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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.05.2010 12.2010.10

18 maggio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·612 parole·~3 min·2

Riassunto

Ricusa - stralcio per mancato pagamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 12.2010.10

Lugano 18 maggio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

vista l’istanza di ricusa presentata l’11 gennaio 2010 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, __________, da

IS 1 rappr. da RA 1  

causa da lui promossa il 19 novembre 2009 inc. n. OA.2009.729 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - contro

CO 1 rappr. da RA 2  

richiamata la diffida 20 gennaio 2010 della presidente di questa Camera, mediante la quale al ricusante veniva assegnato un termine di 15 giorni dalla data della ricezione della diffida stessa per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello - introiti AGITI - un deposito di fr. 400.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso (recte: l’istanza di ricusa) sarebbe stato stralciato dai ruoli ai sensi dell'art. 12 LTG;

appurato che l’ordinanza è stata recapitata al rappresentante del ricusante il 22 gennaio 2010 (cfr. ricevuta postale agli atti ed estratto Track & Trace relativo all’invio 98.__________), sicché il termine sarebbe giunto a scadenza sabato 6 febbraio 2010, data da riportarsi al successivo giorno feriale, lunedì 8 febbraio 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);

considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 29 marzo 2010 e come, ritenuta la perentorietà del termine, lo stesso debba così ritenersi tardivo;

rilevato che, nelle circostanze descritte, l’istanza di ricusa non può essere esaminata nel merito e deve senz’altro essere stralciata dai ruoli;

ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al convenuto, che pure risulta aver formulato, il 18 gennaio 2010, osservazioni all’istanza di ricusa, siccome costui nell’occasione non ha effettuato prestazioni di particolare rilievo, le sue considerazioni essendo state assai concise (con un esposto sul tema di sole 11 righe), tanto più che egli, pur essendosi opposto all’istanza di ricusa, ha ritenuto di doversi in ogni caso rimettere al prudente giudizio di questa Camera;

decreta                    1.   L'istanza di ricusa 11 gennaio 2010 di IS 1 è stralciata dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.sono poste a carico del ricusante.

                                         Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).