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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2010 12.2009.25

6 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,947 parole·~20 min·3

Riassunto

Mediazione - mercede

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.25

Lugano 6 dicembre 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.762 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 novembre 2003 da

 AO 1    rappr. da  RA 1 

contro

AP 1  rappr. da  RA 2    

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 800'000.oltre interessi - somma poi ridotta a fr. 180'000.- in sede conclusionale nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 dicembre 2008 ha accolto per fr. 180'000.- più interessi ed accessori;

appellante la convenuta con atto di appello 21 gennaio 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 20 febbraio 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Il 24 giugno 1997 (doc. A) la società svizzera AP 1, in vista dell’edificazione di due stabili abitativi in __________ a __________, ha conferito alla società svizzera W__________ __________ il mandato irrevocabile di trovare imprese di costruzione disposte a sottoscrivere i relativi contratti di appalto, di adoperarsi per l’ottenimento nell’ambito delle istituzioni finanziarie di un credito di costruzione di circa fr. 4/5'000'000.- a sostegno del progetto e di segnalare l’iniziativa ad eventuali interessati all’acquisto delle edificande nuove unità abitative. Il contratto prevedeva i seguenti compensi a favore del mandatario: in caso di sottoscrizione del contratto di appalto il 5% del valore totale; in caso di ottenimento del credito di costruzione il 4.5% del finanziamento ottenuto; in caso di conclusione di un contratto di vendita il 3% dell’importo del contratto.

Il 1° settembre 1997 (doc. B) il mandato è stato trasferito, con l’accordo di tutte le parti interessate, ad nuovo mandatario, AO 1, cittadino __________ residente in Italia.

2.Il 24 luglio 1998 AP 1 e AO 1, preso atto della disponibilità di P____________________ a effettuare i lavori di costruzione per fr. 12'400'000.- più IVA (cui andavano invero dedotti fr. 75'000.-, doc. D), hanno convenuto in fr. 620'000.- più IVA il compenso per l’intermediazione relativa alla sottoscrizione del contratto di appalto (doc. C). Lo stesso giorno, AP 1, con riferimento al mandato del 24 giugno 1997 ed in particolare all’intermediazione relativa al credito di costruzione, “premesso che gli incarichi previsti nel succitato mandato vengono da voi svolti, fatto salvo quanto previsto nello stesso”, si è impegnata “a riconoscerle la somma di fr. 180'000.- + IVA a forfait come premio speciale quale compenso speciale personale per l’ottenimento di un credito di costruzione per la quale lei si sta attivando presso istituti bancari da noi autorizzati che hanno già manifestato un consenso di massima”, precisando altresì, oltre al “nostro impegno a fornire … tutta la documentazione in nostro possesso necessaria al buon prosieguo di tale pratica”, che “una volta ottenuto il credito di costruzione dietro suo intervento i pagamenti di quanto dovuto saranno effettuati non appena disponibili su detta linea di credito” (doc. F).

Il 5 gennaio 1999 le parti hanno parzialmente derogato allo scritto di cui al doc. D, prevedendo che la somma di fr. 620'000.-più IVA sarebbe stata dovuta anche nel caso in cui AP 1 avesse deciso di rescindere il rapporto con P____________________ e avesse dato l’appalto generale ad un altro soggetto (doc. E). Quello stesso giorno AP 1 ha rilasciato all’indirizzo di AO 1 la dichiarazione del seguente tenore: “con riferimento alle richieste di credito di costruzione da noi effettuate presso la B__________ __________ e C__________ __________, entrambe di __________, da Voi presentateci, con la presente Vi confermiamo che all’ottenimento e disponibilità del credito stesso Vi corrisponderemo la somma di fr. 180'000.- + IVA così come concordato” (doc. G).

3.Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 800'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. I). Egli, invocati gli accordi contrattuali (doc. A, B, C ed E), ha dapprima preteso il versamento del compenso di fr. 620'000.- per l’intermediazione relativa alla sottoscrizione del contratto di appalto con P____________________ e ciò nonostante quel contratto fosse poi stato rescisso dalla controparte (doc. 10). In seguito, sempre sulla base degli accordi stipulati (doc. A, B, F e G), ha instato per il riconoscimento del compenso di fr. 180'000.- per l’intermediazione relativa al credito di costruzione, poi effettivamente ottenuto tramite la B__________ __________.

