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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.05.2011 12.2009.165

27 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,729 parole·~19 min·3

Riassunto

Convenzione matrimoniale - interpretazione - lesione

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.165

Lugano 27 maggio 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.18 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 15/18 maggio 2003 da

 AP 1   

contro  

 AO 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’attore ha chiesto l’annullamento della convenzione matrimoniale 12 giugno 2002 di cui al rogito n. __________ del notaio __________ __________, la sua iscrizione quale proprietario del fondo n. __________ RFD di __________ nonché l’addossamento degli oneri ipotecari gravanti l’immobile e del debito di fr. 314 600.- nei confronti della __________ di cui al conto mutuo n. __________, mentre con le conclusioni ha chiesto di ordinare alla convenuta la restituzione dell’immobile citato nonché l’autorizzazione, una volta cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio, di richiedere e ottenere all’Ufficio dei registri il trapasso immobiliare in suo favore;

alla quale la convenuta si è opposta con risposta 24 novembre 2003 e che il Pretore statuendo il 10 luglio 2009 ha respinto;

richiamato il decreto 18 marzo 2005 con il quale il Pretore ha revocato con effetto retroattivo al 7 ottobre 2004 il beneficio dell’assistenza giudiziaria concesso all’attore e gli ha inflitto una multa di fr. 300.-;

mentre con decreto di medesima data ha concesso all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ a partire dall’istanza 9 luglio 2007;

appellante l’attore che con appello 1° settembre 2009 postula l’accoglimento della petizione;

mentre la convenuta con osservazioni 9 novembre 2009 chiede la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   Il 1° aprile 1988 AP 1 e AO 1 nata __________ si sono uniti in matrimonio (doc. A). Il 7 maggio 2002 la moglie ha postulato l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, sostenendo il “dissesto finanziario e personale della famiglia provocato dal comportamento irresponsabile del marito”. Ella ha segnatamente chiesto di obbligarlo a fornirle tutte le informazioni sulla sua situazione personale e a far fronte ai propri obblighi nei confronti della famiglia, nonché di vietargli ogni atto di disposizione sull’abitazione coniugale e di ordinare la separazione dei beni “da definire con la rifusione alla moglie dei beni propri messi a disposizione del marito e l’intestazione della casa d’abitazione ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno” (inc. rich. DI.2002.41).

                               B.     All’udienza di discussione 5 giugno 2002 le parti hanno concordato che:

                                        “1.     Il signor AP 1 sottoporrà per conoscenza alla moglie, per il tramite dell'avv. __________, tutti i conteggi che lo riguardano valuta 30.06.2002, segnatamente estratti bancari e/o postali, distinta paga e/o indennità AD, ipoteche, CM, imposte, nulla escluso.

                                        2.      Con riguardo alla cartella ipotecaria di fr. 20 000.-- DG __________ i coniugi si accordano nel senso che non essendo stato sino ad ora utilizzato il titolo, il Pretore lo richiamerà dalla __________ di __________, per acquisizione dell'incarto sino ad accordo dei coniugi per la sua utilizzazione.

                                        3.      Il signor AP 1 si impegna a limitare allo stretto necessario i suo poteri di rappresentanza dell'unione coniugale, ritenuto che per quanto attiene alle scelte più importanti concernenti la famiglia, vedi ad esempio CM, acquisto auto, impegni di un certo rilievo, dovrà essere richiesto il consenso del coniuge.

                                        4.      Le parti prendono atto che attualmente sono pendenti presso l'UEF di Riviera esecuzioni per ca. fr. 21 000.--, di cui ca. fr. 7 000.-- già sfociate in pignoramento dell'abitazione coniugale intestata al marito.

                                        5.      Le parti riconoscono che sono dati in concreto gli estremi per la pronuncia giudiziale della separazione dei beni nel senso dell'art. 185 CCS e chiedono pertanto che il Pretore unitamente all'omologazione dell'accordo di cui sopra decreti la separazione dei beni, ritenuto che la liquidazione del regime ordinario della partecipazione agli acquisti vigente sino ad oggi sarà regolata in separata sede”.

                                        Con decreto a verbale il Pretore ha omologato i punti da 1 a 4 summenzionati e ha pronunciato la separazione dei beni (inc. rich. DI.2002.41).

