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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.08.2011 12.2010.126

5 agosto 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,607 parole·~13 min·3

Riassunto

Contratto di lavoro, restituzione a fine contratto del saldo negativo delle provvigioni versate ad assicuratore, apprezzamento nella valutazione delle prove

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.126

Lugano 5 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.146 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 aprile 2009 da

AO 1    RA 2   

contro

 AP 1    RA 1  

in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 22'749,25 oltre interessi;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 4'000.-, oltre interessi, a titolo di restituzione della cauzione prestata, riservandosi altresì di formulare sulla base delle emergenze istruttorie ulteriori pretese a titolo di provvigione, poi quantificate in fr. 4'560.-, oltre interessi, in sede di conclusioni scritte;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 21 giugno 2010, con cui ha parzialmente accolto la domanda per fr. 22'587,95, oltre interessi al 5% e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per complessivi fr. 4'630.-, oltre interessi;

appellante il convenuto che con atto di appello 2 luglio 2010 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente l'istanza e di porre fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di prima sede a carico della controparte, protestando ripetibili di appello;

mentre l’istante con osservazioni 16 luglio 2010 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

A.     AP 1 è stato assunto a partire dal 1° gennaio 2005 daAO 1AO 1, agente generale della compagnia assicurativa __________ quale consulente assicurativo esterno. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto il 10 gennaio 2005, prevedeva in termini generali una retribuzione composta di un fisso, un rimborso spese e una serie di provvigioni, il tutto secondo una specifica regolamentazione. Nel caso concreto la remunerazione mensile era pertanto composta di un salario fisso lordo di fr. 2'000.-, un rimborso forfetario di fr. 2'000.- e un anticipo sulle provvigioni di fr. 2'000.-, oltre assegni per i figli. A garanzia "degli obblighi di consegna o restituzione", rispettivamente "ad assicurazione degli storni di provvigione eventualmente occorsi" (art. 27 del contratto, doc. B), il lavoratore ha inoltre versato all'agente generale una cauzione di fr. 4'000.-. Il rapporto di lavoro ha preso termine il 1° febbraio 2008, come pattuito nella dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto sottoscritta dalle parti il 5 febbraio 2008 (doc. D). Questa indicava la data del 23 gennaio 2008 quale ultimo giorno lavorativo e precisava come "i compensi, così come la cauzione di Fr. 4'000.00, verranno definiti in base al contratto di lavoro e relativi disposti (CL sottoscritto in data 10.01.2005)".

B.     In data 2 aprile 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 al fine di ottenere il pagamento di fr. 22'749,25, oltre interessi a decorrere da quel giorno, pari al saldo negativo risultante dal conteggio, allestito a fine febbraio 2009, delle pretese a titolo di provvigione maturate nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, conformemente al contratto in questione. Alla petizione (recte: istanza) si è opposto il convenuto, ritenendo infondata ogni pretesa, il quale ha formulato una domanda riconvenzionale chiedente la condanna al pagamento di fr. 4'000.- oltre interessi, quale restituzione della cauzione prestata, riservandosi inoltre di formulare ulteriori pretese a titolo di provvigione sulla base degli elementi a lui ancora sconosciuti e oggetto di richieste di assunzione di prove specifiche. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Con le conclusioni la pretesa riconvenzionale è stata quindi quantificata in complessivi fr. 8'560.oltre interessi.

                                  C.   Con sentenza 21 giugno 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, condannando il convenuto al pagamento di fr. 22'587,95, oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2009, e alla rifusione di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, accogliendo parzialmente anche la domanda riconvenzionale per complessivi fr. 4'630.-, oltre interessi dal 1° luglio 2008 (del 5% su fr. 630.- e interessi bancari effettivi su fr. 4'000.-).

A mente del primo giudice, sussiste una valida base contrattuale suscettibile di fondare la pretesa dell'istante a titolo di credito per il saldo negativo del conto sul quale sono state depositate le provvigioni. Il Pretore ha quindi esaminato in dettaglio i conteggi prodotti dall'istante, al quale incombe l'onere della prova, concludendo che, sulla base dell'ulteriore documentazione agli atti, risultano adempiuti i presupposti per lo storno delle provvigioni in questione, fatta eccezione di una singola operazione ammontante a fr. 161,30. L'istante, agente generale della compagnia assicurativa, è quindi stato ritenuto titolare della pretesa e come tale legittimato ad agire. Il giudice di prime cure ha infine riconosciuto la pretesa a titolo di restituzione della cauzione di fr. 4'000.- versata dal dipendente e oggetto di domanda riconvenzionale, oltre agli interessi a partire dal 1° marzo 2001 al tasso bancario effettivo, negando invece la pretesa per interessi di mora, siccome la restituzione della cauzione non era ancora esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Con riferimento alla pretesa, pure formulata in via riconvenzionale, per le provvigioni non ancora liquidate, il Pretore ha accolto la domanda limitatamente a fr. 630.-, oltre interessi, in relazione ad alcune coperture assicurative provvisorie sfociate in polizze assicurative solo dopo la fine del rapporto di impiego. Posti gli oneri processuali a carico dello Stato, considerata la procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro, all'istante è stata riconosciuta un'indennità per ripetibili sulla base dell'esito della domanda principale, compensate invece le pretese a questo titolo relative alla domanda riconvenzionale.

