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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.06.2009 12.2009.21

24 giugno 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,859 parole·~9 min·2

Riassunto

Diritto del lavoro

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.21

Lugano 24 giugno 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.281 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 27 febbraio 2006 da

 AP 1  rappr. dall’  RA 2   

contro  

AO 1  rappr. dalla lic. iur.  RA 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'000.oltre interessi, come pure la consegna di un certificato di lavoro, domande avversate dalla convenuta, tranne quella relativa al certificato testé citato e che l’istante ha omesso nelle conclusioni poiché evasa;

che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2008 ha accolto per fr. 452.50 oltre interessi, condannando l’istante al pagamento in favore della convenuta di fr. 1'050.quali ripetibili parziali;

appellante l’istante con atto di appello 19 gennaio 2009 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al pagamento a __________ [recte: all’appellante] di fr. 11'536.20 oltre interessi;

mentre la convenuta con osservazioni 2 febbraio 2009 postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede il riconoscimento in "maniera completa" delle ripetibili;

mentre l’istante con osservazioni 13 febbraio 2009 all’appello adesivo postula la reiezione del gravame avversario;

richiamato il decreto 22 gennaio 2009 con il quale la presidente di questa Camera ha respinto l’effetto sospensivo richiesto dall’appellante adesiva;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1, __________, ha assunto dal 5 luglio 2004 a tempo indeterminato AP 1 quale cucitrice. Il contratto prevedeva uno stipendio lordo di fr. 2'500.- mensili (doc. B e C).

                                  B.   Con raccomandata 26 agosto 2005, spedita il 29 agosto 2005, la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 30 settembre 2005 (doc. F). Con fax 29 agosto 2005 la lavoratrice ha a sua volta trasmesso alla datrice di lavoro un certificato medico dalla __________, ove ella si trovava in vacanza, dal quale emergeva la sua inabilità lavorativa fino al 2 settembre 2005 compreso (doc. E). Con missiva 6 settembre 2005 la dipendente ha disdetto in tronco il rapporto di lavoro. Ella ha motivato la propria decisione lamentando in particolare mobbing nei suoi confronti (doc. G).

                                  C.   Con istanza 27 febbraio 2006 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, composti di fr. 5'000.quali arretrati di stipendi da novembre 2004 ad agosto 2005 (dove avrebbe percepito mensilmente unicamente fr. 2'000.- lordi mensili), fr. 5'000.- per ore straordinarie e rimborso spese (affermando di aver dovuto lavorare di regola almeno 60 ore settimanali, con orari continuati, fino a ora tarda nella notte e regolarmente anche il fine settimana, così come di non essere stata rimborsata per l’uso della sua automobile), nonché fr. 5'000.- per aver dovuto rescindere immediatamente per giusti motivi il rapporto di lavoro (corrispondenti allo stipendio fino al termine legale di disdetta di due mesi). Ella ha altresì domandato la consegna di un certificato di lavoro. All’udienza di discussione 22 maggio 2006 la convenuta si è opposta alle domande dell’istante, affermando di aver versato dal mese di novembre 2004 fr. 2'000.- lordi "secondo i conteggi prodotti in istanza" e il resto all’istante a mano. Essa ha poi contestato di dovere alcunché a titolo di ore supplementari o di mancati rimborsi per l’impiego del veicolo privato e ha spiegato che non vi erano motivi validi perché la lavoratrice potesse disdire il contratto in maniera immediata. Essa ha infine concluso aderendo alla domanda dell’istante di rilascio del certificato di lavoro. Esperita l’istruttoria, all’udienza di discussione finale 18 dicembre 2007 la convenuta, unica presente, ha confermato la propria domanda. L’istante ha invece ribadito le proprie richieste con un memoriale scritto, salvo omettere la richiesta di consegna del certificato di lavoro poiché nel frattempo evasa. Statuendo con sentenza 30 dicembre 2008 il Pretore ha accolto l’istanza per 452.50 oltre interessi, condannando l’istante al pagamento in favore della convenuta di fr. 1'050.quali ripetibili parziali.

                                  D.   Con atto di appello 19 gennaio 2009 l’istante è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo la sua riforma nel senso di condannare la convenuta al pagamento a __________ [recte: all’appellante] di fr. 11'536.20 oltre interessi. Con osservazioni 2 febbraio 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede il riconoscimento in "maniera completa" delle ripetibili. Con osservazioni 13 febbraio 2009 all’appello adesivo l’istante postula la sua reiezione. Con decreto 22 gennaio 2009 la presidente di questa Camera ha respinto l’effetto sospensivo richiesto dall’appellante adesiva.

Considerato

in diritto:                  1.   Il Pretore ha respinto le pretese salariali rivendicate dall’istante, poiché non dimostrate, riconoscendole solo lo stipendio di fr. 452.50 netti dal 1° al 6 settembre 2005. Quanto alla domanda di risarcimento per risoluzione immediata giustificata da parte della lavoratrice, il primo giudice ha spiegato che non erano dati i presupposti di un licenziamento straordinario. Egli ha infine condannato l’istante al pagamento in favore della convenuta di fr. 1'050.- per ripetibili parziali.

