Incarto n. 12.2009.133
Lugano 8 ottobre 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente Walser e Pellegrini
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.154 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 19 novembre 2002 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 AO 2 tutti rappr. dall’ RA 2
chiedente l’accertamento della riduzione della pigione di complessivi fr. 1'719'000.nonché la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 20'000'000.oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2001;
domanda contestata dalle convenute che hanno postulato la reiezione dell’istanza;
sulla quale il Pretore si è pronunciato con decreto 16 giugno 2009, con cui ha annullato tutti gli atti di causa fatta salva l’istanza 19 novembre 2002 e assegnato un termine di 30 giorni all’istante per disgiungere in più azioni le singole pretese vantate nei confronti di AO 1 e AO 2;
appellante l’istante con atto di appello 6 luglio 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare il decreto 16 giugno 2009 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord e rinviare l’incarto al giudice di prime cure per l’emanazione della sentenza di merito, protestando spese e ripetibili;
mentre le parti convenute non hanno presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 8 settembre 1994 V__________ P__________ SA (dal 21 dicembre 2001 AP 1) ha acquistato da V__________ SA l’impresa produttiva e commerciale esercitata da quest’ultima sulla part. n. 2029 RFD di __________ (doc. B), allora di proprietà di AO 2. Con contratto 30 gennaio 1995 (doc. H), AO 2 ha concesso in locazione dal 1° febbraio 1995 a V__________ P__________ SA lo stabile commerciale denominato “P__________”, ubicato sul summenzionato fondo e adibito alla produzione dolciaria. Con ulteriore contratto 15 ottobre 1996 (doc. I), AO 2 ha locato a V__________ P__________ SA, retroattivamente dal 1° luglio 1996, un capannone adibito a magazzino e ufficio, adiacente allo stabile “P__________”.
B. Con scritto 2 luglio 1996 (doc. O) la conduttrice V__________ P__________ SA si è lamentata nei confronti della locatrice AO 2 di infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto dell’ente locato, sia nel locale produzione, che nel magazzino, ciò che l’avrebbe costretta a un costante controllo degli imballaggi e la messa in atto di misure cautelative per poter continuare la produzione. Essa ha quindi chiesto alla locatrice di adottare provvedimenti urgenti e comunicato il blocco del pagamento del canone di locazione “sino alla constatata tenuta del tetto” (doc. O). Con lettera 7 agosto 1996, AO 2 ha preannunciato alla conduttrice il prossimo risanamento completo della copertura del tetto, sollecitando il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di luglio e agosto 1996 (doc. M). Rispondendo con scritto del 19 settembre 1996 (doc. N) V__________ P__________ SA ha rilevato che nonostante la sistemazione del tetto e le lievi precipitazioni, nello stabile si sarebbero ancora verificate diverse infiltrazioni d’acqua. Con diverse successive missive V__________ P__________ SA ha segnalato ulteriori infiltrazioni d’acqua negli enti locati (doc. Q, S, T, U, Z, BB, DD, EE, HH, UU, VV, SSS, MMMM, NNNN, RRRR, TTTT, DDDDD). Per questi motivi, con precetto esecutivo n. __________ del 21 agosto 2000 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (doc. 9), V__________ P__________ SA ha escusso AO 2 per il pagamento dell’importo di fr. 10'000'000.-, oltre accessori, indicando in sintesi quale causa del credito le inadempienze contrattuali e gli atti illeciti compiuti dalla locatrice.
C. Mediante contratto di compravendita 17 ottobre 2000, AO 2 ha venduto a AO 1 la part. n. 2029 RFD di __________ la quale è subentrata retroattivamente al 1° giugno 2000 in tutti i rapporti di locazione vigenti (doc. 12, punti 3 e 5 del rogito). La conduttrice ha continuato a segnalare la presenza di infiltrazioni d’acqua negli enti locati (doc. VV, ZZ).
Il 21 dicembre 2001 la conduttrice V__________ P__________ SA ha modificato la propria ragione sociale in AP 1.
