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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.06.2012 12.2010.173

13 giugno 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,419 parole·~12 min·3

Riassunto

Contratto di lavoro - pretese del lavoratore per versamento del bonus e per la rifusione di spese di trasloco

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.173

Lugano 13 giugno 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.791 della Pretura __________ promossa con petizione 29 novembre 2001 da

AO 1 rappr. dall' RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall' RA 1  

in materia di contratto di lavoro, con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 86'957.- oltre interessi a vario titolo e l'accertamento del diritto al rimborso delle spese di trasloco e al rilascio del certificato di lavoro relativo all'intera durata del rapporto d'impiego;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell'azione, e completata dall'attore con l'allegato di replica chiedente la condanna al pagamento di ulteriori fr. 11'670.- lordi a titolo di stipendio;

pretese integralmente contestate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 24 agosto 2010 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 46'214,40, oltre interessi, condannando la convenuta a rilasciare all'attore il certificato di lavoro richiesto, con ripartizione di tasse e spese secondo la soccombenza e condanna della convenuta al versamento di fr. 6'500.- per ripetibili parziali;

appellante la convenuta __________ con atto di appello 16 settembre 2010, con cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare la convenuta al pagamento di soli fr. 10'170.- oltre interessi e al rilascio del certificato di lavoro richiesto, con diversa ripartizione di tasse e spese e la rifusione di fr. 6'500.- quali ripetibili parziali, con protesta di spese e ripetibili della procedura di appello;

mentre l'attore, con "risposta" (recte: osservazioni) 21 ottobre 2010, propone la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 7 aprile 1999 AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di responsabile delle risorse umane per la Svizzera e l'Europa centrale. Il rapporto d'impiego ha preso avvio il 1° luglio 1999 sulla base di un contratto scritto (doc. B) che prevedeva uno stipendio mensile fisso, un bonus variabile e una serie di prestazioni supplementari di cui il dipendente poteva godere, quali un'indennità forfetaria per spese di rappresentanza, le facilitazioni per il leasing del veicolo, lo sconto del 50% sugli acquisti di merce della società fino ad un valore complessivo massimo di fr. 10'000.-, nonché la partecipazione dell'azienda alle spese di trasloco. Con successive pattuizioni scritte (doc. D, E e F) le parti hanno ulteriormente precisato il contenuto del contratto di lavoro, in particolare, per quanto rilevante ai fini del presente giudizio, quantificando lo stipendio annuo lordo del dipendente in fr. 140'040.-, le spese di rappresentanza in fr. 10'020.-, il bonus in fr. 60'000.- di cui solo la metà garantito per l'anno 2000.

                                  B.   Con scritto 23 aprile 2001 (doc. C) la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 31 ottobre successivo e contestualmente sottoposto al dipendente una proposta di accordo scritto ("termination agreement" doc. G) con il quale le parti avrebbero inteso definire le conseguenze della disdetta. Rifiutatosi di sottoscrivere tale pattuizione, poiché ritenuta lesiva dei suoi diritti, il dipendente ha fatto valere pretese a vario titolo sulle quali le parti non sono state in grado di trovare un accordo.

                                  C.   Con petizione 29 novembre 2001 AO 1 si è rivolto alla Pretura __________ per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di pretese a vario titolo per complessivi fr. 86'957.-, oltre interessi, e l'accertamento del diritto al rimborso delle spese di trasloco e al rilascio del certificato di lavoro relativo all'intera durata del rapporto d'impiego. La convenuta ha postulato la reiezione della petizione poiché infondata e, subordinatamente, poiché ogni pretesa residua sarebbe da ritenere compensata con contropretese di egual valore. Con l'allegato di replica l'attore ha confermato le proprie allegazioni e completato le domande, chiedendo pure la condanna della convenuta al pagamento di ulteriori fr. 11'670.- lordi a titolo di stipendio per il mese di novembre 2001. Delle conclusioni di causa formulate dalle parti si dirà, per quanto di rilievo ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.

                                  D.   Il Pretore, con sentenza 24 agosto 2010 qui impugnata, ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a pagare all'attore la somma di fr. 46'214.40 oltre interessi e a rilasciare all'attore il certificato di salario richiesto.

