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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2011 12.2010.174

23 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,497 parole·~17 min·4

Riassunto

Azione di accertamento di inesistenza del debito, annullamento di esecuzione, contratto di mutuo, onere della prova, eccezione di compensazione

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.174

Lugano 23 marzo 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretaria:

Anastasi Veda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2010.8 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 luglio 2010 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2  

  contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

chiedente l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 300'000.- vantato nei suoi confronti da AO 1, nonché l’annullamento dell’esecuzione no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

domande a cui si è opposta la controparte, postulando la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 settembre 2010 ha integralmente respinto;

appellante l’attore, che con atto d’appello 17 settembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 6 ottobre 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse spese e ripetibili;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AO 1 quale mutuante e AP 1 quale mutuatario hanno sottoscritto il 24 gennaio 2007 (doc. A), rispettivamente il 5 febbraio 2007 (doc. B), due contratti di mutuo ognuno per l’importo di fr. 150'000.-. I contratti specificavano che il prestito era concesso allo scopo di acquistare delle azioni di una società non precisata e stabilivano che la restituzione, senza interessi, dell’intero importo di fr. 300'000.- doveva avvenire entro il 31 dicembre 2009. Inoltre, con la sottoscrizione dei medesimi, AP 1 confermava di aver ricevuto le somme pattuite nel dicembre 2006 rispettivamente nel gennaio/febbraio 2007.

                                  B.   In seguito, in data 19 settembre 2008 AP 1 e AO 1 hanno stipulato, alla presenza dell’avv. C__________, un accordo concernente le partecipazioni societarie delle ditte M__________ SA, U__________ SA, Mo__________ SA e G__________ Sagl (doc. C). Tale accordo prevedeva che tutte le azioni della ditta Mo__________ SA e U__________ SA fossero cedute in proprietà esclusiva a AO 1, il quale si impegnava altresì ad acquistare le quote azionarie della ditta G__________ SA. Quale controprestazione per la suddetta cessione, AP 1 veniva autorizzato a prelevare il capitale azionario di fr. 100'000.- da lui messo a disposizione per la costituzione della società Mo__________ SA e AO 1 si impegnava a rimborsare la somma di fr. 58'000.- versata da quest’ultimo per l’acquisto delle quote della ditta G__________ Sagl e inoltre a versargli l’importo di fr. 350'000.- entro il 31 dicembre 2008, fermo restando la possibilità per le parti di meglio precisare tale importo sulla base dei conteggi che avrebbe allestitoAP 1. L’accordo prevedeva infine che le azioni restassero depositate presso gli avv. C__________ e F__________ sino alla conferma di AP 1 dell’adempimento da parte di AO 1 delle condizioni pattuite.

                                         Con scritto 26 settembre 2008 l’avv. C__________ ha chiesto a AP 1 di fargli pervenire entro il 30 settembre 2008 i conteggi delle sue eventuali ulteriori pretese come pattuito con il suddetto accordo, comunicandogli che AO 1 aveva già provveduto a versare l’importo di fr. 350'000.- presso l’avv. F__________ e che dunque, in mancanza di un suo riscontro entro il suddetto termine, si sarebbe ritenuto che egli non aveva ulteriori pretese e dunque che gli importi pattuiti con l’accordo doc. C erano confermati (doc. I). In data 10 ottobre 2008 l’avv. F__________ ha chiesto a AP 1 di indicarle dove poter bonificare l’importo di fr. 350'000.- depositato presso di lei da AO 1 e dovutogli secondo l’accordo 19 settembre 2008, avendo ricevuto la conferma dell’avv. C__________ che le azioni della U__________ SA erano divenute di intera proprietà di AO 1 e avendo di conseguenza provveduto a modificare il consiglio di amministrazione (doc. D).

                                  C.   AO 1 ha fatto notificare nel febbraio 2010 a AP 1 il precetto esecutivo n. __________ (doc. E) per l’importo di fr. 300'000.- oltre interessi, corrispondente alla somma totale oggetto dei contratti di mutuo del 24 gennaio e 5 febbraio 2007. L’opposizione interposta da AP 1 a detto precetto è stata rigettata in via provvisoria con sentenza 5 maggio 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona (doc. F): in data 23 giugno 2010 è stata dunque notificata a AP 1 la comminatoria di fallimento (doc. G).

