Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.07.2012 12.2010.119

31 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,797 parole·~14 min·3

Riassunto

Architetto - mandato di progettazione e direzione lavori - responsabilità

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.119

Lugano 31 luglio 2012/lw    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.99 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 2 ottobre 2006 da

AO 1 AO 1 entrambi rappr. da RA 1  

contro

AP 1 rappr. daRA 3 AP 1 rappr. da RA 3  

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 64'195.80 oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, ritenuto che la sola convenuta PI 1 ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 13'000.oltre interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 31 maggio 2010, con cui ha accolto la petizione per fr. 58'158.70 oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale;

appellante il convenuto AP 1 con atto di appello 21 giugno 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione promossa nei suoi confronti, protestando le spese per entrambe le sedi e le ripetibili per la procedura d’appello;

mentre gli attori con osservazioni 26 agosto 2010 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 6 luglio 2004 (doc. B) i coniugi AO 1 hanno acquistato dall’AP 1 la part. n. __________ RFD di __________, per la quale questi si era già fatto rilasciare la licenza edilizia per l’esecuzione di una casa monofamiliare (doc. C1).

                                         Per i relativi lavori di edificazione, iniziati nell’estate/autunno 2004, essi hanno deciso di far capo oltre al citato architetto anche all’ing. G__________ __________ e alla sua società PI 1.

                                         Con lettera 10 febbraio 2005 (doc. Q) i coniugi AO 1 hanno disdetto il mandato conferito all’ingegnere e tre giorni dopo (doc. S), l’AP 1, informato di quella disdetta, ha comunicato di rinunciare al mandato per la direzione dei lavori.

                                         Nei mesi successivi i coniugi AO 1 hanno fatto verificare dallo studio di ingegneria __________ la statica delle opere realizzate sino ad allora, il quale ha evidenziato gravi manchevolezze e proposto l’adozione di interventi per ovviare alla situazione (doc. V e W), poi messi in atto.

                                   2.   Con petizione 2 ottobre 2006 AO 1 hanno convenuto innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città PI 1 e l’AP 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento in solido di fr. 64'195.80 oltre interessi. Ritenendo che la società d’ingegneria era responsabile nei loro confronti per le gravi carenze statiche riscontrate nell’edificio e che l’architetto lo era a sua volta nella sua qualità di progettista e di direttore dei lavori, essi in estrema sintesi hanno preteso da loro il risarcimento delle spese assunte per il consolidamento dell’edificio (fr. 49'093.90), il rimborso delle spese per la nuova calcolazione statica ad opera di __________ (fr. 5'380.-), la rifusione delle spese legali preprocessuali esposte dall’avv. __________ prima (fr. 2'037.10) e dall’avv. __________ poi (fr. 3'684.80) come pure la restituzione dell’acconto sull’onorario in precedenza versato a PI 1 (fr. 4'000.-).

                                         Dal canto loro, i convenuti si sono opposti alla petizione e la sola convenuta PI 1 ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 13'000.oltre interessi, importo pari al saldo dell’onorario per le prestazioni effettuate.

                                   3.   Esperita l’istruttoria, con la sentenza 31 maggio 2010 qui impugnata il Pretore, oltre ad aver respinto la domanda riconvenzionale per motivi che qui non occorre rammentare, ha accolto la petizione per fr. 58'158.70 oltre interessi, caricando i relativi oneri processuali di fr. 14'118.25 per 1/10 agli attori e per 9/10 ai convenuti in solido, tenuti inoltre a rifondere sempre in solido alla controparte fr. 4'100.- per ripetibili. Il giudice di prime cure, richiamate le disposizioni di diritto svizzero in materia di contratto di ingegnere e di architetto (rette dalle norme sul mandato), ha accertato, per quanto qui interessa, che l’edificio in costruzione presentava effettivamente gravi carenze nella statica e che la responsabilità per questo stato di fatto andava ascritta in ragione di metà ciascuno sia ad PI 1, che era stata incaricata per l’appunto dei calcoli statici, sia all’AP 1, il quale aveva curato la progettazione e doveva occuparsi della direzione dei lavori. Di qui la condanna dei convenuti in solido a risarcire agli attori le spese per il consolidamento dell’edificio (fr. 49'093.90) e per la nuova calcolazione statica ad opera di __________ (fr. 5'380.-), ed a rifondere loro le spese legali extragiudiziarie fatturate dall’avv. __________ (fr. 3'684.80).

