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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.08.2010 12.2010.16

12 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,937 parole·~20 min·2

Riassunto

Lavoro - modifica del contratto tacita - deduzione per vitto e alloggio

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.16

Lugano 12 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI(CL).2009.74 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 3 aprile 2009 da

AO 1  rappr. da RA 1,     

contro

AP 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'200.– lordi oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda aumentata in sede di udienza di contraddittorio a fr. 9'980.40 netti e fr. 15'600.– lordi e precisata nelle conclusioni in fr. 22'173.– netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2009;

lite in cui è intervenuta il 14 aprile 2009 C__________, , rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti della convenuta rispetto alla pretesa dell’istante fino a concorrenza delle indennità versategli;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 13 gennaio 2010 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’istante fr. 15'638.40 oltre interessi e all’intervenuta in lite fr. 4'180.65 oltre interessi (dispositivo n. 1.1), agli istituti previdenziali preposti gli oneri sociali di legge concernenti la somma di fr. 19'819.05 (dispositivo n. 1.2), come pure fr. 1'000.– all'istante a titolo d'indennità (dispositivo n. 3);

appellante la convenuta, che con appello del 25 gennaio 2010 chiede di respingere le pretese dell'istante e che il medesimo sia “tenuto al versamento di fr. 4'050.– a titolo di vitto e alloggio”;

l'appellato e l'intervenuta in lite non hanno presentato osservazioni all'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto:  

                                     1.    AO 1 è stato assunto per tempo indeterminato il 1° maggio 2006 da AP 1 (in seguito AP 1), in qualità di “ausiliario cucina” presso l'esercizio pubblico di quest'ultima a __________. L'orario di lavoro era stabilito in 42 ore settimanali, con diritto a cinque settimane di vacanza da eseguirsi, secondo l'accordo particolare, “in modo collettivo per chiusura aziendale”, con “avviso all'impiegato almeno un mese prima” (doc. C, cifra 11). Lo stipendio era fissato contrattualmente in fr. 3'300.– mensili lordi, poi portati a fr. 3'600.– mensili lordi da maggio 2008. Il 12 marzo 2009, __________, socia gerente di AP 1, ha convocato il lavoratore per un colloquio definito di ammonimento, durante il quale la prima rimproverava al secondo il comportamento tenuto la sera del 6 marzo 2009, allorquando assieme ad altri clienti avrebbe esagerato nel consumo di alcolici sia all'interno dell'esercizio pubblico che all'esterno. La mattina seguente __________ osservava che il lavoratore si era presentato al lavoro in condizione non idonea “per cause molto evidenti” e che se si fossero ripetuti il consumo di bevande alcoliche durante le ore di lavoro, la frequentazione di clienti “nel locale dell'Hotel __________” e la messa al corrente dei clienti, o di altri, di informazioni riservate, si sarebbe provveduto al licenziamento in tronco. Il verbale del colloquio è stato sottoposto per la firma il mattino del 13 marzo 2009 e l'istante si è rifiutato di firmarlo. Con scritto 13 marzo 2009, AP 1 disdiceva il contratto di lavoro con effetto immediato, con la richiesta all'istante, tra l'altro, di riconsegnare entro 15 giorni la camera (alloggio) messa a disposizione. Con lettera 17 marzo 2009, AO 1 contestava il licenziamento in tronco, non essendo a suo dire dati i presupposti, comunicando di essere a disposizione fino a fine aprile 2009. Il 19 marzo 2009 AO 1 postulava la concessione della disoccupazione.

                                     2.    Con istanza 3 aprile 2009, AO 1 si è rivolto alla Pretura per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 19'200.– lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali. Con scritto 14 aprile 2009, interveniva in lite C__________, , rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti della convenuta rispetto alla pretesa dell’attore fino a concorrenza delle indennità versategli (fr. 1'598.50 netti per marzo 2009 e fr. 2'705.10 netti per aprile).