                                  D.   Con petizione 9 luglio 2010 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di accertare l’inesistenza del debito ed annullare l’esecuzione ai sensi dell’art. 85a LEF, sostenendo che non solo la pretesa di fr. 300'000.- del convenuto basata sui contratti di mutuo di gennaio e febbraio 2007 è stata tacitata tramite la cessione delle azioni delle società U__________ SA, M__________ SA e G__________ Sagl pattuita con l’accordo del 19 settembre 2008 (doc. C), ma addirittura secondo detto accordo egli vanta un credito di fr. 350'000.- nei confronti del convenuto. Con risposta 23 luglio 2010 il convenuto ha integralmente contestato la tesi dell’attore, affermando che il prezzo di cessione dei pacchetti azionari non contemplava in nessun caso il prestito di complessivi fr. 300'000.- erogato in precedenza all’attore e sottolineando che nei contratti di prestito non è stato menzionato a quale società appartenessero i pacchetti azionari in essi citati. Inoltre, egli, pur prendendo atto dell’eccezione di compensazione sollevata dall’attore, ha contestato l’importo da questi vantato facendo notare che l’accordo 19 settembre 2008 prodotto dalla controparte è stato manifestamente manipolato tramite la modifica manoscritta della somma di  fr. 350'000.- pattuita e che in ogni caso vi era un contenzioso in corso relativo all’importo da lui dovuto per la cessione dei pacchetti azionari oggetto del doc. C, avendo l’attore intrapreso diverse azioni a danno della società U__________ SA per cui egli vanterebbe un’ingente somma a titolo di risarcimento nei suoi confronti.

                                         All’udienza preliminare tenutasi il 31 agosto 2010 l’attore ha in replica sostenuto che il pacchetto azionario a cui si riferivano i contratti di prestito era quello di U__________ SA, unica società a cui l’attore partecipava in quel momento. L’accordo del 19 settembre 2008 (doc. C) ha quindi liquidato ogni pendenza tra le parti: in caso contrario non si spiegherebbe infatti per quale motivo esse non hanno specificato che il convenuto vantava un credito di fr. 300'000.- nei confronti dell’attore, limitandosi quindi a pattuire il versamento da parte del convenuto di soli fr. 50'000.- corrispondenti alla differenza tra il prezzo pattuito per la cessione delle azioni e il prestito stipulato con i contratti di cui ai docc. A e B. In duplica il convenuto ha contestato integralmente le allegazioni di replica, riconfermando la tesi esposta nella risposta: l’accordo del 19 settembre 2008 ed i contratti di prestito di gennaio e febbraio 2007 sono due negozi giuridici ben distinti poiché se così non fosse non si spiegherebbero  i motivi per cui nell’accordo non si è fatto cenno alcuno ai contratti di mutuo. Al dibattimento finale, tenutosi nella medesima udienza non essendoci ulteriori prove da assumere, le parti hanno riconfermato le loro richieste di giudizio.

                                  E.   Con sentenza 7 settembre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto integralmente la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'900.- e le spese a carico dell’attore, tenuto inoltre a rifondere alla controparte un’indennità di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili.

                                  F.   L’attore ha impugnato la suddetta sentenza con atto d’appello 17 settembre 2010, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Mentre con osservazioni 6 ottobre 2010 il convenuto ha chiesto la reiezione dell’appello, anch’egli con protesta di spese e ripetibili. Delle motivazioni addotte dalle parti si dirà per quanto necessario nei prossimi considerandi.

e considerando

in diritto:

                                   1.   La sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), e dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal codice di procedura civile ticinese.

