la vendita e sviluppo e sarebbe stato licenziato “non già perché i risultati prospettati nel budget non sono stati raggiunti, ma quantomeno avvicinati, ma perché nulla è stato ottenuto e nulla è stato fatto”. A suo dire, quindi, il licenziamento sarebbe stato “con ogni verosimiglianza” giustificato anche se non vi fossero stati gli allegati al contratto (memoriale, pag. 25 seg.). Essa afferma che tale circostanza “emerge dagli atti in maniera lampante” (pag. 24) e fa riferimento all’istruttoria in maniera del tutto generica, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Anche volendo credere che l’affermazione sul fatto che i clienti importanti sarebbero stati acquisiti da un terzo concerni quanto riferito dal teste __________ __________, la censura non muta l’esito del giudizio. Al riguardo si rinvia invero a quanto già spiegato (sopra, consid. 10). È ben vero che il teste summenzionato ha dichiarato, altresì, che “il convenuto non ha mai portato all’attrice ordini importanti in relazione con la vendita della __________ “__________” o di un altro prodotto della ditta attrice” (verbale di audizione 20 giugno 2007, pag. 15), ma ha precisato che tale affermazione si basa sulle informazioni in suo possesso, sicché non si può escludere il contrario. Si aggiunga che il convenuto era il superiore del teste (loc. cit., pag. 15), poi subentrato nella sua posizione, sicché è ipotizzabile che a quest’ultimo potessero sfuggire delle informazioni inerenti all’attività del proprio superiore. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Dato l’esito del giudizio non vi è motivo di addentrarsi nelle censure sollevate dal convenuto a pag. 5 seg. delle proprie osservazioni.

                                16.   La tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore di causa di fr. 300'000.- determinante anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l’appello 8 novembre 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2'950.b) spese                         fr.     50.fr. 3'000.sono posti a carico dell’appellante, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 10'000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagine seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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