                                            All'udienza di discussione 12 maggio 2009, AO 1 ha quantificato le proprie pretese in fr. 9'980.40 netti e fr. 15'600.– lordi. AP 1 si è opposta integralmente alle pretese dell'istante. Esperita l'istruttoria, le parti il 29 ottobre 2009, in sede di discussione finale, si sono confermate nelle proprie domande, presentando memoriali conclusivi. AO 1 ha precisato la sua richiesta in fr. 22'173.– netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2009. C__________ ha precisato la sua domanda in fr. 1'598.50 netti, poi rettificata in fr. 4'180.65 con lettera 22 dicembre 2009.

                                     3.    Con sentenza 13 gennaio 2010, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la convenuta a versare all’istante fr. 15'638.40 oltre interessi, all’intervenuta in lite fr. 4'180.65 oltre interessi (dispositivo n. 1.1), agli istituti previdenziali preposti gli oneri sociali di legge concernenti la somma di fr. 19'819.05 (dispositivo n. 1.2), come pure fr. 1'000.– all'istante a titolo d'indennità ripetibile (dispositivo n. 3).

                                     4.    Con appello 25 gennaio 2010, AP 1 chiede di respingere le pretese dell'istante e che quest'ultimo sia “tenuto al versamento di fr. 4'050.– a titolo di vitto e alloggio”. AO 1 e C__________ non hanno formulato osservazioni all'appello.

                                     5.    L'appellante si aggrava per il fatto che la decisione del Pretore non indichi i rimedi di diritto. Ciò sarebbe, a suo dire, contrario alle esigenze poste dall'art. 112 LTF. A torto. Contrariamente a quanto vale in linea di principio nell'ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale di validità della sentenza ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ trezzini, CPC-TI, m. 22 ad art. 285 e m. 3 ad art. 308). Questo principio non è stato mutato, per le decisioni di prima istanza, dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF). L'art. 112 cpv. 1 lett. d LTF – in base al quale le decisioni impugnabili al Tribunale federale devono indicare i rimedi giuridici – si applica infatti solo ai giudizi di seconda istanza cantonale (Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Bundesgerichtsgesetz, in Basler Kommentar, Basilea 2008, n. 2 ad art. 112 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4438 ad art. 112 LTF; Seiler/von Werdt/Güngericht, Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 2 ad art. 112 LTF). Comunque l'assenza dei rimedi di diritto nella decisione di prima istanza non ha arrecato pregiudizio all'appellante, che si è aggravata tempestivamente a questa Camera. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

                                     6.    L'appellante lamenta violazione del diritto di essere sentita, per non aver potuto prendere posizione sulla rettifica apportata da C__________ alle proprie pretese conclusive. A torto. Dagli atti risulta che in data 14 aprile 2009 C__________ era interventa in lite (act. II) rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti della convenuta rispetto alla pretesa dell’attore fino a concorrenza delle indennità versategli, segnatamente gli importi netti di “fr. 1'598.50 (doc. B)” [documento assunto agli atti quale doc. A2] e “fr. 2'705.10 (doc. C)” [documento assunto agli atti quale doc. A3]. In sede di conclusioni C__________ ha indicato di aver “anticipato le indennità” per “una somma netta di fr. 1'598.50” (cfr. plico act. IX). Quest'ultima indicazione è stata rettificata dall'intervenuta in lite con lettera 22 dicembre 2009, evidenziando di essere incorsa “in un errore di riporto delle somme effettivamente versate al signor AO 1 come da art. 29 e segg. LADI”, con l'indicazione di una somma totale versata – poi ritenuta dal primo giudice – di “fr. 4'180.65” (cfr. doc. 3 fascicolo atti di cancelleria). La pretesa di C__________ era comunque già supportata dalla documentazione presentata con l'istanza di intervento in lite. Non trattasi dunque di nuova allegazione – avendo la parte convenuta avuto il diritto di esprimersi su una richiesta anche superiore a quella poi ritenuta dal primo giudice – ma di rettifica a norma dell'art. 82 CPC. Del resto, anche qualora si volesse ritenere una violazione del diritto di essere sentito, l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti al Pretore su questo punto sarebbe un eccesso di formalismo. Avendo il Pretore computato l'importo effettivamente dovuto all'istante AO 1 mediante deduzione della pretesa riconosciuta a C__________, l'importo non preteso da quest'ultima – rispettivamente a lei riconosciuto – sarebbe in effetti pertoccato al primo. La convenuta non ha dunque subito pregiudizio alcuno dall'agire del primo giudice. L'appello si rivela nuovamente infondato.