                                   2.   Il Pretore ha stabilito che il credito di fr. 350'000.- evocato dall’attore non fosse sufficientemente liquido per essere opposto alla pretesa di fr. 300'000.- posta in esecuzione dal convenuto, da una parte poiché l’accordo di cui al doc. C recava una correzione manoscritta proprio dell’importo dovuto, e dall’altra in quanto era stata lasciata alle parti la possibilità di meglio precisare tale somma sulla base dei conteggi che sarebbero stati allestiti dall’attore. Inoltre, egli ha respinto pure la tesi dell’attore in merito al fatto che i contratti di mutuo doc. A e B fossero stati superati dall’accordo doc. C: a suo avviso gli stessi erano rimasti validi ed esigibili non essendoci alcun riferimento al proposito nell’ultimo accordo stipulato.

                                   3.   L’appellante contesta innanzitutto le conclusioni pretorili sulla mancanza di liquidità dell’importo pattuito per la cessione delle azioni nell’accordo 19 settembre 2008. Egli ritiene difatti che da tale accordo si evinca chiaramente che l’importo minimo da versare per la cessione delle quote azionarie fosse di fr. 350'000.- e che questo fatto sia stato pure comprovato dallo scritto dell’avv. F__________ (doc. D), da cui risulta il versamento di tale importo da parte di AO 1 in ossequio all’accordo doc. C. Nulla muta il fatto che l’importo è stato modificato a mano in fr. 500'000.-, in quanto la modifica manoscritta indicava solo che la somma dovuta sarebbe stata verosimilmente maggiore. Oltretutto, il Pretore ha secondo l’appellante omesso di motivare le sue conclusioni in proposito, considerato che gli scritti dell’avv. F__________ e dell’avv. C__________ versati agli atti (docc. D e I) attestano il contrario di quanto deciso. Inoltre, l’appellante ritiene che, nonostante l’accordo del 19 settembre 2008 non faccia esplicito riferimento ai contratti di mutuo, sia comunque chiaro che i due rapporti siano intrinsecamente legati fra loro sia dal punto di vista temporale, sia per l’identità delle parti e dell’oggetto contrattuale. Di conseguenza, l’unica interpretazione possibile è di ritenere i rapporti di dare e avere regolati dai contratti di mutuo superati dall’accordo doc. C.

                                   4.   L’art. 85a LEF dispone che l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se l’azione è ammessa, il tribunale annulla oppure sospende l’esecuzione (art. 85a cpv. 3 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 e 9 ad art. 85a LEF). Come nell’azione in disconoscimento di debito (art. 83 LEF), anche nell’azione di accertamento di inesistenza del debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC), mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Jäger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Zurigo 1997, n. 13 ad art. 85a; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, p. 146).

                                   5.   A detta dell’attore l’unica interpretazione possibile dei rapporti di dare e di avere tra le parti è quella di ritenere i contratti di mutuo (docc. A e B) superati dall’accordo concluso posteriormente (doc. C). La tesi non regge. Innanzitutto, nell’accordo 19 settembre 2008 (doc. C) non si trova alcun riferimento ai contratti di mutuo stipulati dalle parti nel gennaio/febbraio 2007 (docc. A e B). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, l’unico legame dimostrato tra i tre contratti agli atti è l’identità delle parti contraenti: infatti, nei contratti di mutuo non è stato specificato a quali società appartenessero le azioni che l’attore voleva acquistare con il denaro ricevuto in prestito dal convenuto e dall’istruttoria non sono emerse prove a sostegno delle sue affermazioni, secondo cui si trattava delle medesime azioni oggetto della cessione stipulata con l’accordo 19 settembre 2008. Su questo punto la decisione pretorile regge alle critiche e al riguardo l’appello va respinto.

