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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.09.2011 12.2009.158

12 settembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,739 parole·~19 min·4

Riassunto

Appalto - mercede - onere della prova - perizia giudiziaria

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.158

Lugano 12 settembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.52 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 22 giugno 2006 da

AO 1    PA 2   

contro

 AP 1   AP 2   

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di fr. 132'243,75, oltre interessi, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani, domande alle quali i convenuti si sono opposti, chiedendo la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria e che il Pretore, con sentenza 7 luglio 2009, ha parzialmente accolto;

appellanti i convenuti con atto d’appello 28 agosto 2009, con il quale chiedono che la sentenza sia annullata, rispettivamente riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 25'565,40, oltre interessi, di ordinare l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale di pari importo e di suddividere in altro modo la tassa di giustizia, riconoscendo ai convenuti fr. 6'400.- a titolo di ripetibili;

mentre l’attrice con osservazioni 29 settembre 2009 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1, impresa generale di costruzione, e AP 1, proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, hanno sottoscritto il 5 novembre 2004 un contratto d’appalto per l’esecuzione di lavori da capomastro per l'edificazione di una casa d’abitazione unifamiliare sul citato mappale. Il prezzo per i lavori previsti dal capitolato è stato stabilito in fr. 570'000.-, IVA compresa, a corpo (doc. C dell'incarto DI.2006.10 richiamato della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, cui si riferiscono i documenti da A a Z, ritenuto come quelli dell'incarto in oggetto sono stati elencati con le lettere da AA a UU). Il 3 giugno 2005 veniva allestito un "aggiornamento del contratto" (doc. D) sottoscritto dalla direzione lavori e, in qualità di committente, da AP 2, marito della proprietaria del fondo. L'accordo stabiliva in fr. 50'000.- a corpo, IVA compresa, il prezzo per l'esecuzione di un corpo avanzato come da progetto e relativa licenza edilizia. Il 1° dicembre 2005 AO 1 ha fatturato prestazioni per un totale di fr. 831'543,84, a fronte dei quali ha ricevuto acconti per fr. 665'684,10, rimanendo pertanto con uno scoperto di fr. 165'859,74 (doc. F). Con decreto supercautelare 24 gennaio 2006 e cautelare 14 marzo 2006 il Pretore ha accolto la domanda promossa da AO 1 nei confronti di AP 1 tendente all’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a garanzia del saldo del proprio credito, assegnandole un termine scadente il 30 giugno 2006 per la promozione dell'azione giudiziaria chiedente l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva.

B.    Con petizione 22 giugno 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento dell’importo di fr. 132'243,75, oltre interessi, quale residuo della mercede per i lavori eseguiti, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani, già iscritta in via provvisoria, per il medesimo importo. Essa ha sostenuto di aver eseguito, oltre ai lavori previsti dai contratti d’appalto sottoscritti (doc. C e D), molte ulteriori prestazioni aggiuntive, originate dalle modifiche di ordinazione operate dai committenti. Il dettaglio dei relativi costi supplementari sarebbe contenuto nella fattura finale, comprensiva di alcune fatture parziali già emesse, riconosciute e in parte pagate dai committenti.

C.    Con risposta 11 settembre 2006 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo anzitutto la reiezione in ordine della domanda condannatoria formulata nei confronti di AP 2, per carenza di legittimazione passiva, il convenuto non essendo parte nel contratto di appalto stipulato dalla moglie AP 1 con l'attrice. Nel merito, essi hanno contestato il credito oggetto di causa, chiedendo di respingere integralmente la domanda e di ordinare al competente Ufficio la cancellazione dell'annotazione di ipoteca legale provvisoria a carico del fondo in oggetto. Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e domande. Esperita l'istruttoria, le parti si sono confermate nei rispettivi memoriali conclusivi. La pretesa dell'attrice è stata ridotta in complessivi fr. 103'491,53 oltre interessi, con domanda di iscrizione di ipoteca legale definitiva limitata a fr. 102'781,53, oltre interessi.

