Incarto n. 12.2010.158
Lugano 30 novembre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.1409 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 5 ottobre 2009 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’775.05 oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 8'268.70;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 30 luglio 2010 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 27 agosto 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 16 settembre 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 3 novembre 2008 AO 1 è stato assunto da AP 1 in qualità di agente di call center con un salario mensile lordo di fr. 3'000.-. Sin dai primi mesi d’attività la datrice di lavoro è risultata in mora con il versamento del salario dei suoi dipendenti, tant’è che il Sindacato __________ e il Sindacato __________, agenti congiuntamente a nome di costoro, hanno dovuto intervenire a più riprese nei suoi confronti con solleciti e minacce di messa in mora (doc. B e C). Il 25 maggio 2009 (doc. D) i sindacati hanno intimato alla datrice di lavoro di pagare il saldo del salario di aprile e la quota parte di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio entro il successivo 5 giugno, alle ore 12.00, precisando che “se tale termine non dovesse essere mantenuto, i dipendenti saranno liberi da ogni impegno contrattuale verso l’azienda, quindi si asterranno dal lavoro con effetto immediato”. In assenza di riscontri, il 5 giugno 2009 è stato proclamato uno sciopero. Il 24 luglio 2009 il dipendente ha assegnato alla datrice di lavoro un ultimo termine scadente il successivo 31 luglio per versare tutti gli arretrati e, preso atto del mancato pagamento, quello stesso giorno ha comunicato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato (cfr. doc. F).
2.Con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1, che nelle more dalla causa ha modificato la sua ragione sociale in AP 1, al pagamento di fr. 11’775.05 (cfr. doc. 1) oltre interessi, somma corrispondente agli assegni familiari non pagati (fr. 9'000.-) ed al salario maturato nel periodo di preavviso (fr. 2'775.05).
La convenuta si è opposta all’istanza, osservando che la disdetta per motivi gravi significata dai dipendenti, che si erano licenziati chi il 15 giugno 2009 chi in data successiva, era intempestiva, la situazione di mora essendo stata nota già dall’inizio del 2009 ed essendo in ogni caso trascorsi almeno 20 giorni tra lo scritto del 25 maggio e la disdetta, per altro neppure inoltrata subito dopo la scadenza del termine allora assegnato. In via subordinata ha chiesto che i lavoratori si lasciassero imputare quanto da essi guadagnato o risparmiato a seguito del mancato impiego.
3. In sede conclusionale l’istante, tenuto conto di quanto aveva percepito dalla cassa disoccupazione in applicazione dell’art. 29 LADI, ha ridotto le sue pretese a fr. 8'268.70 più interessi.
4. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’istanza. Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il licenziamento immediato potesse fondarsi sull’art. 337a CO, norma invocata dall’istante nei suoi allegati. Egli ha nondimeno ritenuto che nelle particolari circostanze il mancato pagamento del salario poteva rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro giusta l’art. 337 CO, visto e considerato che la mora della convenuta era reiterata e aveva indotto a più riprese l’istante ad intervenire nei suoi confronti con solleciti e messe in mora. In merito alla tempestività del provvedimento, adottato soltanto dopo la seconda infruttuosa messa in mora, il primo giudice ha osservato che nelle particolari circostanze la stessa poteva tutto sommato essere ammessa, sia per il fatto che non si poteva concludere che l’istante avesse ritenuto i lunghi e numerosi ritardi nel pagamento non costitutivi di un grave motivo di lesione del rapporto di fiducia, sia per il fatto che con l’intimazione di un secondo termine perentorio egli aveva perfettamente adempiuto le condizioni giurisprudenziali imposte per l’adozione di quel provvedimento, sia siccome era contrario al principio della buona fede sanzionare un lavoratore che aveva deciso di concedere alla controparte ulteriore fiducia per regolarizzare la situazione, sia infine in quanto si trattava di una disdetta che emanava dal lavoratore, il quale di regola non disponeva a quel momento di un nuovo contratto ed era con ciò spesso combattuto nel prendere un tale provvedimento. Di qui il diritto dell’istante al pagamento, oltre che dell’eventuale salario arretrato (comprensivo degli assegni familiari), anche di quello dell’intero periodo di disdetta, incontestati nel loro ammontare, somme da cui andava però dedotto quanto l’istante aveva percepito dalla cassa disoccupazione in applicazione dell’art. 29 LADI (fr. 3'506.35).
5. Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza. Essa osserva che l’istante non aveva mai allegato negli allegati di causa che la disdetta immediata del 31 luglio 2009 sarebbe stata la reazione alla messa in mora del precedente 24 luglio (per altro nemmeno documentata) e che su tale questione, sollevata autonomamente dal Pretore in virtù del principio indagatorio, non vi era stato alcun contraddittorio, per cui essa solo in questa sede poteva prendere posizione in merito alla valenza di tale messa in mora. E in ogni caso contesta che nella fattispecie la sua mora, che era costante ed era con ciò quasi “normale”, costituisse un motivo grave tale da giustificare la disdetta immediata, non essendo vero che la stessa avesse compromesso il rapporto di fiducia tra le parti, tant’è che la disdetta non era stata significata nemmeno dopo la scadenza infruttuosa del primo termine ultimativo e la conseguente proclamazione di uno sciopero.