4.La convenuta si è opposta alla petizione, contestando innanzitutto la validità degli accordi su cui la controparte fondava le sue pretese, a suo dire firmati da persone non autorizzate a vincolare le società intervenute (AP 1 e W__________ __________). Con riferimento alle singole pretese dell’attore, ha poi evidenziato che la somma di fr. 620'000.- non era dovuta in quanto l’obbligo di pagamento della medesima era condizionato alla conclusione di un nuovo contratto di appalto generale con un altro soggetto (e non era invece dovuto in caso di conclusione di semplici contratti di appalto con i singoli appaltatori), circostanza in realtà non verificatasi. Ha altresì ritenuto ingiustificata la richiesta di fr. 180'000.- perché il credito di costruzione concesso dalla B__________ __________ - per altro di soli fr. 2'700'000.- invece dei fr. 4/5'000'000.- previsti - non era stato reperito dall’attore ma da Pi__________ __________ e dall’arch. F__________ __________. Le pretese attoree erano in ogni caso compensate dal danno milionario da lei subito a seguito della rescissione del contratto di appalto concluso con la “fantomatica” ed evanescente P____________________.

5.Con la replica e la duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le loro precedenti richieste ed allegazioni.

In sede conclusionale l’attore ha abbandonato la pretesa di fr. 620'000.-, mentre la convenuta ha rilevato che se fosse stato applicabile il diritto italiano il contratto di mediazione sarebbe stato nullo in quanto l’attore nemmeno aveva preteso e provato di essere iscritto nel relativo albo professionale.

6.Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 180'000.- più interessi ed accessori, caricando la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr. 350.- per 1/4 alla convenuta e per 3/4 all’attore, tenuto pure a rifondere alla controparte fr. 16'000.- per ripetibili parziali. Il primo giudice ha innanzitutto accertato la validita degli accordi conclusi tra le parti, regolarmente sottoscritti o comunque ratificati da persone abilitate a vincolare le relative società. Egli ha quindi accertato che il diritto applicabile alla fattispecie è quello svizzero, il fatto che il contratto di cui al doc. A, pacificamente retto da quel diritto, fosse stato trasferito all’attore, cittadino __________ con residenza in Italia, non essendo tale da modificare la normativa applicabile. Preso atto della rinuncia dell’attore alla pretesa di fr. 620'000.- ed evasa l’eccezione di compensazione già per la mancata quantificazione e dimostrazione del presunto danno patito dalla convenuta, egli si è così limitato ad esaminare la pretesa di fr. 180'000.- per la mercede d’intermediazione per il credito di costruzione, che ha in definitiva ritenuto giustificata. Da una parte ha rilevato come dai doc. F e G risultava che l’attore stava conducendo concrete trattative con due istituti bancari, tra cui la B__________ __________ (che poi aveva concesso il credito di costruzione di fr. 2'700'000.-), mentre il ruolo attivo svolto nell’occasione da Pi__________ __________ non escludeva che l’intervento dell’attore avesse favorito il buon esito dell’operazione. Dall’altra ha evidenziato che con lo scritto di cui al doc. G, di alcuni giorni successivo alla concessione del credito da parte della B__________ __________, la convenuta aveva in ogni caso inteso garantire all’attore il pagamento della mercede indipendentemente dal ruolo da lui concretamente svolto nelle trattative.

7.Dell’appello della convenuta, che chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, e delle osservazioni dell’attore, che invece postula la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8.La convenuta contesta innanzitutto (appello p. 7) di aver mai promesso un qualche compenso all’attore, ribadendo, sia pure solo tra parentesi, l’esistenza di vizi formali nei doc. E e G. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). La parte non ha in effetti specificato in questa sede quali sarebbero i pretesi vizi formali di cui sono affetti quei documenti e in ogni caso nemmeno ha spiegato per quali motivi la diversa conclusione contenuta nella sentenza pretorile, per altro ampiamente motivata in fatto e in diritto, sarebbe errata e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).