                                    I.   Sull’appello principale

                                   2.   L’appellante contesta unicamente la decisione del Pretore di non riconoscerle interamente gli stipendi arretrati da novembre 2004 ad agosto 2005. Ella ribadisce, al riguardo, che durante tale periodo le è stato versato uno stipendio lordo di fr. 2'000.- mensili, invece dei fr. 2'500.- previsti contrattualmente.

                                2.1   Il primo giudice ha spiegato che sebbene dai conteggi di salario dal novembre 2004 all’agosto 2005 (doc. D) emerga la corresponsione di fr. 2'000.- a tale titolo, la teste __________ __________ (incaricata dalla datrice di lavoro di versare ai dipendenti gli stipendi) ha dichiarato di aver versato all’istante l’integralità del salario, di fr. 2'500.- lordi mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L’appellante ritiene che la testimonianza in questione sia "poco credibile" poiché la teste, oltre a essere dipendente della datrice di lavoro, avrebbe secondo quanto da lei affermato redatto per dieci mesi dei conteggi di stipendio errati. L’istante reputa quindi che i fogli paga riportanti un salario di fr. 2'000.-, redatti per l’appunto da un’ausiliaria della convenuta, debbano essere vincolanti per quest’ultima.

                                2.2   Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). La teste __________ __________ ha spiegato che "a quel periodo i salari venivano versati cash ai dipendenti senza il rilascio di ricevute ma unicamente sulla fiducia. Ricordo che lo stipendio della signorina AP 1 ammontava a fr. 2'500.- lordi (…). Detti stipendi sono sempre stati integralmente versati (…). Constato che i conteggi paga da novembre 2004 ad agosto 2005 riportano cifre inferiori per entrambi i dipendenti per rapporto agli importi salariali effettivamente versati. Confermo trattarsi di un errore da parte mia. Confermo altresì che gli importi effettivamente versati corrispondono a quanto da me già dichiarato e cioè fr. 2'500.- lordi per la AP 1 e fr. 3'000.- lordi per __________. Non so dire perché a novembre 2004 sono passata a indicare le cifre ridotte che leggo sui conteggi paga che mi vengono mostrati. Ribadisco trattarsi di un semplice errore da parte mia" (verbale 4 luglio 2006, pag. 1 seg.). Il salario riportato nei conteggi di cui al doc. D è effettivamente da novembre 2004 ad agosto 2005 di fr. 2'000.- lordi mensili. Tuttavia, tali documenti sono stati allestiti dalla teste summenzionata, che dichiara essere incappata in errore nell’indicazione di tale importo. Essa afferma, invero, di aver versato alla dipendente il corrispettivo contrattualmente previsto. Da altri documenti versati agli atti emerge come alla dipendente sia stato versato (almeno per il 2005) uno stipendio di fr. 2'500.- lordi mensili. Dal conteggio per il 2005 di cui al doc. 5, redatto anch’esso da __________ __________, emerge che da gennaio ad agosto 2005 all’istante sono stati versati complessivi fr. 20'000.- lordi, equivalenti a fr. 2'500.- lordi mensili. Lo stesso emerge dal conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte (doc. 6). Perché occorra dare maggiore credibilità ai conteggi di salario e non ai documenti testé menzionati, rispettivamente alla testimonianza di __________ __________ che ne conferma il contenuto, non è quindi dato di capire. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore resiste dunque alla critica e l’appello deve essere respinto.

                                   II.   Sull’appello adesivo

                                   3.   L’appellante adesiva ritiene che le debbano essere riconosciute le ripetibili "in maniera completa" poiché la lavoratrice non avrebbe mai chiesto, prima della causa, la consegna del certificato di lavoro. Essa non ha tuttavia indicato quale somma rivendica a tale titolo. Al riguardo la domanda, non cifrata, deve essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 10-11 ad art. 309 CPC).

                                  III.   Sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili

                                   4.   L’appello principale dev’essere respinto, mentre quello adesivo dichiarato irricevibile. In entrambi i casi non si prelevano tasse di giustizia o spese, trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante principale verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili per l’appello e altrettanto farà quest’ultima all’istante per l’appello adesivo. In entrambi i casi le indennità ripetibili sono comunque contenute in ragione del fatto che l'onere per la redazione delle osservazioni è stato, tutto sommato, limitato. Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore a fr. 15'000.- sia per quanto concerne l’appello principale sia per quanto riguarda l’appello adesivo.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

pronuncia:               I.   L’appello principale 19 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di appello. L’appellante principale rifonderà alla convenuta fr. 250.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Nella misura in cui è ricevibile l’appello adesivo 2 febbraio 2009 di AO 1 è respinto.

                                 IV.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di appello adesivo. L’appellante adesiva rifonderà all’istante fr. 150.- per ripetibili di appello adesivo.

                                  V.   Intimazione:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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