                                     7.    L'appellante si aggrava per il fatto che AO 1 avrebbe, a suo dire, fatto valere con l'istanza una pretesa di fr. 19'200.– lordi. Accordando fr. 19'819.05 netti, oltre agli oneri sociali su quest'ultimo importo, il primo giudice sarebbe andato oltre “le richieste iniziali” (appello, punto 3, pag. 5 in basso) indicate “nell'istanza” (appello, punto 3 pag. 6 in alto). Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, per non aver avuto la possibilità di prendere posizione su quanto accordato in più dal Pretore rispetto “all'oggetto di causa indicato nell'istanza”. A torto. Come rettamente indicato nella sentenza impugnata, all'udienza di contraddittorio del 12 maggio 2009, AO 1 ha fatto valere pretese per complessivi fr. 25'580.– [di cui fr. 9'980.– netti e fr. 15'600.– lordi (act. III, pag. 1 verso il basso e memoriale 8 maggio 2009 annesso)]. L'appellante ha avuto la possibilità di esprimersi su detta richiesta, palesemente superiore a quella poi riconosciuta dal primo giudice, anche tenendo conto degli oneri sociali di legge (AVS/AI/IPG). L'appello va dunque nuovamente respinto.

                                     8.    L'appellante si aggrava contro il mancato riconoscimento da parte del Pretore dei requisiti per un licenziamento immediato di AO 1. Il primo giudice non avrebbe, a suo dire, “considerato correttamente i fatti”, non ritenendo che in vero il motivo del licenziamento in tronco era il “chiaro rifiuto” da parte del lavoratore “di cambiare in futuro l'atteggiamento” e l'avere “detto di non intendere smettere con il proprio comportamento”, anzi, urlato il proprio rifiuto di seguire le direttive (appello, punto 4 pag. 6). Trattasi di motivo di licenziamento e di argomento nuovo, non indicato nella lettera di licenziamento, né in corso di causa. Fatto valere solo in sede d'appello, si rivela palesemente irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L'appello su questo punto, palesemente irrito e infondato, va dunque disatteso senza ulteriore disamina.

