Incarto n. 12.2009.132
Lugano 12 maggio 2010/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.342 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 novembre 2007 da
AP 1 RA 1
contro
AO 1 RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'000.– oltre interessi, a titolo di riparazione del torto morale, domanda avversata da quest'ultima e che il Pretore ha respinto integralmente con sentenza 19 giugno 2009, condannando l'istante a rifondere alla convenuta fr. 1'500.– a titolo di ripetibili;
appellante l'istante AP 1 con atto di appello 2 luglio 2009, con cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza e condannare la convenuta AO 1 a rifondere ripetibili all'istante, con protesta di spese, tasse e ripetibili della procedura di appello;
mentre la convenuta AO 1 con osservazioni 16 luglio 2009 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese, tasse e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dal 21 agosto 1995 AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 in qualità di magazziniere, dapprima presso la centrale di __________ e poi, a far tempo dal settembre 2003, presso la nuova sede di __________, dove si è occupato soprattutto di carico e scarico di treni. AP 1Il 27 dicembre 2006, AO 1 ha notificato a AP 1 la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 marzo 2007, con la motivazione che:
“come spiegato nel colloquio telefonico odierno, considerata la sua prolungata assenza e non avendo un impiego da garantire, scaduto il periodo di protezione dal licenziamento le notifichiamo l'interruzione del rapporto di lavoro” (doc. D).
2. Con istanza 26 novembre 2007, AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 25'000.– oltre interessi, “a titolo di riparazione del torto morale derivante dalla violazione del contratto di lavoro”. All'udienza di discussione la convenuta si è opposta alle pretese di controparte. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
3. Con sentenza 19 giugno 2009, il Pretore ha respinto integralmente l'istanza, condannando AP 1 a rifondere alla convenuta fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
Il primo giudice si è dipartito dal fatto che l'istante ha rimproverato alla datrice di lavoro, in estrema sintesi, di aver violato la sua personalità esercitando una persecuzione sconfinante nel mobbing e che – essendo scaduti infruttuosamente i termini previsti dall'art. 336b CO per far valere un'indennità per licenziamento abusivo – la rivendicazione di una riparazione morale è stata fondata sugli art. 328 e 49 CO. Dopo aver ricordato i principi dottrinali e giurisprudenziali in materia, il primo giudice ha esaminato le deposizioni testimoniali rese in causa dallo psichiatra dr. __________ e dallo psicologo __________ in relazione allo stato di salute mentale di AP 1. Il Pretore ha rilevato che le predette testimonianze hanno certo suffragato l'esistenza di un serio disagio psicologico del lavoratore, ma che da esse – basate per altro esclusivamente sulle dichiarazioni del lavoratore – non si può desumere che la salute mentale dell'istante sia stata compromessa dalla convenuta. Per vagliare possibili colpe della datrice di lavoro, il primo giudice ha quindi cercato altri elementi istruttori, esaminando le deposizioni di __________ B__________ (responsabile marketing del personale), di __________ M__________ (superiore del superiore diretto dell'istante), come pure di __________ F__________ e __________ O__________ (ex colleghi dell'interessato) e concluso che nulla agli atti induceva a ritenere che le possibili situazioni conflittuali e i cambiamenti che hanno interessato l'istante fossero in qualche modo dovuti a intento molesto nei suoi confronti. Secondo il Pretore, i problemi sul lavoro – che stando agli specialisti sembravano all'origine dei disturbi psichici del dipendente – potevano essere riconducibili a problemi fisici e, in ultima analisi, all'atteggiamento assunto dall'istante medesimo nei confronti del proprio lavoro. Il primo giudice ha pertanto escluso l'esistenza in concreto di una persecuzione psicologica lesiva della personalità (mobbing). A detta del primo giudice, non vi erano neppure motivi per ritenere che la convenuta avesse avuto un comportamento inadeguato nei confronti del dipendente. Neppure la circostanza che l'istante avesse un carattere “particolare” (deposizione del dr. __________, verbale pag. 3 in basso e pag. 4 in alto: “tratti caratteriali particolari, in particolare narcisistici, una struttura fragile del paziente, con elementi di tipo psicotico già preesistenti in quanto di struttura di base”), poteva, secondo il Pretore, lasciar presagire lo scatenarsi di un “disturbo ansioso depressivo” e consentire ai superiori di ritenere che l'interessato presentasse una fragilità psichica tale da consigliare di adottare nei confronti del dipendente modalità particolari, quale per esempio l'assistenza di uno psicologo del lavoro. Per finire il primo giudice ha pertanto ritenuto che la convenuta aveva intrapreso le misure che ci si poteva attendere da un datore di lavoro responsabile per far fronte alle problematiche insorte con l'istante, come richiesto dalla giurisprudenza e ha rispettato il dovere di vigilanza imposto dall'art. 328 CO, senza che vi fosse quindi spazio per una riparazione morale a norma dell'art. 49 CO.
4. Con appello 2 luglio 2009, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza e condannare la convenuta AO 1 a rifondere ripetibili all'istante, con protesta di spese, tasse e ripetibili della procedura di appello. AO 1, con osservazioni 16 luglio 2009 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese, tasse e ripetibili di seconda sede.
5. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell'istante – come per altro rettamente eccepito dall'appellata nelle osservazioni (pag. 2-3) – è costituito pressoché integralmente dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 17 giugno 2009 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
5.1 Esaminando nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto A pag. 2 in alto dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 in alto delle conclusioni.
Il punto B pag. 2 verso il mezzo dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 in alto delle conclusioni.
Il punto 4 pag. 3-4 dell'appello è identico al punto 2, da pag. 2 verso il mezzo a pag. 2 verso il basso, delle conclusioni.
Il punto 5 pag. 4-5 dell'appello è identico al punto 3, da pag. 2 in basso a pag. 4 verso l'alto, delle conclusioni.
Il punto 6 pag. 5-6 dell'appello è identico al punto 4, da pag. 4 verso l'alto a pag. 5 verso il basso, delle conclusioni.
Il punto 7, da pag. 6 in basso a pag. 7 verso l'alto, dell'appello è identico al punto 5, da pag. 5 in basso a pag. 6 verso l'alto, delle conclusioni.
Il punto 9, da pag. 8 in basso a pag. 9 in basso, dell'appello è identico al punto 6, da pag. 6 verso il mezzo a pag. 7 verso il mezzo, delle conclusioni.
Il punto 10 pag. 10 dell'appello è identico al punto 7, da pag. 7 verso il mezzo a pag. 8 verso il mezzo, delle conclusioni.
5.2 Non resta dunque che esaminare i restanti punti in diritto dell'appello (punto 7 da pag. 7 verso il mezzo a pag. 8 nel mezzo e punto 8), che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni. Arduo risulta tuttavia, anche da un tale esame, intravedere una critica seria al giudizio di prima sede. L'appellante si limita infatti a ribadire la tesi già esplicitata nelle conclusioni secondo cui il capo del personale __________ B__________ avrebbe seguito la malattia di AP 1 con superficialità, per poi citare alcuni passaggi della deposizione di __________ B__________ e trarre conclusioni, per altro prive di rilievo, sulla conoscenza o meno dei problemi del dipendente da parte del capo del personale. L'appellante non spiega tuttavia che pertinenza abbia il suo dire con le considerazioni del giudizio di prima sede. A titolo abbondanziale si rileva che i rimproveri al capo del personale B__________ “di non aver approfondito il contenuto del rapporto” S__________ e “di aver proceduto al licenziamento del dipendente senza cognizione di causa”, ancorchè privi di rilievo, costituiscono fatti nuovi, pertanto irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC). Anche l'argomentazione – riferita alle deposizioni dei testi __________ O__________ e __________ F__________ – secondo cui “nei confronti di alcuni dipendenti il gerente e il vice-gerente mettevano in atto un comportamento atto a colpire negativamente la loro personalità” è nuova e quindi irricevibile. Comunque, come ammesso da AP 1 (appello, pag. 8 verso il mezzo), i due testimoni menzionati “non hanno potuto riferire nulla circa la situazione personale dell'appellante”. A ragione il Pretore non ha dunque conferito alle due deposizioni la forza probatoria auspicata dall'istante. Le argomentazioni d'appello cadono pertanto palesemente nel vuoto.
6. In conclusione, nella limitata misura in cui è ricevibile, l'appello deve essere respinto in quanto palesemente infondato e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio di fr. 25'000.–. L'appellante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 2 luglio 2009 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- studio legale __________, __________,
__________
- __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).