D. Con istanza 19 novembre 2002, preventivamente sottoposta all’Ufficio di conciliazione competente che ha accertato la mancata conciliazione (doc. DDDD e doc. rich. I, verbale 18.11.2002), AP 1 ha chiesto di accertare una riduzione della pigione di fr. 1'719'000.- per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 2001 e la condanna in solido di AO 1 e AO 2 al pagamento di fr. 20'000'000.- a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2001. A suo dire tale importo sarebbe stato ridotto per ragioni di prudenza e in considerazione dell’effettiva capacità economica delle convenute, a dispetto del danno complessivo di oltre 52 milioni. Le convenute si sono integralmente opposte all’istanza contestando in sintesi il verificarsi di ripetute infiltrazioni d’acqua, nonché la natura, l’esistenza e l’entità dei danni lamentati, come pure il nesso di causalità tra le infiltrazioni e i presunti difetti all’ente locato. Con le conclusioni scritte l’istante ha ribadito in via principale le proprie richieste, mentre in via subordinata ha domandato la condanna di AO 2 al versamento di fr. 7'078'089.11 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2001 per culpa in contraendo, più precisamente per aver sottaciuto durante la negoziazione del contratto di locazione i gravi difetti dell’ente locato.
E. Terminata l’istruttoria di causa, preso atto che le parti avevano rinunciato al dibattimento finale, il Pretore ha assegnato un termine per presentare le conclusioni, inoltrate il 25 maggio 2009 dalla parte attrice e il 13 giugno dalle convenute.
Con decreto 16 giugno 2009, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha annullato tutti gli atti di causa successivi all’istanza 19 novembre 2002 e assegnato all’istante un termine di 30 giorni per disgiungere in due azioni le singole pretese vantate nei confronti delle convenute. Il Pretore ha ritenuto che le convenute formano un litisconsorzio facoltativo improprio, non sussistendo fra la precedente proprietaria dell’immobile AO 2 e l’acquirente AO 1 alcun vincolo di solidarietà per gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, e per questa ragione non avrebbero potuto essere convenute con un’unica istanza.
F. Con appello 6 luglio 2009 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare il decreto 16 giugno 2009 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord e rinviare l’incarto al giudice di prime cure per l’emanazione della sentenza di merito. L’appellante rimprovera al Pretore di aver erroneamente confuso la richiesta di condanna in solido, questione di merito, con il litisconsorzio facoltativo, aspetto di natura procedurale che costituirebbe soltanto una conseguenza della solidarietà materiale. In sostanza osserva che nel caso concreto la solidarietà sarebbe data poiché dal profilo sostanziale ed economico non vi sarebbe stato alcun trasferimento di proprietà da AO 2 a AO 1, bensì soltanto un cambiamento formale tra due società appartenenti al medesimo Gruppo (principio di trasparenza). In secondo luogo poi le convenute avrebbero concorso, benché in tempi diversi, a cagionare il medesimo danno. Le pretese deriverebbero quindi da un fatto comune, in altre parole dalla permeabilità del tetto, e da un atto giuridico comune, ossia dai contratti di locazione 30 gennaio 1995 e 15 ottobre 1996, entrambi trasferiti a AO 1. L’appellante rimprovera poi al Pretore di aver violato il principio della buona fede processuale, il divieto di formalismo eccessivo, il divieto di abuso di diritto, nonché il principio di economia processuale, poiché avrebbe sollevato tardivamente la questione del litisconsorzio facoltativo improprio. A suo dire l’argomento andava trattato al più tardi in sede di udienza di discussione e non con decreto al termine della procedura, dopo sette anni di lunga e costosa istruttoria. L’appellante osserva infine che con l’entrata in vigore del nuovo CPC svizzero il 1° gennaio 2011, l’istituto del litisconsorzio facoltativo improprio sarà riconosciuto.
considerato
in diritto:
1. Il Codice di procedura civile ticinese conosce l’istituto del litisconsorzio necessario, che è dato quando un diritto può essere esercitato solo da una comunione di persone e come tale deve essere fatto valere congiuntamente da tutti gli interessati se attori, rispettivamente contro tutti gli interessati se convenuti (art. 41 CPC). Pure disciplinato dal codice di rito è il litisconsorzio facoltativo proprio (art. 42 CPC), che prescinde dall’esistenza di un legame tra litisconsorti sancito dal diritto materiale, e si attualizza quando tra le cause che si propongono esiste una connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e 3 ad art. 42 CPC). Non previsto è per contro il litisconsorzio facoltativo improprio, ossia la riunione di più cause aventi per oggetto contestazioni derivanti da rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati, anche se promosse contro uno stesso convenuto e identiche per quanto attiene al fatto e al diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 6, 7 ad art. 42 CPC; Rep. 1993 pag. 225; Rep. 1990, pag. 264 e Rep. 1987 pag. 225; Jeandin, Parties au procès: Mouvement et (r)évolution, 2003, pag. 35).
