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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2009 12.2009.78

15 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,073 parole·~5 min·2

Riassunto

Sfratto per mancato pagamento, mancata comparsa alla discussione per assenza, appello manifestamente infondato

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.78

Lugano 15 maggio 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.279 (sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 3 marzo 2009 da

 AO 1  rappr. daRA 1   

contro

 AP 1   

con cui l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali (oltre a lavanderia con lavatrice, 2 posteggi in autorimessa, terrazza-giardino e giardino parte privata) sito al pianterreno dello stabile di Via A__________ a __________;

domanda che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con decreto 31 marzo 2009;

appellante la parte convenuta, che con atto del 20 aprile 2009 chiede di essere ascoltata dalla Corte;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto

                                               che con contratto 11 luglio 2008 AO 1, rappresentato da RA 1, ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di 4 ½ locali (oltre a lavanderia con lavatrice, 2 posteggi in autorimessa, terrazza-giardino e giardino parte privata) sito al pianterreno dello stabile di Via A__________ a __________;

                                               che il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il 30 giugno 2010, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di fr. 3'840.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 360.-;

                                               che con scritto 24 novembre 2008 il locatore, rilevata l’esistenza di uno scoperto di fr. 4'200.- (per il mese di novembre 2008), ha assegnato alla conduttrice un termine di 30 giorni per provvedere al relativo pagamento, in difetto di che il contratto sarebbe stato rescisso (doc. D);

                                               che, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, l’8 gennaio 2009 il locatore ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il 28 febbraio 2009 (doc. E);

                                               che la conduttrice non ha ritirato il plico raccomandato, copia del quale le è stato inviato per posta semplice il 19 gennaio 2009;

                                               che con istanza del 3 marzo 2009 il locatore ha chiesto lo sfratto della conduttrice dall’ente locato da essa non riconsegnato nel termine del 28 febbraio 2009;

                                               che con raccomandata del 5 marzo 2009 il Pretore ha citato la convenuta a comparire all’udienza di discussione, indetta per il 31 marzo successivo;

                                               che la raccomandata non è stata ritirata ed è stata ritornata alla Pretura il 16 marzo 2009 (fascicolo “corrispondenza e citazioni”;

                                               che all’udienza di discussione è comparso unicamente il rappresentante dell’istante, il quale ha confermato la domanda di sfratto;

                                               che con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto di locazione e della relativa disdetta, ha decretato lo sfratto immediato della convenuta dall'appartamento da essa occupato, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-, come pure le ripetibili di fr. 100.-;

                                               che con ricorso 20 aprile 2009 la convenuta chiede di essere convocata davanti alla Camera per esporre le proprie ragioni;

                                               che giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato ritiro l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124 n. 19; RDAT 2003 I 44), senza che l'autorità sia tenuta a ripetere l'intimazione per lettera semplice;

                                               che nella fattispecie la convenuta ha spiegato il mancato ritiro della raccomandata con la sua probabile assenza dalla Svizzera per lavoro “come capita abbastanza spesso”;

                                               che l’assenza all’estero senza adottare tutte le misure atte a salvaguardare i propri diritti, e il conseguente mancato ritiro dell’invio raccomandato non giustifica il mancato rispetto di un termine o la mancata presenza ad un’udienza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 120), né costituisce un valido motivo per ottenere un'eventuale restituzione in intero ai sensi degli art. 137 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 segg. ad art. 137);

                                               che nella fattispecie la convenuta medesima ha invitato il locatore il 27 febbraio 2009 ad avviare la procedura di sfratto (doc. C), sicché doveva attendersi l’invio di atti giudiziari; 

                                               che di conseguenza la convenuta è stata citata regolarmente all’udienza di discussione e, non essendovi comparsa, è rimasta preclusa nella lite (art. 135 cpv. 1 CPC) e non può più proporre argomenti contro lo sfratto in questa sede (art. 321 CPC), una convocazione davanti alla Camera non essendo del resto prevista dal Codice di procedura civile in appello;

                                                che in tali circostanze non è possibile rimettere in discussione il giudizio con cui il giudice di prime cure ha deciso lo sfratto;

                                               che il ricorso, del tutto infondato oltre che sprovvisto di motivazione, deve così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

                                               che, ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr. 58'800.- (canone di locazione + spese fr. 4’200.- x 14 mesi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il 30 giugno 2010;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

                                   1.   L’appello 20 aprile 2009 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello, consistenti in:            

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 150.sono poste a carico dell’appellante AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr.  15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 199 LTF).

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