                                  C.   Con scritto 12 giugno 2002 l’avv. __________ __________, allora patrocinatore della moglie, ha trasmesso alla Pretura (inc. DI.2002.41) una fotocopia del suo rogito n. 4521 del 12 giugno 2002 e una convenzione per sospensione dell’economia domestica del 12 giugno 2002. Il rogito n. __________ del 12 giugno 2002 contempla una convenzione matrimoniale, ai termini della quale i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni secondo gli art. 247 e segg. CC e a tenore della quale il marito ha ceduto alla moglie il fondo part. n. __________ RFD di __________ “a tacitazione di tutte le pretese della moglie AO 1, nata __________, per rifusione di beni propri, per rimborso di suoi crediti personali e per partecipazione al cinquanta per cento agli acquisti coniugali”. Da parte sua la moglie “assume valuta 1° luglio 2002 il debito ipotecario di effettivi fr. 325 000.- nei confronti della __________, in __________, garantito dalla cartella ipotecaria al portatore di fr. 310 000.- (…) iscritta in I. grado e dalla cartella ipotecaria al portatore di fr. 15 000.- (…) iscritta in II. grado a carico del fondo ceduto, titoli nel cui debito nominale la cessionaria subentra pure quale nuova debitrice con effetti a partire dall’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario”. Alla moglie è stata inoltre assegnata in proprietà la cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 20 000.- non utilizzata richiamata dal Pretore alla __________ come al punto 2 dell’accordo giudiziale 5 giugno 2002. Infine la moglie si è impegnata a estinguere presso l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Riviera gli importi in esecuzione garantiti dai pignoramenti a carico dell’immobile ricevuto in cessione, per un ammontare complessivo di fr. 7 377.50 oltre alle spese peritali di stima dell’immobile di fr. 312.50 per complessivi fr. 7 690.-. Nella “convenzione per sospensione dell’economia domestica” sottoscritta il 12 giugno 2002, i coniugi si sono dati atto che il marito aveva lasciato il giorno stesso l’abitazione coniugale, autorizzandosi reciprocamente a vivere separati. I coniugi non hanno chiesto al giudice l’omologazione di tale convenzione, per cui la procedura di cui all’inc. n. DI.2002.41 si è esaurita con la consegna 23 gennaio 2003 al legale della moglie, da parte della Pretura, della summenzionata cartella ipotecaria di fr. 20 000.-.

                                  D.   Con istanza 9 maggio 2003 il marito ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, in particolare la pronuncia dell’affidamento delle figlie alla madre, riservato il diritto di visita, nonché la fissazione dal mese di maggio 2003 di un contributo di mantenimento di fr. 500.- mensili a suo carico e in favore di ciascuna delle figlie. Nell’istanza il marito ha altresì osservato che la moglie non lo aveva ancora liberato dal debito nei confronti della __________ e si è perciò riservato di procedere nei confronti della coniuge in altra procedura (inc. rich. DI.2003.57). All’udienza 6 giugno 2003 i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal giudice, che per quanto qui di interesse recita:

                                        “3.  La signora AO 1 per il tramite della sua patrocinatrice provvederà a richiedere immediatamente alla __________ lo svincolo del sig. AP 1 dal rapporto di mutuo ipotecario relativo alla casa coniugale di __________, ora di proprietà della moglie”.

                                  E.   Con scritto 15 maggio 2003 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Biasca affermando che nonostante i richiami da parte della __________ la moglie non aveva assunto le ipoteche gravanti il fondo n. __________ RFD di __________ e ha chiesto l’annullamento “per inadempimento del rogito” e della relativa iscrizione a registro fondiario. Così invitato dal Pretore, l’attore ha inoltrato il 18 agosto 2003 un allegato che ha rimediato ai difetti formali della missiva testé menzionata. Egli ha chiesto l’annullamento della convenzione matrimoniale di cui al rogito n. __________, l’ordine all’Ufficio competente di iscriverlo quale proprietario del fondo testé citato e l’addossamento a proprio carico degli oneri ipotecari gravanti tale immobile. Egli ha soggiunto che la coniuge non aveva nemmeno pagato integralmente gli importi in esecuzione garantiti dai pignoramenti a carico dell’immobile ricevuto in cessione. A suffragio delle proprie richieste l’attore ha invocato l’inadempienza contrattuale della moglie, in via subordinata l’annullabilità per lesione giusta l’art. 21 CO. Con risposta 24 novembre 2003 la convenuta si è opposta alla petizione. Nell’ulteriore scambio di allegati scritti le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista. Il 7 ottobre 2004 il primo giudice ha concesso all’attore il beneficio dell’assistenza giudiziaria, poi revocato il 18 marzo 2005 con effetto retroattivo perché ottenuto a seguito di indicazioni false e, in ogni caso, per assenza di indigenza. Con decisione 10 luglio 2009 l’attore è invece stato nuovamente posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rinviando alle conclusioni scritte di cui alla causa di divorzio (inc. OA.2005.1). L’attore ha chiesto di ordinare alla convenuta di restituire “il bene immobile part. n. __________ RFD __________. Ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di divorzio il signor AP 1 sarà pertanto autorizzato a richiedere personalmente e a ottenere presso il competente Ufficio dei registri il trapasso immobiliare in suo favore del bene part. n. __________ RFD __________. Titolo giustificativo delle predetta operazione sarà costituito dall’originale della sentenza di divorzio, regolarmente munito del timbro di crescita in giudicato”. Statuendo con sentenza 10 luglio 2009 il Pretore ha respinto la petizione.