                                  E.   Con appello 16 settembre 2010 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, ovvero la condanna al pagamento di fr. 10'170.– e al rilascio del certificato di lavoro. Con osservazioni 21 ottobre 2010 la parte appellata postula la reiezione del gravame.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha, in sintesi, riconosciuto le pretese dell'attore di fr. 3'000.- quale indennità per il leasing dell'autoveicolo, fr. 31'250.- a titolo di residuo del bonus per l'anno 2001 (già considerata la cifra di fr. 37'500.- versata dalla convenuta parzialmente acquiescente), fr. 5'654.40 di rimborso delle spese sostenute per il trasloco e, infine, fr. 10'810.- (pari a fr. 11'670.- lordi) quale stipendio per il mese di novembre 2001. Dal totale che ne consegue è stata quindi posta in deduzione la contropretesa incontestata di fr. 4'500.-, con un conseguente saldo complessivo a favore dell'attore di fr. 46'214.40 oltre interessi di mora. Alla società convenuta è inoltre stato ordinato di rilasciare il certificato di salario così come richiesto dal dipendente.

                                   3.   L'appellante riepiloga le fasi della procedura svoltasi dinanzi al primo giudice e le tesi esposte dalle parti e precisa quindi preliminarmente che la decisione pretorile è contestata solamente in relazione alle pretese di versamento del bonus e di rimborso delle spese di trasloco. Non sono per contro censurate le altre conclusioni del giudice di prime cure.

                                   4.   La convenuta censura dapprima la decisione pretorile laddove, con riferimento al bonus dovuto al dipendente, ha ritenuto che la datrice di lavoro non abbia fatto fronte agli obblighi probatori che le incombevano. Rimasto incontestato che l'ammontare del bonus dovuto all'attore (fissato per il 2001 in fr. 75'000.-) dipendesse nella misura del 40% dal risultato aziendale, il Pretore avrebbe a torto rimproverato alla datrice di lavoro convenuta di aver fallito la prova di un fatto negativo, ovvero di non aver dimostrato che, in ragione del cattivo risultato aziendale conseguito, questa componente del bonus non sarebbe stata versata a nessun altro dipendente. L'appellante sottolinea anzitutto come la parte attrice non abbia in alcun modo favorito la prova del pagamento a terzi del bonus in questione, omettendo pure di chiedere una perizia contabile al riguardo o di interpellare al proposito gli ex colleghi sentiti quali testi. L'appellante ritiene quindi di aver fornito una prova sufficiente di tale circostanza grazie alle dichiarazioni fornite in causa delle più alte cariche amministrative della società. A torto il primo giudice avrebbe poi ravvisato contraddizioni tra le dichiarazione rese dai due dirigenti sentiti quali testi. La censura non può essere accolta. Infatti, l'interpretazione che l'appellante si prefigge di dare alle dichiarazioni fornite dai testi __________ e __________ non scalfisce le conclusioni a cui è giunto il Pretore. Il primo Giudice ha infatti rilevato come l'asserito cattivo risultato dell'azienda nel suo complesso non abbia comunque impedito nel corso degli ultimi anni di versare ad almeno un dipendente della sede di __________, sentito peraltro quale teste, l'integrità del bonus pattuito per gli anni 1999 e 2000, deducendone che "i dipendenti della convenuta di sede a __________ a livello di bonus beneficiavano in quegli anni di condizioni migliori rispetto ai colleghi delle altre sedi" (sentenza pag. 6, consid. 2.2). Con riferimento a tale circostanza il Pretore ha pertanto relativizzato la valenza probatoria della dichiarazione prodotta dalla convenuta attestante perdite significative per i primi 11 mesi di attività del 2001 (scritto 20 dicembre 2001, doc. 8). Alla luce di queste circostanze, a fronte dell'incertezza in merito al trattamento degli altri dipendenti dell'azienda per quanto concerne la parte del bonus 2001 correlata al risultato aziendale, non può essere rimproverato al Pretore di aver fatto sopportare alla convenuta le conseguenze della mancata prova della rinuncia al versamento del bonus intero ai dipendenti della sede di __________.