                                   6.   L’appellante rimprovera al Pretore di non aver motivato la sua decisione sulla possibilità di opporre il suo credito di fr. 350'000.- a quello vantato dalla controparte nei suoi confronti in quanto non avrebbe tenuto in considerazione i documenti D e I versati agli atti attestanti la liquidità del suo credito né spiegato il motivo delle sue conclusioni alla luce del contenuto dei medesimi. Giusta l’art. 90 CPC/TI il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella sentenza. Il libero apprezzamento delle prove comporta per il giudice il dovere di motivare la propria opinione; non è sufficiente che egli si dichiari semplicemente convinto di qualche cosa, ma è necessario che esponga scrupolosamente le ragioni che lo hanno condotto a maturare un determinato convincimento (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 90 e m. 2 ad art. 285). In particolare, il fatto che un tribunale possa apprezzare liberamente le prove non lo dispensa dall’obbligo di esaminare attentamente il risultato delle misure probatorie ordinate. Egli può decidere che non vi sia motivo di tenere in considerazione determinate prove, ma deve allora nel suo giudizio indicare le ragioni che l’hanno condotto ad adottare tale attitudine. Un giudizio, benché non sia sprovvisto di motivazione, non può in ogni caso essere considerato sufficientemente motivato se la parte in causa non trova nel medesimo le ragioni per le quali non sono stati tenuti in considerazione mezzi di prova pertinenti e regolarmente prodotti concernenti un fatto la cui esistenza o inesistenza è stata constatata dal giudice (cfr. DTF 101 Ia 545 consid. 4). Nella fattispecie il primo giudice si è basato unicamente sulla copia dell’accordo 19 settembre 2008 (doc. C) per motivare la sua conclusione che il credito dell’attore non fosse sufficientemente liquido, senza accennare nulla nel suo giudizio in merito agli scritti di cui ai documenti D e I, che trattano proprio la questione relativa al credito di fr. 350'000.- vantato dall’attore. La censura dell’appellante in merito alla mancanza di motivazione è quindi provvista di buon diritto.

                                   7.   Resta di conseguenza da esaminare la censura dell’appellante relativa alla liquidità del credito di fr. 350'000.- da lui vantato nei confronti del convenuto sulla base di quanto stipulato con l’accordo doc. C anche alla luce dei documenti D e I, ritenuto che, in caso di accoglimento della medesima, tale credito potrebbe essere opposto in compensazione a quello del convenuto giusta l’art. 120 e seg. CO. Dal doc. D risulta che l’avv. C__________, davanti al quale era stato stipulato l’accordo 19 settembre 2008 (doc. C), aveva richiesto in data 26 settembre 2008 a AP 1 di fargli pervenire, come pattuito, i conteggi esatti delle sue eventuali ulteriori pretese per la cessione dei pacchetti azionari oggetto del suddetto accordo, comunicandogli che in caso di mancata risposta da parte sua entro il 30 settembre 2008 avrebbe dato atto che egli non aveva ulteriori pretese da far valere e che era dunque confermato l’importo di fr. 350'000.- pattuito e già depositato da M__________ presso l’avv. F__________ (doc. I). Con scritto 10 ottobre 2008 (doc. D) quest’ultima ha poi richiesto all’appellante di indicarle gli estremi per effettuare il bonifico dell’importo di fr. 350'000.- dovutogli secondo l’accordo doc. C, avendo ricevuto conferma scritta da parte dell’avv. C__________ che le azioni della società erano divenute di proprietà di AO 1 come pattuito e avendo quindi provveduto alla modifica del consiglio di amministrazione della società U__________ SA. Da quest’ultimo scritto – il cui contenuto non è mai stato oltretutto contestato dal convenuto - risulta chiaramente che AP 1 non ha fatto valere ulteriori pretese per la cessione delle azioni oggetto dell’accordo 19 settembre 2008, confermando dunque implicitamente l’importo di fr. 350'000.- indicato dalle parti nel doc. C. La conferma da tali documenti dell’importo dovuto dal convenuto, rende irrilevante la contestazione di quest’ultimo, ripetuta anche nelle osservazioni all’appello, circa la manifesta manipolazione della cifra da lui dovuta nella copia dell’accordo prodotta dall’attore (cfr. doc. C, punto 4). Né è di rilievo l’altra osservazione dell’appellato al riguardo, ossia che il credito dell’appellante non è liquido essendo in corso tra le parti per i motivi evincibili dai docc. 3 e 4 agli atti un contenzioso sull’ammontare dovuto per la cessione delle azioni di cui al doc. C. Dalla documentazione prodotta a sostegno di tale allegazione, e in particolare dal doc. 3, si evince unicamente che l’appellante si è autodenunciato alle autorità penali, affermando di avere falsificato la documentazione relativa ad alcuni accordi da lui stipulati a nome della società U__________ SA, e che a seguito della sua autodenuncia era stato aperto un procedimento penale a suo carico, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere (doc. 3). Questi documenti non provano che tra le parti qui in causa vi sia un contenzioso in corso sull’ammontare dovuto dall’appellato per la cessione delle azioni oggetto dell’accordo 19 settembre 2008. Anzi, il decreto di non luogo a procedere tenderebbe a smentire, anziché confermare, le affermazioni dell’appellato sui danni causati dall’appellante alla società U__________ SA e alle sue conseguenti pretese risarcitorie che ridurrebbero notevolmente l’importo da lui dovuto per la cessione delle quote azionarie pattuita con l’accordo 19 settembre 2008. Oltre a ciò, bisogna pure considerare che giusta l’art. 120 cpv. 2 CO in ogni caso la contestazione del credito non impedisce all’appellante di opporre il medesimo a quello dell’appellato, ritenuto che l’esistenza del credito contestato è stata provata e il medesimo risulta esigibile, ossia scaduto e non gravato da eccezioni (cfr. Peter W., Basler Kommentar OR I, ed. 4, nr. 21 ad art. 120).