                                   4.   Con l’appello 21 giugno 2010 che qui ci occupa il convenuto AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione promossa nei suoi confronti, protestando le spese giudiziarie per entrambe le sedi e le ripetibili per la sola procedura d’appello. Egli nega di essere stato legato agli attori da un contratto di progettazione e di direzione dei lavori; contesta la sua responsabilità per le carenze statiche riscontrate; non condivide l’ammontare dei risarcimenti posti a suo carico; e chiede semmai che la sua quota interna di responsabilità venga ridotta dal 50% al 10%.

                                   5.   Delle osservazioni 26 agosto 2010 con cui gli attori postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

                                   7.   Il Pretore, per suffragare la responsabilità del convenuto AP 1 nei confronti degli attori, ha rilevato che dal doc. S rispettivamente dalla testimonianza di __________ era risultato che costui era legato a loro da un contratto di direzione dei lavori e di progettazione. Sulla base delle testimonianze di __________ e di __________, egli ha quindi osservato che nell’ambito di quel mandato il convenuto aveva commesso delle violazioni contrattuali, essendo risultato poco presente sul cantiere (se non addirittura totalmente latitante) ed avendo consegnato in ritardo alcuni piani, allestiti oltretutto in modo poco chiaro. Ritenendo che una maggior presenza sul cantiere dell’architetto convenuto ed una migliore esecuzione dei piani di sua competenza avrebbero permesso di evitare i numerosi problemi di statica riscontrati nell’abitazione degli attori, il primo giudice ha concluso che quelle violazioni contrattuali erano in un nesso causale adeguato con le stesse e con ciò con le posizioni di danno che a suo dire dovevano essere risarcite.

                                         In questa sede il convenuto nega che l’istruttoria abbia permesso di provare che egli era stato legato agli attori da un contratto di progettazione e di direzione dei lavori, accordo di cui per altro nemmeno sarebbero chiari i termini esatti. Contesta in seguito l’esistenza delle violazioni contrattuali rimproverategli dal Pretore rispettivamente il fatto che gli attori ne avessero mai preteso in causa l’esistenza. Rileva infine che la nuova calcolazione statica da parte di __________, la messa in opera del consolidamento dell’abitazione e l’intervento dei legali degli attori erano stati provocati dalle carenze di PI 1, specialista incaricata per l’appunto delle questioni statiche, e non invece dalle poche, generiche e ininfluenti mancanze rimproverate a lui dal Pretore, che ad ogni buon conto non erano in un nesso di causalità adeguata con il pregiudizio patito dagli attori.

                                7.1   La censura del convenuto di non essere mai stato legato agli attori da un contratto di progettazione e di direzione dei lavori deve senz’altro essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, essendo stata da lui sollevata per la prima volta soltanto in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), dopo che negli allegati preliminari egli mai aveva provveduto a contestare l’esistenza di un tale contratto, puntualmente evocata dalla controparte in petizione (p. 2) e in replica (p. 2). Essa sarebbe in ogni caso infondata anche nel merito: sempre negli allegati preliminari il convenuto ha in effetti ammesso l’esistenza del mandato menzionato dagli attori in petizione e in replica, al quale aveva affermato di aver poi rinunciato il 13 febbraio 2005 (risposta p. 2); nella causa congiunta inc. n. OA.2006.101 egli con una domanda riconvenzionale aveva addirittura preteso il pagamento delle prestazioni relative a quell’incarico; nello scritto di rinuncia di cui al doc. S, da lui ora ritenuto irrilevante per questioni formali eccepite per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) solo in questa sede, egli ha del resto ammesso di essere intervenuto nel cantiere in qualità di progettista e direttore dei lavori e di essere disposto a continuare quella sua attività oltre il 13 febbraio 2005 a certe condizioni, poi non avveratesi; e ancora nello scritto doc. YY, inviato al Comune il 1° marzo 2005 congiuntamente con l’ing. G__________ __________, egli aveva infine dato atto di aver nel frattempo disdetto per l’appunto il “mandato per la direzione dei lavori e progettazione”.

