Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.04.2011 12.2010.208

13 aprile 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,157 parole·~6 min·2

Riassunto

Rinvio TF - exequatur - oppoisizione - carenza di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.208 Rinvio TF

Lugano 13 aprile 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire a seguito della procedura - inc. n. CN.2009.749 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza (domanda di exequatur in base all’art. 31 segg. e 39 CL) 13 luglio 2009 da

AO 1  rappr. da  RA 2 

contro

AP 1  rappr. da RA 1   

con cui l’istante ha chiesto di rendere esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di __________ il 7 aprile 2008 e in via principale di disporre il pignoramento provvisorio, senza preventiva informazione del debitore in deroga all’art. 90 LEF, di tutti i beni mobili, immobili e crediti della convenuta, fino a concorrenza dell’intero ammontare del credito, conformemente a quanto stabilito nel decreto ingiuntivo, ossia per fr. 25'792.10 più interessi nonché spese, competenze e onorari, e in via subordinata di disporre l’inventario conservativo dei suoi beni senza preventiva informazione della controparte, domanda che il Pretore, con sentenza 17 luglio 2009, ha accolto nella sua formulazione principale;

ed ora sull’opposizione all’exequatur ex art. 36 CL inoltrata il 27 agosto 2009 dalla convenuta, cui l’istante si è integralmente opposta con osservazioni 5 ottobre 2009 e in occasione dell’udienza di discussione del 16 novembre 2009;

preso atto della sentenza 5 ottobre 2010 con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8 marzo 2010 dall’istante, ha annullato la sentenza 30 gennaio 2010 con cui questa Camera aveva accolto l’opposizione, rinviando la causa all’autorità cantonale affinché accordasse l’exequatur al decreto ingiuntivo e completasse l’esame nel senso dei considerandi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 13 luglio 2009 (domanda di exequatur ex art. 31 e 39 CL) AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo 7 aprile 2008 (doc. D), con cui il Tribunale di __________ aveva imposto a AP 1 di pagarle € 16'711.20 più interessi moratori, nonché spese, diritti e onorari in complessivi € 956.88, e di ordinare in via principale il pignoramento provvisorio di tutti i beni mobili, immobili e crediti della convenuta fino a concorrenza dell'ammontare del credito, e in via subordinata di disporre l'allestimento di un inventario conservativo;

                                         che con sentenza 17 luglio 2009 il Pretore ha accolto l'istanza nella sua formulazione principale, riconoscendo e dichiarando esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo, nonché ordinando il pignoramento provvisorio di tutti i beni mobili, immobili e crediti della convenuta fino a un importo di fr. 32'045.20 più interessi;

                                         che con opposizione 27 agosto 2009 (ex art. 36 CL), avversata dall’istante con osservazioni 5 ottobre 2009, la convenuta chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere la domanda di exequatur e di annullare ogni provvedimento conservativo segnatamente il pignoramento provvisorio ordinato;

                                         che all'udienza di discussione del 16 novembre 2009 le parti hanno ribadito i loro rispettivi punti di vista;

                                         che con sentenza 30 gennaio 2010 (inc. n. 12.2009.156) questa Camera ha accolto l’opposizione della convenuta ed ha con ciò respinto l’istanza di exequatur ed annullato i dispositivi che ordinavano il pignoramento provvisorio nei suoi confronti;

                                         che con sentenza 5 ottobre 2010 (4A_145/2010) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8 marzo 2010 dall’istante, ha annullato la sentenza 30 gennaio 2010 della scrivente Camera e le ha rinviato la causa affinché accordasse l’exequatur al decreto ingiuntivo (nel frattempo dichiarato esecutivo giusta l’art. 647 CPCIt) e completasse l’esame nel senso dei considerandi;

                                         che, nei considerandi della sua decisione (consid. 8), l’Alta Corte ha in sostanza affermato di non poter riformare definitivamente la sentenza cantonale su opposizione: pur avendo evidenziato che la prima domanda contenuta nell’opposizione, quella di respingere l’istanza di exequatur, era infondata (per i motivi riportati nei consid. 5-7 di quella sentenza, a cui si rinvia, e che qui non occorre rievocare), essa ha in effetti osservato di non potersi esprimere sulla seconda richiesta formulata con l’opposizione, quella di annullare ogni provvedimento conservativo segnatamente il pignoramento provvisorio dei suoi beni, sulla quale la Camera d’appello, visto il rifiuto all’exequatur da lei allora deciso, non si era a suo tempo pronunciata;

                                         che, per motivi di opportunità, la causa è pertanto stata ritornata alla scrivente Camera affinché provvedesse a completare l’esame di sua competenza, ovvero ad evadere anche quest’ultima domanda, e ciò, come aggiunto dal Tribunale federale - sia pure solo tra parentesi - “benché la debitrice non sembri avere motivato la richiesta accessoria in modo specifico”;

                                         che in questa sede, oramai pacifico il buon fondamento della richiesta di exequatur, si tratta dunque di esaminare la domanda accessoria della convenuta volta ad ottenere l’annullamento di ogni provvedimento conservativo segnatamente il pignoramento provvisorio dei suoi beni;

                                         che la domanda in questione deve senz’altro essere disattesa, siccome irricevibile: in effetti, come per altro già evidenziato dallo stesso Tribunale federale nella sentenza di rinvio, la convenuta non ha assolutamente motivato quella richiesta in modo specifico, né nell’opposizione, né tanto meno in occasione della successiva udienza di discussione, venendo con ciò meno al suo obbligo di motivazione (art. 362 CPC/TI, applicabile per il rimando di cui all’art. 513c cpv. 2 CPC/TI);

                                         che pertanto l'opposizione inoltrata dalla convenuta deve essere respinta in ogni suo punto;

                                         che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’opposizione, calcolate su un valore litigioso di € 16'711.20, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI);

Per i quali motivi,

visti l'art. 148 CPC/TI e la TG

pronuncia:

                                    I.   L'opposizione all’exequatur 27 agosto 2009 di AP 1 è respinta.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.b) spese                         fr.   50.fr. 500.già anticipati dall’opponente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2010.208 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.04.2011 12.2010.208 — Swissrulings