9.In questa sede (appello p. 11) la convenuta ipotizza che il diritto applicabile alla fattispecie potrebbe essere quello italiano, stante la residenza in Italia dell’attore, con la conseguenza che quest’ultimo non sarebbe legittimato a pretendere alcuna mercede per la mediazione da lui eventualmente svolta, non avendo addotto né tanto meno provato di essere iscritto nel relativo albo professionale (art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e art. 2231 CCIt.). Essa invero non si confronta con l’assunto pretorile secondo cui il diritto applicabile alla fattispecie è quello svizzero perché il trasferimento all’attore del contratto di cui al doc. A, pacificamente retto da quel diritto, non era tale da modificare la normativa applicabile: non censurato, lo stesso deve così essere considerato acquisito e non può più essere ridiscusso da questa Camera (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307). L’appellante si limita più che altro ad affermare che l’impegno a pagare la contestata mercede si fondava in realtà su un accordo particolare ad hoc (doc. E e F), distinto da quelli precedenti (di cui al doc. A e B). L’argomentazione, per altro irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è infondata. Il doc. F non è in effetti costitutivo di un nuovo contratto. Esso, come del resto il doc. C di pari data, è stato allestito allo scopo di quantificare il compenso che si ritenenva di poter attribuire all’attore nelle particolari circostanze (a dipendenza cioè del contratto d’appalto sottoscritto con P____________________, rispettivamente dell’ammontare dei crediti di costruzione - non meglio definiti ma di almeno fr. 4'000'000.-, limite inferiore di quanto previsto nel doc. A - allora in discussione con la B__________ __________ e il C__________ __________ [cfr. doc. G], che sembravano aver già manifestato il loro consenso di massima) secondo il contratto a lui trasferito, cui del resto lo scritto faceva esplicito riferimento: l’importo di fr. 620'000.- (di cui al doc. C) rappresentava il 5% della mercede d’appalto di fr. 12'400'000.-, percentuale prevista nel doc. A; l’importo di fr. 180'000.- (di cui al doc. F) rappresentava il 4.5% del credito di costruzione di fr. 4'000'000.-, percentuale pure prevista nel doc. A. Si aggiunga che lo scritto in questione dava atto della persistente validità del mandato di cui al doc. A, del fatto che l’attore stava svolgendo gli incarichi in esso previsti e del suo impegno a proseguire la pratica (“premesso che gli incarichi previsti nel succitato mandato vengono da voi svolti, fatto salvo quanto previsto nello stesso,” … “nostro impegno a fornire … tutta la documentazione in nostro possesso necessaria al buon prosieguo di tale pratica”). Oltretutto negli allegati preliminari la convenuta non aveva contestato - ammettendolo - l’assunto dell’attore secondo cui il compenso di fr. 180'000.- si fondava per l’appunto sui doc. B e F (petizione p. 3).

                                10.   In base al diritto svizzero e meglio giusta l’art. 412 CO, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la prestazione del mediatore si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione al mandante del possibile contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio della sua onerosità (Rep. 1988 p. 360; Gautschi, Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 1 seg. ad art. 412 CO). Premessa per poter pretendere la mercede di mediazione è dunque la stipulazione del contratto mediato a seguito dell'indicazione o dell’interposizione del mediatore (Ammann, op. cit., n. 1 ad art. 413 CO). In altre parole, oltre alla stipulazione del contratto mediato, occorre che tra quest’ultima e l’attività messa in atto dal mediatore vi sia un nesso causale psicologico, ravvisabile di per sé anche se l’attività del mediatore non è la causa esclusiva o diretta che ha portato alla conclusione del contratto, bastando anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1 CO; Schweiger, Der Mäklerlohn, p. 81 segg.; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p. 441 segg.; DTF 72 II 89 e 421, 76 II 382, 84 II 525). Alla condizione del nesso causale è però possibile rinunciare contrattualmente (DTF 97 II 357). L’onere della prova in merito all’esistenza del nesso causale psicologico incombe al mediatore (art. 8 CC; II CCA 30 aprile 2007 inc. n. 12.2006.52, 8 marzo 2010 inc. n. 12.2009.11).

                                11.   In questa sede, pacifico il conferimento all’attore di un contratto di mediazione per interposizione, l’appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver ritenuto che con la sottoscrizione dello scritto di cui al doc. G la convenuta aveva in ogni caso inteso garantire all’attore il pagamento della mercede indipendentemente dal fatto che egli fosse effettivamente intervenuto nelle trattative per l’ottenimento del credito di costruzione. La censura è fondata. Il fatto che nel documento in questione, diversamente dal doc. F, in cui era stato indicato che il pagamento del compenso era condizionato all’ottenimento del credito di costruzione “dietro suo intervento”, non sia stata inserita una formulazione analoga, non significa in effetti ancora, specie in assenza di ulteriori circostanze, neppure menzionate, che a quel momento la convenuta avesse implicitamente inteso derogare all’art. 413 cpv. 1 CO e con ciò garantire la mercede all’attore anche nel caso in cui il contratto mediato fosse stato concluso senza un suo intervento. Per il resto, non si vede in che modo la sottoscrizione di quello scritto da parte della convenuta, pochi giorni dopo la concessione da parte della B__________ __________ di un credito di costruzione di fr. 2'700'000.- (cfr. doc. rich. XXVII°, separazione n. 1), possa aver modificato la situazione.