                                7.2   La censura del convenuto secondo cui gli attori non avrebbero mai preteso negli allegati preliminari l’esistenza delle violazioni contrattuali poi rimproverategli dal Pretore nella sentenza (e meglio la latitanza del convenuto dal cantiere e l’allestimento da parte sua di piani carenti e in ritardo), a suo dire inesistenti, merita invece di essere in parte accolta. Se è vero che l’onere degli attori di allegazione e della prova è senz’altro stato adempiuto per quanto riguarda la questione dell’allestimento da parte del convenuto di piani carenti e in ritardo, tale aspetto essendo stato sollevato nella replica (p. 2 segg.) e provato dai testimoni __________ (p. 9) e di __________ (p. 11); è però pure vero che quell’onere, segnatamente quello di allegazione, non è invece stato adempiuto per quanto riguarda la presunta latitanza del convenuto dal cantiere, che in effetti non era stata evocata dagli attori negli allegati preliminari e dunque non poteva in ogni caso essere posta dal Pretore alla base del suo giudizio anche se per ipotesi tale aspetto fosse poi risultato dall’istruttoria di causa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; per tante: II CCA 20 luglio 2010 inc. n. 12.2009.192, 6 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.55): dall’allegazione degli attori secondo cui le carenze commesse da PI 1 erano in ogni caso tali da innescare la responsabilità del convenuto in quanto direttore dei lavori (replica p. 5 seg.) si potrebbe tutt’al più ritenere che la violazione contrattuale a lui imputata sarebbe quella di non aver a suo tempo scoperto l’errore dello specialista; del tutto nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) è invece la tesi degli attori secondo cui una violazione contrattuale del convenuto andrebbe pure intravista nella mancanza di coordinazione con l’ingegnere (osservazioni p. 7). Su tali aspetti si tornerà meglio nel prossimo considerando.

                                7.3   Il convenuto ritiene infine che le violazioni contrattuali a lui imputate non erano in ogni caso in un nesso di causalità adeguata con il pregiudizio patito dagli attori (e meglio con la necessità di far eseguire una nuova calcolazione statica, di effettuare il consolidamento dell’abitazione e di far intervenire i loro legali), causato esclusivamente da PI 1. A ragione.

                                         Nulla induce a ritenere che le carenze nella statica dell’edificio pacificamente commesse da PI 1 siano state causate dal fatto che il convenuto possa aver allestito dei piani carenti e in ritardo, l’istruttoria di causa, ed in particolare la perizia giudiziaria, non essendosi assolutamente espressa in tal senso.

