Incarto n. 12.2010.134
Lugano 27 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI. 2010.116 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 giugno 2010 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un liquidatore in Svizzera e dell’organo di revisione, domanda sulla quale la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 8 luglio 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
appellante la convenuta e l’azionista __________, con atto 19 luglio 2010, con cui inoltrano ricorso contro la sentenza pretorile;
mentre l'istante ha presentato le proprie osservazioni il 10 agosto 2010;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che con istanza 4 giugno 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la società AP 1 chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti della società, priva dal 31 marzo 2008 di liquidatore in Svizzera e dal 4 settembre 2008 di un ufficio di revisione;
che l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 5 settembre 2008 al liquidatore dimissionario e alla società (doc. B) prima e a mezzo di pubblicazione sul FUSC del 1° aprile 2010 (doc. C) - le persone obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che a seguito della cancellazione del liquidatore in Svizzera e dell’ufficio di revisione la società non rispettava più le norme legali;
che il Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva provveduto a ripristinare la situazione legale, le ha dapprima assegnato il 7 giugno 2010 un termine di venti giorni per ripristinare la situazione legale (act. II), pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio l’11 giugno 2010 e in seguito, alla scadenza infruttuosa del termine, con sentenza 8 luglio 2010 ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
che con atto di appello 19 luglio 2010 la convenuta e il suo azionista hanno inoltrato appello contro la citata sentenza pretorile, affermando che il 1° luglio 2010, ossia prima della scadenza del termine assegnato dal Pretore, l’azionista aveva presentato all’Ufficio del registro di commercio richiesta di essere iscritto come nuovo membro del consiglio di amministrazione, domanda respinta per motivi formali dall’Ufficio del registro di commercio;
che con decreto 26 luglio 2010 la Presidente della Camera ha accordato effetto sospensivo all’appello;
che l’Ufficio del registro di commercio, nelle sue osservazioni del 10 agosto 2010, ha confermato la presentazione delle istanze di iscrizione del 1° e del 6 luglio 2010, incomplete dal punto di vista formale, e si è in sostanza rimesso al giudizio della Camera, non opponendosi alle richieste di appello;
considerando
in diritto:
che a detta della convenuta e del suo azionista la sentenza pretorile deve essere riformata nel senso di respingere l’istanza 4 giugno 2010, divenuta priva di oggetto in seguito alle richieste presentate dall’azionista di essere iscritto come nuovo membro del consiglio di amministrazione prima ancora che scadesse il termine assegnato dal Pretore con ordinanza 7 giugno 2010;
che l’azionista ha presentato istanza all’Ufficio del Registro di commercio il 1° luglio 2010 per regolarizzare la situazione, ma l’iscrizione non è stata eseguita per carenze formali dei documenti presentati, segnatamente per la mancata corretta legalizzazione della traduzione del verbale azionario relativo all’assemblea generale degli azionisti, svoltasi in Brasile;
che l’Ufficio del registro di commercio ha confermato di non aver allora avvertito l’azionista della procedura giudiziaria pendente presso la Pretura di Locarno-Città né il Pretore delle procedure di iscrizione avviate;
che gli appellanti hanno prodotto nuova documentazione in questa sede, affermando che la massima dell’ufficialità sulla quale si fonda la procedura prevista dall’art. 731b CO lo consente, il comportamento dell’azionista non potendo essere qualificato di abusivo;
che nel merito dell’appello essi sostengono che sarebbe un eccesso di formalismo non tenere conto della disponibilità dell’azionista di regolarizzare la situazione della società prima della scadenza del termine;
che il 12 agosto 2010 gli appellanti hanno addotto di aver sanato tutte le carenze e hanno prodotto la relativa documentazione, ribadendo la domanda di annullare la sentenza impugnata senza attribuzione di ripetibili e spese a chi le ha anticipate;
che la produzione di nuovi documenti in sede di appello è esclusa dal chiaro testo dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese, anche nelle procedure rette dalla massima ufficiale, salvo per quel che riguarda le procedure rette dal diritto di filiazione;
che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale la disciplina processuale cantonale inibente l’adduzione di nuovi fatti e di nuovi documenti in appello non configura un eccesso di formalismo, nemmeno in una procedura relativa allo scioglimento di una società ai sensi dell’art. 731b CO (sentenza del 22 giugno 2010 4A_106/2010 destinata alla pubblicazione, consid. 11.4.3);
che nel caso concreto l’intenzione dell’azionista di rimediare alla situazione di illegalità esistente dal marzo 2008 non è sufficiente per evitare lo scioglimento pronunciato dal Pretore, in assenza di un’iscrizione al giornale (art. 34 ORC) prima della scadenza del termine impartito dal Pretore;
che l’Ufficio del registro di commercio non ha iscritto a giornale le modifiche richieste dagli appellanti prima dell’8 luglio 2010, poiché i documenti presentati il 1° luglio 2010 non rispettavano, come ammettono gli appellanti, le prescrizioni dell’art. 25 ORC, ciò che l’Ufficio del Registro di Commercio era tenuto a verificare giusta l’art. 28 ORC;
che la situazione di illegalità è stata sanata, a dire degli appellanti, il 5 agosto 2010, vale a dire solo dopo l’emanazione della sentenza del Pretore;
che in simili circostanze non vi è motivo per scostarsi dalla costante giurisprudenza cantonale sull’adduzione di fatti nuovi e di nuovi documenti in appello;
che nel caso in esame la sentenza con la quale il Pretore ha pronunciato la liquidazione forzata della convenuta secondo le prescrizioni applicabili al fallimento non presta fianco alla critica, viste le ripetute diffide a ripristinare la situazione legale e il decorso infruttuoso del termine assegnato dal primo giudice;
che la sostanziale adesione dell’istante alle richieste di giudizio degli appellanti non muta il risultato, la Camera dovendo applicare d’ufficio il diritto;
che l’istante ha assolto i propri obblighi nei confronti della convenuta e delle persone tenute alla notificazione con le diffide del 5 settembre 2008 e del 1° aprile 2010 e doveva solo chiedere l’intervento del giudice civile ai sensi degli art. 154 cpv. 3 ORC e 941a cpv. 1 CO, ciò che è avvenuto il 4 giugno 2010 (Gwelessiani, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, Zurigo 2008, n. 537 ad art. 154), sicché l’aver omesso di avvertire l’azionista dell’esistenza della procedura giudiziaria in corso non giova agli appellanti, tanto più che l’esistenza della procedura medesima risultava dalle pubblicazioni ordinate dal Pretore;
che l’appello deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata;
che il valore litigioso ammonta a fr. 200'000.-, corrispondente al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);
che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, il quale ha agito nell’ambito delle proprie competenze di legge;
Per i quali motivi
richiamata la LTG,
pronuncia:
1. L’appello 19 luglio 2010 è respinto.
2. Il decreto 26 luglio 2010 sull’effetto sospensivo decade a crescita in giudicato della sentenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido.
4. Intimazione:
- - - __________
Comunicazione:
- Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
- Ufficio federale del registro di commercio, Berna (a passaggio in giudicato della sentenza)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente ll segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).