D.    Con sentenza 7 luglio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 100'004,90, oltre interessi al 5% su fr. 99'304,90 a partire dal 22 giugno 2006 e su fr. 700.- a partire dal 14 marzo 2006, facendo ordine all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere in maniera definitiva sul fondo part. __________ RFD di __________ l’ipoteca legale per l'importo di fr. 99'304,90, oltre interessi al 5% a partire dal 22 giugno 2206 (recte: 2006). Preliminarmente il giudice di prime cure ha rigettato la tesi relativa alla mancanza di legittimazione passiva del convenuto AP 2, ravvisando senza dubbio una conclusione tacita del contratto di appalto anche da parte sua. Nel merito della pretesa avanzata a titolo di saldo della mercede, ribadito il disposto dell'art. 8 CC in merito all'onere della prova, il Pretore ha esaminato le obiezioni dei convenuti e le richieste di deduzioni per lavori previsti nel capitolato e non eseguiti o eseguiti a costi inferiori, nonché relative a lavori indebitamente oggetto di fatturazione supplementare benché già compresi nel contratto con prezzo globale. Passate in rassegna le poste della liquidazione finale, grazie all'ausilio del referto peritale, dal quale si è peraltro parzialmente distanziato su uno specifico aspetto alla luce delle dichiarazioni dei testi, il giudizio pretorile ha riconosciuto sostanzialmente le singole pretese ancora contestate. Respinta di conseguenza la domanda intesa ad ottenere la riduzione della mercede, i convenuti sono stati condannati solidalmente al pagamento del saldo residuo.

E.     Con appello 28 agosto 2009 i convenuti postulano che il giudizio di prima istanza venga riformato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 25'565,40, riducendo di conseguenza anche l'importo dell'ipoteca legale da iscrivere in via definitiva. Riepilogati i fatti salienti e ribadite le tesi già esposte in precedenza, gli appellanti censurano anzitutto in termini generali la modalità con cui il Pretore ha passato in rassegna le poste di liquidazione finale contestate, facendo capo alla perizia giudiziale. Tale modo di procedere sarebbe incompleto poiché sarebbe mancata "un'attenta e critica lettura delle altre emergenze istruttorie, segnatamente delle audizioni testimoniali una delle quali, quella della __________, è a dir poco fondamentale" (appello, pag. 5 n. 4). Come indicato dallo stesso perito, la documentazione agli atti non sarebbe inoltre stata chiara e concludente. Passando in rassegna le singole opere contestate, secondo la suddivisione adottata dal giudice di prime cure, gli appellanti formulano poi una serie di contestazioni, di cui si dirà in seguito per quanto necessario. Con osservazioni 29 settembre 2009 l’appellata postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                    

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.Il giudice di prime cure ha sostanzialmente riconosciuto la pretesa dell'attrice quale mercede per le opere eseguite, respingendo le obiezioni dei convenuti e le relative richieste di deduzioni dal saldo finale della fattura. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO ed è pure pacifico che l’appaltatrice, che chiede il pagamento della propria mercede, sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., n. 21 ad art. 373 CO). Le opinioni delle parti divergono invece sull'entità della pretesa dell'appaltatrice, con riferimento a lavori previsti nel capitolato e che non sarebbero stati eseguiti, rispettivamente che sarebbero stati eseguiti a costi inferiori. Pure contestata è la pretesa per lavori oggetto di fatturazione supplementare, in quanto ritenuti dai committenti già compresi nel prezzo globale pattuito nel contratto. Con le censure d'appello gli appellanti rimproverano anzitutto al Pretore uno scorretto apprezzamento delle prove, per non aver riconosciuto la rilevanza di alcune prove agli atti, segnatamente le dichiarazioni di alcuni testi, facendo acriticamente proprie le conclusioni di una perizia giudiziaria che non può essere considerata né chiara né concludente.

3.L’art. 253 CPC-TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC-TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253).