2. Il litisconsorzio nasce con l’introduzione della causa in comune da parte di più attori o contro più convenuti. È dalla formulazione della domanda di causa che va esaminato se sia ammissibile procedere in litisconsorzio o contro un litisconsorzio (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht. 3. ed. pag. 303; Frank/ Sträuli/ messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed, n. 17 a § 40 ZPO), e se le premesse di un litisconsorzio facoltativo non sono date, la petizione è, di principio, da dichiarare inammissibile (Guldener, op. cit . pag. 303). Nel Cantone Ticino si è invece optato per una diversa soluzione: per costante giurisprudenza di questa Camera, qualora una domanda unica contro più convenuti non sia ammissibile, essa non è affetta da nullità e il giudice deve ordinare la disgiunzione delle cause e assegnare alla parte attrice un termine per presentare tante petizioni (rispettivamente istanze) quante ne sono necessarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 11 ad art. 42 CPC; II CCA 3 luglio 2010, inc. 12.2008.187, consid. 5; II CCA del 31 gennaio 2005, inc. 12.2005.12; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, 2000, pag. 58).
3. La questione è ora di sapere fino a quale stadio della procedura sia da ordinare la disgiunzione e quali siano le conseguenze degli atti successivi all’inoltro della petizione, segnatamente se - come fatto nel caso concreto - si debba imperativamente annullare l’istruttoria e ordinare la disgiunzione delle cause. Ci si potrebbe avantutto chiedere se la formulazione adeguata delle domande di causa non debba essere considerata sufficiente per la costituzione del litisconsorzio, e, qualora dall’esame di merito dovesse risultare che, in realtà, in mancanza di un obbligo comune non v’è alcun vincolo di solidarietà e che i convenuti devono rispondere ciascuno solo per la propria parte - o non rispondere punto della pretesa, la questione non sia piuttosto da risolvere con la decisione di merito, nell’ambito della quale sarà da esaminare se, e se del caso in quale misura, la petizione debba essere accolta nei confronti di ogni singolo convenuto, senza più dover a questo punto sanzionare l’irritualità dell’atto introduttivo. Per i motivi che saranno esposti qui di seguito, la questione non necessita di essere approfondita. Come già ricordato, se una petizione (o istanza) è inammissibile perché diretta contro un litisconsorzio facoltativo improprio, essa non è nulla. Di conseguenza anche eventuali atti successivi non sono nulli bensì annullabili (ciò diversamente da quanto sarebbe il caso in presenza di un litisconsorzio necessario - espressamente menzionato all’art. 97 CPC tra i presupposti processuali – perché quando un diritto può essere esercitato solo da o contro una comunione di persone, la mancanza di una di esse comporta la carenza di legittimazione della parte attrice o di quella convenuta). Come statuito dall’art. 143 CPC, l’inosservanza dell’art. 101 CPC, che fa divieto al giudice e alle parti di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge, comporta l’annullamento degli atti irriti solo quando la violazione della forma arreca alla parte che se ne prevale un pregiudizio che può essere riparato solo con l’annullamento dell’atto stesso. Di conseguenza, quando l’irritualità dell’atto introduttivo non è stata sanzionata e si è proceduto a ulteriori atti di causa - senza che le parti convenute abbiano mai sollevato doglianze di sorta - e il modo di procedere irrituale non causa un pregiudizio alle parti - cosa che comunque nessuno ha sostenuto nel caso concreto - non vi sono sufficienti motivi per procedere all’annullamento di tali atti. Per quanto concerne poi la disgiunzione delle cause al termine dell’istruttoria e dopo il dibattimento finale, basterà rilevare che in questo stadio di procedura essa non apporterebbe nel caso concreto alcun beneficio che possa giustificare questo passo, considerato che ai problemi che si presentano è possibile porre rimedio con la sentenza di merito, mediante formulazione di due dispositivi distinti, uno per ciascun convenuto, avendo cura di scindere il dispositivo anche in punto agli oneri processuali e alle ripetibili.
4. Ne discende quindi l’accoglimento dell’appello. La decisione impugnata è pertanto annullata e l’incarto ritornato al Pretore affinché si pronunci sul merito della vertenza.
Data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse di giustizia né spese. Non sono assegnate ripetibili alle parti appellate, che non hanno inoltrato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 6 luglio 2009 di AP 1 è accolto e il decreto 16 giugno 2009 è annullato.
§ L’incarto è retrocesso al Pretore affinché si pronunci sul merito della vertenza.
2. Non si prelevano tasse né spese. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).