                                  D.   Con appello 2 luglio 2010 il convenuto chiede la riforma dei punti 1 e 2 del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente l'istanza e riconoscergli fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di prima sede, protestando ripetibili di appello. Con osservazioni 16 luglio 2010 l'istante postula la reiezione del gravame, pure con protesta di ripetibili.

e considerato

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.Con l'atto d'appello il convenuto ribadisce anzitutto i fatti e le allegazioni formulate dinanzi al Pretore. Rimprovera poi un arbitrario accertamento dei fatti, che vizia il considerando 3.1 della sentenza, laddove questa riconosce una sufficiente base legale e contrattuale alla pretesa dell'istante. L'appellante sostiene anzitutto che l'art. 4.9 del contratto non costituirebbe sufficiente base contrattuale "nella misura in cui non indica a quale titolo, in quali condizioni, per quali importi e in quale momento il datore di lavoro sarebbe legittimato a operare simili addebiti" (appello pag. 6 n. 4). Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il "regolamento provvigioni non vita" (doc. R) e il "regolamento delle provvigioni vita collettive" (doc. U), non possono essere ritenuti quali parti integranti del contratto di lavoro sottoscritto il 10 gennaio 2005, già solo per il fatto di essere entrambi ad esso posteriori (doc. U del 1° gennaio 2007 e doc. R del 1° gennaio 2009, data quest'ultima in cui il contratto aveva già preso termine). Peraltro nessun riferimento ai regolamenti in questione (doc. U e R) è contenuto nel contratto doc. B. La conclusione pretorile, che deduce dai doc. R e U una valida base contrattuale alle pretese dell'istante, sarebbe quindi frutto di un accertamento arbitrario dei fatti, "siccome contrastante con il tenore letterale dei documenti contenuti nel fascicolo processuale" (appello pag. 7 n. 7). Tale accertamento arbitrario avrebbe quindi posto indebitamente rimedio alla lacuna probatoria dell'istante, a cui incombeva l'onere della prova al riguardo.

3.La censura del convenuto relativa alla portata giuridica dell'art. 4.9 del contratto di lavoro, che a suo dire non costituirebbe base giuridica per fondare la pretesa attorea, è stata esaminata dal Pretore. Questi ha concluso che, in virtù del rinvio al Codice delle obbligazioni contenuto nell'art. 31.3 del contratto in questione, risultano applicabili i disposti dell'art. 322b CO in materia di provvigioni. Sulla base dell'art. 4.9 del contratto, il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che le parti abbiano fatto uso, nella dovuta forma scritta, delle possibilità prescritte dall'art. 322b cpv. 2 e 3 CO, che permette di definire consensualmente in quale momento sorge, rispettivamente si estingue, il diritto alla provvigione, e dell'art. 339 cpv. 2 CO che consente, nei contratti di assicurazione, di differirne l'esigibilità. L'appellante non si confronta direttamente con questa tesi. Anzi, sviluppa le sue censure partendo proprio dal presupposto che il Pretore non avrebbe riconosciuto la legittimità degli addebiti operati sul conto provvigioni sulla base dell'art. 4.9 del contratto, ma piuttosto sulla base dei doc. R e U, i soli che conterrebbero quel valido accordo scritto necessario per fondare la pretesa. Documenti questi che, siccome posteriori alla firma del contratto, il giudice di prime cure avrebbe impropriamente utilizzato a fondamento del suo giudizio, operando così un arbitrario accertamento dei fatti. La tesi non può essere accolta. Infatti, contrariamente a quanto afferma l'appellante, il riferimento fatto dal Pretore al "regolamento provvigioni non vita" (doc. R) e all'art. 3 del "regolamento delle provvigioni vita collettive" (doc. U), fosse anche erroneo o frutto di un accertamento arbitrario, non risulterebbe comunque determinante nella motivazione e nell'esito del giudizio. Il Pretore ha riconosciuto già nel solo tenore dell'art. 4.9 del contratto (doc. B), integralmente riproposto nella sentenza, la "valida base contrattuale che giustifichi le pretese dell'istante", siccome questa clausola contrattuale "contempla un differimento di 12 mesi dell'esigibilità della provvigione", rispettivamente "con lo stesso disposto l'istante si è riservato di pretendere il saldo di un eventuale importo negativo maturato al termine di questo periodo" (sentenza pag. 5). Nei doc. R e U il giudice di prime cure ha unicamente intravvisto l'ulteriore conferma ad una conclusione che già aveva tratto sulla base del solo contratto di lavoro (doc. B). Ciò si evince chiaramente dalle espressioni utilizzate per introdurre il ragionamento ("dello stesso tenore il regolamento …" e "medesimo pure il contenuto …", cfr. sentenza pag. 5 ). L'assenza di una censura specifica e puntuale rende irricevibile l'appello su questo punto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