La così accertata infondatezza dell’argomentazione pretorile non è però (ancora) determinante per l’esito della lite. Affinché si possa riformare una decisione - com’è quella impugnata - fondata su due motivazioni indipendenti, occorre in effetti che anche la seconda argomentazione addotta dal giudice di prime cure sia priva di fondamento.

                                12.   Ora, in questa sede la convenuta censura anche l’altra argomentazione addotta dal Pretore: da una parte gli rimprovera di aver erroneamente operato un’inversione dell’onere della prova, segnatamente per aver ammesso il diritto dell’attore alla mercede già solo per il fatto che l’istruttoria di causa non aveva permesso di escludere che anche costui, mediante la propria attività, in concorso con gli sforzi profusi da Pi__________ __________, avesse favorito il buon esito dell’operazione; e dall’altra rileva che in ogni caso l’istruttoria non aveva permesso di accertare un intervento attivo da parte dell’attore. Non è così.

                              12.1   Con riferimento alla questione dell’onere della prova circa l’esistenza del nesso causale psicologico, si osserva che il Pretore ha in primo luogo rilevato (sentenza consid. 7), giustamente, che lo stesso incombeva al mediatore. Nel prosieguo del suo giudizio egli, a questo proposito, ha quindi rilevato (sentenza consid. 8.1) che il doc. F dimostrava che l’attore stava conducendo concrete trattative con due istituti bancari (cfr. pure il doc. G), tra cui la B__________ __________ (che aveva poi concesso il credito di costruzione di fr. 2'700'000.-), e che l’istruttoria di causa non aveva permesso di escludere che anche costui, mediante la propria attività, in concorso con gli sforzi profusi da Pi__________ __________, avesse favorito il buon esito dell’operazione, concludendo con ciò per il buon diritto dell’attore alla mercede pattuita. Ora, non è effettivamente chiaro se il giudice di prime cure abbia concluso per l’accoglimento della pretesa dell’attore in assenza di prove sufficienti (in altre parole siccome la convenuta non aveva ossequiato l’onere della prova, implicitamente posto a suo carico) oppure per il fatto che le prove assunte avevano permesso di accertare il suo buon diritto. La questione non necessita di essere chiarita, essendo in ogni caso incontestabile (come si vedrà) che l’attore ha provato l’esistenza del nesso causale psicologico tra la sua attività e la conclusione del contratto di credito di costruzione mediato.

                              12.2   L’appellante ritiene a torto che l’istruttoria non ha permesso di accertare un intervento attivo da parte dell’attore nella conclusione del credito di costruzione con la B__________ __________. Essa stessa ha in effetti pacificamente dato atto, oltretutto in tempi non sospetti, che l’attore non solo le aveva presentato quella banca (doc. G) ma “si sta attivando … per l’ottenimento di un credito di costruzione … presso istituti bancari da noi autorizzati” (doc. F), confermando con ciò che il suo intervento era stato effettivo e concreto. Poco importa poi se Pi__________ __________ possa aver affermato di essere stato lui ad aver introdotto la convenuta alla B__________ __________ (verbale p. 1; nel doc. 4 - che per altro nemmeno gli è stato chiesto di confermare in sede testimoniale - egli avrebbe persino escluso che possa esservi stata un’altra intermediazione per quella pratica, salvo poi aggiungere, in modo assai sospetto, che qualsiasi pretesa di terzi ricollegata a tale pratica, da lui così neppure esclusa, sarebbe stata da considerarsi come facente parte dei suoi onorari), tanto più che il teste F__________ __________ si è limitato a confermare il ruolo principale (e dunque non esclusivo) di quest’ultimo nell’operazione (verbale p. 2). In effetti, nella migliore - per la convenuta - delle ipotesi, si dovrebbe comunque concludere che l’attività dell’attore, da lei ammessa, sia stata almeno una causa concorrente o indiretta alla conclusione del contratto, ciò che è senz’altro sufficiente per confermare l’esistenza del nesso causale psicologico. Del tutto nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) è la tesi della convenuta secondo cui il pagamento della mercede di cui doc. G sarebbe in realtà stata concordata solo per l’ottenimento di altri (futuri) crediti di costruzione oltre a quello concesso pochi giorni prima dalla B__________ __________. L’argomentazione è smentita già dal chiaro tenore di quel documento, che fa per l’appunto riferimento, per il pagamento della mercede, “alle richieste di credito di costruzione da noi effettuate presso la B__________ __________ e C__________ __________”, condizionandolo poi non solo “all’ottenimento” ma anche alla successiva “disponibilità del credito stesso”. Ricevibile, ma infondata, è invece l’altra argomentazione della convenuta secondo cui l’attività svolta dall’attore si sarebbe rivelata inutile ed anzi controproducente, di modo che la conclusione del contratto con la B__________ __________ era poi stata possibile solo grazie al successivo intervento di Pi__________ __________, che aveva permesso di “recuperare” la fiducia della banca, venuta meno a seguito dell’agire dell’attore, e di indurla alla concessione del credito: nulla prova in effetti che i fatti si siano svolti in tal modo.