                                     9.    L'appellante si aggrava sostenendo che il primo giudice avrebbe “calcolato che un aumento di stipendio fosse dovuto per le responsabilità in cucina dell'appellato” (appello, punto 5 pag. 6 in basso). Il Pretore sarebbe, a suo dire, “giunto alla conclusione che l'appellato tenesse responsabilità in cucina” sulla base di “un apprezzamento erroneo dei fatti”, in quanto sarebbe “impossibile lasciare ad una persona (senza diploma) la responsabilità della cucina di un albergo a due stelle con annesso ristorante e pizzeria”, anzi, “una sorta di suicidio aziendale” (appello, punto 5 pag. 6 in basso e pag. 7 in alto e nel mezzo). L'appello, che difetta di precisione – non indicando l'esatta argomentazione impugnata – sembra riferirsi (cfr. anche, appello punto 7 pag. 8) alle considerazioni del primo giudice in relazione alla pretesa dell'istante di un importo netto di fr. 6'597.25 per il “salario (fr. 3'600.– lordi x 2)” e la “tredicesima pro-rata per i mesi di gennaio e febbraio 2008 (fr. 600.–, pari a 2/12 di fr. 3'600.–), dedotti gli oneri sociali del 15,42%” (sentenza impugnata consid. 6.2). In grande sintesi, il primo giudice ha riconosciuto la legittimità del salario esposto dall'istante per questi due mesi in fr. 3'600.– mensili lordi, benché l'aumento di stipendio (da fr. 3'300.– a fr. 3'600.– lordi) fosse stato accordato dalla convenuta solo a partire dal mese di maggio 2008. Secondo il Pretore, il salario lordo mensile di fr. 3'600.– rivendicato dall'istante, si collocava sopra quello che le parti avevano pattuito (fr. 3'300.– sino ad aprile 2008), ma al di sotto di quello cui l'istante avrebbe avuto diritto secondo il CCNL. Il primo giudice, con riferimento alle deposizioni testimoniali di __________, ma in particolare di __________ (act. IV) e __________ (act. V), ha ritenuto non apparire “una forzatura quella di considerare che l'attività svolta dall'istante” nei due mesi in questione “fosse collocabile nella categoria dell'art. 10 cifra 1 IIIc) CCNL”, essendo la funzione effettivamente rivestita dall'istante qualificabile come “quadro che dirige(va) regolarmente almeno un collaboratore”. L'appellante non si confronta con le considerazioni che hanno indotto il primo giudice, con riferimento alle menzionate testimonianze, a ritenere che l'istante non era in vero un aiuto-cucina, ma un cuoco con funzione di quadro a norma del menzionato articolo del CCNL. Essa si limita infatti a generiche adduzioni – per altro irrite, in quanto fatte valere solo in sede d'appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC – fondate, a suo dire, sugli insegnamenti della “logica del mestiere e dell'esperienza di vita” (appello, punto 5 pag. 6 nel mezzo), sulla pretesa impossibilità di lasciare ad una persona (senza diploma) la responsabilità della cucina di un albergo a due stelle con annesso ristorante e pizzeria, come pure alla doglianza, pure generica, di carenze probatorie da parte dell'istante o istruttorie da parte del giudice, mancando, a suo dire, accertamenti sulla gestione della cucina e sulle autonomie gestionali dell'istante (“es. acquisti merce, ecc…”). L'appellante ammette però che l'appellato ha operato anche da solo nella cucina di un albergo di due stelle (appello, punto 5 pag. 7 verso l'alto), ciò che osta con la qualifica di “ausiliario cucina” indicata nel contratto (doc. C) e con la mancanza di competenza (“persona senza diplomi”) che AP 1 sembra voler addurre in sede d'appello (appello, punto 5 pag. 7 in alto). Comunque, come rettamente evidenziato dal primo giudice, lo stipendio mensile (fr. 3'600.– lordi) esposto da AO 1 per i mesi di gennaio e febbraio 2008 – ritenuto dalla decisione di prima sede – appare ampiamente inferiore al minimo salariale a cui avrebbe avuto diritto un collaboratore rientrante nella categoria dell'art. 10 cifra 1 IIIa (fr. 4'070.–) indicato dall'appellato per le sue calcolazioni in sede conclusiva, e ancor più basso rispetto a quello di un collaboratore della categoria superiore dell'art. 10 cifra 1 IIIc) CCNL (fr. 4'485.– lordi) che non sarebbe stato fuori luogo applicare a AO 1. L'appello, privo ancora una volta di argomentazioni utili e di rilievo, cade nuovamente nel vuoto.

                                     10.  Il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti era di durata indeterminata, avendo il contratto avuto soluzione di continuità dal 1° maggio 2006 al 13 marzo 2009. Egli ha dunque ritenuto contraria al contratto la pretesa della convenuta di non pagare lo stipendio di gennaio e febbraio (di ogni anno), periodo nel quale l'Albergo __________ era chiuso per ferie aziendali, non risultando dagli atti che siano stati stipulati contratti a tempo determinato (stagionali) e mancando nel contratto una clausola (a norma dell'art. 6 cpv. 4 CCNL) che specificava la durata stagionale.

                                            L'appellante si aggrava allegando all'appello messaggi mail (doc. B) e un plico di lettere (doc. C), a conferma del suo diniego di pagamento del salario per i primi due mesi dell'anno. Detti documenti sono tuttavia irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà di produrre nuove prove in sede di appello.