6. Delle osservazioni con cui l’istante postula la reiezione dell’appello si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7.Preliminarmente dev’essere evasa la richiesta dell’istante di dichiarare irricevibile il gravame presentato dalla controparte, che a suo dire, invece di un appello, avrebbe dovuto inoltrare un ricorso per cassazione. La scelta della convenuta è in realtà corretta. Giusta l’art. 15 CPC quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, quest’ultimo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Atteso che con le conclusioni l’importo preteso dall’istante era di fr. 8'268.70, somma superiore a fr. 8'000.-, il giudizio pretorile è così impugnabile con il rimedio dell’appello (art. 36 cpv. 1 LOG).
8. Come detto, con il gravame la convenuta si è limitata a censurare il giudizio pretorile in merito al carattere giustificato o meno del licenziamento immediato significato dall’istante, con le conseguenze patrimoniali che ne derivavano (segnatamente in merito alla pretesa relativa al salario nel periodo di preavviso). In tali circostanze il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 9'000.- a titolo di assegni familiari non pagati dev’essere considerato assodato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art. 307). Litigiosa in questa sede rimane così unicamente la somma di fr. 2'775.05.
9. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313 cons. 3).
Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 3 ad art. 337a CO; TF 2 luglio 2008 4A_199/2008 in JAR 2009 p. 296 e 9 ottobre 2008 4A_192/2008 in JAR 2009 p. 404; in tal senso pure Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª ed., n. 1.39 ad art. 337 CO), può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Känel, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 10 ad art. 337 CO; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 337 CO; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 337a CO; JAR 2009 p. 696, 1996 p. 227, 1994 p. 220, 1987 p. 96, 1985 p. 146; SJZ 1994 p. 387,1993 p. 309; II CCA 7 ottobre 2004 inc. n. 12.2004.28), sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto contrattuale (JAR 1999 p. 228).
10. Nel suo appello la convenuta precisa dapprima che l’istante non aveva mai sostenuto negli allegati di causa che la disdetta del 31 luglio 2009 sarebbe stata la reazione alla messa in mora del precedente 24 luglio (per altro nemmeno documentata) e che pertanto su tale questione, sollevata autonomamente dal Pretore in virtù del principio indagatorio, non vi era stato alcun contraddittorio, per cui essa solo in questa sede poteva prendere posizione in merito alla valenza di tale messa in mora. Non è innanzitutto chiaro se in tal modo la convenuta abbia formulato una formale censura alla decisione pretorile, essa non avendo indicato se le carenze imputate alla controparte, che a suo dire avevano impedito il contraddittorio, e se la violazione di eventuali disposizioni procedurali da parte del primo giudice avrebbero giustificato l’annullamento o la riforma del primo giudizio e non invece solo, come da lei preteso, la sua facoltà di esprimersi ora sulla particolare questione. Ad ogni buon conto è incontestabile che, in virtù del potere indagatorio concessogli dalla legge (art. 343 cpv. 2 e 4 CO), il giudice di prime cure poteva ovviare d’ufficio alla carenza di allegazione da parte dell’istante, considerando con ciò anche eventuali fatti che erano risultati dall’istruttoria di causa (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 827 ad art. 321), tanto più che la stessa convenuta aveva comunque dato atto, nel corso dell’udienza di discussione e con le sue conclusioni, che alcune disdette erano state significate dopo il 15 giugno 2009. Quanto al fatto - evocato dalla convenuta solo tra parentesi in questa sede, senza per altro averne tratto conseguenze pratiche - che la messa in mora del 24 luglio 2009 non sia stata “documentata”, il che invero non significa che non fosse stata intimata, lo stesso è irricevibile essendo stato addotto per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, norma applicabile anche nella procedura speciale per mercedi e salari, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 321).
