Incarto n. 12.2009.190
Lugano 23 novembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 23 ottobre 2009 presentato da
AP 1
contro
il decreto di sfratto 12 ottobre 2009 emanato dalla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa promossa nei confronti dell’appellante da
AO 1 rappr. da RA 1 rappr. dall’ RA 2
richiamata la diffida 27 ottobre 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine di 15 giorni, scadente il 19 novembre 2009 (scadenza del termine di giacenza del plico raccomandato il 4 novembre 2009) per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello - introiti AGITI - un deposito di fr. 100.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello 23 ottobre 2009 di AP 1 contro il decreto di sfratto 12 ottobre 2009 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- - -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).