                                            L'appellante sostiene “che era chiaro alle parti che il contratto fosse disdetto (oralmente) e che a tutti andava bene così, salvo per chi pretendeva la disdetta orale”, come pure che “certo (forse) non si può parlare di disdetta ma solo di sospensione” (appello, punto 6 pag. 8 verso l'alto). Trattasi di argomenti nuovi, fatti valere tardivamente, quindi in modo irrito (art. 78 cpv. 2 CPC e 321 cpv. 1 lett. b CPC), che comunque non trovano riscontro probatorio negli atti. Per altro l'appellante sostiene di non avere forse disdetto il contratto ma di averlo semplicemente “sospeso”, ciò che è palesemente fuori luogo e insostenibile dal profilo giuridico per un contratto di lavoro di durata indeterminata, in base al quale lo stipendio va versato mensilmente – nel rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL – senza interruzioni di sorta. La pretesa dell'istante di ottenere il versamento dello stipendio dei primi due mesi dell'anno non è dunque né di natura “estorsiva” (act. III, memoriale di parte convenuta, pag. 3 verso il mezzo), né di carattere “ritorsivo” (appello, punto 6 pag. 8 verso l'alto). L'appello, su questo punto al limite della temerarietà, è palesemente infondato.

                                     11.  Il primo giudice ha evidenziato che il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti l'11 maggio 2006 prevedeva la deduzione di fr. 150.– mensili per “vitto e alloggio” (doc. C). Sennonché, secondo il primo giudice, non risulta, né le parti lo hanno affermato, che tale importo sia stato effettivamente conteggiato a carico del lavoratore dopo il 1° gennaio 2007. Il Pretore ha rilevato che è impensabile e poco credibile che il mancato computo dell'onere per vitto e alloggio possa essere dovuto ad un “errore” (come lo ha definito la convenuta in sede di risposta), se solo si pon mente che non si tratta di montanti irrisori (l'art. 29 CCNL in relazione all'art. 11 OAVS prevede per una pensione completa una somma addebitabile al lavoratore pari a fr. 645.– e per l'alloggio una somma di fr. 345.–). La datrice di lavoro, secondo il primo giudice, non può dunque essersi sbagliata, “dimenticando” per svista di operare tale deduzione durante il periodo contrattuale dal 2007 al marzo 2009. Questa omissione, secondo il primo giudice, non può che essere frutto di un accordo – tacito o verbale – tra le parti. Il primo giudice ha quindi aggiunto che non è fuori luogo pensare che corrisponda a realtà quanto asserito dall'istante in merito al fatto che le parti si erano verbalmente accordate sul principio secondo cui le ore straordinarie effettuate dal lavoratore (segnatamente quelle del servizio di “picchetto” durante le prime ore della notte, cui hanno accennato i testi __________, verbale 4 giugno 2009, e __________, verbale 1° luglio 2009) sarebbero state compensate con i costi di vitto e alloggio. Caso contrario, aggiunge il Pretore, non vi sarebbe spiegazione plausibile per il fatto che durante più anni nessuna delle parti abbia fatto valere alcunché: l'istante a titolo di remunerazione per le ore straordinarie, del cui svolgimento – seppure senza quantificazione precisa – vi è traccia nelle deposizioni testimoniali di __________ e __________; la convenuta per vitto e alloggio forniti al lavoratore. Il fatto che la convenuta abbia rinunciato ad addebitare al lavoratore anche quel minimo importo di fr. 150.– mensili che era stato previsto dal contratto quale posta per “vitto e alloggio” dimostrerebbe, secondo il primo giudice, che la convenuta era ben al corrente della possibilità di accollare al lavoratore i costi per vitto e alloggio e di non averlo fatto – dal 2007 in avanti – consciamente e volontariamente. In quest'ottica, secondo il Pretore, non sarebbe fuori luogo pensare che i contraenti si erano accordati nel senso descritto dall'istante. Egli ha quindi stabilito che, quantomeno per atti concludenti, un patto come indicato dal lavoratore doveva ritenersi essere stato concluso.