11. Nel caso di specie la convenuta non contesta che la sua mora sarebbe stata reiterata e avrebbe a più riprese indotto l’istante ad intervenire nei suoi confronti con solleciti e messe in mora. Essa ritiene piuttosto che la costanza della situazione, che costituiva una “normalità” ormai tollerata nei rapporti tra le parti, faceva sì che la stessa non poteva costituire un motivo grave tale da giustificare la disdetta immediata, non avendo compromesso il rapporto di fiducia tra le parti, tant’è che la disdetta non era stata significata nemmeno dopo la scadenza infruttuosa del primo termine ultimativo e la conseguente proclamazione di uno sciopero. La censura è infondata. La convenuta equivoca i termini della questione. Essa misconosce innanzitutto la gravità della violazione contrattuale da lei commessa (ZR 2002 p. 236; JAR 1985 p. 146; SJZ 1993 p. 309), il pagamento del lavoratore costituendo la sua prestazione principale. Il fatto che l’istante si sia visto costretto, tramite i sindacati, ad intervenire a più riprese nei suoi confronti con solleciti e messe in mora esclude poi inequivocabilmente che egli ritenesse il mancato pagamento un fatto “normale” o persino tollerabile. Certo, è vero che egli non ha immediatamente provveduto a disdire il contratto di lavoro quando, a fine 2008 o a inizio 2009, si è verificata la prima mora della convenuta. Ciò è però dovuto al fatto che quest’ultima, sia pure con ritardo e dopo i solleciti, ha pur sempre provveduto a regolarizzare la sua situazione (cfr. pure JAR 1987 p. 96). Nulla permette pertanto di confermare la tesi secondo cui nelle particolari circostanze l’ulteriore mancato pagamento del salario, oltretutto dopo la scadenza infruttuosa del termine ultimativo assegnato, non fosse oggettivamente tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti, come per altro stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza menzionate in precedenza.
Il fatto che il contratto non sia stato disdetto già dopo la scadenza infruttuosa del termine fissato per il 5 giugno ma solo dopo la scadenza infruttuosa dell’ulteriore termine fissato per il 31 luglio non migliora la posizione della convenuta. È vero che, omettendo di significare la disdetta già dopo il 5 giugno, l’istante ha apparentemente lasciato intendere che il mancato rispetto del termine assegnato il 25 maggio e il conseguente mancato pagamento (del saldo del salario di aprile e della quota parte di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio, cfr. doc. D), pur oggettivamente grave, per lui non costituiva però (ancora) un motivo così grave da giustificare un licenziamento immediato, ritenuto che nella sua decisione avevano certamente influito le circostanze ben evidenziate dal Pretore - per altro non censurate in questa sede dalla convenuta - ed in particolare la volontà di dare nuovamente fiducia al datore di lavoro e soprattutto il timore per il lavoratore, che non aveva in vista nessun altro lavoro, di perdere altrimenti la fonte primaria del proprio sostentamento. In tal modo l’istante ha rinunciato a prevalersi di quel motivo (il mancato pagamento del saldo del salario di aprile e della quota parte di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio). È però altrettanto vero che il mancato ossequio da parte della convenuta dell’ulteriore termine ultimativo scadente il 31 luglio, avente per oggetto spettanze salariali non meglio precisate, nel frattempo oltretutto - non avendo la convenuta censurato in questa sede l’assunto pretorile in tal senso - aumentate nel loro ammontare, era senz’altro tale da giustificare il licenziamento immediato (cfr. Rehbinder, op. cit., n. 16d ad art. 337 CO, il quale sostiene che, dopo la scadenza del termine di riflessione, il contratto può sì essere disdetto, ma solo dopo un ulteriore avvertimento infruttuoso), anche perché la situazione appariva ora, anche per lui, decisamente più grave. Da una parte il mancato pagamento di queste nuove pretese costituiva in effetti una nuova e grave violazione contrattuale della convenuta. La stessa si sommava oltretutto al mancato pagamento di quelle precedenti, già oggettivamente grave. Dall’altra la convenuta aveva in tal modo dimostrato di non prendere minimamente sul serio e in considerazione le legittime esigenze della controparte e con ciò di non più meritare l’ulteriore fiducia concessale eccezionalmente in precedenza, lasciando per altro intendere che la situazione non era destinata a regolarizzarsi nemmeno in futuro.
In definitiva non si può ritenere che, omettendo di disdire il contratto in forza della diffida scadente il 5 giugno, l’istante abbia perso la possibilità di rescindere in futuro il contratto per mora nel pagamento del salario, anche perché in seguito la situazione si era ulteriormente aggravata. La diversa conclusione della convenuta, quand’anche dovesse per ipotesi essere conforme al tenore letterale della legge, sarebbe in ogni caso costitutiva dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), lo scopo della norma non essendo quello di tutelare una parte ripetutamente e gravemente inadempiente e di sanzionare invece l’altra parte, che anzi, assai generosamente, le aveva dato una nuova possibilità per rimediare alla sua inadempienza. A tale risultato era per altro giunto anche il primo giudice che, sulla particolare questione, gode pur sempre di un ampio potere di appezzamento, censurabile in appello con riserbo solo in caso di decisione manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90), ciò che in concreto non è assolutamente il caso.
12. Ne discende che il licenziamento significato dall’istante è giustificato e che l’appello, avente per oggetto la pretesa relativa al salario nel periodo di preavviso, deve essere respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante è nondimeno tenuta a rifondere alla controparte congrue ripetibili (art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC), calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 8'268.70.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 agosto 2010 di AP 1 è respinto.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. L’appellante, rifonderà alla parte appellata fr. 450.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).