                                   5.   L'appellante contesta inoltre la conclusione del Pretore che ha riconosciuto anche la parte di bonus, ovvero il restante 60%, dovuta in relazione al raggiungimento degli obiettivi personali del dipendente (definito quale "bonus qualitativo"). A torto il primo giudice avrebbe riconosciuto l'intero importo, rimproverando alla convenuta di non aver saputo dimostrare le ragioni per le quali tale componente del bonus non sarebbe dovuta. Infatti, a mente dell'appellante, non trattandosi di una prestazione salariale, ma di una gratificazione lasciata alla discrezionalità della datrice di lavoro, anche in assenza della prova suddetta nulla permetterebbe al Pretore di costringere la convenuta al pagamento dell'importo massimo, in luogo di quello realmente riconosciuto a seguito dell'apprezzamento che le compete, in casu fr. 37'500.- invece dei fr. 41'250.richiesti. Sennonché, l'appellante non contesta la conclusione pretorile che accerta la mancata formale definizione da parte dell'azienda degli obiettivi che dovevano essere raggiunti dall'attore, in evidente violazione con quanto previsto da precise direttive interne. L'inadempienza dell'azienda a questo riguardo non può peraltro essere invocata quale circostanza atta a conferire alla convenuta un margine di apprezzamento superiore a quello che avrebbe avuto qualora si fosse attenuta alle norme interne di cui si è dotata. Non va infatti dimenticato che tali prescrizioni sono senz'altro atte a suscitare un certo affidamento da parte dei dipendenti, sottratti al rischio di un giudizio arbitrario a proposito del raggiungimento dei loro obiettivi personali. L'agire della datrice di lavoro nel caso concreto è tale da far venire meno il carattere discrezionale della parte di bonus legata al raggiungimento degli obiettivi personali, che giustamente il Pretore ha considerato raggiunti in assenza di prova contraria, riconoscendo di conseguenza il bonus intero quale parte integrante della remunerazione dovuta all'attore. Anche su questo punto l'appello va respinto.

                                   6.   In fine l'appellante censura la decisione pretorile in merito al riconoscimento del diritto alla rifusione delle spese di trasloco.

                                         6.1.  Preliminarmente censurata è la conclusione secondo la quale non vi sarebbe stata contestazione della legittimità del credito da parte della convenuta. Sennonché, anche in sede di appello, la contestazione al proposito è del tutto inconsistente, limitandosi all'invocazione di gravi manchevolezze del lavoratore quale causa del licenziamento. Questa pretesa circostanza, che a mente dell'appellante farebbe decadere il diritto del dipendente al rimborso delle spese di trasloco, non è però stata minimamente provata e la sua invocazione a questo stadio di procedura rasenta la temerarietà essendo contraddetta dal tenore della lettera di licenziamento (doc. C), della bozza di accordo (doc. G) e delle attestazioni rilasciate dalla datrice di lavoro (doc. S e T).

                                         6.2.  A mente dell'appellante, sempre in merito alla pretesa per le spese di trasloco, il dipendente non avrebbe ossequiato la procedura concordata che prevedeva la presentazione di due offerte. Egli avrebbe per contro messo la datrice di lavoro dinanzi al fatto compiuto presentando la fattura (doc. 7) a trasloco avvenuto. La censura è inammissibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI), poiché si limita all'apodittica dichiarazione che "l'accordo è stato violato e non se ne può richiedere l'esecuzione" (appello pag. 17 n. 6 b) ma non si confronta minimamente con la tesi del Pretore.

                                         6.3. Resta da esaminare l'ulteriore censura a questo proposito, con la quale la convenuta rimprovera al Pretore di aver accolto una richiesta condannatoria formulata dall'attore per la prima volta, peraltro solo nelle motivazioni, con l'allegato di replica, a fronte di una vincolante e irrita domanda di petizione, ribadita con il "petitum" di replica, limitata al solo accertamento del diritto al rimborso. Il Pretore ha ritenuto che determinante non fosse la forma, ma il senso della domanda posta dall'attore, formulata in modo formalmente corretto con l'allegato conclusivo. La richiesta sarebbe quindi apparsa chiara anche alla convenuta che non avrebbe neppure contestato la legittimità del credito, opponendo solo l'eccezione di compensazione e alcune contestazioni di natura procedurale. Anche questa censura è inammissibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) e andrebbe comunque respinta nel merito poiché le allegazioni addotte dall'attore già con la replica hanno permesso alla controparte di contrapporre a tale mutazione della domanda le sue ragioni e i suoi mezzi di difesa senza subire alcun pregiudizio, i fatti alla base della nuova domanda essendo peraltro rimasti inalterati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 2 e segg. ad art. 74 e m. 1 ad art. 88).

                                   7.   Ne discende che il gravame della convenuta dev'essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, il valore di appello è di fr. 36'044,40 (fr. 46'214,40 ./. fr. 10'170.-).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, l'appello 16 settembre 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

      a) tassa di giustizia                             fr. 1'900.–

      b) spese                                               fr.    100.–

                                                                     fr. 2'000.–

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili d'appello.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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