                                            AP 1 non si confronta minimamente con le pertinenti argomentazioni del primo giudice sopra riportate. Si aggrava ponendo, in grande sintesi, solo l'interrogativo a sapere se “l'ex-datrice e alloggiatrice” possa “pretendere il vitto e alloggio per gli anni 2007 e fino alla rescissione del contratto” (appello pag. 2 nel mezzo) e postulando, nelle richieste conclusive, che AO 1 sia condannato “al versamento di fr. 4'050.– a titolo di vitto e alloggio pattuito per i mesi da gennaio 2007 a marzo 2009” (appello, pag. 11 nel mezzo). Quest'ultima richiesta, fatta valere solo in sede d'appello – non preceduta da una specifica azione creditoria riconvenzionale – è già di per sé palesemente irricevibile. Come irrito, perchè addotto solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), é l'argomento dell'appellante secondo cui la mancata “deduzione diretta dal 2007” sarebbe conseguente ad una, non meglio specificata e documentata, “questione amministrativa”, dovuta “al fatto che la società era nuova del settore ad aveva deciso di richiedere a posteriori la differenza” (appello, punto 8 pag. 9 verso l'alto).

                                            L'appellante sostiene inoltre che l'importo per il vitto e l'alloggio sarebbe stato chiaramente pattuito e che “il contratto parla chiaro”, come pure che mai la datrice di lavoro avrebbe rinunciato a trattenere questi soldi e che non sarebbe sufficiente un atto concludente per dimostrare la rinuncia (appello, punto 8 pag. 8 verso il basso e pag. 9 verso l'alto). A torto. La forma scritta per la modifica di un contratto è necessaria solo nella misura il cui il contratto originario soggiaceva a tale forma. In virtù dell'art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non è sottoposto ad una forma speciale. Di conseguenza le parti possono convenire tacitamente – vale a dire attraverso il silenzio o per atti concludenti – di modificare un contratto di lavoro che è stato fatto in forma scritta (Steiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 4 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 11 ad art. 320 CO; DTF 100 Ia 119 consid. 4 p. 124). Ciò è il caso se, come nella fattispecie ora in esame, la nuova modalità di retribuzione – diversa da quella pattuita inizialmente per scritto – si protrae incontestatamente per oltre due anni. In vero però, come rettamente evidenziato dal primo giudice, l'accordo tacito non aveva per oggetto il consenso del datore di lavoro ad un “implicito aumento di stipendio”, quanto piuttosto la compensazione dei costi di vitto e alloggio con le ore straordinarie eseguite dal lavoratore. Questa considerazione del primo giudice, fondata sull'esecuzione di ore straordinarie, rimasta per altro incontestata, merita conferma. Non vi era – e non vi è – dunque motivo di considerare nei calcoli per la determinazione del salario minimo quanto riconosciuto all'istante in natura (vitto e alloggio) per pagare dette ore. Anche su questo punto l'appello va pertanto respinto.

                                     12.  L'appellante contesta, per finire, l'obbligo fattogli dal primo giudice di rifondere alla controparte fr. 1'000.– a titolo di indennità a motivo della sua soccombenza. L'appellato non avrebbe, a suo dire, “speso un centesimo per la rappresentanza sindacale” e non avrebbe “dimostrato di avere avuto quindi spese particolari per la procedura”, ritenuto che la consulenza prestata dal sindacato era gratuita. A torto. Secondo giurisprudenza, la parte vittoriosa rappresentata dall’associazione di categoria ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). Non vi è motivo di scostarsi da detta giurisprudenza.

                                     13.  In conclusione, per i motivi sopra esposti, nella misura in cui è ricevibile, l'appello va respinto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L'appellato e l'intervenuta in lite non avendo presentato osservazioni, non c'è spazio per l'assegnazione di indennità ripetibili. Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 19'819.–.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello 25 gennaio 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-    -    -     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici:

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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