                                  F.   Con ricorso (recte: “appello”) 1° settembre 2009 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere quanto da lui richiesto con petizione 15 maggio 2003 e con istanza 8 settembre 2009 domanda di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con osservazioni 9 novembre 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame, a suo dire “palese esempio di temerarietà”.

considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria 8 settembre 2009, essa è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag) in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CPC, secondo il quale fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPC si applica il diritto procedurale previgente.

                                   2.   La controversia concerne l’interpretazione della convenzione matrimoniale 12 giugno 2002 di cui al rogito n. __________ del notaio __________ __________, ai termini della quale i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni secondo gli art. 247 segg. CC. Secondo l’art. 7 CC le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni relative alla conclusione, all’adempimento e alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile. Tale applicazione avviene per analogia (Marti/Schnyder, Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 7 CC; Schmid, Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., n. 6 ad art. 7 CC) e ha lo scopo di colmare l’assenza di una parte generale del Codice civile che tratti tali questioni (Marti/Schnyder, op. cit., n. 28 ad art. 7 CC; Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 7 CC). La norma testé menzionata contempla anche le regole interpretative (Marti/Schnyder, op.cit., n. 52 seg. ad art. 7 CC). La circostanza, quindi, che l’attore abbia invocato a sostegno della propria posizione norme del Codice delle obbligazioni non comporta per sé sola la competenza della Seconda Camera civile, dato che è in discussione la validità di una convenzione matrimoniale di separazione, alla quale i disposti del Codice delle obbligazioni sono applicabili unicamente per analogia. Ci si può quindi domandare se l’appello non debba essere trattato dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello, che giudica in seconda istanza gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti, tra le altre cose, il diritto di famiglia (art. 48 lett. a cfr. 1 LOG). L’incarto qui in esame è stato attribuito alla seconda Camera civile dopo uno scambio informale di opinioni con la prima Camera civile, che non si è ritenuta competente.

                                   3.   L’appellante sostiene anzitutto che l’accordo giudiziale 6 giugno 2003 era solo una misura provvisionale, come indicato nel relativo verbale, in attesa di trovare un accordo con la controparte. Il Pretore ha ritenuto invece che tale transazione, occorsa circa una ventina di giorni dopo la petizione nella procedura di cui all’inc. n. DI.2003.57, aveva superato i termini previsti dalla convenzione matrimoniale 12 giugno 2002, sicché la presente causa assumeva finanche estremi di temerarietà (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo). L’accordo 6 giugno 2003 è stato omologato dal giudice e dichiarato esecutivo alla stregua di misura di protezione dell’unione coniugale giusta l’art. 176 CC. La clausola n. 3 ha il seguente tenore: “La signora AO 1 per il tramite della sua patrocinatrice provvederà a richiedere immediatamente alla __________ lo svincolo del sig. AP 1 dal rapporto di mutuo ipotecario relativo alla casa coniugale di __________, ora di proprietà della moglie”. Dalla stessa emerge chiaramente la volontà delle parti circa il mutuo ipotecario gravante l’abitazione coniugale e mal si comprende come la circostanza che l’accordo 6 giugno 2003 riguardi un assetto provvisorio possa inficiare l’argomentazione del Pretore. Lo stesso dicasi della censura secondo la quale a seguito di tale transazione la causa di cui all’inc. n. OA.2003.18 non è stata stralciata dal giudice, che anzi ha assegnato un termine all’attore per rimediare ai difetti formali della petizione 15 maggio 2003 e ha accolto la domanda di iscrizione a Registro fondiario del divieto di disporre (memoriale, punto 5). Invero, determinante è la volontà delle parti, non l’agire procedurale del Pretore. Le argomentazioni testé menzionate si rivelano quindi del tutto infondate.