                                         Quanto alle carenze nella direzione dei lavori da parte del convenuto, escluso che la sua presunta latitanza dal cantiere e la mancanza di coordinazione con l’ingegnere possano essere prese in considerazione (cfr. consid. 7.2, tanto più che nemmeno è stato provato che le stesse fossero effettivamente in nesso di causalità adeguata con i pregiudizi patiti dagli attori), resta da esaminare se egli non possa essere reso responsabile per non aver a suo tempo scoperto l’errore dello specialista (sempre che tale allegazione sia stata effettivamente addotta, cfr. consid. 7.2, questione che può rimanere indecisa). Il quesito va risolto per la negativa. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che l’architetto che ha assunto la direzione dei lavori non è di regola tenuto a verificare ogni singola prestazione degli imprenditori specializzati e ad esempio, in caso di intervento di un ingegnere, ad esaminare i suoi calcoli statici (a cui dovrebbe però dare almeno un’occhiata, cfr. Fellmann, Die Haftung des Architekten und des Ingenieurs für Werkmängel, in: Koller, Haftung für Werkmängel, p. 93), fermo restando che questo principio trova il suo limite laddove nelle particolari circostanze egli abbia a rendersi conto di possibili carenze o insufficienze nell’operato di questi ultimi (TF 3 febbraio 1984 C 398/83 consid. 3a pubbl. in: Rep. 1985 p. 26; BR 1986 p. 13; Borghi, Il diritto per gli architetti, n. 505; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 507; Fellmann, op. cit., p. 93 seg.). Sennonché, nel caso di specie gli attori non hanno preteso, ancor prima che provato, che il convenuto non avesse dato un’occhiata ai calcoli statici esposti da I.Ci. SA rispettivamente potesse essersi reso conto o aver sospettato dell’erroneità della statica proposta da quest’ultima società, che per altro si era assunta anche la direzione dei lavori particolari riguardanti la statica della costruzione (risposta p. 3, replica p. 5). Nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) è infine la tesi degli attori secondo cui il convenuto avrebbe comunque dovuto sorvegliare le operazioni inerenti la statica dell’edificio in quanto erano relative a una delle principali fasi esecutive del cantiere (osservazioni p. 10): del resto i calcoli dell’ingegnere neppure rientravano nelle fasi esecutive del cantiere che sarebbe stato tenuto a sorvegliare in quella sua particolare funzione.

                                   8.   Dovendosi con ciò escludere una qualsiasi responsabilità del convenuto per i danni fatti valere in causa dagli attori, non occorre in questa sede pronunciarsi sulle ulteriori censure d’appello, aventi per oggetto l’ammontare del risarcimento e la percentuale del regresso nel rapporto interno con PI 1.

                                   9.   Visto quanto precede, l’appello deve così essere accolto, nel senso che la petizione va respinta nella misura in cui è stata promossa nei confronti del convenuto AP 1, a cui da una parte non possono dunque essere caricati né gli oneri processuali né le ripetibili della sede pretorile e a cui dall’altra non va però rifusa alcuna indennità ripetibile per la prima istanza, da lui non protestata con il gravame. Per il resto, il fatto che nelle more della procedura d’appello PI 1 sia fallita (il 13 luglio 2011), la sua procedura di fallimento sia stata sospesa per mancanza d’attivi (il 17 agosto 2011) e la sua ragione sociale sia stata radiata dal Registro di commercio (il 18 gennaio 2012) non comporta la modifica della decisione pretorile che la concerneva, anche perché - in assenza di un’impugnativa da parte sua o degli attori - nei confronti di quella società quella pronunzia era ormai cresciuta in giudicato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 58'158.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 21 giugno 2010 dell’AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 31 maggio 2010 della Pretura di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta nella misura in cui è rivolta nei confronti di PI 1, __________, e respinta in quanto rivolta nei confronti dell’AP 1, __________.

                                         1.1   Di conseguenza PI 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 58'158.70 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2006. 

                                         1.2   Le spese di fr. 10’118.25 e la tassa di giudizio di fr. 4’000.-, riferite all’azione principale, da anticipare dagli attori, rimangono a loro carico per 1/10 e sono poste a carico di PI 1 per 9/10. PI 1 rifonderà a AO 1 fr. 4'100.a titolo di ripetibili ridotte.  

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    2’000.b) spese                                                      fr.       100.-

                                         Totale                                                           fr.    2’100.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico degli appellati in solido, che gli rifonderanno in solido fr. 2’500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:               

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF).