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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.07.2011 12.2009.135

12 luglio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,247 parole·~21 min·3

Riassunto

Responsabilità del mandatario - contratto escrow

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.135

Lugano 12 luglio 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.341 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 2 giugno 2004 da

 AP 1 rappr. da  RA 1 

contro  

  AO 1  rappr. da  RA 2 

chiedente la condanna del convenuto al versamento di fr. 121'050.60 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2002 nonché alla presentazione del rendiconto dell’attività svolta quale depositario degli averi affidatigli dall’attore quale membro della Comunione ereditaria fu __________;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 15 giugno 2009 ha respinto;

appellante l’attore con atto di appello 6 luglio 2009 con cui chiede di accogliere parzialmente la petizione e condannare il convenuto al pagamento di fr. 121'050.60, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2002, di ripartire la tassa di giustizia e le spese in ragione di 2/10 a carico dell’attore e di 8/10 a carico del convenuto e di condannare quest’ultimo al versamento di fr. 8'000.- a titolo di ripetibili, protestate spese e ripetibili della seconda istanza;

mentre la parte appellata, con osservazioni 27 agosto 2009, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   __________ Z__________, domiciliato a __________ e deceduto a __________ il 25 marzo 1998, ha lasciato quali eredi la moglie __________ Z__________ e i figli __________ __________ n. Z__________, __________ Z__________, __________ Z__________, __________ B__________, __________ K__________ e AP 1 (v. certificato ereditario doc. B) In data 30 novembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha dichiarato chiusa l’amministrazione giudiziale della successione fu __________ Z__________ ordinata il 24 giugno 1998 e 23 novembre 1998 e ha dato scarico all’amministratore giudiziale avv. AO 1 del suo mandato, preso altresì atto che tutti gli eredi avevano approvato senza riserve l’attività del medesimo. Con la medesima decisione il Pretore, per quanto di sua competenza, ha autorizzato l’avv. AO 1 a perfezionare le operazioni a lui affidate nelle diverse pattuizioni sottoscritte dalle parti interessate nell’ambito del suo mandato e, per quanto qui concerne, il contratto di divisione ereditaria sottoscritto da tutti gli eredi e dall’amministratore da maggio a ottobre 2000, ritenuto che da quel momento avrebbe agito sulla base delle deleghe e degli accordi tra gli eredi (doc. 3). Il contratto di divisione ereditaria prevedeva a favore di ognuno dei 6 figli del defunto una quota ereditaria di fr. 5,5 mio (pt. 6), da soddisfare con i mezzi liquidi a disposizione (pt. 19) (doc. A). Tra i diversi incarichi conferiti all’avv. AO 1 vi era appunto quello di effettuare il pagamento delle quote ereditarie, previo soddisfacimento di tutta una serie di condizioni tra cui il pagamento di imposte di varia natura (doc. A, pt. 16, 17, 24, 35 e 36).

                                  B.   In data 1° dicembre 2000 AP 1 ha chiesto all’avv. AO 1 di versargli la sua quota ereditaria sul suo conto no. 1130720 aperto il giorno medesimo presso la B__________, __________ (in seguito __________)(doc. 11, doc. C8 a C15). Sempre in data 1° dicembre 2000 AP 1 ha sottoscritto una procura generale a favore dell’avv. Soldati (doc. E). Il 13 dicembre 2000 l’avv. AO 1 ha aperto presso __________ il conto no. __________ per le operazioni connesse ai mandati ricevuti indicando di non essere l’avente diritto economico dei beni che vi sarebbero confluiti (edizione documenti dall’avv. AO 1, raccoglitore blu, rubrica a).

Il 22 dicembre 2000 l’avv. AO 1 ha quindi chiesto a __________ di effettuare a favore degli eredi dei versamenti di parte delle loro quote ereditarie: a favore di AP 1 sono così stati accreditati sul conto presso la stessa banca US$ 1'300'000.-, importo inferiore a quello versato agli altri eredi per i motivi di cui si dirà in seguito (doc. 10, H1). L’8 gennaio 2001 AP 1 ha conferito alla M__________, __________ (in seguito __________) un mandato di gestione del suo conto presso __________ con moneta di riferimento Euro e obiettivo d’investimento “Rendimento” (doc. C-C15, C1), mandato esteso in data 25 aprile 2001 (amministrazione attiva con effetto leva: doc. C6 e C7).