4.In questa sede, come detto, gli appellanti ritengono anzitutto che la perizia giudiziaria non avrebbe fornito al giudice gli elementi di giudizio necessari poiché, come indicato dallo stesso perito, la documentazione agli atti non sarebbe stata chiara e concludente. La censura è inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Infatti gli appellanti si limitano a riproporre un ampio stralcio della premessa del perito, affermando al proposito in modo del tutto generico che la stessa "non è sicuramente tranquillizzante e non depone certo a favore della trasparenza richiesta per poter decidere" (appello pag. 6). Essi non indicano però in modo puntuale quali sarebbero le conclusioni errate del giudice di prime cure e in che modo gli elementi invocati avrebbero potuto determinare un giudizio diverso, limitandosi a ipotizzare che la pretesa lacuna della perizia "potrebbe anche aver portato il Giudice di Prima istanza a conclusioni non condivisibili ed in parte errate non certo per imperizia di chi è stato chiamato a giudicare ma per il fatto che le carte processuali erano e sono tutt'altro che illuminanti" (appello pag. 6). A prescindere dalla loro irricevibilità le censure sono comunque da respingere nel merito. Si tratta infatti di obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del referto peritale. La perizia giudiziaria aveva anzitutto lo scopo di accertare la correttezza della quantificazione delle pretese dell'attrice per alcune precise prestazioni svolte e fatturate quale supplemento. A fronte di una chiara risposta del perito ai quesiti formulati dall'attrice e dai convenuti (con le domande e le controdomande peritali dapprima e la delucidazione della perizia in seguito), con le conclusioni e le censure d'appello gli appellanti non hanno opposto altro che loro soggettive obiezioni, contrapponendo la propria opinione a quella del perito. Gli argomenti sollevati dagli appellanti non dimostrano l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario o la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto emersi. Neppure l'esempio scelto quale sintomo di una doppia fatturazione attribuibile alla situazione poco chiara e ai "pasticci" della ditta esecutrice, è atto a supportare le pretese degli appellanti. La tesi, oltre a rimanere tale, si fonda infatti su circostanze nuove, mai invocate in precedenza e come tali non ammissibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), come gli stessi appellanti peraltro riconoscono. A torto essi pretendono inoltre di poter dedurre l'inconcludenza della perizia dalle considerazioni preliminari espresse dal perito, da intendere invece quale cautela e contestualizzazione del lavoro svolto in condizioni che non hanno comunque impedito di dare precise risposte ai quesiti posti. Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito.

5.Respinta la censura di ordine generale, restano da esaminare i singoli punti contestati, seguendo lo schema della sentenza pretorile impugnata.

6.Locale serbatoio. Il Pretore, pur apportando una riduzione della somma rispetto alla pretesa dell'attrice, ha ritenuto in gran parte adeguato l'importo esposto dalla ditta appaltatrice per un maggior costo occasionato dall'esecuzione del locale serbatoio. A detta degli appellanti, trattandosi tipicamente di un lavoro a regia, questo avrebbe dovuto essere oggetto dei relativi rapporti giornalieri, controfirmati dalla direzione lavori, di cui non vi è traccia agli atti. La sentenza pretorile sarebbe inoltre carente nella motivazione, il Pretore non essendosi confrontato con la testimonianza dell'ing. __________ e con il contenuto del doc. 4. Sbrigativa sarebbe in fine l'osservazione del giudice che ha ritenuto di poter dedurre dalle conclusioni dei convenuti un'accettazione delle risultanze peritali.

