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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2010 12.2010.133

31 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·551 parole·~3 min·2

Riassunto

Sfratto, stralcio per mancato versamento anticipo sulle spese

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.133

Lugano 31 agosto 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visti gli appelli 17 luglio 2010 presentati da

AP 1 e AP 2  

contro  

il decreto di sfratto (recte: la sentenza) emanato il 7 luglio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella procedura di contestazione della disdetta da loro promossa e nella causa (sfratto dei conduttori) promossa nei confronti degli appellanti da

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

richiamata la diffida 22 luglio 2010 della Presidente di questa Camera mediante la quale a ognuno degli appellanti veniva assegnato un termine di quindici giorni, non sospeso dalle ferie, dalla ricezione della diffida per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 100.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato stralciato dai ruoli ai sensi dell'art. 312 CPC;

considerato che sia nella procedura speciale per locazione che in quella di sfratto i termini non sono prorogati dalle ferie giudiziarie (art. 412 e 509 CPC), come esplicitamente indicato nella diffida 22 luglio 2010;

appurato che l’ordinanza è stata consegnata a ognuno degli appellanti il 30 luglio 2010 (come da ricevuta postale), sicché il termine assegnato è giunto a scadenza il 16 agosto 2010, senza che sia intervenuto alcun versamento;

considerato che nelle circostanze descritte gli appelli sfuggono a qualsiasi esame e devono dunque essere stralciati dai ruoli, così come la domanda di conferire effetto sospensivo agli stessi;

ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale gli appelli non sono stati intimati;

ricordato che il valore litigioso determinante per l’appello ammonta a fr. 21'000.-, pari a un anno di canone di locazione (cfr. doc. A);

richiamato l’art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta                    1.   L'appello 17 luglio 2010 di AP 1 e l’appello 17 luglio 2010 di AP 2 contro la sentenza 7 luglio 2010 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, sono stralciati dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Le domande di concedere effetto sospensivo agli appelli decadono.

                                   3.   Gli oneri del presente giudizio, in complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 50.-, spese fr. 50.-) sono poste in solido a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).

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