                                  C.   Vantando un credito di fr. 197'144,10 fondato su una sua nota professionale nei confronti di AP 1, l’avv. __________ aveva ottenuto in data 8 giugno 2000 il sequestro sui diritti e sulle ragioni ereditarie spettanti al debitore nella comunione ereditaria fu __________ Z__________ e in particolare sulle part. __________ e __________ RFD __________ (doc. 6).

Il dr. __________, A- __________, vantando a sua volta crediti per onorari scoperti, otteneva dal canto suo in data 11 dicembre 2000 il sequestro di fr. 390'000.- e in data 8 gennaio 2001 identico provvedimento per fr. 330'000.-, sul conto intestato all’avv. __________ n. __________ presso __________, della quota spettante a AP 1 nell’ambito della ripartizione della massa successoria suddetta (doc. 4 e 5). Il dr. __________, AP 1 e l’avv. __________ hanno firmato una convenzione, proposta da quest’ultimo, ai sensi della quale, allo scopo di levare i sequestri, l’avv. AO 1 avrebbe aperto a proprio nome un conto escrow sul quale versare due volte fr. 500'000.-, che si impegnava a tenere bloccati fino a istruzioni congiunte delle parti o in presenza di una decisione cresciuta in giudicato che stabilisca in che misura le pretese del dr. __________ fossero riconosciute (in seguito convenzione __________) (doc. 5.1, 5.2, 5.3, 10). Su richiesta dell’avv. AO 1 a __________ (doc. 10), gli accrediti su due separate rubriche sono avvenuti il 3 (su conto no. __________: doc. L22, in seguito conto o rubrica H__________ 1) rispettivamente l’11 gennaio 2001 (su conto no __________: doc. L24, in seguito conto o rubrica H__________ 2).   Per quanto concerne il sequestro L__________ è pure stata aperta una rubrica (conto no. __________) con fr. 300'000.-, sempre presso __________, con accredito dell’importo il 3 gennaio 2001 (doc. 10, L18, L19), che sarà girato all’UE __________ il 12 aprile 2001 (doc. L19). Questa pratica si terminerà nell’ottobre 2001 con un accordo tra le parti su un importo di fr. 125'000.- e il conseguente ristorno dal parte dell’UE di fr. 176'613.- in data 25 ottobre 2001 a favore del conto no __________ (H__________ 1: doc. O, LL22).

La pendenza con il dr. __________ è stata dal canto suo risolta all’inizio di febbraio 2001 con il versamento di A__________ 6 milioni e quindi con la revoca dei due sequestri (doc. 5.3, T2, inc. richiamato da __________, mappetta rossa, lettera 5 febbraio 2001 avv. AO 1 a __________).

                                  D.   Con lettera 7 gennaio 2001 si è manifestato all’avv. __________ tale __________ K__________, incaricato nel 1998 da AP 1 di esperire indagini nell’ambito della successione Z__________ e meglio di individuare l’esistenza di valori patrimoniali ovunque posti e vantando per il suo operato una pretesa di fr. 1,43 mio più IVA al 16% (doc. 7, T6). Con lettera 18 maggio 2001 l’avv. K__________ di __________, in rappresentanza di AP 1, segnalava all’avv. AO 1 che la cessione di pretese sulla quale K__________ fondava il suo onorario era da considerarsi nulla in base al diritto tedesco e che quindi non andava dato seguito alla richiesta (doc. 8). La “pratica K__________” si è risolta nel novembre 2001 con una transazione giudiziaria presso il Landgericht __________ I e il pagamento di DM 25'000.- da parte di AP 1 (doc. 9 e BB).

                                  E.   In data 24 aprile 2001 gli importi presenti sulle rubriche H__________ 1 e 2, per complessivi fr. 1 mio, sono stati convertiti in Euro (doc. L22 e L24) e gestiti da __________ (doc. S1). Il gestore ha acquistato dapprima obbligazioni __________ e __________ e successivamente, in data 13 giugno 2001, obbligazioni argentine per Euro 105’215,33 (doc. 10, fogli 12, 13; doc. 13, foglio 10; doc. S3).

Risolte le differenti pratiche fiscali, l’avv. AO 1 ha potuto allestire il conteggio definitivo per gli eredi nel febbraio 2004 (doc. R1). Per la fattispecie in esame, dal conteggio allestito per AP 1 gli importi delle rubriche H__________ e L__________ risultano accreditati in data 5 gennaio 2011 (doc. R2, anche doc. T1 e T7).

                                  F.   Il mandato di gestione alla MAM è stato revocato da AP 1 il 30 marzo 2002 (inc. rich. da __________, mappetta bianca). Per la durata del mandato (1 gennaio 2001 – 30 marzo 2002) la cosiddetta performance è risultata del – 2,27% (inc. richiamato da __________, mappetta blu). Le obbligazioni argentine saranno rivendute il 12 giugno 2002 per Euro 25'053,24 (doc. 10, pag. 7), con una perdita quindi di Euro 80'162.09. La procura 1° dicembre 2000 di AP 1 all’avv. AO 1 (doc. E) è stata revocata il 2 agosto 2002 (doc. E1).

A partire dal mese di luglio del 2002 AP 1, sia direttamente che per il tramite dei suoi legali, ha contestato di aver conferito mandato all’avv. AO 1 di gestire i conti di cui alle suddette rubriche (doc. P, S, T3, T4, T17, T19). L’avv. AO 1 ha dal canto suo sempre sostenuto che gli importi sulle rubriche H__________ e L__________ erano di AP 1 e non della successione, che la creazione di dette rubriche aveva permesso di garantire i creditori e nello stesso tempo di effettuare una prima distribuzione parziale degli importi spettanti agli eredi e che AP 1 gli aveva detto che il suo patrimonio derivante dalla successione doveva essere gestito da __________ B__________ (all’epoca direttore della __________) (doc. S1, T, T1, T2, T16, T18, T20).

                                  G.   Le parti essendo rimaste sui rispettivi fronti (doc. T8, T9, T10, T12, T13, T14, T15), con petizione 2 giugno 2004 AP 1 ha chiesto al Pretore di condannare l’avv. AO 1 a versargli fr. 121'050,60 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2002 nonché di rendere conto dell’attività da lui svolta quale depositario degli averi affidatigli. In buona sostanza l’attore ha rimproverato all’avv. AO 1 di aver ecceduto i compiti a lui affidati, in particolare lasciando che la __________ gestisse anche la parte di quota ereditaria individuata sotto la rubrica sequestro H__________, senza però alcuna autorizzazione in tal senso. In sede di risposta 1° ottobre 2004 l’avv. AO 1 ha chiesto di respingere la petizione contestando la tesi dell’attore e sottolineando la correttezza del proprio operato in relazione ai compiti affidatigli. In sede di replica, ove l’attore ha precisato il contenuto della domanda di rendiconto formulata con la petizione, e di duplica nonché nelle conclusioni le parti hanno ribadito le loro rispettive contrapposte tesi.

                                  H.   Con sentenza 15 giugno 2009 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice ha dapprima considerato che tra le parti era sorto un contratto di mandato fondato sul contratto di divisione, sulla convenzione escrow e su pattuizioni non scritte, quindi che i fondi depositati sulle “rubriche H__________ e L__________” erano entrati nel patrimonio dell’attore a titolo di divisione parziale ma erano momentaneamente sottratti alla sua libera disponibilità per garantire i creditori in alternativa ai sequestri, secondo quanto convenuto in particolare nella convenzione escrow. Con riferimento agli atti di causa e alle risultanze istruttorie il Pretore è quindi giunto alla conclusione che l’attore aveva dato al convenuto istruzioni di affidare in gestione anche i fondi di cui ai rubricati H__________ e che detta gestione, a fronte delle informazioni ricevute, era stata da lui stesso ratificata. Da ultimo il Pretore ha respinto la domanda di rendiconto considerandola manifestamente abusiva in quanto esercitata in modo contrario all’istituto e comunque priva di interesse giuridico.

                                    I.   Con l’appello in esame AP 1 censura il primo giudizio sostenendo avantutto che il Pretore ha concluso erroneamente per l’esistenza di un mandato di gestione all’avv. AO 1 e quindi alla __________ riguardante anche i fondi aperti per risolvere la problematica dei sequestri sui quali non aveva peraltro potere di disposizione e ciò a maggior ragione rilevando che detto mandato era limitato al conto no. __________ presso __________ mentre i rapporti con l’avv. AO 1 erano retti esclusivamente dal contratto di divisione ereditaria. L’appellante sostiene di non aver mai preteso che i conti aperti per ovviare ai sequestri non erano entrati nel suo patrimonio, ma non ne aveva il possesso che invece spettava all’avv. AO 1, il quale doveva salvaguardare i diritti dei creditori e/o degli altri coeredi ciò che escludeva qualsiasi attività a rischio. Il convenuto avrebbe così amministrato, facendoli gestire, mezzi finanziari da lui detenuti in esecuzione di un mandato senza autorizzazione, contravvenendo ai doveri del mandatario ex art. 401 CO e divenendo pertanto debitore nei confronti dell’attore dell’importo depositato, senza deduzione delle perdite derivate. Rilevanti a detta dell’appellante sono pure le date in cui è avvenuto l’acquisto delle obbligazioni argentine, ossia nel giugno 2001, momento in cui sussistevano ancora pretese fiscali nei confronti degli eredi. L’appellante contesta quindi l’assunto del Pretore riguardo alla ratifica delle attività di gestione in quanto nessun atto avrebbe potuto avallare un’azione contraria ai doveri derivanti dal mandato affidato all’avv. AO 1 a tenore del contratto di divisione ereditaria. In sede di appello AP 1 non ripropone per contro la richiesta di rendiconto formulata in prima sede.

Con osservazioni 27 agosto 2009 l’avv. AO 1 postula la reiezione dell’appello con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Il Pretore ha considerato che il contenuto delle rubriche H__________ 1 e 2 era di pertinenza (ossia di proprietà) dell’attore, ancorché non immediatamente disponibile, in forza della divisione parziale operata dall’avv. AO 1 a fine dicembre 2000 e che una volta revocati i sequestri la gestione di quei fondi da parte della __________ corrispondeva alla volontà dell’attore stesso, che era al corrente dell’operato del gestore e ne aveva approvato l’operato fintanto che non sono sopraggiunte perdite importanti sulle obbligazioni argentine. L’appellante sostiene di non aver mai conferito mandato all’avv. AO 1 di gestire i fondi in possesso di quest’ultimo sulle rubriche H__________ 1 e 2. Egli ritiene infatti che i fondi rubricati per ovviare ai sequestri dei suoi creditori personali erano di sua pertinenza, ossia erano entrati nel suo patrimonio, ma a titolo di credito nei confronti dell’avv. AO 1, che doveva così rispondere della relativa amministrazione nei confronti della massa ereditaria.

                                   3.   Come esposto nei fatti, a fine dicembre 2000 e all’inizio di gennaio 2001 l’avv. AO 1 ha richiesto a __________ di effettuare a favore di alcuni eredi dei versamenti parziali della loro quota ereditaria stabilita nel contratto di divisione e di aprire tre rubriche in relazione al sequestro L__________ e ai due sequestri H__________. In ragione di questi sequestri all’attore era stato versato un importo inferiore rispetto ad altri eredi (doc. A, 10, H1). Come correttamente spiegato dal Pretore i relativi beni sono usciti dal patrimonio della massa per entrare nel patrimonio esclusivo di ogni singolo beneficiario, ciò che vale ovviamente anche per gli importi delle rubriche. Le stesse erano state create proprio per ovviare agli inconvenienti dei sequestri sull’insieme dell’eredità e tale modo di operare aveva appunto permesso la divisione parziale, che differentemente non avrebbe potuto avvenire. Non si vede pertanto per quale motivo l’avv. AO 1 avrebbe dovuto rispondere di questi fondi alla comunione ereditaria, dal momento che l’appellante stesso riconosce che erano di sua pertinenza. A giusta ragione quindi, anche per i motivi di cui si dirà in seguito, il convenuto poteva considerare accreditati all’attore fr. 1'300'000.-, importo concordato con le parti procedenti per ovviare ai tre sequestri, in data 5 gennaio 2001 (doc. O). In effetti, in caso di divisione parziale quanto ai beni, il valore è valutato al momento dell’attribuzione e non a quello della divisione finale, con la conseguenza che non si deve tenere conto di aumenti o diminuzioni di valore intervenuti tra i due momenti (v. P-H Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, cfr. 146b).

                                   4.   Il punto essenziale è comunque quello di esaminare se era ammissibile per l’avv. AO 1 consentire che i fondi contenuti nelle rubriche H__________ venissero gestiti da __________ ritenuto che l’appellante sostiene di mai aver conferito un mandato in tal senso.

In realtà l’appellante si diparte da un presupposto errato, ossia che i rapporti tra le parti erano retti esclusivamente dal contratto di divisione ereditaria. Il primo giudice ha invece giustamente esaminato la convenzione escrow, su cui non si china l’appellante, secondo la quale l’avv. AO 1 doveva tenere bloccati due volte fr. 500'000.- fintanto che non avesse ricevuto istruzioni congiunte dalle parti AP 1 e H__________ o fino alla crescita in giudicato di una decisione relativa alle pretese H__________ (doc. 5.2). Il contratto escrow è una forma particolare di deposito a titolo di garanzia (consignation à titre de garantie ou de sûreté). Si tratta di un deposito ordinario effettuato presso un terzo per garantire un creditore. Il depositario (agente escrow) può restituire l’oggetto del deposito solo ai termini dell’accordo (Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., cfr. 6627). In caso di silenzio della convenzione, per la fine del contratto valgono in principio le regole del deposito ordinario, anche in caso di deposito di denaro o altre cose fungibili, nondimeno le norme del mandato possono entrare in considerazione a titolo completivo o sostitutivo a seconda dei rapporti tra le parti (Tercier, op cit. cfr. 6693, 6702; Barbey, Commentaire Romand, CO I, ad art. 480, cfr. 6) Nel concreto caso si impone di rilevare avantutto che la convenzione vede quali parti AP 1, il dr. H__________ e l’avv. AO 1 con il ruolo agente escrow e con i compiti suddetti. Ora, e a conferma di quanto esposto al considerando che precede, il primo non può validamente sostenere che l’avv. Soldati doveva rispondere dell’importo ivi citato alla comunione ereditaria allorquando quest’ultima non era parte all’accordo e i suoi impegni verso i due principali interessati erano ben chiari. Dal momento poi che i citati importi erano stati identificati su ben precise rubriche, separate dalla massa ereditaria dalla quale erano stati tolti, è ancora una volta evidente che la comunione degli eredi nulla più aveva a che vedere con gli stessi. La validità del contratto non sarebbe inoltre data se l’attore avesse depositato beni di pertinenza della massa senza l’accordo di tutti gli eredi. Ma soprattutto, come risulta dagli atti, le pretese del dr. H__________ sono state saldate con il versamento di __________ 6 mio al suo legale ticinese all’inizio di febbraio 2001 (doc. 5.3), importo prelevato dal conto no. __________ dell’attore presso __________ (incarto richiamato da __________, mappetta rossa, lettera 5 febbraio 2001 avv. AO 1 a __________; doc EE-EE43) con conseguente ritiro dei sequestri in data 14 febbraio 2001 (doc. T2). Ne deriva, in base alla convenzione escrow, che una volta versato l’importo riconosciuto al dr. H__________ non vi era più motivo per tenere bloccati gli importi presenti sulle relative rubriche, che dovevano essere liberati a favore dell’attore e che sono stati quindi convertiti in Euro, valuta di riferimento per la gestione patrimoniale, e messi a disposizione di __________ (doc. L22, L24, S1, S3, 10,13). Un diverso agire avrebbe invero esposto l’avv. AO 1 al rimprovero di aver impedito la gestione di fondi ormai liberi dai vincoli del deposito impedendone possibili utili. Vero è che il problema H__________ si è risolto a metà febbraio 2001 mentre la conversione degli importi delle rubriche in Euro è avvenuta a fine aprile del medesimo anno. Questa differenza temporale ha la sua spiegazione nella prudenza dell’avv. Soldati in relazione alla pretesa K__________ (doc. T1 e T2). Tuttavia, a parte il fatto che il convenuto considerasse detta pretesa alquanto inverosimile (doc. T2), egli non era tenuto ad alcun obbligo in relazione alla stessa ritenuto in particolare che non era assistita da alcun sequestro. Non vi era pertanto alcun valido motivo per impedire al gestore di operare anche sul contenuto delle rubriche H__________ a causa della pretesa K__________. Il fatto che il gestore, come da lui spiegato (v. verbale di udienza 17 agosto 2005, pag. 4), operasse le sue scelte d’investimento in base al mandato di cui al doc. C e facesse firmare gli ordini al convenuto non muta la sostanza delle cose. Nella misura in cui l’attore aveva affidato a __________ tutto quanto ricevuto a titolo di anticipo ereditario, il convenuto poteva ragionevolmente ritenere, anche volendo prescindere dall’esistenza (o meno) di precise istruzioni in merito (doc. T2), che la volontà dell’attore era che anche il contenuto delle separate rubriche fosse gestito da __________ una volta risolta la problematica che aveva portato alla loro creazione, ossia i sequestri; e ciò a maggior ragione se si pensa che l’attore mai ha aperto conti o rubriche sottratte alla gestione di __________. Questa logica conclusione, cui è giunto il primo giudice sulla scorta della valutazione dell’insieme delle circostanze, merita conferma. Le censure dell’appellante, che si limitano a negare l’esistenza di un mandato, anche espresso in forma tacita, ossia della facoltà per il convenuto di consentire al gestore di operare anche sul contenuto delle rubriche H__________, ritenendo che tale fosse la sua volontà, si scontrano con le logiche considerazioni sopra esposte e non possono trovare accoglimento, senza omettere di considerare che le sue rimostranze sono iniziate ben dopo la revoca del mandato a __________ (inc. richiamato da __________, mappetta bianca; doc. P, S, T3, T4). In altri termini, le censure dell’appellante non consentono di individuare una violazione da parte del convenuto dei doveri di fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli, né in relazione al contratto di divisione ereditaria né in relazione alla convenzione escrow.

