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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.07.2009 12.2009.134

27 luglio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,119 parole·~6 min·2

Riassunto

Ricorso contro rifiuto di AG, perenzione processuale

Testo integrale

Incarto n. 12.2009.134

Lugano 27 luglio 2009/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.339 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 9 maggio 2005 da

 AP 1   

  contro  

 AO 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'676.- a titolo di indebito arricchimento, domanda alla quale si è opposta la convenuta;

e ora sulla decisione 17 marzo 2009 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dall’attore contestualmente alla petizione;

e meglio sulla lettera 27 maggio 2009 inviata alla Pretura dall’attore, il quale si lamenta dell’inaffidabilità del proprio legale e chiede di “rivedere la vostra sentenza del 17/03/09 al fine di concedermi l’assistenza giudiziaria per non pagare i 300 franchi di tassa giudiziaria alla Pretura e i 500 franchi di ripetibili all’avvocato…”;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                                  che con petizione 9 maggio 2005 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, la moglie separata AO 1 per ottenere il risarcimento di fr. 18'676.a titolo di indebito arricchimento, importo pari alle rendite completive AI versate in aggiunta al contributo di mantenimento;

                                                  che in stessa data l’attore ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del legale da cui era rappresentato in causa;

                                                  che il 17 marzo 2009 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale ai sensi dell’art. 351 CPC, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.- a carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla convenuta fr. 500.- per ripetibili;

                                                  che in stessa data il Pretore ha respinto la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’attore, per il motivo che questi non aveva provato la sua reale situazione finanziaria, era a ogni modo comproprietario di sostanza immobiliare e inoltre era da ritenere soccombente nella vertenza, sicché la sua causa non aveva probabilità di esito favorevole;

                                                  che la decisione di rifiuto dell’assistenza giudiziaria è stata intimata il 18 marzo 2009 ai patrocinatori delle parti;

                                                  che il 27 maggio 2009 l’attore si è rivolto alla Pretura per chiedere di “rivedere la vostra sentenza del 17/03/09 al fine di concedermi l’assistenza giudiziaria per non pagare i 300 franchi di tassa giudiziaria alla Pretura e i 500 franchi di ripetibili all’avvocato…” e a richiesta ha confermato che la lettera valeva come ricorso;

                                                  che il ricorso non è stato notificato alla controparte;

                                                  che il richiedente può ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto dell’assistenza giudiziaria “all’autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all’autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all’art. 35 in fine);

                                                  che il ricorso 27 maggio 2009, presentato ben oltre il termine di quindici giorni, risulta pertanto manifestamente tardivo, poiché nella fattispecie l’intimazione è avvenuta validamente al patrocinatore della parte, di modo che il richiedente deve lasciarsi imputare l’eventuale inadempienza del proprio legale, che a suo dire gli avrebbe trasmesso la decisione solo dopo l’8 maggio 2009;

                                                  che anche se si volesse considerare per il calcolo del termine di impugnazione quest’ultima data, il ricorso del 27 maggio 2009 risulterebbe comunque tardivo, poiché anche in questo caso sarebbe stato presentato più di quindici giorni dopo la consegna della decisione;

                                                  che a ogni modo, quand’anche si volesse prescindere dalla tardività del ricorso, la decisione del Pretore di respingere la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria reggerebbe alla critica anche nel merito;

                                                  che per sua ammissione il ricorrente ha già pagato la tassa di giustizia di fr. 300.-, a dimostrazione del fatto che disponeva dei mezzi necessari, ed è inoltre comproprietario di un bene immobiliare libero da ipoteche (ricorso, pag. 2 in mezzo);

                                                  che il ricorrente, nonostante sia titolare di una rendita di invalidità e debba provvedere anche al mantenimento di due figli minori nati da una sua relazione, non si trova quindi in situazione di indigenza ai sensi della Lag, dovendosi considerare non solo il reddito, ma anche la sostanza (DTF 124 I 2 consid. 2a con richiami, 118 Ia 360);

                                                  che nemmeno la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria dispenserebbe per altro il ricorrente dal versamento alla controparte dell’indennità ripetibile di fr. 500.-, visto che l’art. 19 Lag prescrive che lo Stato non ha alcun obbligo di rifusione verso terzi di ripetibili caricate alla persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria;

                                                  che il ricorso, tardivo, può quindi essere evaso senza altre formalità;

                                                  che la procedura per il conferimento dell’assistenza giudiziaria è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag) e non vi è ragione di scostarsi da tale regola nella fattispecie;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso 27 maggio 2009, tardivo, è inammissibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- __________ -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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