                                13.   Nondimeno, non si può ritenere che l’attore abbia diritto al pagamento dell’intera mercede di fr. 180'000.- oltre interessi. Come rilevato nella sentenza impugnata e nell’appello, egli è in effetti riuscito ad ottenere unicamente un credito di costruzione di fr. 2'700'000.- dalla B__________ __________ (invece di quello inizialmente previsto di fr. 4/5'000'000.-), il fatto che egli possa (forse) aver contribuito anche all’ottenimento di un ulteriore importo di fr. 2'700'000.-, concesso a titolo di mutuo ipotecario (cfr. doc. rich. XXVII°, separazione n. 1), essendo irrilevante, dato che per tale prestazione non era previsto per contratto alcun compenso. Ora, in base al contratto di cui al doc. A egli avrebbe in tal caso avuto diritto ad un compenso del 4.5% del credito ottenuto, ovvero a fr. 121'500.-. Non risulta che la sottoscrizione dei doc. F e G abbia mutato questa situazione (cfr. in proposito supra consid. 9): nel doc. F è indicato un compenso di fr. 180'000.- “per l’ottenimento di un credito di costruzione per la quale lei si sta attivando presso istituti bancari da noi autorizzati che hanno già manifestato un consenso di massima”, i quali, come risulta dal successivo doc. G, erano la B__________ __________ e il C__________ __________; ma soprattutto nel doc. G è stabilito che il pagamento dei fr. 180'000.- era subordinato “all’ottenimento e disponibilità del credito stesso”, che, com’era indicato una riga prima, era proprio quello relativo “alle richieste … da noi effettuate presso la B__________ __________ e C__________ __________”. Non avendo ottenuto alcun credito di costruzione da parte del C__________ __________ (che, con ogni evidenza, doveva essere di almeno fr. 1'300'000.-), l’importo dovuto all’attore deve dunque essere ridotto, in base agli accordi contrattuali, a fr. 121'500.-.

                                14.   Resta da esaminare se la convenuta possa pretendere una (ulteriore) riduzione della mercede in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO. La richiesta dev’essere respinta già per il fatto che l’importo riconosciuto nell’occasione all’attore e di cui è chiesta la riduzione in considerazione del suo carattere eccessivo non costituisce una pena convenzionale. Per completezza, si aggiunga che la convenuta nemmeno potrebbe pretendere una riduzione della mercede ai sensi dell’art. 417 CO, la disposizione permettendo in effetti solo la riduzione di mercedi eccessive stipulate per indicare l’occasione di concludere un contratto individuale di lavoro o una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto, e non essendo dunque applicabile nel caso di specie, in presenza cioè di una mediazione creditizia.

                                15.   Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere ammessa limitatamente a fr. 121'500.- più interessi e accessori. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che per il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 180'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia

                                    I.   L’appello 21 gennaio 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:

                                         1.     La petizione 21 novembre 2003 di AO 1 è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 fr. 121'500.- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2001.

                                         §§    L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 121'500.- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2001.

                                         2.     La tassa di giustizia, di fr. 6'000.-, e le spese di fr. 350.- (comprese quelle emesse dalla CRP con decisione del 21 dicembre 2004), da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico in misura di 5/6, e sono poste a carico della convenuta in misura di 1/6. L’attore rifonderà inoltre alla convenuta fr. 21'300.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   3’950.b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.   4’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 2'000.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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