                                   8.   Alla luce delle suddette considerazioni, il Pretore ha quindi a torto concluso che il credito vantato dall’attore nei confronti del convenuto non fosse sufficientemente liquido. La censura dell’appellante in merito deve quindi essere accolta. L’eccezione di compensazione non esige per la sua validità particolari requisiti di forma, bastando ai sensi dell’art. 124 CO che il debitore della pretesa principale manifesti l’intenzione di opporre al creditore le sue pretese a titolo compensatorio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 170). Nella petizione l’attore ha affermato che nel conteggio di dare e avere risultava un credito a suo favore di fr. 350'000.-, ritenuto che il prestito di fr. 300'000.- era stato a suo avviso rimborsato tramite la cessione delle azioni come da accordo 19 settembre 2008 (cfr. petizione pag. 2, penultimo paragrafo pt. 2). La manifestazione dell’intenzione dell’attore di opporre la sua pretesa a quella del convenuto non è stata messa in dubbio né da quest’ultimo, il quale ha addirittura esplicitamente preso atto dell’eccezione di compensazione nella sua risposta (cfr. risposta pag. 2, ultima frase ad 2), né dal Pretore, il quale ha esaminato direttamente se il credito vantato dall’attore fosse stato sufficientemente provato per essere opposto alla pretesa del convenuto. Essendo stata quindi validamente sollevata l’eccezione di compensazione, il credito di fr. 350'000.- dell’appellante può essere opposto giusta l’art. 120 CO alla pretesa di fr. 300'000.- della controparte. Estinguendosi il debito di fr. 300'000.- dell’appellante nei confronti dell’appellato per compensazione, ne consegue la provata inesistenza del medesimo e dunque il conseguente accoglimento della domanda di annullamento dell’esecuzione nr. __________ dell’UEF di Bellinzona.

                                   9.   Visto quanto sopra, l’appello deve essere integralmente accolto e la sentenza di primo grado riformata accogliendo la petizione. Tassa di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono quindi la soccombenza giusta l’art. 148 CPC/TI. Il convenuto rifonderà dunque all’attore l’importo di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili di prima istanza e l’importo di fr. 5400.- per ripetibili d’appello.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC/TI, la LTG ed il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia

                                    I.   L’appello 17 settembre 2010 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 7 settembre 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                         1.   La petizione di AP 1 è accolta: è accertata l’inesistenza del debito di fr. 300'000.- nei confronti di AO 1. Di conseguenza, l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona nei confronti di AP 1 è annullata.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 3'900.- e le spese di fr. 100.-, anticipate dall’attore, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’attore fr. 18'000.per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'800.b) spese                         fr.    100.totale                              fr. 1'900.già anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 5’400.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con

un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).