Le censure non reggono. Infatti, nelle comparse scritte, con riferimento alla posizione specifica del costo per l'esecuzione del locale serbatoio, i convenuti si sono limitati ad indicare in modo lapidario che questa posta sarebbe "compresa nella mercede a corpo" (risposta pag. 4 e duplica pag. 4 ad 2.2.d). Il Pretore, pur senza fornire spiegazioni dettagliate, ha chiaramente indicato di aver fatto propria la conclusione del perito sul fatto che il locale in questione non risultasse programmato nel progetto. Così facendo ha motivato la sua conclusione in modo sufficiente, non riconoscendo implicitamente alle dichiarazioni del teste __________ e al doc. 4 il significato preteso dagli appellanti. Abbondanzialmente si rileva che l'interpretazione di questo documento fornita dagli appellanti è tutt'altro che scontata, non fosse altro che per il suo contenuto estremamente schematico e poco esplicito e per le modalità di allestimento (cfr. teste __________ pag. 2 che contraddice la tesi degli appellanti sull'autore del documento in questione). Non può quindi essere riconosciuta a queste invocate risultanze la qualità di una perizia di parte con l'esito della quale il Pretore avrebbe dovuto confrontarsi. Non essendovi contestazione alcuna in merito al valore dell'opera prestata, vista l'esplicita adesione alle risultanze della perizia, ribadita ancora con l'appello, la conclusione pretorile su questa pretesa merita pertanto conferma.

7.Maggior costo per calcestruzzo nell'ambito dell'edificazione della piscina coperta. Il Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell'attrice a questo riguardo, supportata dal referto peritale. Le censure degli appellanti sono sostanzialmente identiche a quelle formulate a proposito del locale serbatoio, di cui al considerando precedente, con l'aggiunta di un preteso dubbio che sarebbe stato sollevato dal perito stesso e che il Pretore avrebbe inammissibilmente omesso di chiarire. Nella misura in cui si limita a rimandare genericamente alla contestazione sollevata nelle precedenti comparse scritte, che manterrebbe tutta la sua attualità e risulterebbe ben fondata, la censura è irricevibile in quanto non sufficientemente motivata (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Anche in questo caso vale poi quanto indicato al considerando precedente in merito alla motivazione della sentenza pretorile che, seppur succinta, risulta sufficiente a fronte delle censure sollevate. Queste si sono infatti sostanzialmente limitate all'invocazione di un preteso risparmio, del tutto teorico e rimasto allo stadio di pura allegazione, che sarebbe stato conseguito eseguendo un'opera in calcestruzzo in luogo di una in muratura (risposta pag. 4 e duplica pag. 4 ad 2.2.d). Anche su questo punto la conclusione del Pretore merita conferma.

8.Isolazione e betoncino della cantina. Il Pretore ha riconosciuto la pretesa dell'attrice in quanto dipendente da lavori supplementari, ordinati in corso d'opera e non contemplati nei prezzi a corpo. Gli appellanti ribadiscono che la posa dell'isolazione e l'esecuzione del betoncino della cantina erano comprese nel prezzo a corpo di fr. 50'000.- per l'esecuzione del corpo avanzato dell'edificio. Riformulando sostanzialmente le stesse censure di cui ai considerandi precedenti, essi rimproverano al Pretore di essersi scostato dalla perizia sulla base delle dichiarazione di testi prive di attendibilità. Va anzitutto rilevato come il giudice di prime cure si sia effettivamente scostato dalla conclusione del perito, che riteneva i supplementi richiesti già compresi nel prezzo pattuito. Il Pretore ha chiaramente motivato tale conclusione con le risultanze delle dichiarazioni fornite dai testi __________ e __________, da cui ha ritenuto di poter dedurre che solo in corso d'opera sarebbe stato deciso di andare oltre alla prevista costruzione grezza, con la posa dell'isolazione e l'esecuzione di un betoncino. La decisione regge alla critica. L'attendibilità dei testi non può infatti essere messa in dubbio né dal fatto che __________ sia un dipendente di lungo corso dell'attrice, né dalla circostanza che __________ funga da consulente esterno e sia fratello del direttore (già presidente) della ditta in questione. Le dichiarazioni rese dal teste __________ e il contenuto del doc. 4, di cui si è già detto ai considerandi precedenti, non bastano certo per inficiare l'argomentazione pretorile. Questo Tribunale, che esamina con estrema prudenza l'apprezzamento delle prove fatto dal Pretore, anche in merito all'attendibilità dei testi, non ritiene di potersi scostare dalla sua conclusione. La pretesa in questione, la cui congruità dell'importo non è oggetto di contestazione, va pertanto riconosciuta.