                                   4.   L’appellante non contesta più la bilateralità del contratto (memoriale, punto 7.2: “niente da dire”), ma reputa che a partire dal 2 luglio 2002 il contratto era annullabile dato che il termine fissato era scaduto (loc. cit., punto 7.3). Il Pretore ha vagliato i documenti prodotti dall’attore per suffragare il fatto che entro il termine fissato la moglie non aveva provveduto ai propri impegni, ritenendo che dai medesimi non si poteva desumere alcun inadempimento (sentenza impugnata, pag. 6 segg.). L’appellante afferma che tra la firma del contratto e la scadenza del termine la convenuta non avrebbe neppure tentato di contattare la banca, “Istituto contattato telefonicamente dal sottoscritto il 7 agosto 2002 per cui fino a novembre 2002, 5 mesi dopo il termine e 6 dalla firma del contratto, non ha effettuato i passi necessari nonostante fosse a conoscenza del termine” e che la convenuta avrebbe dapprima tentato di far ricadere su di lui la colpa e poi sulla banca (memoriale, punto 7.3). Sennonché, l’appellante non menziona alcun documento o risultanza istruttoria a fondamento dei propri asserti, che si esauriscono quindi in mere allegazioni di parte sprovvisti di rilevanza probatoria. Per tacere del fatto che l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI) perché l’appellante non si confronta con l’argomentazione del Pretore, che ha accertato come il 26 giugno 2002 la banca era già stata informata del fatto che la moglie aveva chiesto di assumersi il debito ipotecario (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo) e ha soggiunto che con l’accordo 6 giugno 2003 sono stati in ogni caso superati, come detto sopra, i termini dell’accordo 12 giugno 2002 (loc. cit., pag. 9 in basso). L’attore reputa che la convenuta avrebbe potuto informarsi, prima dell’assunzione del suo impegno, se era in grado di farvi fronte. Anche questa censura è manifestamente sprovvista di fondamento, dato che non se ne comprende la portata ai fini del giudizio. Invero, il Pretore ha accertato che la convenuta è subingredita al marito nel rapporto di mutuo ipotecario nel corso dell’estate 2003, in linea con quanto pattuito dalle parti il 6 giugno 2003 (sentenza impugnata, pag. 10).

                                   5.   L’appellante sostiene che non sia suo compito dimostrare che egli era ancora debitore del mutuo ipotecario il 13 agosto 2003 (memoriale, punto 7.4). La censura è ancora una volta manifestamente inconsistente. Invero, il Pretore ha sì spiegato che l’attore non aveva dimostrato che dopo l’agosto 2003 egli fosse ancora debitore ipotecario, ma ha anche accertato che sulla scorta del carteggio processuale il subingresso della moglie è avvenuto nel corso del 2003 (sentenza impugnata, pag. 10 in mezzo). L’appellante soggiunge che nell’incarto vi è copia del contratto di mutuo tra la banca e la convenuta a suo dire datato mese di settembre 2003, quindi in ogni caso posteriore alla data indicata nella sentenza impugnata. Sennonché, il Pretore ha reputato che con accordo 6 giugno 2003 le parti hanno deciso che la moglie avrebbe immediatamente chiesto lo svincolo dell’attore dal rapporto di mutuo ipotecario, cosa che secondo gli accertamenti pretorili e non contestati dall’appellante è avvenuto (sentenza impugnata, pag,. 9 in mezzo). Poco importa, quindi, se il trapasso sia avvenuto nel mese di agosto o in quello di settembre 2003.

