Incarto n. 12.2010.17
Lugano 16 marzo 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 25 gennaio 2010 presentato da
AP 1
contro
il decreto di stralcio 23 dicembre 2009 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1
richiamata la diffida 1° febbraio 2010 della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine di quindici giorni dalla data della ricezione per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 100.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli ai sensi dell'art. 312 CPC;
appurato che l’ordinanza è stata consegnata alla destinataria il 3 febbraio 2010 (cfr. ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnato è giunto a scadenza il 18 febbraio 2010;
constatato che la ricorrente ha comunicato l’8 febbraio 2010 di non voler versare l’anticipo e che entro il termine non è intervenuto alcun versamento;
considerato che nelle circostanze descritte l’appello sfugge a qualsiasi esame e deve dunque essere stralciato dai ruoli;
ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato intimato;
decreta 1. L'appello 25 gennaio 2010 di AP 1 avverso il decreto di stralcio 23 dicembre 2009 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).