9.Taglio alberi. Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver riconosciuto all'attrice l'importo fatturato per il taglio di alberi sul sedime oggetto di edificazione. Contestata l'esecuzione dei lavori, vista l'assenza di un bollettino di lavoro e dell'avallo della direzione lavori o dei committenti, essi esprimono perplessità sulle diciture contenute nella fattura, ne contestano il prezzo ritenuto esorbitante e sollevano dubbi sulla fedefacenza della dichiarazione del teste in quanto dipendente della ditta esecutrice. A giusta ragione il Pretore ha ritenuto trattarsi di lavori di pulizia del fondo, come riferito dal dipendente che li ha eseguiti, sentito quale teste, non sussistendo motivo alcuno per non dar credito alla sua dichiarazione. Gli appellanti non hanno in alcun modo dimostrato che vi fosse identità tra questo lavoro e quello svolto in precedenza da un'altra ditta per l'abbattimento di alcuni alberi. Da questo punto di vista, la critica mossa al primo giudice si riassume in semplici affermazioni di parte che non trovano riscontro negli atti. Il tema della lite essendo fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica, le contestazioni che la parte convenuta non ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non sono proponibili in sede di conclusioni o di appello. Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un esame di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 22, 23 e 28 ad art. 78; II CCA 18 agosto 2006 inc. 12.2005.91). È esattamente quanto si verifica nella fattispecie in merito alle contestazioni espresse in appello dai convenuti a proposito del contenuto della fattura. Le censure relative alle diciture riportate, alle tariffe orarie applicate e in ultima analisi alla congruità del prezzo sono nuove e in quanto tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Anche su questo punto la censura va pertanto respinta.

10. Scavo e riempimento del muro a confine. Il Pretore ha ritenuto dimostrata, sulla base delle dichiarazioni dei testi, l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quanto pattuito in relazione a opere di scavo e riempimento conseguenti l'edificazione di un muro a confine. La pretesa è stata riconosciuta limitatamente a quanto quantificato dal perito, ovvero una somma notevolmente ridotta rispetto alla pretesa della parte attrice. Gli appellanti rimproverano al Pretore di non aver tenuto conto delle dichiarazioni del perito dalle quali, a loro dire, emergerebbe la conferma che l'opera era compresa in quella originariamente pattuita.

La tesi non trova riscontro nella perizia e rimane pertanto una semplice soggettiva interpretazione degli appellanti, non adatta a sovvertire la conclusione pretorile. Essi stessi riconoscono esservi stata una modifica delle opere finalizzata ad una semplificazione tecnica e pretendono che ne debba forzatamente scaturire anche una riduzione dei costi. La tesi non merita conferma. Il Pretore ha motivato la conclusione a cui è giunto sulla base delle dichiarazioni rese dai testi. Non possono sovvertire tale esito le generiche censure degli appellanti tendenti a mettere in cattiva luce i testi, facendo dubitare della loro memoria e della loro imparzialità, o finalizzate a farne apparire confuse le dichiarazioni. A fronte di ciò, quanto emerso dalla testimonianza del teste ing. __________ e il contenuto del doc. 4, contrariamente a quanto più volte ribadito dagli appellanti, non bastano per inficiare l'argomentazione pretorile.

11. In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dagli appellanti, per cui l'appello, infondato, deve essere respinto e la sentenza di prime cure confermata. Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 74'439,50 (fr. 100'004,90 ./. fr. 25'565,40), seguono l'integrale soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 28 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.  2'500.b) spese                                                      fr.     100.totale                                                            fr.   2'600.da anticiparsi dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2'500.-, con vincolo di solidarietà, a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- AP 1 - AP 2 - PA 2  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                         Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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