Incarto n. 12.2009.171
Lugano 18 settembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.170 (decreto esecutivo) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 28 agosto 2009 da
AO 1
contro
AP 1
con la quale l’istante chiedeva l’emissione di un decreto esecutivo per ottenere la consegna dei piani su supporto informatico dell’immobile part. N. __________ RFD __________, oggetto della transazione giudiziale 17.6.2008 conclusa davanti alla Pretura di Locarno-Città (inc. n. EF.__________), domanda che il Pretore ha accolto con decreto 2 settembre 2009, ponendo la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere all’istante fr. 100.- di indennità ripetibile:
preso atto della lettera 8 settembre 2009 della convenuta, la quale chiede alla Pretura di riconsiderare il decreto “alla luce dei fatti e degli allegati forniti”;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il 17 giugno 2008 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto una transazione giudiziale in base alla quale AP 1 si impegnava, una volta ricevuta la somma di fr. 10'000.- dalla controparte, a ritirare entro 10 giorni un precetto esecutivo e a consegnare nello stesso termine i piani dell’immobile su supporto informatico (doc. C, inc. EF.__________
che il 4 giugno 2009 AO 1 ha inviato a AP 1 un precetto esecutivo civile per ottenere la consegna “dei piani, su supporto informatico, dell’immobile part. N. __________ RFD __________” (doc. B);
che la precettata non ha interposto opposizione né ha consegnato i piani, sicché il precettante ha inoltrato il 28 agosto 2009 alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città istanza di emissione di decreto esecutivo, che il Pretore ha accolto il 2 settembre 2009;
che l’8 settembre 2009 la precettata ha presentato alla Pretura una lettera in cui chiede di riconsiderare la decisione “alla luce dei fatti e degli allegati forniti”;
che lo scritto non è stato intimato alla controparte;
che secondo l’art. 497 cpv. 1 CPC trascorso il termine indicato dalla sentenza o dal precetto esecutivo senza che sia stata fatta opposizione, la parte che vuol proseguire nell’esecuzione ha diritto di ottenere dal Pretore il decreto esecutivo;
che contro il decreto esecutivo, immediatamente eseguibile, non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC);
che durante il procedimento di esecuzione effettiva non è più consentito al Pretore di esaminare la validità e il contenuto dell’obbligazione alla base del precetto esecutivo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 497);
che nelle circostanze descritte la domanda di riconsiderazione non può essere esaminata nel merito e può essere evasa con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, senza intimazione alle controparti;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC), in base a un valore di causa di fr. 11'000.- (lettera 8 settembre 2009) e all’art. 22 LTG;
che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato;
Per i quali motivi
pronuncia
1. La “domanda di riconsiderazione” 8 settembre 2009 di AP 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 30.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- __________, __________, __________ - __________, __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).