                                   6.   Sull’aspetto della lesione giusta l’art. 21 CO invocata in via subordinata, il Pretore ha spiegato che dagli atti non emerge che l’attore fosse incapace di soppesare le circostanze, men che meno che egli fosse incapace di discernimento (sentenza impugnata, pag. 12). In appello il marito ammette che vi sia stata da parte sua ignoranza e che con l’esperienza maturata nel frattempo non firmerebbe più un simile contratto. L’attore reputa di non aver valutato correttamente la situazione e di non aver neppure avuto il tempo di rivolgersi a un legale. Sennonché, tali argomentazioni non sono tali da inficiare l’argomentazione pretorile. Lo stesso dicasi dell’allegazione secondo la quale il primo giudice lo avrebbe obbligato a farsi assistere da un legale, in contrasto con quanto da lui affermato al consid. 8.4 della sentenza impugnata. Sennonché, il Pretore ha assegnato il 16 giugno 2003 all’attore un termine per ovviare a carenze formali nel suo allegato, indicando che cosa esso avrebbe dovuto contenere. Non l’ha obbligato a rivolgersi a un legale. Si aggiunga che anche se così fosse, le condizioni secondo le quali il primo giudice avrebbe diffidato in tal senso l’attore non equivalgono a quelle previste dal diritto materiale federale per quanto concerne l’art. 21 CO. Alla luce di quanto testé detto, sono irrilevanti ai fini del giudizio le censure dell’appellante sull’asserita sproporzione tra la prestazione e la controprestazione (memoriale, punto 8-8-4).

                                   7.   L’appellante conclude affermando che l’Ufficio esecuzione e fallimenti “ha ricevuto un importo parziale (fr. 7 000.- come da ispezione presso l’UEF) e non quello menzionato nel rogito. A tutt’oggi la situazione non è cambiata”. La censura dell’appellante è tuttavia in contrasto con quanto da lui ammesso in prima sede, ovvero che l’Ufficio esecuzione ha in definitiva ricevuto l’integralità degli importi in questione. Invero, con risposta 24 novembre 2003 la convenuta ha affermato di aver onorato tale impegno, tant’è che a carico del fondo n. __________ RFD di __________ non vi sarebbe più alcuna relativa restrizione (pag. 4 in alto). Nella replica  12 gennaio 2004 l’attore non ha contestato la cancellazione della restrizione testé menzionata, ma sulla scorta del doc. DD ha affermato di aver saldato lui la differenza. Su tale ultima censura, non più evocata in sede di appello e quindi sulla quale non compete a questa Camera chinarsi d’ufficio (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), a titolo abbondanziale va detto che dal doc. DD emerge il versamento all’Ufficio di esecuzione e fallimenti da parte di AP 1 di fr. 690.- a titolo di “acconto proprietà immobiliare”, ma non vi è alcun riferimento al fondo in questione, sicché, almeno a sé stante, esso non ha rilevanza probatoria. Inoltre, il versamento in questione è stato effettuato il 13 giugno 2002, ovvero il giorno successivo alla sottoscrizione della separazione matrimoniale, sicché sorgono perlomeno perplessità sul fatto che a quel momento la moglie potesse essere già ritenuta in mora.

8.      Ne discende che l'appello, del tutto infondato, dev’essere respinto. L’istanza di concessione di assistenza giudiziaria formulata dall'attore in appello non può essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della probabilità di esito favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14 cpv. 1 lett. a LAG; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, n. 1 ad art. 14 Lag). A giudizio di questa Camera, è indubitabile che anche a un esame sommario ed esperito al più tardi al momento della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria, le possibilità di reiezione dell’appello risultavano ampiamente superiori a quelle di un suo eventuale accoglimento. La tassa di giustizia e le spese, calcolate in funzione della Legge sulla tariffa giudiziaria 14 dicembre 1965 (art. 33 Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010), sono poste a carico dell’appellante che verserà a controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del suo memoriale. Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale supera senz’altro la soglia di fr. 30 000.-. Invero, l’attore ha indicato nella petizione che il valore litigioso corrisponde al valore di stima di fr. 347 220.- del fondo n. __________ RFD di __________. La convenuta non ha contestato tale valore, che emerge dal rogito n. __________ del notaio __________ __________ (cfr. art. 13 CPC/TI)

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

decide:                    1.   L'istanza 8 settembre 2009 di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello presentata da AP 1 è respinta.

pronuncia:              2.   Il ricorso (recte: appello) 1° settembre 2009 di AP 1 è respinto.

                                   3.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:        

                                         a) tassa di giustizia               fr.  2'500.b) spese                                 fr.       50.fr.  2'550.da anticiparsi dall’appellante, sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 200.- per ripetibili di appello.

                                   4.   Intimazione:

-   ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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