4.A titolo abbondanziale l'appellante contesta inoltre il giudizio pretorile sollevando perplessità in merito alla correttezza degli storni addebitati al convenuto e sull'attendibilità dei conteggi. Argomentando sulla base di tre esempi concreti di provvigioni indebitamente stornate emersi in fase istruttoria, l'appellante ritiene probabile, se non addirittura certo, che tra i casi puntualmente elencati nei conteggi allestiti dalla compagnia assicurativa ve ne siano altri in cui non vi sia stato un annullamento della polizza assicurativa suscettibile di giustificare uno storno di commissione. Ai sensi dell'art. 8 CC, l'onere probatorio per ogni singolo storno spettava all'istante, che avrebbe dovuto identificare e evidenziare singolarmente, per ogni singola polizza, la sussistenza di motivi di annullamento tali da giustificare lo storno della relativa commissione. Al giudice di prime cure vengono pertanto rimproverati la violazione dell'art. 8 CC e l'arbitrio per non aver esaminato i singoli casi, così come viene censurato il fatto di non aver messo a carico della parte istante le conseguenze della mancata prova. La censura non può essere accolta. L'appellante non si confronta con la tesi del Pretore e si limita ad esporne una sua personale, fondata oltretutto sull'ipotesi, rimasta tale, che pretesi errori accertati debbano essere ritenuti indizio dell'esistenza di altri conteggi errati. Il Pretore ha infatti ritenuto che l'istante abbia dato seguito all'onere probatorio che gli incombeva, producendo un'esauriente documentazione atta a provare "che effettivamente ogni polizza in oggetto è stata annullata o modificata e quindi uno storno della provvigione acquisita è giustificato" (sentenza pag. 5 e 6). Il primo giudice afferma quindi di aver eseguito "una puntuale analisi dei documenti prodotti e dei 248 casi in questione" (sentenza pag. 6) da cui ha potuto riepilogare i saldi mensili da febbraio 2008 a febbraio 2009. Rilevando l'assenza di una contestazione sulle singole polizze, il Pretore ha comunque confrontato le conclusioni emergenti dai documenti con le dichiarazioni di due testi, rilevando in un solo caso un annullamento di polizza che non poteva giustificare lo storno della relativa provvigione acquisita di fr. 161,30, poiché conseguenza dell'agire di una persona ausiliaria, imputabile al datore di lavoro.

Né dinanzi al primo giudice, né in questa sede, l'appellante ha ritenuto di doversi confrontare con la documentazione prodotta dall'attore (i conteggi doc. IeJei documenti giustificativi doc. T) indicando concretamente gli elementi di fatto e le circostanze atte a metterne in dubbio le puntuali risultanze. Egli neppure ha ritenuto di chiedere una perizia al riguardo. La valutazione delle prove operata del primo giudice merita pertanto conferma poiché, a fronte di conteggi e documenti che rendevano perlomeno plausibili le singole operazioni di storno delle provvigioni, il convenuto appellante non ha allegato circostanze concrete e puntuali che potessero almeno lasciar presagire un errore, in modo da poter rimproverare al giudice l'assenza di ulteriori accertamenti, rispettivamente di non far sopportare all'istante le conseguenze della mancata prova di una specifica circostanza. Non spetta peraltro ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto per sopperire a carenze probatorie della parte che non si è curata di indicare con chiarezza da quali atti prodotti davanti al Pretore risultino le circostanze di fatto da essa allegate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 78, m. 5 ad art. 183). L’art. 90 CPC, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso che al giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare solo con estrema prudenza, intervenendo quando la decisione resa secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174). Dall’analisi dell’istruttoria la decisione del Pretore sull’apprezzamento delle prove resiste pertanto alle critiche dell’appellante.

5.L'appello deve quindi essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Visto l'esito dell'appello, risulta infondata anche la richiesta di porre l'importo di fr. 2'500.-, non contestato nella sua entità, a carico dell'istante. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO, in vigore fino al 31 dicembre 2010). L’appellante soccombe integralmente in questa sede e rifonderà quindi all’istante un’equa indennità per ripetibili di appello, calcolata in base al valore ancora litigioso in appello di fr. 22'587.95.

Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

pronuncia:                

                                   1.   L'appello 2 luglio 2010 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese a carico delle parti. AP 1 rifonderà a AO 1 un’indennità di fr. 800.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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