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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.08.2010 12.2010.104

12 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,063 parole·~5 min·4

Riassunto

Appello in procedura di locazione irricevibile per tardività, validità di notifica a legale

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.104

Lugano 12 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.187 (procedura speciale per locazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 2 settembre 2009 da

 AO 1  rappr. dall’  RA 1    

contro

 AP 1   AP 2   

in materia di contratto di locazione, che il Pretore, con sentenza 27 aprile 2010, ha accolto, accertando l’inesistenza del credito di fr. 48'000.- vantato dai convenuti nei confronti dell’attrice e annullando il precetto esecutivo n. __________ del 12 agosto 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;

appellanti i convenuti, i quali con atto di appello del 26 maggio 2010 chiedono l’annullamento del giudizio impugnato e l’assunzione di tutte le tasse, spese e ripetibili da parte della Pretura o dell’attrice;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

considerato

in fatto ed in diritto

                                                  che con petizione 2 settembre 2009 (recte: istanza) l’attrice ha chiesto al Pretore di accertare l’inesistenza del debito di fr. 48’000.- per il quale i convenuti procedevano in via esecutiva nei suoi confronti e di annullare l’esecuzione P. E. __________ in corso;

                                                  che trattandosi di pretese derivanti da un contratto di locazione il Pretore ha convocato le parti all’udienza di discussione, tenutasi il 9 novembre 2009 e alla quale ha partecipato in rappresentanza dei convenuti l’avv. __________ - che già li aveva patrocinati nella precedente causa DI.2008.206 tra le medesime parti con il medesimo oggetto - che ha instato per l’ammissione dei suoi clienti al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e per il resto si è opposto alle domande dell’attrice;

                                                  che con sentenza 27 aprile 2010 il Pretore ha accertato che le pretese vantate dai convenuti erano identiche a quelle già giudicate nella precedente sentenza 16 novembre 2009 (DI.2008.206), passata in giudicato, sicché in accoglimento dell’eccezione di cosa giudicata sollevata dall’attrice ha accolto la petizione, ha annullato la procedura esecutiva in corso, ha negato ai convenuti il beneficio dell’assistenza giudiziaria e li ha condannati a versare all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili, rinunciando al prelievo di tasse e spese;

                                                  che con atto datato 26 maggio 2010 i convenuti sono insorti contro la sentenza pretorile di cui sopra, chiedendone l’annullamento, con la motivazione che essi non hanno saputo e ricevuto nulla dalla Pretura della procedura, né hanno dato procura a un avvocato di rappresentarli;

                                         che in precedenza, l’11 aprile 2008, essi avevano nondimeno conferito all’avv. __________ mandato di rappresentarli per “il rapporto di locazione con la signora AO 1” (cfr. procure agli atti dell’incarto DI.2008.65, doc. 1 e 1a);

                                         che in seguito la ex locatrice aveva avviato il 21 agosto 2008 una procedura di accertamento dell’inesistenza del credito per i quali gli ex conduttori l’avevano escussa con esecuzione n. __________ del 23 aprile 2008 (doc. A, inc. DI.2008.206 richiamato), indicando come rappresentante dei convenuti l’avv. __________, che li aveva accompagnati all’udienza 20 ottobre 2008;

                                         che il 21 agosto 2009 gli ex conduttori hanno escusso la ex locatrice per fr. 48'000.- con P. E. n. __________ (doc. A, inc. DI.2009.187);

                                         che la ex locatrice ha avviato con istanza 2 settembre 2009 una nuova azione di accertamento dell’inesistenza del credito vantato dagli ex conduttori, indicando come rappresentante di costoro l’avv. __________;

                                         che in entrambi i precetti esecutivi fatti notificare alla ex locatrice gli ex conduttori hanno preteso il risarcimento del danno da loro subito in seguito a un furto che avrebbero patito nell’appartamento a suo tempo locato;

                                         che nella procedura relativa al primo precetto esecutivo da loro inviato all’istante gli appellanti sono comparsi con l’avv. __________, manifestando così con atti concludenti la validità delle procure da loro conferite al legale nell’aprile 2008; 

                                         che non risulta, né gli appellanti lo sostengono, che essi abbiano poi revocato il mandato all’avv. __________ per quel che concerne le loro vertenze con la ex locatrice per il “rapporto di locazione”;

                                         che si deve dunque ritenere che l’avv. __________ li ha rappresentati anche nella procedura avviata il 2 settembre 2009, praticamente identica a quella promossa il 21 agosto 2008, sulla base delle note procure;

                                                  che di conseguenza la sentenza pretorile poteva validamente essere intimata al legale (art. 120 cpv. 4 CPC);

                                                  che nelle procedure per controversie in materia di locazione, come è il caso nella fattispecie, il termine per ricorrere contro una sentenza del Pretore è di 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 411 cpv. 2 e 412 cpv. 2 CPC);

                                                  che la sentenza del Pretore è stata spedita il 27 aprile 2010 e il relativo plico raccomandato distribuito il 28 successivo (cfr www.posta.ch/trackandtrace con riferimento alla spedizione 98.00.660001.00633211);

                                                  che, di conseguenza, il termine per proporre l’appello scadeva l’8 maggio 2010 e di conseguenza, riportato al prossimo lunedì feriale, il 10 maggio 2010;

                                                  che pertanto il ricorso dei convenuti, impostato il 27 maggio 2010, è tardivo e come tale non può essere esaminato nel merito, sicché va dichiarato irricevibile;

                                                  che in tali circostanze l’appello può essere evaso con la procedura prevista dall’art. 313bis CPC, senza che sia necessario notificarlo alla controparte;

                                                  che le spese seguono la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all’attrice, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi

pronuncia

                                   1.   L’appello 26 maggio 2010 di AP 1 è irricevibile perché tardivo.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     -    -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr.  15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).

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