                                   5.   Alla luce degli atti di causa e della deposizione del teste B__________, all’epoca dei fatti direttore presso __________, il Pretore ha dedotto che l’attore era perfettamente a conoscenza delle operazioni avvenute anche sugli importi presenti sulle separate rubriche e non avendo sollevato obiezioni in merito, se non dopo la cessazione del mandato di gestione, aveva comunque ratificato l’operato del gestore e di riflesso quello del convenuto. L’appellante contesta tale assunto con argomenti invero poco comprensibili giacché sostiene che una ratifica non era possibile su fondi non di sua pertinenza (pt 4.3.3), contraddicendo quanto sostenuto in precedenza (pt 4.2.1, 4.2.2). A torto poi considera prive di riscontro probatorio le deduzioni del primo giudice relative ai suoi rapporti con il gestore patrimoniale. Infatti, il teste B__________ ha dichiarato che l’attore era informato dell’insieme della gestione, ovvero della gestione del suo conto come pure di quella del conto presso l’avv. AO 1 (verbale udienza 17 agosto 2005, pag. 3). Il teste ha pure spiegato per quale motivo le obbligazioni, non solo quelle argentine, sono state acquistate a debito del rubricato H__________, e non a debito del conto 1130720, ossia per ragioni pratiche e per reintegrare il comparto obbligazionario rispetto alla gestione, identica, per il fratellastro B__________ (verbale citato pag. 4). Ne deriva che essendo dimostrato che l’attore era stato costantemente informato in merito alla gestione sia del suo conto presso __________, sia di quelli a lui riconducibili (H__________ 1 e 2), e non aveva mai sollevato obiezioni in merito, se non dopo la revoca del mandato a __________ e a seguito della perdita subita sulle obbligazioni argentine, la conclusione del Pretore, che ha dedotto dal comportamento dell’attore una ratifica dell’operato del gestore anche sui fondi di cui alle note rubriche appare del tutto corretta, con conseguente reiezione delle censure sollevate al riguardo in questa sede.

                                   6.   L’appellante sostiene ancora che il convenuto non avrebbe potuto disporre dei conti aperti in alternativa ai sequestri in ragione del fatto che l’acquisto delle obbligazioni argentine è avvenuto nel giugno 2001, momento in cui sussistevano ancora pretese fiscali nei confronti degli eredi che l’avv. AO 1 si era impegnato a garantire. La censura è manifestamente infondata: già si è detto infatti della natura e della ragione delle rubriche H__________, che nulla hanno a che vedere con la garanzia delle pretese fiscali dei vari enti.

                                   7.   In considerazione di quanto precede le conclusioni del Pretore resistono alle censure dell’appello, che dev’essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Alla parte appellata, che ha presentato osservazioni opponendosi all’appello, è riconosciuta un’indennità per ripetibili. Il valore litigioso in questa sede corrisponde a fr. 121'050,60.

Per questi motivi, richiamati l’art. 148 CPC/TI, la LTG, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

pronuncia:

                                   1.   L’appello 6 luglio 2009 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in: a) tassa di giustizia                                      fr.  3’000.b) spese                                                         fr.     100.totale                                                               fr.  3’100.già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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